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Document C2004/106/66

Causa C-133/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/38


Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

(Causa C-133/04)

(2004/C 106/66)

Il 12 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287 (1), che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, nella parte in cui non assegna alla Spagna determinate quote in relazione alle possibilità di pesca, che sono state oggetto di ripartizione prima dell'adesione del detto Stato membro, nelle acque del Mare del Nord.

2)

condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti:

1.

Violazione del divieto di discriminazioni:

L'art. 166 dell'Atto di adesione della Spagna ha stabilito, per quanto riguarda l'accesso della flotta spagnola alle acque e alle risorse, un periodo transitorio, che è terminato allo scadere del periodo previsto dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) n. 170/83, e cioè il 31 dicembre 2002. Cionondimeno il regolamento impugnato, mantenendo in pratica le limitazioni di accesso dei pescherecci spagnoli alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, continua a non concedere loro praticamente alcuna quota nelle suddette acque, non tenendo conto della scadenza del periodo transitorio e discriminando i pescatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri.

2.

Violazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Con il regolamento impugnato, e nella parte in cui non si attribuiscono determinate quote ai pescherecci spagnoli nelle acque del Mar del Nord e del Mar Baltico, si sono prorogate, aldilà della data ultima stabilita nell'art. 166 dell'Atto d'adesione, e cioè il 31 dicembre 2002, le limitazioni previste in detto Atto.

3.

Violazione del principio di stabilità relativa

Il regolamento impugnato ha modificato radicalmente i fattori decisivi per quanto concerne la fissazione delle quote di cattura, poiché i pescherecci spagnoli non si trovano in condizioni di parità rispetto ai pescherecci degli altri Stati membri, in base al principio di stabilità relativa.


(1)  GU L 344, del 31.12.2003, pag. 1.


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