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Cooperazione finanziaria con paesi terzi per la sicurezza nucleare 2021-2027

Cooperazione finanziaria con paesi terzi per la sicurezza nucleare 2021-2027

 

SINTESI DI:

Regolamento (Euratom) 2021/948 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, che sarà in vigore per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione europea (Unione) per il periodo 2021-2027. Esso definisce i seguenti aspetti del programma:

  • obiettivi generali e specifici;
  • importo, moduli e norme per il finanziamento dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi specifici del regolamento intendono:

  • promuovere un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione, nonché l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari nei paesi terzi;
  • basarsi su attività dell’Unione nell’ambito della legislazione pertinente relativa alla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom);
  • incentivare la trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare dei paesi terzi.

Gli obiettivi specifici dello strumento intendono promuovere:

  • un’efficace cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione mediante gli standard più elevati di attuazione e il miglioramento costante;
  • la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento degli ex siti e impianti nucleari;
  • l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.

Il bilancio settennale volto all’attuazione del programma ammonta a 300 milioni di euro (ai prezzi attuali), da utilizzarsi per:

  • sovvenzioni;
  • appalti pubblici di servizi o forniture;
  • retribuzione di esperti esterni;
  • finanziamenti misti*.

Programmi pluriennali:

  • forniscono il quadro per la cooperazione tra l’Unione, paesi terzi e regioni;
  • indicano gli obiettivi dell’Unione in linea con le sue priorità, le esigenze e le attività dei suoi partner e la situazione internazionale;
  • chiariscono il valore aggiunto delle iniziative e come evitare duplicazioni di altri programmi;
  • stabiliscono settori prioritari per il finanziamento, obiettivi specifici, risultati attesi e indicatori di prestazione;
  • si fondano sul dialogo con i paesi partner e le parti interessate pertinenti.

La Commissione europea adotta:

  • i programmi pluriennali, previa consultazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare ove opportuno, e li riesamina e aggiorna, se necessario, almeno quattro anni dopo la loro adozione;
  • piani d’azione annuali basati sui programmi pluriennali e su misure speciali e di sostegno, che specificano per ciascun paese terzo o regione
    • gli obiettivi, le procedure di gestione e i progetti da finanziare;
    • un calendario indicativo, i risultati attesi e le attività principali.

I criteri di ammissibilità per il finanziamento da parte dello strumento sono i seguenti:

  • conferire la priorità a persone ed entità di paesi (in via di adesione, candidati e candidati potenziali) che sono ammessi a chiedere l’adesione all’Unione e ai paesi orientali e meridionali più vicini interessati alla politica europea di vicinato e ai negoziati di allargamento;
  • permettere a organizzazioni internazionali e soggetti giuridici che hanno sede in un lungo elenco di paesi di partecipare alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi.

I paesi terzi che desiderano cooperare con l’Unione devono:

Il regolamento chiarisce che la cooperazione dell’Unione in materia di sicurezza nucleare non si prefigge di promuovere l’energia nucleare.

La cooperazione nell’ambito del regolamento:

  • coinvolge:
    • autorità di regolamentazione della sicurezza nucleare e società di assistenza tecnica;
    • agenzie nazionali incaricate della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;
    • parti interessate a livello nazionale responsabili della contabilità e del controllo dei materiali nucleari;
    • operatori di centrali nucleari;
  • riguarda:
    • il rafforzamento delle procedure e dei sistemi del quadro normativo;
    • l’adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche;
    • lo sviluppo e l’attuazione della gestione sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
    • il sostegno finalizzato a misure concrete di protezione per ridurre i rischi legati alle radiazioni per la salute dei lavoratori e della popolazione;
    • l’elaborazione di strategie di smantellamento degli impianti nucleari, di bonifica degli ex siti nucleari e di recupero e gestione di oggetti e materiali radioattivi, anche in mare;
    • la creazione del quadro normativo per l’attuazione dei controlli nucleari;
    • la formazione del personale;
    • la fornitura di attrezzature agli operatori di centrali nucleari in casi eccezionali e debitamente giustificati.

Le misure di monitoraggio per valutare l’impatto dello strumento si basano sui seguenti indicatori:

  • gli atti giuridici e normativi elaborati;
  • gli studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per raggiungere i più elevati standard di sicurezza nucleare;
  • i risultati della sicurezza nucleare, della radioprotezione e di misure efficienti ed efficaci per il miglioramento dei controlli di sicurezza.

Lo strumento:

  • deve essere coerente con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 (si veda la sintesi), con le attività della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e altre politiche e programmi pertinenti;
  • può essere sostenuto economicamente da altri programmi dell’Unione, purché i contributi non coprano i medesimi costi;
  • abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Ogni volta che si produce energia nucleare, l’intero processo, compresi lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento delle centrali, deve essere eseguito in maniera sicura e certa.

L’Unione si avvale della sua vasta esperienza in questo ambito per aiutare gli altri paesi a raggiungere i più elevati standard di sicurezza.

Il regolamento si prefigge di migliorare la coerenza e l’efficacia della politica estera dell’Unione al fine di attuare il nuovo quadro internazionale istituito dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (si veda la sintesi), il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (si veda la sintesi) e il regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (si veda la sintesi).

TERMINI CHIAVE

Finanziamenti misti: l’impiego di sovvenzioni limitate per la mobilitazione di finanziamenti dalle istituzioni e dal settore privato per migliorare l’impatto per lo sviluppo di progetti di investimento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79).

DOCUMENTI CORRELATI

Dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione (GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1).

Visione condivisa, azione comune: un’Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (giugno 2016, servizio europeo per l’azione esterna — SEAE).

Ultimo aggiornamento: 26.07.2021

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