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Document 62022TJ0744
Judgment of the General Court (First Chamber, Extended Composition) of 11 September 2024.#Maya Tokareva v Council of the European Union.#Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintaining the applicant’s name on the list – Definition of ‘association’ – Article 2(1), in fine, of Decision 2014/145/CFSP – Definition of ‘benefiting from a leading businessperson operating in Russia’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145 – Error of assessment – Non-contractual liability.#Case T-744/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) dell'11 settembre 2024.
Maya Tokareva contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-744/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) dell'11 settembre 2024.
Maya Tokareva contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-744/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:608
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
11 settembre 2024 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
Nella causa T‑744/22,
Maya Tokareva, residente in Mosca (Russia), rappresentata da T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin e M. Brésart, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M.‑C. Cadilhac e V. Piessevaux, in qualità di agenti, assistiti da B. Maingain, avvocato,
convenuto,
sostenuto da
Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, C. Georgieva e L. Puccio, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),
composto da D. Spielmann, presidente, R. Mastroianni, M. Brkan (relatrice), I. Gâlea e S.L. Kalėda, giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice,
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
– |
il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2022, |
– |
la prima memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2023, |
– |
la seconda memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2023, |
in seguito all’udienza del 27 febbraio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con il suo ricorso, la ricorrente, sig.ra Maya Tokareva, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del settembre 2022»), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del marzo 2023») e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del settembre 2023»), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») mantengono il suo nome negli elenchi ad essi allegati e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che ella avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
I. Fatti all’origine della controversia
2 |
La ricorrente è una cittadina russa. |
3 |
La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, in particolare, l’aggressione militare della Federazione russa contro quest’ultima del 24 febbraio 2022. |
4 |
Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). Nella stessa data esso ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). |
5 |
Il 25 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1) e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330 che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1). L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella sua versione modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (...)
(...)
(...) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato». |
6 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e d), della decisione 2014/145, come modificata, vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che rispondono a criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della medesima decisione. |
7 |
Il regolamento (CE) n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento 2022/330, richiede l’adozione di misure di congelamento dei fondi e definisce le modalità di tale congelamento in termini sostanzialmente identici a quelli di cui alla decisione 2014/145, come modificata. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento, come modificato, riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), di detta decisione, come modificata. |
8 |
In tale contesto, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/337, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 59, pag. 1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 58, pag. 1), atti con i quali il padre della ricorrente è stato inserito nell’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata, e in quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato (in prosieguo: gli «elenchi controversi»), per i seguenti motivi: «Nikolay Tokarev è amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. È una conoscenza di vecchia data di Vladimir Putin e suo stretto collaboratore. Ha servito insieme a Putin nel KGB negli anni 1980. Tokarev è uno degli oligarchi dello Stato russo che negli anni 2000 hanno assunto il controllo delle grandi attività statali mentre il presidente Putin consolidava il suo potere, e che operano in stretto partenariato con lo Stato russo. Tokarev è stato responsabile di Transneft, una delle più importanti società russe controllate dal governo, che trasporta una notevole quantità di petrolio russo attraverso una rete di oleodotti ben sviluppata. La Transneft di Nikolay Tokarev è uno dei principali sponsor del complesso del palazzo vicino a Gelendzhik, che si ritiene ampiamente sia utilizzato personalmente dal presidente Putin. Trae vantaggio dalla sua vicinanza alle autorità russe. Parenti stretti e conoscenti di Tokarev si sono arricchiti grazie ai contratti firmati con le società di proprietà statale. Ha pertanto attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina e ha tratto vantaggio dagli stessi». |
9 |
Con la decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 193, pag. 219), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 193, pag. 133), il nome della ricorrente è stato aggiunto negli elenchi controversi per i seguenti motivi: «[La ricorrente] è figlia di Nikolay Tokarev, l’amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. [La ricorrente] e il suo ex marito Andrei Bolotov sono proprietari di immobili di lusso a Mosca, in Lettonia e in Croazia, di un valore superiore a 50 milioni di USD, che possono essere collegati a Nikolay Tokarev. Ha anche legami con la società Ronin, che gestisce il fondo pensione per Transneft. Quando ha presentato domanda di cittadinanza cipriota, ha indicato l’indirizzo della Ronin come il proprio indirizzo. Inoltre, [alla ricorrente] sono stati aggiudicati contratti statali per un valore di 8 miliardi di rubli attraverso la società Irvin-2, di cui è proprietaria insieme a Stanislav Chemezov, figlio dell’amministratore delegato di Rostec Sergei Chemezov. [La ricorrente] è pertanto una persona fisica associata a persone inserite nell’elenco, vale a dire suo padre Nikolay Tokarev e Stanislav Chemezov». |
10 |
Con i medesimi atti, il nome del sig. Stanislav Chemezov è stato aggiunto negli elenchi controversi, per i seguenti motivi: «Stanislav Sergeyevich Chemezov è figlio di Sergei Chemezov, membro del Consiglio supremo di “Russia Unita” e presidente della conglomerata Rostec, la maggior società manifatturiera russa nel settore industriale e della difesa, controllata dallo Stato. Stanislav Chemezov possedeva una società offshore denominata Erlinglow Ltd, che traeva vantaggio dalla costruzione di una superstrada nazionale di fibra ottica da 550 milioni di USD da parte di Rostec. Inoltre, è coproprietario di diverse società offshore con [la ricorrente], la figlia di Nikolay Tokarev, tra le quali Irvin-2, cui sono stati aggiudicati contratti per 8 miliardi di rubli. In cambio, la famiglia Tokarev ha permesso alla famiglia Chemezov di ridurre il bilancio di Transneft. Stanislav Chemezov possiede inoltre la società Independent Insurance Group, che gestisce grandi contratti di assicurazione nel settore della difesa, compresi i contratti della conglomerata del settore della difesa Rostec, di cui suo padre Sergei Chemezov è amministratore delegato. Stanislav Chemezov è pertanto una persona fisica associata a una persona inserita nell’elenco». |
11 |
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 luglio 2022 (GU 2022, C 281 I, pag. 7), il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2022/1272 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270. Tale avviso indicava, in particolare, che le persone interessate potevano presentare al Consiglio una domanda di riesame della decisione con la quale i loro nomi erano stati inseriti negli elenchi allegati agli atti impugnati, accludendovi documenti giustificativi. |
12 |
Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2022, la ricorrente ha chiesto di ottenere l’accesso a tutti i documenti prodotti e detenuti dal Consiglio e dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) che sono serviti da base per l’adozione delle misure restrittive che la riguardano, al fine di predisporre una domanda di riesame. |
13 |
Il 14 settembre 2022, con gli atti di mantenimento del settembre 2022, il Consiglio ha mantenuto il nome della ricorrente negli elenchi controversi per gli stessi motivi esposti supra al punto 9. |
14 |
Il 30 settembre 2022, il Consiglio ha risposto alla domanda della ricorrente di cui supra al punto 12 e ha trasmesso le informazioni contenute nel fascicolo recante il riferimento WK 10502/2022 INIT, dell’8 marzo 2022 (in prosieguo: il «fascicolo probatorio iniziale»). |
15 |
Con messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2022, la ricorrente ha introdotto una domanda di riesame presso il Consiglio. |
II. Fatti successivi alla presentazione del ricorso
16 |
Con gli atti di mantenimento del marzo 2023, il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi controversi per i seguenti motivi: «[La ricorrente] è figlia di Nikolay Tokarev, l’amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. [La ricorrente] e il suo ex marito Andrei Bolotov sono proprietari di immobili di lusso a Mosca, in Lettonia e in Croazia, di un valore superiore a 50 milioni di USD, che possono essere collegati a Nikolay Tokarev. Ha anche legami con la società Ronin, che gestisce il fondo pensione per Transneft. Quando ha presentato domanda di cittadinanza cipriota, ha indicato l’indirizzo della Ronin Europe come il proprio indirizzo nell’annuncio pubblicato sulla stampa. Inoltre, è collegata a Ronin Trust, che gestisce il fondo pensione di Transneft, attraverso la sua società immobiliare Ostozhenka 19 (in precedenza denominata RPA Est[ate]). [Alla ricorrente] sono stati aggiudicati contratti statali per un valore di 8 miliardi di RUB attraverso la società Irvin-2, di cui era proprietaria insieme a Stanislav Chemezov, figlio dell’amministratore delegato di Rostec Sergei Chemezov. Attualmente detiene quote, insieme a Stanislav Sergeevich Chemezov, in Gelendzhik Resort Complex‑Meridian LLC. [La ricorrente] è pertanto una persona fisica associata a persone inserite nell’elenco, vale a dire suo padre Nikolay Tokarev e Stanislav Chemezov». |
17 |
Con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2023, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi, formulando osservazioni in risposta agli argomenti sollevati nella sua domanda di riesame del 31 ottobre 2022. |
18 |
Con messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2023, il Consiglio ha inviato una lettera alla ricorrente informandola che gli elementi su cui si era basato per giustificare il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi erano contenuti nei fascicoli recanti i riferimenti WK 1128/2023 INIT, WK 1128/2023 ADD 1 e WK 1128/2023 ADD 2, datati, rispettivamente, 25 gennaio, 27 gennaio e 30 gennaio 2023 (in prosieguo, congiuntamente: i «fascicoli probatori del gennaio 2023»). |
19 |
Il 5 giugno 2023, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1094, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 146, pag. 20). Con tale decisione esso ha modificato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 come segue: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (...)
