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Contratti di credito ai consumatori (2023)

Contratti di credito ai consumatori (2023)

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) sui contratti di credito* ai consumatori*.

PUNTI CHIAVE

La direttiva:

  • si applica ai contratti di credito in base ai quali i consumatori prendono in prestito denaro per acquistare beni e servizi;
  • non si applica a determinate categorie di contratti, in particolare:
    • contratti di credito garantiti da un mutuo o da un’altra garanzia comparabile su beni immobili;
    • credito superiore a 100 000 euro;
    • regimi di crediti datori di lavoro gratuiti o a basso interesse per i lavoratori dipendenti;
    • pagamenti differiti a determinate condizioni;
    • accordi di noleggio o di leasing che non offrano o richiedono l’acquisto dell’articolo interessato;
  • consente agli Stati membri dell’Unione di esentare dalle norme comunitarie determinati accordi, come quelli collegati a carte di debito differite a determinate condizioni;
  • richiede che le informazioni fornite ai consumatori ai sensi delle norme comunitarie siano fornite gratuitamente;
  • stabilisce che i prestatori di credito ai residenti legali nell’UE non possono discriminare in base alla nazionalità, al luogo di residenza o ad altri fattori come il sesso, la razza o il colore elencati nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Obblighi di informazione prima di un accordo

Pubblicità e commercializzazione

  • Tutte le comunicazioni devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
  • Le pubblicità devono includere l’avvertenza: «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro.» o una formulazione equivalente.
  • La direttiva vieta la pubblicità ingannevole che:
    • suggerisca che il credito migliorerebbe le situazioni finanziarie dei consumatori;
    • specifichi i contratti o le banche dati di credito in essere che hanno un impatto limitato o nullo su una valutazione di una domanda di credito;
    • indichi falsamente che il credito aumenta le risorse finanziarie, i risparmi o il tenore di vita.

Gli Stati membri possono vietare la pubblicità che:

  • evidenzia la facilità o la velocità di acquisizione del credito;
  • condiziona lo sconto all’accensione di un credito;
  • offre periodi di grazia superiori a tre mesi per i rimborsi.

Le informazioni pubblicitarie standard devono:

  • essere facilmente leggibili o chiaramente udibili;
  • specificare in modo chiaro, conciso e visibile quanto segue:
    • il tasso di prestito, compresi gli oneri;
    • l’importo totale del credito;
    • il tasso annuo effettivo globale (l’allegato III stabilisce le modalità di calcolo);
    • la durata del contratto di credito, ove applicabile;
    • il totale a carico del consumatore e l’importo delle rate, se del caso;
  • contenere un esempio rappresentativo dei vari termini.

Le informazioni generali devono:

  • essere chiare e comprensibili e disponibili su carta o su un supporto durevole scelto dal consumatore;
  • contenere almeno quanto segue:
    • l’identità e i dati di contatto del fornitore di informazioni;
    • gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato, la durata del contratto e gli eventuali ulteriori costi;
    • tassi debitori disponibili ed esempio del costo totale per il consumatore;
    • una serie di opzioni di rimborso, le condizioni per il rimborso anticipato e i dettagli sul diritto di recesso;
    • l’indicazione di tutti i servizi accessori necessari per ottenere il credito;
    • un avvertimento generale sulle possibili conseguenze del mancato rispetto dei termini dell’accordo.

Le informazioni precontrattuali devono:

  • essere fornite al cliente «in tempo utile» e contenere spiegazioni adeguate, in modo che possa confrontare le diverse offerte e prendere una decisione informata prima di essere vincolato da un accordo;
  • contenere tutti gli elementi del modulo Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori di cui all’allegato I, con le informazioni principali sulla prima pagina;
  • utilizzare il modulo Informazioni europee relative al credito ai consumatori di cui all’allegato II per i contratti di credito conclusi da organizzazioni che operano a reciproco vantaggio dei loro membri;
  • informare i clienti quando viene loro presentata un’offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato dei dati personali.

