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Document 62013TA0088

Causa T-88/13 P: Sentenza del Tribunale 19 giugno 2015 — Z/Corte di giustizia («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica — Istanza di ricusazione di un giudice — Riassegnazione — Interesse del servizio — Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego — Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa»)

GU C 262 del 10.8.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/17


Sentenza del Tribunale 19 giugno 2015 — Z/Corte di giustizia

(Causa T-88/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica - Istanza di ricusazione di un giudice - Riassegnazione - Interesse del servizio - Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego - Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto - Procedimento disciplinare - Diritti della difesa»))

(2015/C 262/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia (Rappresentante: A. Placco, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), è annullata nella parte in cui respinge in quanto inconferente il motivo, presentato nella causa F-48/10, vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Il ricorso nella causa F-48/10 è respinto nella parte in cui era fondato sul motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

4)

Relativamente alle spese afferenti alla presente causa, Z sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalla Corte di giustizia e tre quarti delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute da Z.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.


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