|
20 |
Con lettera del 19 giugno 2023, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di mantenere le misure restrittive sulla base di motivi modificati rispetto a quelli contenuti negli atti di mantenimento del marzo 2023. Il Consiglio ha allegato a tale lettera il fascicolo WK 8181/2023 INIT, del 15 giugno 2023 (in prosieguo: il «fascicolo probatorio del giugno 2023»), invitando la ricorrente a formulare le sue osservazioni sul progetto di rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti. |
21 |
Con lettera del 10 luglio 2023, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di mantenere le misure restrittive sulla base di un progetto di motivazione modificato rispetto a quello previsto nel progetto che le era stato inviato il 19 giugno 2023. Il Consiglio ha altresì allegato a tale lettera il fascicolo WK 5142/2023 INIT, del 4 luglio 2023, relativo a ulteriori informazioni riguardanti la ricorrente (in prosieguo: il «fascicolo probatorio del luglio 2023») nonché il fascicolo WK 5142/2023 INIT, del 20 aprile 2023, riguardante le prove relative al contesto imprenditoriale e all’economia della Federazione russa, e ha invitato la ricorrente a formulare le sue osservazioni sul progetto di rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti. |
22 |
Con lettera del 18 agosto 2023, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente il fascicolo WK 5142/2023 ADD 1, del 16 agosto 2023, riguardante le prove relative all’ambiente imprenditoriale e all’economia della Federazione russa e ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni. |
23 |
Con gli atti di mantenimento del settembre 2023, il Consiglio ha mantenuto il nome della ricorrente negli elenchi controversi per i seguenti motivi: «[La ricorrente] è figlia di Nikolay Tokarev, l’amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. [La ricorrente] e il suo ex marito Andrei Bolotov sono proprietari di immobili di lusso a Mosca, in Lettonia e in Croazia, di un valore superiore a 50 milioni di USD, che possono essere collegati a Nikolay Tokarev. Ha anche legami con la società Ronin, che gestisce il fondo pensione per Transneft. Quando ha presentato domanda di cittadinanza cipriota, ha indicato l’indirizzo della Ronin Europe come il proprio indirizzo nell’annuncio pubblicato sulla stampa. Inoltre, è collegata a Ronin Trust, che gestisce il fondo pensione di Transneft, attraverso la sua società immobiliare Ostozhenka 19 (in precedenza denominata RPA Est[ate]). [La ricorrente] è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da Nikolay Tokarev, un imprenditore di spicco che opera in Russia». |
III. Conclusioni delle parti
24 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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25 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:
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IV. In diritto
A. Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati
26 |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi. |
27 |
Nel suo atto introduttivo del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo verte su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione. Il secondo verte su un errore di diritto e su errori manifesti di valutazione. Il terzo verte su una violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali. Il quarto verte su una violazione del principio di certezza del diritto e della parità di trattamento. Nella sua prima memoria di adattamento, la ricorrente solleva un quinto motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato. Nella sua seconda memoria di adattamento, la ricorrente solleva un sesto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità del criterio di designazione delle persone che traggono vantaggio da imprenditori di spicco che operano in Russia, previsto dalla seconda parte dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1094 [in prosieguo: la «seconda parte del criterio g) modificato»]. |
28 |
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto e su errori manifesti di valutazione. |
1. Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto e su errori manifesti di valutazione
29 |
Nel suo atto introduttivo del ricorso e nella sua prima memoria di adattamento, la ricorrente fa valere che, con l’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023, il Consiglio ha commesso un errore di diritto ed errori manifesti di valutazione, mantenendo il suo nome negli elenchi controversi sulla base del criterio della persona associata, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata. Inoltre, nel suo atto introduttivo del ricorso, ella contesta l’eventuale inserimento del suo nome sulla base del criterio previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione. |
30 |
Nella sua seconda memoria di adattamento, la ricorrente sostiene che, negli atti di mantenimento del settembre 2023, il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi è stato mantenuto sulla base della seconda parte del criterio g) modificato. |
a) Osservazioni preliminari
31 |
Occorre rilevare che, nella misura in cui il presente motivo di ricorso verte su errori manifesti di valutazione, esso deve essere considerato come relativo ad errori di valutazione. Infatti, se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 61 e giurisprudenza citata). |
32 |
L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con cui sono state adottate o mantenute misure restrittive, la quale riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nella questione di accertare se questi motivi, o, per lo meno di uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119, e del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 62). |
33 |
Tale valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio assolve l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona o l’entità sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 20 luglio 2017, Badica e Kardiam/Consiglio, T‑619/15, EU:T:2017:532, punto 99 e giurisprudenza citata; v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punti 63 e 66). |
34 |
In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla persona o all’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. A tal fine, non è richiesto che il Consiglio produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori attinenti ai motivi dedotti nell’atto di cui si chiede l’annullamento. Ciò che conta è che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi addebitati alla persona o all’entità interessata (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 121 e 122, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punti 66 e 67; v. anche sentenza del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 73 e giurisprudenza citata). |
35 |
In tal caso, spetta al giudice dell’Unione verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in proposito, in particolare, dalla persona o dall’entità interessata (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124). |
36 |
Per quanto riguarda, più specificamente, il controllo di legittimità esercitato sugli atti di mantenimento del nome dell’interessato negli elenchi controversi, occorre ricordare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico delle misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio,T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 55 e giurisprudenza citata; sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 67). |
37 |
Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona in un elenco delle persone e delle entità assoggettate a misure restrittive, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della parte ricorrente in detto elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento siano rimasti inalterati e che, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio,T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 99). A tal proposito, lo sviluppo del contesto comprende la considerazione, da un lato, della situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive e, dall’altro, della situazione particolare della persona interessata (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 78, e del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio,T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 101), e, dall’altro lato, dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, dalla mancata realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio,T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 56; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio,T‑108/21, EU:T:2020:57, punti da 82 a 84 e giurisprudenza citata). |
38 |
Nel caso di specie, dai motivi dell’inserimento di cui agli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023 emerge chiaramente che il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi controversi unicamente sulla base del criterio della persona associata previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata. Il Consiglio ha confermato che la base giuridica dell’inserimento e del mantenimento del nome della ricorrente in detti elenchi non era il criterio previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione. Ne deriva che gli argomenti volti a contestare il mantenimento dell’inserimento del nome della ricorrente sulla base del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, sono inoperanti. |
39 |
È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre verificare se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione decidendo, da un lato, di mantenere, mediante l’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023, il nome della ricorrente negli elenchi controversi sulla base del criterio della persona associata previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, e, dall’altro, di mantenere, con l’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023, il suo nome in detti elenchi sulla base della seconda parte del criterio g) modificato. |
40 |
Dagli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023 risulta che il nome della ricorrente è stato inserito sulla base del criterio della persona associata in quanto ella intratterrebbe un legame di associazione, da un lato, con suo padre, il sig. Nikolay Tokarev, e, dall’altro, con il sig. Stanislav Chemezov. |
41 |
Il Tribunale considera opportuno esaminare innanzitutto l’argomentazione relativa, in sostanza, a un errore di diritto nella misura in cui la ricorrente è stata inserita negli elenchi controversi in qualità di persona associata al sig. Stanislav Chemezov, anch’egli iscritto negli elenchi controversi in qualità di persona associata. |
b) Sull’errore di diritto, fondato sull’inserimento della ricorrente in quanto persona associata al sig. Stanislav Chemezov
42 |
La ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore di diritto inserendola negli elenchi controversi in quanto persona associata al sig. Stanislav Chemezov, in particolare per il fatto che quest’ultimo è stato a sua volta inserito negli elenchi controversi in quanto persona associata al proprio padre, il sig. Serguey Chemezov. Secondo la ricorrente, la normativa non prevede la possibilità di inserire negli elenchi controversi il nome di una persona per il fatto che questa è associata a una persona il cui nome vi è a sua volta inserito in base al criterio della persona associata. A suo avviso, il criterio della persona associata consente unicamente di inserire una persona in detti elenchi in quanto associata ad una persona che rientri nelle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f), dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145. Inoltre, nella sua prima memoria di adattamento delle conclusioni, la ricorrente fa valere che l’impossibilità di inserire una persona negli elenchi controversi in quanto associata a una persona a sua volta inserita in tali elenchi in quanto associata è coerente con la giurisprudenza che richiede l’esistenza di un collegamento sufficiente tra l’entità sottoposta a una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute. |
43 |
Come misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto al Consiglio di indicare su quale base giuridica si possa inserire una persona negli elenchi controversi in quanto persona associata a un’altra persona, a sua volta inserita nei suddetti elenchi in qualità di persona associata a una terza persona. |
44 |
In udienza, il Consiglio ha sostenuto che non è escluso che la designazione di una persona associata a una persona a sua volta designata come persona associata a una persona inserita negli elenchi controversi possa essere giustificata, purché una tale designazione sia proporzionata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive. Secondo il Consiglio, è quanto avverrebbe in presenza di uno schema caratterizzato da una rete di relazioni tra una pluralità di persone in cui l’associazione principale di due persone, a loro volta associate ad altre persone, rientra in una «rete più globale» il cui contrasto attraverso le misure restrittive è giustificato al fine di evitare, segnatamente, l’elusione delle misure restrittive. |
45 |
A tal proposito, per quanto riguarda il criterio della persona associata, previsto all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, occorre sottolineare che, sebbene la nozione di «associazione» sia spesso utilizzata negli atti del Consiglio relativi alle misure restrittive, essa non è in quanto tale definita e il suo significato dipende dai contesti e dalle circostanze in questione (v., in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 48; del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 114, e del 21 luglio 2016, Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione, T‑66/14, EU:T:2016:430, punti da 35 a 37). Tuttavia, si può ammettere che si tratti di persone generalmente legate da interessi comuni (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio, T‑212/22, non pubblicata, EU:T:2023:104, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). |
46 |
Per quanto riguarda la portata del criterio della persona associata, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, risulta che sono congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti, da un lato, alle persone designate sulla base dei criteri di designazione previsti dalle disposizioni di cui alle lettere da a) a h) dell’articolo 2, paragrafo 1, della medesima decisione e, dall’altro, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità o agli organismi ad esse associati. Occorre rilevare che il termine «ad esse» nell’espressione «ad esse associati», utilizzato nel criterio della persona associata, si riferisce solo alle persone, alle entità o agli organismi designati in base a uno dei criteri di designazione previsti dalle disposizioni di cui alle lettere da a) a h), dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione. |
47 |
Pertanto, da un’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, risulta che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo può essere inserito negli elenchi controversi solo in ragione di un legame di associazione con un’altra persona fisica o giuridica, entità o organismo iscritto in detti elenchi sulla base di uno o più dei criteri di designazione di cui alle lettere da a) a h) dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione. |
48 |
