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Document 62017TO0717
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 6 November 2018.#Nicolae Chioreanu v European Research Council Executive Agency (ERCEA).#Action for annulment — ERCEA — ‘Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation’ — Decision rejecting the request for review of evaluation of the research proposal — Administrative appeal before the Commission — Dismissal of the administrative appeal — Incorrect designation of the defendant — Application for an order — Manifest inadmissibility.#Case T-717/17.
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 novembre 2018.
Nicolae Chioreanu contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
Ricorso di annullamento – ERCEA – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Decisione di rigetto della domanda di riesame di una valutazione della proposta di ricerca – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Rigetto del ricorso amministrativo – Erronea designazione della parte convenuta – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità manifesta.
Causa T-717/17.
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 novembre 2018.
Nicolae Chioreanu contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
Ricorso di annullamento – ERCEA – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Decisione di rigetto della domanda di riesame di una valutazione della proposta di ricerca – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Rigetto del ricorso amministrativo – Erronea designazione della parte convenuta – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità manifesta.
Causa T-717/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:765
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
6 novembre 2018 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – ERCEA – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Decisione di rigetto della domanda di riesame di una valutazione della proposta di ricerca – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Rigetto del ricorso amministrativo – Erronea designazione della parte convenuta – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T‑717/17,
Nicolae Chioreanu, residente in Oradea (Romania), rappresentato da D.‑C. Rusu, avvocato,
ricorrente,
contro
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), rappresentata da F. Sgritta ed M. E. Chacón Mohedano, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’ERCEA, del 23 marzo 2017, recante rigetto della domanda di riesame della valutazione della proposta di ricerca n. 741797‑NIP, ERC‑2016‑ADG «New and Innovative Powertrain – NIP» e, dall’altro, della decisione C(2017) 5190 final della Commissione, del 27 luglio 2017, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), e, in secondo luogo, una domanda diretta a ottenere che il Tribunale ingiunga all’ERCEA di riesaminare la valutazione della proposta di ricerca summenzionata,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
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1 |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), autorizza la Commissione europea a istituire agenzie esecutive al fine di delegare loro l’attuazione totale o parziale, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto dell’Unione europea. |
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2 |
Secondo l’articolo 4 del regolamento n. 58/2003, le agenzie esecutive sono organismi dell’Unione investiti di una missione di servizio pubblico; esse hanno personalità giuridica e godono in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. |
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3 |
Conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 58/2003, tutti gli atti di un’agenzia esecutiva che arrecano pregiudizio a un terzo possono essere deferiti alla Commissione per controllarne la legalità. La Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo per iscritto e motivando la sua decisione, dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall’interessato e dall’agenzia esecutiva. La decisione di rigetto del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia. |
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4 |
Conformemente all’articolo 6 della decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU 2013, L 347, pag. 965), la Commissione ha istituito, con una decisione del 12 dicembre 2013 (GU 2013, C 373, pag. 23), un Consiglio europeo della ricerca (in prosieguo: il «CER»). Il CER è composto da un consiglio scientifico indipendente e da una struttura esecutiva specifica. |
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5 |
La struttura esecutiva specifica summenzionata è stata istituita con la decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE (GU 2013, L 346, pag. 58). L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), designata quale convenuta nella causa in esame, ha ricevuto dalla Commissione una delega per la realizzazione dell’obiettivo specifico del CER nell’ambito del programma «Orizzonte 2020», conformemente al regolamento n. 58/2003. Tale delega è disciplinata dalla decisione C(2013) 9428 final della Commissione, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all’ERCEA ai fini dell’esecuzione dei compiti connessi all’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di ricerca di frontiera tra cui, in particolare, l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione. |
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6 |
