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I diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

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I diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a stabilire diritti e obblighi per i passeggeri del trasporto ferroviario al fine di proteggerli in particolare in caso di interruzione del viaggio e migliorare l’efficienza e l’attrattività dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento riguarda tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 2012/34/UE (si veda la sintesi su Una rete ferroviaria unica per tutta l’Europa)
  • Esso non si applica ai viaggi e ai servizi forniti nel territorio di paesi terzi.
  • Uno Stato membro può accordare ai servizi di trasporto passeggeri nazionali una deroga alla maggior parte degli articoli del regolamento per un periodo massimo di cinque anni: questo è rinnovabile per due volte. Inoltre può esonerare dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri.

Diritti dei passeggeri

I passeggeri del trasporto ferroviario hanno i seguenti diritti fondamentali:

Contratto di trasporto e informazioni

I passeggeri devono essere informati in maniera chiara ed accessibile:

  • prima del viaggio, in particolare per quanto riguarda le condizioni pertinenti applicabili al contratto, gli orari e le tariffe applicate;
  • durante il viaggio ed in particolare sui ritardi o sulle interruzioni del servizio;
  • sulle procedure relative alla presentazione di reclami;

Le informazioni fornite alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta devono essere in un formato accessibile.

Ritardi e soppressioni

In caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere tra:

  • il rimborso integrale del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; oppure
  • proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile o a una data successiva, a discrezione del passeggero.

Se i passeggeri non scelgono il rimborso, ma il proseguimento del viaggio, possono richiedere un risarcimento minimo equivalente a:

  • il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti e 119 minuti;
  • il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Nel caso di un ritardo all’arrivo o alla partenza superiore a 60 minuti, i passeggeri hanno diritto a:

  • ricevere informazioni sulla situazione e sull’orario previsto di partenza e di arrivo;
  • pasti e bevande in quantità ragionevole;
  • sistemazione in albergo o di altro tipo, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti;
  • se il treno è bloccato sui binari, al trasporto fino alla stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio.

Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta

La legislazione dell’UE in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario garantirà che le persone con disabilità e a mobilità ridotta possano viaggiare in modo paragonabile ad altri cittadini. Pertanto, il regolamento conferisce loro i seguenti diritti:

  • il diritto a un accesso non discriminatorio ai trasporti senza costi aggiuntivi;
  • su richiesta, il diritto a ricevere informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari delle stazioni;
  • diritto all’assistenza sui treni e nelle stazioni dotate di personale (il passeggero è tenuto a dare un preavviso relativo alle proprie esigenze 48 ore prima della partenza);
  • il diritto a un risarcimento se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita o del danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità.

Sicurezza, reclami e qualità del servizio

  • La sicurezza personale dei passeggeri è garantita nei treni e nelle stazioni in cooperazione con le autorità pubbliche.
  • Deve essere istituito un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami. I passeggeri possono reclamare presso qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta.
  • Le norme minime di qualità del servizio per le imprese ferroviarie sono:
    • l’informazione dei passeggeri e i biglietti;
    • la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico;
    • la soppressione di treni;
    • la pulizia del materiale rotabile e delle strutture delle stazioni;
    • le indagini sul grado di soddisfazione della clientela;
    • il trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio;
    • l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Applicazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono designare uno o più organismi responsabili dell’esecuzione del regolamento. I passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo a uno qualsiasi dei suddetti organismi, qualora ritengano che non siano stati rispettati i loro diritti.

Gli Stati membri devono altresì varare sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le infrazioni al regolamento.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 3 dicembre 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Modifiche successiva alla direttiva 2012/34/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 220 del 4.7.2015, pag. 1).

Relazione della commissione al parlamento europeo e al Consiglio Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: deroghe concesse dagli Stati membri (COM(2015) 117 final, 11.3.2015).

Ultimo aggiornamento: 19.03.2020

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