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Document 62010TA0422
Case T-422/10: Judgment of the General Court of 15 July 2015 — Trafilerie Meridionali v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — European prestressing steel market — Price fixing, market sharing and exchanging of sensitive commercial information — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU — Single, complex and continuous infringement — Proportionality — Principle that penalties must fit the offence — Unlimited jurisdiction)
Causa T-422/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)
Causa T-422/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)
GU C 302 del 14.9.2015, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/38 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione
(Causa T-422/10) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Proporzionalità - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))
(2015/C 302/48)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (rappresentanti: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente V. Bottka e R. Striani e infine V. Bottka e G. Conte, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002. |
2) |
L’articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato. |
3) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni. |
4) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
5) |
Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10. |
6) |
La Trafilerie Meridionali sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R. |