Vero è che, come sottolinea il Consiglio, il criterio della persona associata si applica a qualsiasi persona che presenti un legame di associazione con una persona inserita negli elenchi controversi sulla base di uno o più dei criteri di cui alle lettere da a) a h) dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, a causa dell’esistenza di un rischio non trascurabile che, al fine di eludere le misure restrittive di cui sono oggetto, le persone sanzionate sulla base di uno o più di tali criteri esercitino pressioni sulle persone a cui sono legate (v., per analogia, sentenze del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 114, e del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio,T‑296/20, EU:T:2022:298, punto 174). |
49 |
Tuttavia, l’argomento del Consiglio, fondato sul rischio di elusione e sulla necessità di raggiungere una pluralità di persone che rientrano in una «rete» globale, non può di per sé giustificare l’ampliamento della portata del criterio dell’associazione fino al punto di applicarlo al legame di associazione con una persona che non sia ella stessa iscritta sulla base di uno dei criteri previsti dalle lettere da a) a h) dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata. |
50 |
Infatti, una siffatta interpretazione attribuirebbe una portata eccessivamente ampia al legame di associazione e non terrebbe conto del testo dell’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, nonché del requisito di un legame sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo che è l’obiettivo delle misure restrittive adottate dall’Unione, ai sensi del punto 64 della sentenza del 13 marzo 2012, Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138). Ne consegue che, nel caso di specie, poiché il sig. Stanislav Chemezov era stato inserito negli elenchi controversi in quanto persona associata a suo padre, il sig. Serguey Chemezov, il Consiglio non poteva legittimamente inserire la ricorrente negli elenchi controversi in quanto persona associata al sig. Stanislav Chemezov. |
51 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, con gli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023, il Consiglio ha commesso un errore di diritto mantenendo il nome della ricorrente negli elenchi controversi sulla base di un legame di associazione con il sig. Stanislav Chemezov. |
52 |
Occorre rilevare che tale errore di diritto commesso dal Consiglio non può, di per sé, condurre all’annullamento degli atti di mantenimento del settembre 2022 e del marzo 2023. Infatti, secondo la giurisprudenza, per quanto attiene al sindacato di legittimità di una decisione recante misure restrittive, e in considerazione della loro natura preventiva, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, il fatto che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 72 e giurisprudenza citata). |
53 |
Occorre quindi verificare se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel concludere che la ricorrente era una persona associata a suo padre, il sig. Tokarev. |
c) Sull’errore di valutazione nella parte in cui la ricorrente è stata inserita in quanto persona associata a suo padre
54 |
Gli atti di mantenimento del settembre 2022 e gli atti di mantenimento del marzo 2023 devono essere esaminati separatamente, poiché sono stati adottati in date diverse e non si fondano su motivi né su una base documentale strettamente identiche. |
1) Sugli atti di mantenimento del settembre 2022
55 |
Con la sua argomentazione, la ricorrente contesta l’affidabilità di alcuni documenti del fascicolo probatorio iniziale nonché la possibilità di prendere in considerazione l’allegato B.5, e sostiene che la base fattuale è insufficiente a giustificare il mantenimento del suo inserimento in qualità di persona associata a suo padre. |
i) Sull’affidabilità degli elementi del fascicolo probatorio iniziale
56 |
La ricorrente contesta l’affidabilità del documento n. 6 del fascicolo probatorio iniziale in quanto l’affermazione secondo cui suo padre avrebbe affidato al suo ex marito la gestione della società Katina è errata. Ella ritiene inoltre che i documenti nn. 12 e 15 del fascicolo probatorio iniziale non siano affidabili poiché le affermazioni ivi contenute sono vaghe e si fondano su indizi che non sembrano essere sufficientemente solidi per sostenerle, come numeri di telefono o informazioni pubblicate su Internet. Inoltre, la ricorrente fa valere che gli articoli pubblicati dal Moscow Post sono inaffidabili in quanto tale mezzo di comunicazione è noto per la pubblicazione di documenti diffamatori, come emerge da recenti condanne giudiziarie. |
57 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
58 |
A tal proposito, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Al riguardo, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta, considerando, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato nonché il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenze del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio,T‑461/14, EU:T:2018:316, punto 107 e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio,T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 95 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
59 |
In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (sentenze del 14 marzo 2018, Kim e a./Consiglio e Commissione, T‑533/15 e T‑264/16, EU:T:2018:138, punto 107, e del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 59). |
60 |
Inoltre, va osservato che la situazione di conflitto in cui sono coinvolte la Federazione russa e l’Ucraina rende, nella pratica, particolarmente difficile l’accesso a determinate fonti, l’indicazione espressa della fonte primaria di talune informazioni e l’eventuale raccolta di testimonianza da parte di persone che accettino di essere identificate. Le difficoltà di indagine che ne seguono possono così contribuire a ostacolare la produzione di prove precise e di elementi di informazione oggettivi (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 116 e giurisprudenza citata). |
61 |
Nel caso di specie, per giustificare il mantenimento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi mediante gli atti del settembre 2022, il Consiglio ha fornito il fascicolo probatorio iniziale. Occorre rilevare che, per quanto riguarda il legame tra la ricorrente e suo padre, il Consiglio si è basato su informazioni accessibili al pubblico, segnatamente:
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62 |
Quindi, il documento n. 6 del fascicolo probatorio iniziale è un articolo di stampa pubblicato sul sito Internet dell’Imperijal, intitolato «I russi nella lista nera fanno affari con Plenkovic e l’HDZ, e hanno anche una villa imperiale a Lussinpiccolo». Tale documento riguarda, segnatamente, la società Katina, la cui sede è a Zagabria (Croazia) e che detiene una villa denominata Karolina, situata a Lussinpiccolo (Croazia) (in prosieguo: «Villa Karolina»). Occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui tale articolo conterrebbe un errore non è tale da metterne in discussione il valore probatorio. Infatti, una siffatta argomentazione rientra nella valutazione del carattere sufficiente della base fattuale del Consiglio per giustificare il suo inserimento. |
63 |
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui le affermazioni contenute nel documento n. 12, ossia l’inchiesta dell’OCCRP intitolata «Gli amici prosperano grazie alla vicinanza al potere di Putin», e nel documento n. 15, ossia l’articolo pubblicato sul sito Internet di notizie Meduza intitolato «Un genero molto ricco. Qual è l’assetto degli affari dei parenti stretti del capo di Transneft Nikolai Tokarev?» sono vaghe e fondate su indizi che non appaiono sufficientemente solidi per supportarle, non può mettere in discussione il valore probatorio di tali elementi di prova. Infatti, considerate le difficoltà di accesso alle informazioni menzionate supra al punto 60, il fatto che talune indagini o taluni articoli si basino su dati quali numeri di telefono o informazioni disponibili su siti Internet non è tale da privare i documenti nn. 12 e 15 di efficacia probatoria. |
64 |
Allo stesso modo, l’argomentazione secondo cui, in sostanza, gli articoli pubblicati dal Moscow Post non sarebbero affidabili in quanto tale mezzo di comunicazione è stato oggetto di diverse recenti condanne per diffamazione, non può essere accolta. Infatti, il fatto che un mezzo di comunicazione sia stato condannato per diffamazione a più riprese non implica che tutte le sue pubblicazioni siano inaffidabili. Inoltre, nel caso di specie, occorre constatare che le sentenze prodotte dalla ricorrente non riguardano il documento n. 17, ossia l’articolo del Moscow Post intitolato «Nikolai Tokarev e la sua società Transneft non sono riusciti a scaricare la responsabilità della qualità del petrolio sui loro avversari». Ne consegue che tale elemento di prova non può essere privato di efficacia probatoria. |
65 |
Alla luce di quanto precede, tenuto conto del contesto che caratterizza la situazione della Federazione russa e in mancanza di poteri di indagine del Consiglio nei paesi terzi (v. supra punti 59 e 60), l’efficacia probatoria dei documenti nn. 6, 12, 15 e 17 contenuti nel fascicolo probatorio iniziale non può essere esclusa. |
ii) Sull’allegato B.5 del controricorso
66 |
La ricorrente contesta la possibilità di prendere in considerazione l’allegato B.5 del controricorso, che contiene l’intero contenuto dell’inchiesta, un estratto della quale è riprodotto nel documento n. 12 del fascicolo probatorio iniziale, in quanto prendere in considerazione di detto allegato equivarrebbe a modificare il contenuto del fascicolo probatorio iniziale. |
67 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
68 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22, e dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio, T‑212/22, non pubblicata, EU:T:2023:104, punto 80). |
69 |
Occorre inoltre ricordare che il controllo di legalità sostanziale che incombe al Tribunale deve essere effettuato, per quanto riguarda in particolare il contenzioso in materia di misure restrittive, sulla base non solo degli elementi contenuti nelle esposizioni dei motivi degli atti controversi, ma anche di quelli che il Consiglio fornisce, in caso di contestazione, al Tribunale per accertare la fondatezza dei fatti dedotti in tali esposizioni dei motivi (sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK,C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 64). |
70 |
Occorre rilevare che, come riconosciuto dalla ricorrente, l’allegato B.5 riproduce integralmente il contenuto dell’inchiesta realizzata dall’OCCRP, pubblicata il 24 dicembre 2016, intitolata «Gli amici prosperano grazie alla vicinanza al potere di Putin», un estratto della quale è riprodotto nel documento n. 12 del fascicolo probatorio iniziale. Come risulta da detto fascicolo, il Consiglio ha avuto accesso a tale inchiesta il 5 aprile 2022 e, tra gli elementi che identificano la fonte di tale documento, vi è un collegamento ipertestuale completo che dà accesso al suo contenuto integrale. In tali circostanze, la ricorrente non può contestare la possibilità di prendere in considerazione l’allegato B.5 del controricorso (v., per analogia, sentenza del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 55). |
71 |
Ne consegue che l’allegato B.5 del controricorso può essere preso in considerazione in sede di esame della fondatezza del mantenimento dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi in qualità di persona associata al sig. Tokarev. |
iii) Sulla fondatezza del mantenimento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in qualità di persona associata a suo padre
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La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia commesso un errore relativamente alla stima del valore dei suoi beni immobili e che, in ogni caso, il loro valore non sia rilevante per stabilire il legame di associazione con suo padre. Inoltre, ella fa valere che la base documentale del Consiglio non è sufficiente a stabilire che i suoi immobili possano essere collegati a suo padre. Inoltre, ella sostiene che, anche supponendo che la società Ronin Trust abbia gestito alcuni dei suoi beni immobili, tale società non consente di stabilire un legame con suo padre. In tal senso, ella ritiene che il fatto che la società Ronin Trust abbia gestito il fondo pensione non governativo della società Transneft costituisca un legame debole e superato. |
73 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
74 |
In particolare, il Consiglio rileva che dal fascicolo probatorio iniziale risulta che la ricorrente detiene o ha detenuto, da sola o con l’ex marito, diverse società e beni immobili per un valore superiore a 50 milioni di dollari (USD) (circa EUR 45 milioni) a Mosca (Russia). In ogni caso, a suo avviso, il valore del patrimonio della ricorrente non costituisce un elemento determinante, poiché ciò che conta è la constatazione che la ricorrente sia diventata una facoltosa imprenditrice di successo. Inoltre, il Consiglio sostiene che dal fascicolo probatorio iniziale risulta che la ricorrente è associata a suo padre a causa del suo legame familiare e del fatto che anche il suo patrimonio e i suoi affari sono collegati a quest’ultimo. In particolare, esso ritiene di disporre di un complesso di indizi precisi e concreti a conferma del fatto che la ricorrente avrebbe fatto fortuna nel settore immobiliare traendo vantaggio dalle funzioni di presidente e amministratore delegato della Transneft esercitate dal padre. Il Consiglio sostiene, altresì, che la ricorrente è collegata agli affari di suo padre mediante la società Ronin, che è collegata alla Transneft, nonché attraverso uno schema di gestione familiare degli affari. |
75 |
Al riguardo, occorre ricordare che, come emerge dai precedenti punti da 45 a 47, il criterio della persona associata si riferisce alle persone che sono legate da interessi comuni a una persona che è stata inserita negli elenchi controversi sulla base di uno o più dei criteri di designazione previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), della decisione 2014/145, come modificata. |
76 |
Occorre precisare che tali interessi comuni devono essere intesi non solo in senso stretto, ossia come riferiti a persone i cui interessi sono collegati all’interno di una struttura giuridica comune, ma anche in senso più ampio e riferiti a persone legate da un rapporto di parentela, quando si configura l’esistenza oggettiva di un intreccio di interessi comuni, che non è necessariamente formalizzato in una struttura giuridica creata a tal fine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 settembre 2023, Timchenko/ConsiglioT‑361/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:502, punto 76). |
77 |
Inoltre, poiché il criterio della persona associata è formulato al presente dell’indicativo, l’esistenza di interessi comuni deve essere stabilita al momento dell’adozione degli atti impugnati (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio, T‑212/22, non pubblicata, EU:T:2023:104, punto 92). |
78 |
