EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E000067

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 67/99 dell'on. Esko SEPPÄNEN Direttiva UE sull'orario di lavoro

GU C 341 del 29.11.1999, p. 44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91999E0067

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 67/99 dell'on. Esko SEPPÄNEN Direttiva UE sull'orario di lavoro

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0044


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0067/99

di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Direttiva UE sull'orario di lavoro

Secondo quanto riferito in Finlandia, la direttiva sull'orario di lavoro adottata dall'Unione europea autorizza, per i conducenti di veicoli di emergenza, un orario di lavoro superiore alle dieci ore ininterrotte, il che, ovviamente, esclude i conducenti di tali veicoli dal campo di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Può la Commissione pertanto far sapere se intende elaborare disposizioni atte a tutelare anche questa categoria di lavoratori da sforzi ininterrotti eccessivi?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(9 aprile 1999)

La direttiva 93/104/CE(1) del Consiglio, del 23 novembre 1993, fissa i criteri minimi di sicurezza e sanità per l'organizzazione dell'orario di lavoro e si applica ai lavoratori che utilizzano veicoli di emergenza, ad esempio mezzi antincendio e ambulanze, nella misura in cui le caratteristiche specifiche di tali attività non entrano in conflitto con la legislazione in vigore. L'articolo 6 della direttiva stipula la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. L'articolo 3 fissa un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. In base alla direttiva è dunque possibile lavorare più di 10 ore al giorno, a condizione che la durata media settimanale dell'orario di lavoro non superi le 48 ore. L'articolo 4 della direttiva indica che ogni lavoratore ha diritto a una pausa se l'orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore.

L'articolo 17, sezione 2.1, paragrafo c, capoverso iii, permette un'ulteriore flessibilità perché prevede - , a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo - deroghe per via legislativa, amministrativa o mediante contratti collettivi e accordi conclusi fra le parti sociali agli standard minimi nel caso di servizi di ambulanza, di vigili del fuoco o di protezione civile. All'interno del quadro di riferimento per la protezione sociale, la direttiva offre dunque una certa flessibilità.

(1) GU L 307 del 13.12.1993.

Top