La direttiva:

  • vieta la «vendita abbinata», a meno che il contratto di credito non sia disponibile separatamente da altri prodotti o servizi finanziari in offerta;
  • consente il «raggruppamento», laddove il contratto di credito sia disponibile separatamente, ma non necessariamente agli stessi termini e alle stesse condizioni del contratto abbinato ad altri prodotti o servizi in offerta;
  • consente ai creditori di richiedere al cliente l’apertura o il mantenimento di un conto di pagamento o di risparmio per accumulare capitale o gestire il credito, o di detenere una polizza assicurativa pertinente;
  • vieta l’uso di dati personali relativi al cancro per una polizza assicurativa entro 15 anni dalla fine del trattamento;
  • richiede ai creditori di informare esplicitamente i consumatori circa la possibilità di ricevere servizi accessori; il consenso del consumatore non sarà desunto dalla conclusione di un contratto di credito o dall’acquisto di servizi accessori presentati attraverso opzioni predefinite (come le caselle pre-selezionate);
  • stabilisce norme chiare sulla fornitura di servizi di consulenza;
  • vieta qualsiasi concessione di crediti senza la richiesta preventiva del consumatore e un consenso esplicito.

Valutazione del merito creditizio, banche dati e contratti

I creditori devono valutare e verificare accuratamente il merito creditizio di un consumatore, esaminando informazioni pertinenti e precise sul suo reddito, sulle spese e su altre circostanze finanziarie ed economiche.

Gli Stati membri devono, nel caso del credito transfrontaliero, garantire l’accesso dei creditori di altri Stati membri alle banche dati utilizzate in tale Stato membro per valutare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non devono essere discriminatorie.

I contratti di credito devono contenere informazioni simili a quelle fornite nella fase precontrattuale, ma in maggior dettaglio.

I creditori devono informare i consumatori in merito a:

  • modifiche ai termini e alle condizioni dell’accordo prima di apportarle e, se del caso, in merito alla necessità di ottenere consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per effetto di legge*;
  • variazioni dei tassi debitori in tempo utile, prima della loro entrata in vigore;
  • ogni riduzione o cancellazione dello scoperto di conto, almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della reale riduzione o cancellazione dello scoperto di conto;
  • i dettagli finanziari di qualsiasi sconfinamento* previsto dall’accordo.

I consumatori:

  • possono recedere da un accordo entro 14 giorni senza indicare alcuna motivazione;
  • possono porre fine a un contratto di credito aperto gratuitamente in qualsiasi momento, a meno che non preveda un periodo di preavviso concordato, che non può superare un mese;
  • hanno il diritto di effettuare un rimborso anticipato in qualsiasi momento, a condizione che il creditore riceva un indennizzo equo e obiettivamente giustificato.

Gli Stati membri:

  • applicano misure volte a prevenire gli abusi e a garantire che i consumatori non ricevano tassi debitori eccessivamente elevati;
  • richiedono ai creditori e agli intermediari di agire in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei propri clienti;
  • fissano requisiti minimi di competenza e conoscenza per i creditori e il loro personale;
  • promuovono l’educazione finanziaria dei consumatori in materia di gestione responsabile dei prestiti e del debito;
  • esigono che i creditori esercitino, se del caso, una ragionevole tolleranza prima di avviare le procedure esecutive;
  • garantiscono la messa a disposizione di servizi indipendenti di consulenza sul debito per i consumatori in difficoltà con i loro impegni finanziari;
  • sottopongono i creditori e gli intermediari del credito agli obblighi di ammissione, registrazione e vigilanza, supervisionati da un’autorità indipendente;
  • forniscono ai consumatori l’accesso a procedure adeguate, tempestive ed efficaci di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • nominano autorità per attuare la direttiva e determinano sanzioni in caso di violazioni.

La Commissione europea:

  • ha il potere di adottare atti delegati;
  • valuta, entro il 20 novembre 2025, se la normativa debba proteggere i consumatori che contraggono prestiti e investono tramite piattaforme di crowdfunding che, sebbene non agiscano come creditori o intermediari, facilitano il credito tra consumatori;
  • valuta la direttiva entro il 20 novembre 2029 e successivamente ogni quattro anni.

La direttiva abroga la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori a partire dal 20 novembre 2026.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 novembre 2025. Le norme si applicano a partire dal 20 novembre 2026.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Contratto di credito. Un contratto con il quale un creditore concede o si impegna a concedere crediti a un consumatore sotto forma di un pagamento differito, di un prestito o di un’altra agevolazione finanziaria simile.
Consumatore. Una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale o professionale.
Effetto di legge. La situazione in cui una parte acquisisce automaticamente un diritto (o una responsabilità) perché dettata dalla legislazione esistente.
Sconfinamento. Uno scoperto tacitamente accettato in cui un creditore mette a disposizione di un consumatore fondi che superano il saldo del conto corrente del consumatore o la commissione di scoperto concordata.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L, 2023/2225, 30.10.2023).

Le modifiche successive alla direttiva 2023/2225 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.01.2024

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