Nel caso di specie, la ricorrente non contesta il proprio legame di filiazione con il padre, il sig. Tokarev, che esercita le funzioni di presidente e amministratore delegato della Transneft, la quale è considerata un’importante compagnia petrolifera e del gas russa. Per contro, ella sostiene che la base fattuale del Consiglio non contiene elementi sufficienti per stabilire un legame di associazione con suo padre. |
79 |
Dai motivi dell’inserimento in questione risulta che gli interessi comuni tra la ricorrente e suo padre risultavano, da un lato, dal fatto che il suo considerevole patrimonio immobiliare a Mosca, in Croazia e in Lettonia era collegabile al padre e, dall’altro, dai legami tra la ricorrente e la società Ronin, che era presentata come responsabile della gestione del fondo pensione della società Transneft. |
80 |
In primo luogo, per quanto riguarda il legame tra la ricorrente e la società Ronin Trust, risulta, in particolare, dal documento n. 15 del fascicolo probatorio iniziale, che, quando la ricorrente era ancora sposata con il suo ex marito, la società Ronin Trust, che gestiva il fondo pensione della Transneft, era anche responsabile della gestione dei beni immobili del gruppo di società denominato RPA. Secondo tali elementi di prova, l’ex marito della ricorrente deteneva il 100% della società RPA‑Management, mentre la ricorrente controllava il 75% della società RPA‑Estate e il 50% della società RPA‑Hotel Management. Ne consegue che il Consiglio poteva validamente concludere che, nel 2016, esisteva un legame tra la società Ronin Trust e le società in cui la ricorrente aveva detenuto partecipazioni, ossia la società RPA‑Hotel Management e la società RPA‑Estate. |
81 |
Tuttavia, dal documento n. 15 del fascicolo probatorio iniziale emerge anche che, nel settore della gestione dei fondi pensione, la società Transneft non era l’unico cliente, e nemmeno il cliente principale, della società Ronin Trust. Tale constatazione è stata corroborata dagli estratti dei rapporti annuali della società Ronin Trust prodotti dalla ricorrente (allegato A.11), dai quali risulta che tale società gestisce effettivamente fondi pensione di imprese diverse dalla Transneft. Orbene, a parte il fatto che nessun elemento del fascicolo fornisce informazioni sulle attività e sull’organizzazione della società Ronin Trust, il semplice fatto che la ricorrente e la società Transneft ricorrano ai servizi dello stesso prestatore di servizi, il quale fornisce i propri servizi ad altre società terze, non è sufficiente a stabilire l’esistenza di un legame tra la ricorrente e la società Transneft. In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale che invitava il Consiglio a spiegare in che modo si poteva stabilire un legame tra la ricorrente e suo padre mediante la società Ronin Trust, laddove tale società gestisce i fondi pensione di diverse società, il Consiglio non è stato in grado di esplicitare tale legame. Infatti, esso non ha dedotto alcun elemento che provasse una partecipazione del sig. Tokarev al capitale della società Ronin Trust, né una sua presenza negli organi direttivi di tale società, e nemmeno alcuna particolarità nelle relazioni di affari tra la Ronin Trust e la Transneft che distinguessero tali relazioni da quelle esistenti tra la società Ronin Trust e le altre società che fanno parte della sua clientela. |
82 |
Di conseguenza, la ricorrente può legittimamente sostenere che il debole legame tra la Ronin Trust e la Transneft non è sufficiente a stabilire l’esistenza di un legame tra le sue attività e quelle del padre. |
83 |
Inoltre, per quanto riguarda il fatto, esposto nei motivi dell’inserimento, che l’indirizzo della Ronin Europe fosse stato menzionato nell’ambito di un procedimento di naturalizzazione della ricorrente al fine di ottenere la cittadinanza cipriota, nemmeno esso è idoneo a stabilire l’esistenza di interessi comuni tra la ricorrente e il sig. Tokarev. Infatti, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale volto a ottenere chiarimenti sui legami tra la Ronin Europe e la Ronin Trust, il Consiglio ha dichiarato, in sostanza, di aver ritenuto che tali due società potessero essere considerate collegate. Inoltre, occorre constatare che il Consiglio non si è avvalso di alcun elemento che permetta di stabilire un legame tra la società Ronin Europe e il sig. Tokarev. Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte al precedente punto 81, il legame tra la ricorrente e la società Ronin Europe non può provare l’esistenza di un legame tra la ricorrente e suo padre mediante la società Transneft. |
84 |
Pertanto, erroneamente il Consiglio si è basato sui rapporti d’affari della ricorrente con le società Ronin Trust e Ronin Europe per stabilire un legame con il sig. Tokarev mediante la società Transneft. |
85 |
In secondo luogo, occorre verificare se il fascicolo probatorio iniziale contenga un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per stabilire l’esistenza di collegamenti tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
86 |
In via preliminare, occorre constatare che le parti principali sono in disaccordo sul valore del patrimonio immobiliare della ricorrente. Nella motivazione dell’inserimento in questione, il Consiglio aveva stimato che il patrimonio immobiliare della ricorrente e del suo ex marito avesse un valore superiore a USD 50 milioni (circa EUR 45 milioni) per quanto riguarda i beni situati a Mosca, in Croazia e in Lettonia. Tuttavia, al di là del fatto che la ricorrente non contesta che il valore complessivo del suo patrimonio e di quello dell’ex marito possa superare USD 50 milioni (circa EUR 45 milioni), occorre rilevare che il valore del patrimonio della ricorrente non è determinante per giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. Infatti, si tratta di un elemento di contesto volto a indicare, come fa valere il Consiglio, che la ricorrente è una facoltosa donna d’affari che, in particolare, ha fatto fortuna nel settore immobiliare, come risulta, segnatamente, dai documenti nn. 9 e 16 del fascicolo probatorio iniziale. Ne consegue che un’eventuale inesattezza quanto al valore del suo patrimonio non può, di per sé, comportare un annullamento degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
87 |
Occorre rilevare che la ricorrente riconosce di possedere la società Ostozhenka 19, la quale detiene una dimora storica a Mosca, un appartamento situato in via Brusov a Mosca nonché la società Katina, che è proprietaria di una villa denominata Karolina situata a Lussinpicolo, in Croazia. Dagli elementi del fascicolo probatorio iniziale emerge che ciascuno di tali beni immobili ha un valore di diversi milioni di rubli russi (RUB). Infatti, secondo il documento n. 15 la dimora storica a Mosca è stata acquistata nel 2016 per un importo pari a RUB 390 milioni (circa EUR 3,9 milioni), in base al documento n. 14 la villa in Croazia è stata valutata USD 4,1 milioni (circa EUR 3,8 milioni) e, secondo il documento n. 9, l’appartamento situato in via Brusov si trova in un edificio in cui alcuni appartamenti valgono almeno RUB 315 milioni (circa EUR 3,15 milioni). Tenuto conto del valore di diversi milioni di euro di tale patrimonio immobiliare, il Consiglio poteva validamente ritenere che la ricorrente possedesse un consistente patrimonio immobiliare. Orbene, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie il valore dei suoi beni immobili non è sufficiente, di per sé, a stabilire un legame di associazione con suo padre. Infatti, occorre verificare se la base fattuale del Consiglio permetta di supportare la constatazione che il patrimonio immobiliare della ricorrente poteva essere collegato a suo padre al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
88 |
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’immobile situato a Jūrmala, in Lettonia, che era detenuto congiuntamente dalla ricorrente e dal suo ex marito quando erano sposati, occorre rilevare che il Consiglio non fa valere alcun elemento che consenta di collegare tale bene al sig. Tokarev. Inoltre, la ricorrente ha prodotto un estratto di un addendum all’accordo post-nuziale datato 14 febbraio 2019 (allegato A.9), che attesta che, a seguito del divorzio, tutte le quote della società Dzintaru 34, che deteneva tale immobile, dovevano essere trasferite al suo ex marito. Orbene, la ricorrente ha divorziato nel giugno 2019, fatto non contestato dal Consiglio. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente abbia dimostrato che, dal giugno 2019, non aveva più alcun legame con l’immobile situato in Lettonia. Ne deriva che, poiché l’esistenza di interessi comuni deve essere stabilita al momento dell’adozione degli atti impugnati (v. supra punto 77), per dimostrare l’esistenza di tali interessi tra la ricorrente e suo padre attraverso gli immobili da lei detenuti, il Consiglio non può basarsi sul bene immobile in Lettonia, dal momento che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022, la ricorrente non ne era più proprietaria da diversi anni. |
89 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda Villa Karolina, situata nella baia di Čikat a Lussinpiccolo, in Croazia, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto un estratto del registro cronologico del Trgovački Sud dou Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia) relativo alla società Katina (allegato A.20), che detiene tale villa. Orbene, da tale documento emerge che la ricorrente è l’unica azionista della società e che suo padre non ne ha mai detenuto alcuna partecipazione. Ne consegue che, per quanto riguarda tale immobile, il Consiglio non può far valere l’esistenza di un legame diretto tra la ricorrente e suo padre. Inoltre, sebbene il documento n. 6 del fascicolo probatorio iniziale possa costituire un indizio dell’esistenza di una gestione familiare di tale immobile, per il fatto che il sig. Tokarev aveva affidato la direzione della società Katina al suo ex genero, un tale indizio non può, di per sé, essere sufficiente a stabilire un legame tra il padre della ricorrente e Villa Karolina per il periodo successivo al 2019. Infatti, poiché la ricorrente ha divorziato nel giugno 2019, il suo ex marito ha lasciato le sue funzioni all’interno della società Katina nello stesso anno, come risulta dall’allegato A.20. Orbene, il coinvolgimento del sig. Tokarev nella nomina del suo ex genero a membro del consiglio di amministrazione della società Katina era avvenuto necessariamente ben prima del 2019. Pertanto, in assenza di altre prove relative a fatti più recenti idonei a dimostrare la continuazione di una gestione familiare di Villa Karolina con il coinvolgimento del sig. Tokarev, si deve constatare che il Consiglio non disponeva di alcun elemento che permettesse di dimostrare l’esistenza, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022, di un legame tra il padre della ricorrente e Villa Karolina. |
90 |
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda il fatto invocato dal Consiglio, secondo cui la famiglia Tokarev avrebbe acquistato un complesso alberghiero di un valore di diversi miliardi di USD, anch’esso situato in Croazia, il documento n. 16 del fascicolo probatorio iniziale, ossia un articolo di stampa pubblicato nel 2020, fa riferimento all’esistenza di informazioni circa l’acquisto da parte della famiglia Tokarev di un complesso alberghiero grazie a gare d’appalto della società Transneft. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale articolo non contiene alcuna precisazione sulla data in cui sarebbe avvenuta tale operazione, né specifica quale membro della famiglia Tokarev avrebbe acquistato tale bene o se tale membro ne disponesse ancora al momento della pubblicazione dell’articolo nel 2020. Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, dall’allegato D.1 della controreplica, ossia un articolo pubblicato il 16 agosto 2016 sul sito Internet del Moscow Post intitolato «La “trombetta d’oro” di Nikolay Tokarev?», non risulta in maniera evidente che la ricorrente o taluni membri della sua famiglia abbiano acquistato un complesso alberghiero in cambio di gare d’appalto della Transneft. Infatti, secondo tale articolo, nel 2005 la ricorrente ha percepito redditi da una società denominata Caprice‑Stell, che deteneva indirettamente partecipazioni in una società alberghiera, la quale era stata presentata come proprietaria di un complesso alberghiero a Lussinpiccolo. Pertanto, anche supponendo che il fatto che la ricorrente abbia percepito una remunerazione dalla società Caprice‑Stell possa essere considerato come una prova dell’acquisizione di un complesso alberghiero, occorre rilevare che, secondo tale articolo pubblicato sul Moscow Post nel 2016, l’operazione che prevedeva gare d’appalto della Transneft nell’ambito dell’acquisizione di beni immobili è stata effettuata diversi anni prima della pubblicazione dell’articolo. Orbene, da tale articolo non risulta che la ricorrente abbia percepito una remunerazione dalla società Caprice‑Stell dopo l’anno 2005. Inoltre, il Consiglio non ha prodotto nessun altro elemento volto a dimostrare che la ricorrente fosse ancora proprietaria di un complesso alberghiero in Croazia. Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti riportati negli elementi presentati dal Consiglio, quest’ultimo non può sostenere che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022, la ricorrente fosse proprietaria di un complesso alberghiero in Croazia. |
91 |
In quarto luogo, la ricorrente sostiene di non avere più, dal suo divorzio nel giugno 2019, alcun legame con le società del gruppo RPA del suo ex marito e che il suo patrimonio immobiliare a Mosca si limita a una dimora storica che detiene attraverso la società Ostozhenka 19 (precedentemente denominata RPA-Estate) nonché a un appartamento situato in via Brusov. Di conseguenza, in particolare per quanto riguarda il periodo successivo al suo divorzio, la ricorrente contesta il legame tra i suoi immobili e suo padre, legame che il Consiglio cerca di stabilire, sulla base del documento n. 15 del fascicolo probatorio iniziale, mediante le società del gruppo RPA e Ronin Trust. A tal proposito, è sufficiente ricordare che il Consiglio non poteva basarsi sull’esistenza di rapporti d’affari tra la ricorrente e la società Ronin Trust per dimostrare un legame tra la ricorrente e il sig. Tokarev mediante la società Transneft (v. supra punto 81). Di conseguenza, la circostanza che i beni immobili della ricorrente a Mosca fossero stati gestiti dalla società Ronin Trust non può costituire una prova che tali beni potessero essere considerati collegati a suo padre. Orbene, occorre constatare che il fascicolo probatorio iniziale non contiene alcun altro elemento di prova che consenta di stabilire un collegamento tra i beni della ricorrente situati a Mosca e il sig. Tokarev. |
92 |
Dalle precedenti considerazioni risulta che la motivazione è viziata da un errore di valutazione nella misura in cui si dichiara che gli immobili della ricorrente erano riconducibili al sig. Tokarev al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
93 |
Gli argomenti del Consiglio non sono in grado di confutare tale conclusione. |
94 |
