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Sustainable management of external fishing fleets
Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2017/2403: gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Autorizzazioni di pesca
Un peschereccio dell’Unione che svolge attività di pesca al di fuori delle acque dell’Unione europea deve avere l’autorizzazione da parte del paese dell’UE in cui è registrato («Stato di bandiera»). Tale autorizzazione si basa su un insieme di criteri di ammissibilità comuni, fra cui:
Durante il periodo di validità, lo Stato di bandiera interessato deve controllare regolarmente che il peschereccio continui a soddisfare le condizioni dell’autorizzazione.
Deve garantire che le attività si svolgono nelle acque di uno Stato costiero estero con l’autorizzazione di tale Stato e dopo la realizzazione e la convalida di una valutazione scientifica che verifichi la sostenibilità delle operazioni di pesca.
I pescherecci dell’UE devono svolgere attività di pesca sul surplus determinato dallo Stato costiero estero o, per quanto riguarda le specie migratorie, rispettare le norme stabilite per tali specie a livello regionale.
Cambio di bandiera
Una nave che è uscita dal registro dell’Unione per essere registrata in un paese terzo durante i cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (e che è stata reinserita nel registro dell’Unione) può ricevere l’autorizzazione solo se il paese dell’UE interessato ha verificato che la nave non ha praticato la pesca INN né ha operato in un paese non cooperante o in un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile.
Registro pubblico
Sarà istituito un registro elettronico dell’UE delle autorizzazioni di pesca, in parte accessibile al pubblico. La parte pubblica conterrà informazioni sul nome della nave, sul numero IMO, sulle specie bersaglio e sulla zona di pesca.
Attualmente l’UE dispone di una banca dati in cui devono essere registrati tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese dell’UE e sono registrati in un territorio dell’Unione.
A partire da quando si applica il regolamento?
È entrato in vigore il 17 gennaio 2018.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pagg. 81-104)
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22-61)
Cfr. la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione delle risorse ittiche in relazione ai Paesi che autorizzano la pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 34-37)
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 1-50)
Cfr. la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 23.10.2018