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Document C2006/165/14

Causa C–431/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Massachusetts Institute of Technology (Diritto dei brevetti — Medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Nozione di composizione di principi attivi )

GU C 165 del 15.7.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Massachusetts Institute of Technology

(Causa C–431/04) (1)

(Diritto dei brevetti - Medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Nozione di «composizione di principi attivi»)

(2006/C 165/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Massachusetts Institute of Technology

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» — Medicinale composto da un principio attivo e da un eccipiente che costituisce una forma di somministrazione di un principio attivo, necessario per evitare un effetto tossico

Dispositivo

L'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, nella sua versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l'altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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