Sotto un primo profilo, è vero che, come giustamente sottolinea il Consiglio, in base ai documenti nn. 2, 3, 6, 9, 13 e 15 del fascicolo probatorio iniziale, il padre della ricorrente è descritto come uno stretto collaboratore di lunga data di Vladimir Putin, con funzioni di presidente e di amministratore delegato di una delle più importanti società pubbliche in Russia. Tuttavia, sebbene tali informazioni costituiscano un elemento di contesto rilevante, esse non sono tali da stabilire l’esistenza di un legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e suo padre. |
95 |
Sotto un secondo profilo, i documenti nn. da 1 a 3 e 6 del fascicolo probatorio iniziale indicano, in via generale e senza ulteriori precisazioni, che i familiari del sig. Tokarev hanno tratto vantaggio dai legami di quest’ultimo con Putin o dal governo russo, e il documento n. 12 di tale fascicolo, il cui contenuto integrale è riportato nell’allegato B.5 del controricorso, indica in termini generali che i familiari del sig. Tokarev si sono ulteriormente arricchiti e posseggono immobili di valore in Europa. Orbene, come sottolinea la ricorrente, i documenti nn. 1 e 3 del fascicolo probatorio iniziale, che riproducono in sostanza il contenuto di un comunicato stampa del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America (documento n. 2), non contengono informazioni precise e concrete che dimostrino che gli immobili della ricorrente siano collegati al sig. Tokarev, in particolare al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. Analogamente, si è già constatato che il documento n. 6 del fascicolo probatorio iniziale non conteneva alcun elemento che consentisse di stabilire tale legame al momento dell’adozione di detti atti (v. supra punto 89). Per quanto riguarda il documento n. 12, il cui contenuto è riportato integralmente nell’allegato B.5 del controricorso, occorre rilevare che le informazioni in esso contenute sono molto simili a quelle contenute nel documento n. 15 del fascicolo probatorio iniziale. Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte supra al punto 90, il documento n. 12 del fascicolo probatorio iniziale non contiene alcun elemento atto a stabilire un collegamento tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. |
96 |
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’esistenza di uno schema di gestione familiare degli affari nel settore immobiliare, è vero, come sostiene il Consiglio nella sua controreplica, che l’allegato D.1 contiene informazioni volte a dimostrare l’esistenza di un tale schema per quanto riguarda l’acquisizione da parte della ricorrente e del suo ex marito di un immobile non meglio identificato in Croazia nell’ambito di un’operazione che implicava gare d’appalto della Transneft. Analogamente, uno schema di gestione familiare degli affari può anche risultare dalle informazioni contenute nel documento n. 6 del fascicolo probatorio iniziale in ragione del coinvolgimento del sig. Tokarev nella gestione della società Katina, proprietaria di Villa Karolina. Tuttavia, come è stato rilevato supra ai punti 89 e 90, tali fatti risalgono a diversi anni prima dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. Orbene, occorre constatare che il Consiglio non ha fornito alcun elemento diretto a dimostrare la persistenza di uno schema di gestione familiare negli affari immobiliari nel quale siano implicati la ricorrente e suo padre al momento dell’adozione di detti atti. |
97 |
Per quanto riguarda l’asserita persistenza di una gestione familiare degli affari nel settore immobiliare, il Consiglio ha erroneamente fatto valere, in udienza, l’esistenza di un tale schema di gestione relativamente al complesso immobiliare Gelendzhik Resort Complex‑Meridian, situato in Russia. Infatti, tale immobile non era menzionato nei motivi dell’inserimento degli atti di mantenimento del settembre 2022, cosicché il Consiglio non può avvalersi di tale elemento, salvo che si ammetta una sostituzione di motivi. In ogni caso, dai documenti nn. 9 e 16 del fascicolo probatorio iniziale risulta che la ricorrente detiene, con il sig. Stanislav Chemezov, partecipazioni in tale complesso immobiliare e il Consiglio non ha dimostrato che tale immobile fosse riconducibile al sig. Tokarev. |
98 |
Sotto un quarto profilo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, il fatto che il sig. Tokarev sarebbe ancora legato a Putin, che ricopra ancora le funzioni di presidente e di amministratore delegato della Transneft e che la ricorrente detenga ancora beni immobili non è sufficiente a giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi sulla base del criterio della persona associata. Infatti, come è stato ricordato supra al punto 77, il Consiglio è tenuto a stabilire l’esistenza di interessi comuni al momento dell’adozione degli atti impugnati. Orbene, occorre rilevare che il Consiglio non ha dimostrato che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022, il patrimonio immobiliare della ricorrente fosse riconducibile a suo padre. |
99 |
In terzo luogo, per quanto riguarda i documenti nn. da 2 a 5, 8 e 11 del fascicolo probatorio iniziale, che riguardano le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente dall’Australia, dal Canada, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, se è vero che siffatti elementi possono costituire elementi contestuali rilevanti, essi non sono tuttavia di per sé tali da giustificare l’inserimento e il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi. Infatti, come dimostrato dalla ricorrente, in tali paesi terzi i familiari di persone sottoposte a misure restrittive possono essere oggetto di misure restrittive anche solo sulla base di un legame familiare. Invero, nel contesto delle misure restrittive causate della situazione in Siria, si è ritenuto che, in caso di congelamento dei fondi delle persone sanzionate, vi fosse un rischio non trascurabile che queste esercitassero pressioni su persone ad esse collegate al fine di eludere l’effetto delle misure di cui erano oggetto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2021, Sharif/Consiglio, T‑540/19, non pubblicata, EU:T:2021:220, punto 159). Tuttavia, è giocoforza constatare che, nell’ambito di detto regime, il criterio di inserimento era diverso da quello applicabile nel caso di specie. Infatti, nella causa all’origine di quella sentenza, la legislazione prevedeva esplicitamente restrizioni e il congelamento dei capitali, segnatamente, di «imprenditori di spicco che operano in Siria» e «membri delle famiglie Assad o Makhlouf», nonché delle «persone ad esse associate». In tale contesto normativo, il legame familiare con tali famiglie poteva essere sufficiente a includere il nome delle persone negli elenchi in questione sulla base del «criterio del legame con membri [di tali] famiglie». Per contro, così non è quando, come nel caso di specie, la normativa non fa esplicito riferimento ai membri di talune famiglie specificamente designate tra i criteri di inserimento (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑734/22, non pubblicata, EU:T:2023:761, punto 70). |
100 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che il Consiglio non ha dimostrato l’esistenza di interessi comuni che colleghino la ricorrente a suo padre al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2022. Di conseguenza, il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi si basava, de facto, solo sul legame familiare con suo padre, il che non è ammissibile. |
101 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del settembre 2022, essendo stato constatato che il Consiglio ha commesso un errore di diritto mantenendo il nome della ricorrente negli elenchi controversi in qualità di persona associata al sig. Stanislav Chemezov (v. supra punti da 45 a 52) e che i motivi addotti in detti atti non sono sufficientemente corroborati per quanto riguarda il legame di associazione della ricorrente con suo padre, il sig. Tokarev, si deve concludere che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi non era giustificato. |
102 |
Il motivo di ricorso vertente su un errore di diritto e su errori di valutazione deve pertanto essere accolto nella parte in cui è diretto contro gli atti di mantenimento del settembre 2022. |
2) Sugli atti di mantenimento del marzo 2023
103 |
Nella sua prima memoria di adattamento, la ricorrente contesta l’affidabilità di un elemento prodotto dal Consiglio nel fascicolo probatorio WK 1128/2023 INIT e sostiene che i fascicoli probatori del gennaio 2023 non costituiscono una base fattuale sufficiente a giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi in qualità di persona associata a suo padre. |
i) Sull’affidabilità delle prove
104 |
La ricorrente sostiene che il documento n. 4 del fascicolo probatorio WK 1128/202 INIT, in cui si indica che la famiglia Tokarev avrebbe acquisito un’impresa alberghiera in Croazia del valore di diversi miliardi di USD con l’aiuto della gara d’appalto della Transneft, non è affidabile non essendo fondato su alcuna prova. Inoltre, la ricorrente rileva che gli autori di tale articolo si basano su un articolo del mezzo di comunicazione Moscow Post, il quale non cita le sue fonti e non sarebbe una fonte affidabile poiché è stato oggetto di diverse recenti condanne per diffamazione. |
105 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
106 |
Nel caso di specie, per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi con gli atti di mantenimento del marzo 2023, il Consiglio ha fornito i fascicoli probatori del gennaio 2023. Occorre rilevare che, per quanto riguarda il legame tra la ricorrente e suo padre, il Consiglio si è basato su informazioni di accesso pubblico, vale a dire, in particolare, sui seguenti elementi, nel fascicolo WK 1128/2023 INIT:
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107 |
Il fascicolo WK 1128/2023 ADD 1 contiene un’inchiesta dell’OCCRP intitolata «Gli amici prosperano grazie alla vicinanza al potere di Putin», pubblicata il 24 dicembre 2016 e consultata il 27 gennaio 2023. |
108 |
Il fascicolo WK 1128/2023 ADD 2 contiene una sintesi di un documento riservato relativo alle imprese detenute dalla ricorrente iscritte in Russia nel registro delle imprese. |
109 |
Per quanto riguarda l’affidabilità del documento n. 4 del fascicolo WK 1128/2023 INIT, vale a dire un articolo intitolato «Uscita di Shmatko verso il “meridiano” di Gelendzhik: il Gelendzhik Resort Complex‑Meridian ha riunito il meglio del mondo imprenditoriale intorno all’ex Ministro dell’Energia Sergei Shmatko e ai figli di Tokarev e Chemezov. Manturov si unirà al trio?», occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo non conterrebbe alcuna prova non è sufficiente a privarlo di valore probatorio. Inoltre, come riconosce la ricorrente, tale articolo si basa su un altro articolo del Moscow Post che il Consiglio ha prodotto nell’allegato D.1 alla sua controreplica. Per quanto riguarda quest’ultimo articolo, il fatto che non citi le sue fonti non può, di per sé, privarlo di valore probatorio. Inoltre, il fatto che un mezzo di comunicazione sia stato oggetto di diverse condanne per diffamazione non implica che tutte le sue pubblicazioni siano inaffidabili. |
110 |
Tenuto conto del contesto che caratterizza la situazione della Federazione russa e in mancanza di poteri di indagine del Consiglio nei paesi terzi (v. supra punti 59 e 60), l’efficacia probatoria del documento n. 4 contenuto nel fascicolo WK 1128/2023 INIT non può essere esclusa. |
ii) Sulla fondatezza del mantenimento dell’inserimento della ricorrente in qualità di persona associata a suo padre
111 |
La ricorrente ritiene che il Consiglio non disponga di una base fattuale sufficientemente solida per corroborare i motivi di inserimento di cui agli atti di mantenimento del marzo 2023. In particolare, ella ritiene che i nuovi elementi di prova non siano tali da suffragare la constatazione che i suoi immobili potessero essere collegati a suo padre. Inoltre, ella contesta la modifica dei motivi di inserimento secondo cui sarebbe legata alla società Ronin Trust mediante la società Ostozhenka 19 (precedentemente denominata RPA Estate). In ogni caso, ella fa valere che il collegamento con la società Ronin Trust su cui si basa il Consiglio è debole e speculativo, così da non poter giustificare il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi sulla base del criterio della persona associata. |
112 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
113 |
In particolare, il Consiglio sostiene di aver dimostrato che la ricorrente era associata al sig. Tokarev a causa del suo legame familiare con quest’ultimo e del fatto che il suo patrimonio era legato ad esso. In particolare, esso ritiene che alcuni elementi del fascicolo probatorio del gennaio 2023 confermino le informazioni contenute nel fascicolo probatorio iniziale relativamente ai rapporti tra il sig. Tokarev, Putin e l’acquisizione, segnatamente da parte della ricorrente, di un cospicuo patrimonio immobiliare. Inoltre, per quanto riguarda il legame tra la ricorrente e la società Ronin Trust, il Consiglio ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l’assenza di legami con la società Ostozhenka 19 (precedentemente denominata RPA-Estate) e la RPA-Hotel Management. |
114 |
Occorre rilevare che, per quanto riguarda i rapporti tra la ricorrente e suo padre, i motivi di inserimento di cui agli atti di mantenimento del marzo 2023 sono ampiamente simili a quelli degli atti di mantenimento del settembre 2022. Da un lato, il mantenimento del nome della ricorrente nei suddetti elenchi era giustificato dal fatto che il suo patrimonio immobiliare era riconducibile a suo padre. Tale primo motivo non è stato oggetto di modifiche sostanziali. Dall’altro lato, il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi è stato giustificato anche dall’esistenza di rapporti tra la ricorrente e la società Ronin, che era presentata come responsabile della gestione dei fondi pensione della società Transneft. Nell’ambito di tale secondo motivo, il Consiglio ha precisato che la ricorrente era collegata alla Ronin Trust mediante la società Ostozhenka 19. |
115 |
In primo luogo, occorre ricordare che i rapporti d’affari della ricorrente con le società Ronin Trust e Ronin Europe non sono tali da stabilire l’esistenza di interessi comuni tra la ricorrente e suo padre mediante la società Transneft (v. supra punti da 80 a 84). Il Consiglio non ha fornito alcun elemento, nel fascicolo probatorio del gennaio 2023, che consenta di modificare tale conclusione. |
116 |
Ne consegue, da un lato, che, per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, il Consiglio non poteva basarsi sul fatto che la società Ronin Trust avesse gestito i beni immobili delle società RPA-Estate e RPA-Hotel Management, né su un presunto legame tra la ricorrente e la società Ronin Trust mediante la società Ostozhenka 19. Dall’altro lato, il Consiglio non poteva neppure basarsi sul fatto che l’indirizzo della società Ronin Europe fosse stato menzionato nell’ambito del procedimento di naturalizzazione della ricorrente al fine di ottenere la cittadinanza cipriota. |
117 |
Di conseguenza, gli argomenti del Consiglio volti a dimostrare l’esistenza di legami tra la ricorrente e la società Ronin Europe nonché quelli relativi alla persistenza di rapporti d’affari tra la stessa e la società Ronin Trust non possono essere accolti per giustificare la fondatezza degli atti di mantenimento del marzo 2023. |
