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Document 62018CB0269

    Causa C-269/18 PPU: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C e J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafi 6 e 8 — Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a rimanere nel territorio di uno Stato membro — Direttiva 2008/115/CE — Articoli 2, 3 e 15 — Soggiorno irregolare — Trattenimento)

    GU C 341 del 24.9.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 341/3


    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C e J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (Causa C-269/18 PPU) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46, paragrafi 6 e 8 - Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata - Diritto a un ricorso effettivo - Autorizzazione a rimanere nel territorio di uno Stato membro - Direttiva 2008/115/CE - Articoli 2, 3 e 15 - Soggiorno irregolare - Trattenimento))

    (2018/C 341/03)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S

    Convenuti: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    Dispositivo

    La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e la direttiva 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che un cittadino di un paese terzo, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta in prime cure dall’autorità amministrativa competente in quanto manifestamente infondata, sia trattenuto ai fini del suo allontanamento, qualora, ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/32, egli sia legalmente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione sul suo ricorso riguardante il diritto di rimanere in tale territorio in attesa dell’esito del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale.


    (1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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