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Document 62015CA0064

Causa C-64/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Regime generale delle accise — Direttiva 2008/118/CE — Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa — Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa — Prodotti mancanti al momento della consegna — Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti)

GU C 106 del 21.3.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-64/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Regime generale delle accise - Direttiva 2008/118/CE - Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa - Prodotti mancanti al momento della consegna - Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti))

(2016/C 106/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: BP Europa SE

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositivo

1)

L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude, ai sensi di tale disposizione, in una situazione come quella del procedimento principale, nel momento in cui il destinatario di tali prodotti ha rilevato, al termine del completo scarico del mezzo di trasporto contenente i prodotti di cui trattasi, che mancavano taluni quantitativi di tali prodotti rispetto a quelli che dovevano essergli consegnati.

2)

Il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che:

le situazioni da esso disciplinate escludono quella contemplata all’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, e

la circostanza che una disposizione nazionale di attuazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, come quella controversa nel procedimento principale, non indica esplicitamente che l’irregolarità che tale disposizione della direttiva disciplina deve aver dato luogo all’immissione in consumo dei prodotti di cui trattasi non può ostare all’applicazione di tale disposizione nazionale allorché sono rilevati ammanchi, i quali implicano necessariamente siffatta immissione in consumo.

3)

L’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che si applica non solo se tutti i quantitativi dei prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione, ma anche nell’ipotesi in cui solo una parte di tali prodotti non è giunta a destinazione.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


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