118 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev, il Consiglio sostiene che il documento n. 7 del fascicolo WK 1128/2023 INIT, vale a dire un articolo di stampa pubblicato nel marzo 2022 relativo al bene che la ricorrente deteneva in Lettonia, corroborerebbe gli elementi del fascicolo probatorio iniziale quanto al fatto che i rapporti tra il sig. Tokarev e Putin hanno permesso alla famiglia Tokarev di acquisire un imponente patrimonio immobiliare. Invero, tale articolo fa riferimento al fatto che la famiglia Tokarev ha tratto vantaggio dai legami tra il sig. Tokarev e Putin per acquisire ingenti patrimoni. Allo stesso modo, esso indica che la ricorrente e il suo ex marito avevano acquisito il loro patrimonio quando erano ancora sposati, in particolare grazie a taluni contratti conclusi tra la società Transneft e le società dell’ex marito della ricorrente. Tuttavia, occorre rilevare che tale articolo si riferisce a fatti avvenuti diversi anni prima dell’adozione degli atti di mantenimento del marzo 2023, richiamando la situazione della ricorrente prima del suo divorzio nel giugno 2019. Inoltre, tale articolo conferma che, a partire dal suo divorzio, la ricorrente non è più proprietaria dell’immobile che deteneva con l’ex marito in Lettonia. Pertanto, se tale articolo potrebbe tuttalpiù costituire un elemento di contesto volto a dimostrare che, in passato, poteva esservi stato uno schema di gestione familiare degli affari, esso non può per contro costituire un elemento di prova che consenta di stabilire un legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del marzo 2023. |
119 |
Per stabilire un collegamento tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e suo padre, il Consiglio si avvale anche del documento n. 4 del fascicolo WK 1128/2023 INIT, che, così come il documento n. 16 del fascicolo probatorio iniziale, fa riferimento all’esistenza di informazioni su una presunta acquisizione da parte della famiglia Tokarev di un complesso alberghiero in Croazia del valore di diversi miliardi di USD, con l’aiuto di gare d’appalto della Transneft. Orbene, occorre constatare che tale documento non contiene alcun elemento di precisazione rispetto ai documenti del fascicolo probatorio iniziale quanto alla presunta acquisizione di un complesso alberghiero da parte dei membri della famiglia Tokarev. Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte supra ai punti 90 e 96, tale documento non può costituire una prova per stabilire un legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e suo padre al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del marzo 2023. |
120 |
Occorre constatare che nessun altro elemento del fascicolo probatorio del gennaio 2023 è in grado di dimostrare l’esistenza di un legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del marzo 2023. Di conseguenza, i motivi sono viziati da un errore di valutazione nella parte in cui si constata che i beni immobili della ricorrente erano riconducibili al sig. Tokarev al momento dell’adozione di detti atti. Ne consegue che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi si basa di fatto solo sul legame familiare con suo padre, il che non è ammissibile. |
121 |
Ne deriva che, poiché il Consiglio ha altresì commesso un errore di diritto mantenendo il nome della ricorrente negli elenchi controversi in quanto persona associata al sig. Stanislav Chemezov (v. supra punti da 45 a 52), occorre concludere che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi non era giustificato. |
122 |
Il motivo di ricorso vertente su un errore di diritto e su un errore di valutazione deve pertanto essere accolto nella parte in cui è diretto contro gli atti di mantenimento del marzo 2023. |
d) Sull’applicazione alla ricorrente della seconda parte del criterio g) modificato
123 |
Nella sua seconda memoria di adattamento, la ricorrente contesta l’affidabilità di taluni elementi prodotti dal Consiglio nel fascicolo probatorio del giugno 2023 e sostiene che i fascicoli probatori del giugno 2023 e del luglio 2023 non costituiscono una base fattuale sufficiente a giustificare l’inserimento del suo nome ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. |
1) Sull’affidabilità degli elementi di prova
124 |
La ricorrente contesta l’affidabilità degli articoli provenienti dalla fonte Rospres, trattandosi di un mezzo di comunicazione sensazionalistico noto per la diffusione di dichiarazioni diffamatorie e il cui accesso è stato limitato a causa del suo rifiuto di espungere le dichiarazioni diffamatorie in conformità con talune decisioni giudiziarie. Inoltre, la ricorrente ribadisce che le pubblicazioni del Moscow Post sono inaffidabili, così come quelle del sito Internet Rosnadzor, trattandosi di fonti mediatiche note per la pubblicazione di articoli al solo scopo di danneggiare la reputazione delle persone. |
125 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
126 |
Per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi attraverso gli atti del settembre 2023 sulla base della seconda parte del criterio g) modificato, il Consiglio ha fornito il fascicolo probatorio del giugno 2023 nonché il fascicolo probatorio del luglio 2023. |
127 |
Il fascicolo probatorio del giugno 2023 contiene i seguenti elementi:
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128 |
Il fascicolo probatorio del luglio 2023 contiene i seguenti elementi:
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129 |
Per quanto riguarda le informazioni disponibili sul sito Internet Rospres, ancorché sia vero che tale mezzo di comunicazione è stato oggetto di condanne per diffamazione, è tuttavia giocoforza constatare che le sentenze prodotte dalla ricorrente non riguardano l’articolo richiamato nel documento n. 3 del fascicolo probatorio del giugno 2023. Orbene, occorre ricordare che il fatto che un mezzo di comunicazione sia stato ripetutamente condannato per diffamazione non implica che tutte le sue pubblicazioni siano inaffidabili. Ne consegue che, in assenza di altri elementi per contestare l’affidabilità delle informazioni del sito Internet Rospres, il documento n. 3 del fascicolo probatorio non può essere privato di valore probatorio. |
130 |
Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che l’unico scopo degli articoli pubblicati sul sito Internet del Moscow Post e sul sito Internet Rosnadzor fosse quello di danneggiare la reputazione di personaggi pubblici, cosicché essi non possono essere privati di efficacia probatoria. |
131 |
Per quanto riguarda gli argomenti con i quali si critica il carattere insufficientemente preciso o incoerente di alcuni elementi dei fascicoli probatori, occorre ricordare che tali argomenti ricadono nella valutazione del carattere sufficiente della base fattuale del Consiglio per giustificare l’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi controversi. |
132 |
Alla luce di quanto precede, tenuto conto del contesto che caratterizza la situazione della Federazione russa e in mancanza di poteri di indagine del Consiglio nei paesi terzi (v. supra punti 59 e 60), l’efficacia probatoria dei documenti contenuti nei fascicoli probatori del giugno e del luglio 2023 non può essere esclusa. |
2) Sulla fondatezza del mantenimento del nome della ricorrente sulla base della seconda parte del criterio g) modificato
133 |
La ricorrente ritiene che la seconda parte del criterio g) modificato debba essere interpretata nel senso che non si riferisce, in astratto, a qualsiasi vantaggio, ma a vantaggi sotto forma di trasferimenti di fondi e di beni, effettuati allo scopo di nascondere beni e di eludere le misure restrittive adottate nei confronti della persona inizialmente designata per consentirle di mantenere il controllo sulle risorse. Inoltre, la ricorrente sostiene che il vantaggio in questione deve essere contemporaneo all’adozione delle misure restrittive nei confronti della persona inizialmente designata e del suo stretto familiare, poiché in caso contrario non si può ritenere che vi sia un rischio di elusione delle misure restrittive. |
134 |
Secondo la ricorrente, il Consiglio non fornisce una base fattuale sufficiente a giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi in virtù del criterio contestato. In particolare, ella ritiene che il Consiglio non dimostri l’esistenza di un trasferimento di fondi o di beni da parte di suo padre effettuato allo scopo di nascondere i propri beni, di eludere le misure restrittive e di mantenere il controllo sulle risorse a sua disposizione. Inoltre, secondo la ricorrente, il Consiglio non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio contemporaneo agli atti di mantenimento del settembre 2023. Per quanto riguarda la constatazione che i suoi beni immobili sarebbero legati a suo padre, la ricorrente fa valere che il Consiglio non ha dimostrato che detti beni erano precedentemente appartenuti a suo padre. Inoltre, ella sostiene che le asserite transazioni sono lontane nel tempo dall’adozione delle misure restrittive nei confronti del padre nel febbraio 2022, e che quindi non vi è alcuna volontà di eludere le misure restrittive. La ricorrente ritiene altresì che i legami tra la società Ronin e la società Transneft siano irrilevanti sotto il profilo del criterio di inserimento applicato. |
135 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
136 |
In particolare, il Consiglio sostiene che la seconda parte del criterio g) modificato dev’essere intesa in un senso simile a quello del criterio dell’«associazione», come interpretato dal Tribunale. A suo avviso, detto criterio dev’essere interpretato nel senso che dovrebbe applicarsi ai familiari stretti che sono legati da «interessi comuni» a imprenditori di spicco che operano in Russia, senza che sia tuttavia necessario un legame di natura economica, tenuto conto del fatto che, in funzione del contesto e delle circostanze di ciascun caso, tale legame si concretizza nel fatto che essi traggono un vantaggio da tali imprenditori. |
137 |
Il Consiglio sostiene che il vantaggio che la ricorrente ha tratto dal padre è caratterizzato dal fatto che la sua ricchezza e i suoi affari sono legati a quest’ultimo. A suo avviso, la ricorrente ha fatto fortuna nel settore immobiliare traendo vantaggio dalle funzioni di presidente e di amministratore delegato della Transneft esercitate da suo padre e dai rapporti che questi intratteneva con Putin. Inoltre, il Consiglio ritiene di aver validamente stabilito l’esistenza di interessi comuni derivanti da una pratica di gestione familiare, in particolare sulla base degli elementi contenuti nei fascicoli probatori del giugno e del luglio 2023. Esso ritiene inoltre che, come elemento di contesto, si debba tener conto di una pratica di nepotismo in Russia. |
138 |
Occorre rilevare che, negli atti di mantenimento del settembre 2023, il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi non risulta più dall’applicazione del criterio della persona associata, previsto all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata. Da un lato, tali motivi non fanno più riferimento a un legame di associazione con il sig. Stanislav Chemezov. Dall’altro lato, concludendo che la ricorrente è una parente stretta del sig. Tokarev, un imprenditore di spicco operante in Russia, e che ella ne trae vantaggio, il Consiglio ha applicato nei confronti della ricorrente il criterio di cui alla seconda parte del criterio g) modificato. |
139 |
Occorre rilevare che la seconda parte del criterio g) modificato consente l’inserimento negli elenchi controversi, in particolare, dei familiari stretti o di altre persone che traggono vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia. |
140 |
A tal proposito si deve ricordare che, sebbene il preambolo di un atto dell’Unione non abbia alcun valore giuridico vincolante e non possa essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale, esso è idoneo a precisarne il contenuto in quanto i considerando enunciati in tale preambolo costituiscono importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (v. sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk,C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 64 e giurisprudenza citata). |
141 |
Nel caso di specie, secondo il considerando 5 della decisione 2023/1094, tale criterio di designazione è stato introdotto per aumentare la pressione esercitata sul governo della Federazione russa nonché per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive. In particolare, da tale considerando si evince in sostanza che la necessità di una designazione dei familiari stretti o di altre persone che traggono vantaggio da imprenditori di spicco che operano in Russia è stata giustificata dal fatto che questi ultimi ripartivano i propri fondi e beni tra i loro familiari stretti e altre persone, in particolare al fine di dissimulare tali beni, eludere le misure restrittive e mantenere il controllo sulle risorse a loro disposizione. |
142 |
Pertanto, la nozione di «vantaggio», ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato, dev’essere interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti da tale criterio, enunciati supra al punto 141, che comportano un aumento del costo delle azioni della Federazione russa volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Di conseguenza, il vantaggio, ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi tipo di vantaggio, che non sia necessariamente indebito, ma che sia quantitativamente o qualitativamente non trascurabile. Può quindi trattarsi di un vantaggio finanziario o non finanziario, come un dono, un trasferimento di fondi o di risorse economiche, un intervento per favorire l’aggiudicazione di appalti pubblici, una nomina o una promozione. Inoltre, alla luce dell’obiettivo di evitare le pratiche di elusione delle misure restrittive, espressamente menzionato nel considerando 5 della decisione 2023/1094, possono anche rientrare nella seconda parte del criterio g) modificato i vantaggi conferiti da imprenditori di spicco che operano in Russia in una situazione che potrebbe portare all’elusione delle misure restrittive a cui sono soggetti. |
143 |
Di conseguenza, da un lato, la ricorrente ha torto nel sostenere che la nozione di «vantaggio» ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato debba limitarsi esclusivamente ai vantaggi sotto forma di trasferimenti di fondi allo scopo di eludere le misure restrittive. Infatti, una limitazione della nozione di «vantaggio» ai soli trasferimenti di fondi non emerge dalla formulazione di tale criterio e non consentirebbe di includervi le molteplici forme che un vantaggio può assumere. Inoltre, se una situazione idonea a condurre a un’elusione può dimostrare l’esistenza di un vantaggio ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato, non necessariamente il Consiglio deve fornire la prova di una tale situazione al fine di inserire il nome di una persona negli elenchi controversi ai sensi di detto criterio. Dall’altro lato, il Consiglio non può far valere che la seconda parte del criterio g) modificato debba essere intesa in un senso simile a quello del criterio della persona associata, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, in quanto esso si riferirebbe a persone collegate da interessi comuni. Infatti, una tale interpretazione porterebbe a privare la seconda parte del criterio g) modificato di qualsiasi effetto utile, in quanto perderebbe ogni rilevanza rispetto al criterio della persona associata quando quest’ultimo è applicato in relazione a una persona inserita sulla base del criterio g). |
144 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i vantaggi di cui alla seconda parte del criterio g) modificato non possono limitarsi ai vantaggi concessi, contemporaneamente alla loro designazione negli elenchi controversi, da imprenditori di spicco che operano in Russia, a un loro familiare stretto o ad altre persone. Infatti, una tale limitazione temporale dei vantaggi che possono essere presi in considerazione al fine di permettere l’applicazione di detto criterio non emerge dal testo di tale disposizione. Inoltre, un tale interpretazione restrittiva proposta dalla ricorrente sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti dall’introduzione di detto criterio, che mirano ad aumentare la pressione esercitata sul governo della Federazione russa e ad evitare il rischio di elusione delle misure restrittive, in particolare attraverso vantaggi concessi da imprenditori di spicco prima dell’inserimento dei loro nomi negli elenchi controversi. |
145 |
Ciò non toglie che le circostanze in cui il vantaggio è stato concesso e il lasso di tempo intercorso tra la concessione di un vantaggio da parte di un imprenditore che opera in Russia e la data di inserimento del nome di quest’ultimo negli elenchi controversi sono elementi di cui tenere conto per valutare la fondatezza dell’inserimento in detti elenchi del nome della persona che ha ricevuto tale vantaggio. In ogni caso, il vantaggio ricevuto dalla persona il cui nome è incluso negli elenchi controversi ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato, o almeno le sue conseguenze, deve perdurare al momento dell’adozione delle misure restrittive nei confronti di detta persona. |
146 |
Inoltre, l’interpretazione della seconda parte del criterio g) modificato deve rispettare il principio della certezza del diritto. Occorre ricordare che il regime di misure restrittive relativamente alla situazione in Ucraina è stato attuato, dapprima, con l’adozione della decisione 2014/145, in reazione all’annessione della Crimea e alla destabilizzazione dell’Ucraina orientale sopravvenute alla fine del mese di febbraio 2014, e poi con un graduale consolidamento di detto regime al fine di adattarlo in funzione della gravità degli attacchi, da parte della Federazione russa, all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina. Ne consegue che, poiché le misure restrittive in questione si inseriscono nella continuità della reazione dell’Unione alle politiche e alle attività delle autorità russe con riguardo specificamente all’Ucraina, avviate con l’annessione della Crimea, il Consiglio non può, ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato, richiamarsi a vantaggi la cui concessione, da parte di imprenditori di spicco ai loro familiari stretti o ad altre persone, è anteriore alla fine del mese di febbraio 2014 (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,T‑720/14, UE:T:2016:689, punto 92). |
147 |
È alla luce di tale interpretazione della seconda parte del criterio g) modificato che occorre esaminare se il Consiglio disponesse di una base fattuale sufficiente a giustificare l’applicazione di detto criterio alla ricorrente negli atti di mantenimento del settembre 2023. |
148 |
Nel caso di specie, il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi è giustificato, da un lato, dal fatto che il suo patrimonio immobiliare era riconducibile a suo padre e, dall’altro, dall’esistenza di legami tra lei e la società Ronin, che era indicata come responsabile della gestione del fondo pensione della Transneft. Nonostante il cambiamento del criterio di designazione applicato alla ricorrente, i motivi d’inserimento sono identici a quelli degli atti di mantenimento del marzo 2023. |
149 |
In primo luogo, occorre rilevare che il Consiglio non poteva basarsi sull’esistenza di rapporti d’affari della ricorrente con le società Ronin Trust e Ronin Europe al fine di stabilire un legame tra lei e il sig. Tokarev mediante la società Transneft (v. supra punti da 80 a 84), e che, nei fascicoli probatori del giugno e del luglio 2023, esso non ha fornito elementi tali da mettere in discussione tale conclusione. Di conseguenza, detti rapporti d’affari non possono costituire un vantaggio che la ricorrente ha tratto dal sig. Tokarev ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. Ne deriva che gli argomenti del Consiglio volti a dimostrare l’esistenza di un vantaggio tratto dal legame tra la ricorrente e la società Ronin Europe nonché quelli relativi alla persistenza di rapporti d’affari tra lei e la società Ronin Trust non possono essere accolti per giustificare la fondatezza degli atti di mantenimento del settembre 2023. |
150 |
In secondo luogo, nella misura in cui i motivi di inserimento indicano un legame tra il patrimonio immobiliare della ricorrente e il sig. Tokarev, è necessario verificare se la base fattuale del Consiglio contenga elementi diretti a dimostrare che tale patrimonio può costituire un vantaggio che la ricorrente ha tratto da suo padre, ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. |
151 |
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’immobile situato a Jūrmala in Lettonia, la ricorrente ha dimostrato che, a partire dal suo divorzio nel giugno 2019, ella non deteneva più partecipazioni nella società Dzintaru 34, che detiene tale bene (v. supra punto 88). Del resto, tale constatazione è confermata dal documento n. 7 del fascicolo probatorio WK 1128/2023 INIT e dal documento n. 1 del fascicolo probatorio del luglio 2023. Di conseguenza, dato che la ricorrente non disponeva più di tale immobile al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023, questo non può giustificare il mantenimento della sua inclusione negli elenchi controversi sulla base della seconda parte del criterio g) modificato. |
152 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i beni immobili situati in Croazia, dal documento n. 5 del fascicolo probatorio del luglio 2023 risulta che Villa Karolina è stata acquistata dalla ricorrente nel 2009. Orbene, anche supponendo che tale bene possa essere considerato come un vantaggio che la ricorrente ha tratto da suo padre, esso risale a prima dell’annessione della Crimea nel febbraio 2014. Di conseguenza, per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato, il Consiglio non poteva basarsi sul fatto che ella possedesse, mediante la società Katina, Villa Karolina al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023. Per quanto riguarda l’appartamento in Croazia del valore di circa EUR 700000 che la ricorrente detiene tramite la società TGA, occorre constatare che gli elementi di prova non precisano la data di acquisizione di tale bene e non contengono alcuna informazione che consenta di stabilire che esso possa costituire un vantaggio che ella ha tratto da suo padre. Pertanto, la mera detenzione da parte della ricorrente di tale ulteriore bene situato in Croazia non poteva giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi sulla base del criterio di designazione applicato nei suoi confronti. |
153 |
Per quanto riguarda il complesso alberghiero di un valore di diversi miliari di USD che sarebbe stato acquistato dalla famiglia Tokarev in Croazia, gli elementi contenuti nei fascicoli probatori del giugno e del luglio 2023 non consentono di superare le incertezze derivanti dall’imprecisione dei documenti contenuti nel fascicolo probatorio iniziale e nel fascicolo WK 1128/2023 INIT (v. supra punti 90 e 119). Infatti, occorre rilevare che il documento n. 4 del fascicolo probatorio del giugno 2023 e i documenti nn. 2, 4, 6 e 7 del fascicolo probatorio del luglio 2023 non contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel fascicolo probatorio iniziale e in un articolo del Moscow Post pubblicato nel 2016 (allegato D.1). Vero è che il documento n. 4 del fascicolo probatorio del giugno 2023 e i documenti nn. 2 e 4 del fascicolo probatorio del luglio 2023 confermano che la ricorrente aveva percepito, nel corso dell’anno 2005, redditi da una società denominata Caprice‑Stell, che deteneva indirettamente partecipazioni in una società alberghiera, indicata come proprietaria di un complesso alberghiero in Croazia. Tuttavia, anche supponendo che il fatto che la ricorrente abbia percepito redditi dalla Caprice‑Stell possa essere considerato la prova dell’acquisizione di un complesso alberghiero, occorre constatare che i fatti risalgono a un passato lontano, anteriore all’annessione della Crimea nel febbraio 2014. Del resto, nessuno dei documenti contenuti nei fascicoli probatori indica che la ricorrente abbia percepito una remunerazione da parte della Caprice‑Stell dopo l’anno 2005, né indica che ella possedesse direttamente o indirettamente un complesso alberghiero in Croazia al momento dell’adozione degli atti del settembre 2023. Al contrario, dal documento n. 5 del fascicolo probatorio del luglio 2023 risulta che, in Croazia, nel marzo 2023 la ricorrente era proprietaria esclusivamente di Villa Karolina, detenuta tramite la società Katina, e di un appartamento di un valore pari a circa EUR 700000, detenuto tramite la società TGA. Ne consegue che il Consiglio non può fondarsi sul presunto fatto che la ricorrente abbia acquistato un complesso alberghiero in Croazia al fine di giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi sulla base della seconda parte del criterio g) modificato. |
154 |
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i beni immobili a Mosca, occorre ricordare che i legami tra le società del gruppo RPA e la società Ronin Trust non sono in grado di stabilire un legame tra la ricorrente e suo padre. Di conseguenza, anche supponendo che esista un legame tra la Ronin Trust e la società Ostozhenka 19, mediante la quale la ricorrente detiene la dimora storica menzionata al precedente punto 87, tale fatto non sarebbe rilevante al fine di stabilire che tale immobile costituisce un vantaggio che ella ha tratto dal sig. Tokarev dopo l’annessione della Crimea nel febbraio 2014. Parimenti, il Consiglio non deduce alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui l’appartamento situato in via Brusov costituirebbe un tale vantaggio. Del resto, occorre constatare che i fascicoli probatori non contengono indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per consentire di stabilire l’esistenza di legami tra uno di tali beni, la società Transneft o il sig. Tokarev, tali da dimostrare che uno di essi costituisce un vantaggio che la ricorrente ha tratto da suo padre ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. |
155 |
Sotto un quarto profilo, per constatare che la ricorrente trae un vantaggio da suo padre nel settore immobiliare, il Consiglio non può basarsi sul fatto che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023, la ricorrente detenesse partecipazioni nel complesso immobiliare Gelendzhik Resort Complex‑Meridian. Infatti, poiché tale bene immobile non è menzionato tra i beni indicati nei motivi di inserimento di cui agli atti di mantenimento del settembre 2023, a meno che non si ammetta una sostituzione dei motivi, non si può ammettere che il Consiglio si basi sul fatto che la ricorrente detenga partecipazioni in tale immobile per giustificare la fondatezza di detti atti. In ogni caso, occorre constatare che il Consiglio non ha dimostrato che tale bene immobile, detenuto dalla ricorrente, segnatamente, con il sig. Stanislav Chemezov, fosse riconducibile al sig. Tokarev. |
156 |
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente ha ragione a sostenere che la base fattuale del Consiglio non era sufficiente a dimostrare che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023, un bene del suo patrimonio immobiliare costituiva un vantaggio che ella ha tratto dal sig. Tokarev ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. |
157 |
Gli argomenti del Consiglio non sono tali da mettere in discussione tale conclusione. |
158 |
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui gli affari della ricorrente erano collegati a suo padre al tempo in cui ella deteneva la società Irvin 2 per il fatto che, secondo i documenti nn. 3 e 5 del fascicolo probatorio del giugno 2023, il sig. Tokarev aveva esercitato pressioni su una Ministra della Sanità al fine di favorire l’aggiudicazione di appalti a tale società, occorre rilevare che tale fatto riguardava il settore farmaceutico e non il patrimonio immobiliare della ricorrente. Orbene, alla luce della formulazione dei motivi di inserimento, che si limitano a menzionare il patrimonio immobiliare della ricorrente, il Consiglio non può basarsi su un vantaggio ottenuto dalla ricorrente che non ha alcun legame con tale patrimonio. In ogni caso, è giocoforza constatare che il fatto in questione risale a un passato lontano, anteriore all’annessione della Crimea. |
159 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il fatto risultante dal documento n. 7 del fascicolo probatorio del luglio 2023, secondo cui l’ex marito della ricorrente era beneficiario di società che avevano concluso contratti con la società Transneft, in particolare dopo l’annessione della Crimea, è vero che un tale elemento sarebbe pertinente per dimostrare l’esistenza di uno schema di gestione familiare degli affari tale da accrescere il patrimonio della ricorrente in un periodo rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un vantaggio ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. Tuttavia, laddove i motivi di inserimento identificano il patrimonio immobiliare della ricorrente come un vantaggio ai sensi di detto criterio, è giocoforza constatare che il Consiglio non si avvale di alcun elemento che permetta di stabilire un legame tra i contratti della Transneft di cui l’ex marito della ricorrente avrebbe indirettamente beneficiato e un eventuale aumento del patrimonio immobiliare della ricorrente. Inoltre, come risulta dal punto 154 supra, gli elementi dei fascicoli probatori non contengono indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di stabilire un tale legame. |
160 |
Sotto un terzo profilo, a sostegno della sua argomentazione relativa alla gestione familiare degli affari, il Consiglio non può basarsi sulle informazioni contenute nel documento n. 4 del fascicolo probatorio del giugno 2023 e nel documento n. 2 del fascicolo probatorio del luglio 2023. Infatti, tali documenti, il cui contenuto è sostanzialmente simile, fanno riferimento a un precedente rapporto d’affari tra la ricorrente e uno dei suoi ex soci nella società denominata Région-Finance. Orbene, occorre constatare che tali documenti non consentono di stabilire un coinvolgimento del sig. Tokarev in tale rapporto d’affari. Inoltre, come giustamente rileva la ricorrente, i fatti citati non possono essere collegati ai motivi dell’inserimento. Quanto al documento n. 2 del fascicolo probatorio del giugno 2023, esso è evocato dal Consiglio per evidenziare uno schema di gestione familiare che riguarderebbe il complesso immobiliare Gelendzhik Resort Complex‑Meridian. Orbene, occorre constatare che tale documento si limita a indicare che la ricorrente detiene partecipazioni in tale complesso con il sig. Stanislav Chemezov e non consente di stabilire alcun legame tra detto complesso e il sig. Tokarev. Per quanto riguarda il documento n. 6 del fascicolo probatorio del luglio 2023, occorre constatare che esso non fornisce alcuna informazione aggiuntiva, rispetto agli altri documenti dei fascicoli probatori, riguardo al complesso alberghiero in Croazia o al Gelendzhik Resort Complex‑Meridian, che consenta di stabilire l’esistenza di un vantaggio che la ricorrente abbia tratto dal sig. Tokarev. Parimenti, per le stesse ragioni esposte in precedenza, il Consiglio non può basarsi sul rapporto d’affari della ricorrente con il suo ex socio nella società Région-Finance al fine di stabilire un legame con suo padre. |
161 |
Sotto un quarto profilo, il Consiglio non può richiamarsi a un contesto caratterizzato dal nepotismo, né fondarsi sul solo fatto che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023, la ricorrente fosse una facoltosa imprenditrice in possesso di un notevole patrimonio immobiliare per giustificare l’inserimento del suo nome ai sensi della seconda parte del criterio g) modificato. Infatti, poiché dai dai motivi dell’inserimento risulta, in sostanza, che il vantaggio che la ricorrente ha tratto dal sig. Tokarev è costituito dal suo patrimonio immobiliare, spettava al Consiglio dimostrare che il padre della ricorrente aveva contribuito a un aumento di tale patrimonio immobiliare dopo l’annessione della Crimea nel febbraio 2014. Orbene, dalle precedenti considerazioni risulta che il Consiglio non ha prodotto un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che permettano di stabilire un tale aumento del patrimonio immobiliare della ricorrente. Inoltre, occorre anche constatare che il Consiglio non ha neppure dimostrato che il sig. Tokarev avesse contribuito a un aumento significativo del patrimonio non immobiliare della ricorrente dopo l’annessione della Crimea. |
162 |
Ne consegue che occorre accogliere il motivo di ricorso vertente su un errore di valutazione nella parte in cui è diretto contro gli atti di mantenimento del settembre 2023. |
163 |
Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, senza che occorra esaminare gli altri motivi, tra cui l’eccezione di illegittimità relativa alla seconda parte del criterio g) modificato, occorre annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente. |
2. Sugli effetti dell’annullamento degli atti impugnati
164 |
Il Consiglio ha chiesto, nell’ambito del suo secondo capo delle conclusioni, che, qualora il Tribunale annullasse gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente, esso disponga il mantenimento degli effetti delle decisioni 2022/1530, 2023/572 e 2023/1767 per quanto riguarda la ricorrente finché l’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765 produca effetto. |
165 |
A tal proposito, occorre ricordare che, con le decisioni 2022/1530, 2023/572 e 2023/1767, il Consiglio ha aggiornato l’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive contenuto nell’allegato I della decisione 2014/145, come modificata, mantenendovi il nome della ricorrente, e ciò fino al 15 marzo 2024. |
166 |
Orbene, con la decisione (PESC) 2024/847, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/847), il Consiglio ha aggiornato l’elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive contenuto nell’allegato I della decisione 2014/145, come modificata, mantenendovi il nome della ricorrente fino al 15 settembre 2024. |
167 |
Pertanto, mentre l’annullamento delle decisioni 2022/1530, 2023/572 e 2023/1767, nella parte in cui riguardano la ricorrente, comporta l’annullamento del mantenimento del suo nome nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2014/145, come modificata, per il periodo dal 15 settembre 2022 al 15 marzo 2024, un tale annullamento non si estende, invece, alla decisione 2024/847, che non è oggetto del presente ricorso. |
168 |
Di conseguenza, poiché la ricorrente è ora sottoposta a nuove misure restrittive, la domanda in subordine del Consiglio relativa agli effetti temporali dell’annullamento parziale delle decisioni 2022/1530, 2023/572 e 2023/1767 è diventata priva di oggetto. |
B. Sulla domanda di risarcimento
169 |
La ricorrente sostiene che il rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti, tramite gli atti di mantenimento del settembre 2022, le ha causato un danno morale. Ella ritiene che detti atti abbiano suscitato discredito e diffidenza nei suoi confronti. Secondo la ricorrente, il danno alla sua reputazione è tanto più grave in quanto ha relazioni sociali negli Stati membri, in particolare in Croazia e a Cipro. Poiché l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi sarebbe stato oggetto di una notevole copertura mediatica, la ricorrente sostiene che l’annullamento degli atti impugnati non può costituire un risarcimento per il danno subito. Inoltre, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Commissione, la ricorrente fa valere che il danno alla sua reputazione deriva anche dalla revoca della sua cittadinanza cipriota a seguito dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. |
170 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta tale argomentazione. |
171 |
Dalla giurisprudenza emerge che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione,C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 80 e giurisprudenza citata). |
172 |
Secondo una giurisprudenza costante, i presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, sono cumulativi (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2010, Fahas/Consiglio,T‑49/07, EU:T:2010:499, punto 93, e ordinanza del 17 febbraio 2012, Dagher/Consiglio, T‑218/11, non pubblicata, EU:T:2012:82, punto 34). Ne consegue che, quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione,C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14, e del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE,T‑436/09, EU:T:2011:634, punto 193). |
173 |
Sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, l’accertamento dell’illegittimità di un atto giuridico dell’Unione, ad esempio nell’ambito di un ricorso di annullamento, per quanto censurabile essa sia, non è sufficiente per ritenere che sussista automaticamente una responsabilità extracontrattuale di quest’ultima per l’illegittima condotta di una delle sue istituzioni. Affinché ciò possa avvenire, la giurisprudenza richiede, infatti, che la parte ricorrente dimostri che l’istituzione interessata abbia commesso non già un semplice illecito, bensì una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (sentenze del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 48, e del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 53). |
174 |
Il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione discende dalla necessità di un bilanciamento tra, da un lato, la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e, dall’altro, il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l’azione. Tale bilanciamento si rivela essere a maggior ragione importante nel settore delle misure restrittive, in cui gli ostacoli incontrati dal Consiglio in materia di disponibilità delle informazioni rendono spesso la valutazione alla quale esso deve procedere particolarmente complessa (sentenze del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio,C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 34, e del 7 luglio 2021, Bateni/Consiglio,T‑455/17, EU:T:2021:411, punto 90). |
175 |
Inoltre, la prova della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata è diretta a evitare, segnatamente nel settore delle misure restrittive, che le funzioni che l’istituzione interessata è chiamata a svolgere nell’interesse generale dell’Unione e dei suoi Stati membri non siano ostacolate dal rischio che l’istituzione medesima debba infine rispondere dei danni che le persone pregiudicate dai suoi atti potrebbero eventualmente subire, senza peraltro lasciar gravare su tali persone le conseguenze patrimoniali o morali di inadempimenti flagranti e inescusabili da parte dell’istituzione interessata (sentenze del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 49, e del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 54). |
176 |
Lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è infatti tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, derivanti, per taluni operatori economici, dalle decisioni di esecuzione degli atti adottati dall’Unione ai fini della realizzazione di tale scopo fondamentale (sentenze del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 50, e del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 55). |
177 |
Per quanto riguarda la condizione della realtà del danno, secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente abbia effettivamente subito un danno reale e certo. Spetta al ricorrente fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da esso fatto valere (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio,C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punti 61 e 62 e giurisprudenza citata). |
178 |
Infine, occorre ricordare che l’esistenza di un danno reale e certo non può essere considerata in maniera astratta dal giudice dell’Unione, bensì deve essere valutata in funzione delle precise circostanze di fatto che caratterizzano ciascun caso di specie sottoposto a detto giudice (v. sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio,C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 79 e giurisprudenza citata). |
179 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda l’asserita lesione della reputazione della ricorrente, occorre constatare che tale argomentazione non è suffragata da alcun elemento. Infatti, la ricorrente si limita a sostenere che gli atti impugnati hanno suscitato discredito e diffidenza nei suoi confronti, senza produrre alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre, ella non ha fornito alcun elemento che dimostri l’esistenza di relazioni sociali in Croazia o a Cipro. Analogamente, la ricorrente non ha neppure fornito alcuna prova del fatto che l’inserimento del suo nome abbia ricevuto un’ampia copertura mediatica. |
180 |
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo alla lesione alla sua reputazione derivante dalla revoca della sua cittadinanza cipriota – senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento sollevato per la prima volta nelle osservazioni della ricorrente sulla memoria d’intervento della Commissione – occorre rilevare che tale danno deriva da un atto adottato dalle autorità nazionali e non da un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione, cosicché esso non è tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di queste ultime. La circostanza che la revoca della cittadinanza cipriota sia seguita all’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente non è tale da modificare tale conclusione. Infatti, le istituzioni dell’Unione non possono incorrere in responsabilità extracontrattuale per atti giuridici adottati dagli Stati membri a seguito dell’inserimento del nome di una persona negli elenchi controversi. |
181 |
Occorre aggiungere che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che possa giustificare l’importo di EUR 1000000 richiesto a titolo di risarcimento per il suo asserito danno morale, benché fosse tenuta a farlo in conformità con la giurisprudenza citata ai precedenti punti 177 e 178. |
182 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il presupposto relativo alla realtà di un danno non è soddisfatto nel caso di specie. |
183 |
In ogni caso, occorre ricordare che la constatazione dell’illegittimità delle misure restrittive adottate nei confronti di una persona o di un’entità può costituire una forma di riparazione del danno morale subito dalla persona o dall’entità interessata (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 72). |
184 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento, che si riferisce agli atti di mantenimento del settembre 2022, deve essere respinta, in quanto la realtà e l’entità dell’asserito danno non sono state sufficientemente dimostrate. |
V. Sulle spese
185 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
186 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. |
187 |
Nel caso di specie, poiché il Consiglio è rimasto sostanzialmente soccombente, esso dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima. La Commissione, da parte sua, si farà carico delle proprie spese. |
Per tali motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Spielman Mastroianni Brkan Gâlea Kalėda Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2024. Firme |
Indice
I. Fatti all’origine della controversia |
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II. Fatti successivi alla presentazione del ricorso |
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III. Conclusioni delle parti |
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IV. In diritto |
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A. Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati |
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1. Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto e su errori manifesti di valutazione |
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a) Osservazioni preliminari |
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b) Sull’errore di diritto, fondato sull’inserimento della ricorrente in quanto persona associata al sig. Stanislav Chemezov |
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c) Sull’errore di valutazione nella parte in cui la ricorrente è stata inserita in quanto persona associata a suo padre |
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1) Sugli atti di mantenimento del settembre 2022 |
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i) Sull’affidabilità degli elementi del fascicolo probatorio iniziale |
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ii) Sull’allegato B.5 del controricorso |
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iii) Sulla fondatezza del mantenimento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in qualità di persona associata a suo padre |
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2) Sugli atti di mantenimento del marzo 2023 |
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i) Sull’affidabilità delle prove |
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ii) Sulla fondatezza del mantenimento dell’inserimento della ricorrente in qualità di persona associata a suo padre |
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d) Sull’applicazione alla ricorrente della seconda parte del criterio g) modificato |
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1) Sull’affidabilità degli elementi di prova |
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2) Sulla fondatezza del mantenimento del nome della ricorrente sulla base della seconda parte del criterio g) modificato |
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2. Sugli effetti dell’annullamento degli atti impugnati |
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B. Sulla domanda di risarcimento |
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V. Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.