Le regole di partecipazione agli inviti a presentare proposte organizzati, in particolare, dall’ERCEA, sono definite nel regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81). Il regolamento n. 1290/2013 istituisce, in particolare, all’articolo 16, una procedura di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite in tale regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte. Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, la domanda di riesame della valutazione deve essere presentata dal richiedente interessato entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento abbiano informato il richiedente dei risultati della valutazione. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della domanda di riesame della valutazione. Tale esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta. L’articolo in questione non fissa un termine preciso entro il quale la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento deve pronunciarsi sulla domanda di riesame della valutazione e si limita a precisare, al paragrafo 5, che questi ultimi adottano la loro decisione tempestivamente. Infine, secondo il paragrafo 7 del medesimo articolo, la procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione. |
Fatti
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7 |
Il 25 maggio 2016 l’ERCEA ha pubblicato un invito a presentare proposte relativo alle sovvenzioni per ricercatori esperti del CER nell’ambito del programma di lavoro 2016 «Orizzonte 2020» riguardante l’attuazione delle attività del CER. |
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8 |
Il 30 agosto 2016 il ricorrente, sig. Nicolae Chioreanu, che agiva a nome dell’Università di Oradea (Romania), ha presentato una proposta di progetto n. 741797 NIP – New and Innovative Powertrain – al fine di ottenere una sovvenzione (in prosieguo: la «proposta n. 741797‑NIP»). |
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9 |
La valutazione della proposta n. 741797‑NIP è stata attribuita a un comitato di esperti che ha deciso che tale proposta non era conforme ai criteri di eccellenza del CER e, pertanto, non doveva passare alla seconda fase di selezione ai fini del finanziamento. Con lettera del 30 gennaio 2017 l’ERCEA ha informato il ricorrente del risultato della valutazione. Tale lettera menzionava i mezzi di ricorso disponibili, ossia la domanda di riesame della valutazione, il ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 nonché il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti dell’ERCEA. Inoltre, tale lettera indicava i termini di presentazione di tali ricorsi e gli indirizzi di posta elettronica ai quali potevano essere presentati i primi due ricorsi e precisava che il ricorrente poteva presentare un solo ricorso formale alla volta. La relazione di valutazione, contenente le singole osservazioni degli esperti, i commenti finali e il punteggio assegnato dal comitato, compariva in allegato alla lettera in questione. |
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10 |
Il 14 febbraio 2017 il ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione. |
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11 |
Con lettera del 23 marzo 2017 il direttore dell’ERCEA ha informato il ricorrente del rigetto della sua domanda di riesame da parte del comitato di riesame dell’ERCEA (in prosieguo: la «decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017»). Secondo il comitato, non era stato commesso alcun errore di procedura nel processo di valutazione. In tale lettera il direttore informava il ricorrente della disponibilità di due mezzi di ricorso, ossia, da un lato, il ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 che doveva essere presentato entro un mese a decorrere dalla ricezione della decisione da parte del ricorrente all’indirizzo di posta elettronica indicato e, dall’altro, il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 che doveva essere presentato entro due mesi a decorrere dalla ricezione della decisione da parte del ricorrente. Tale lettera conteneva anche un rinvio al regolamento n. 58/2003 e precisava che il ricorrente poteva presentare un solo ricorso alla volta e che, qualora avesse scelto di presentare il ricorso amministrativo basato sull’articolo 22 del regolamento n. 58/2003, avrebbe dovuto attendere la decisione finale della Commissione e presentare un ricorso di annullamento contro quest’ultima decisione. |
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12 |
Il 3 aprile 2017 il ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003. |
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13 |
Con decisione C(2017) 5190 final, del 27 luglio 2017, adottata in base all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003 (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 27 luglio 2017»), la Commissione ha respinto il ricorso amministrativo del ricorrente in quanto infondato e ha mantenuto la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 recante rigetto della domanda di riesame della valutazione della proposta n. 741797‑NIP. Tale decisione è stata notificata al ricorrente con lettera del 16 agosto 2017, firmata dal direttore generale della Direzione generale (DG) della Ricerca e dell’innovazione. Su tale lettera compariva una dicitura che informava il ricorrente della possibilità di presentare un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti della Commissione entro due mesi a decorrere dalla ricezione della lettera in questione. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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14 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
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15 |
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2018, l’ERCEA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 5 marzo 2018 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito a tale eccezione. |
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16 |
Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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17 |
Nell’eccezione di irricevibilità, l’ERCEA chiede che il Tribunale voglia:
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18 |
Nelle osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile. |
In diritto
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19 |
In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Inoltre, ai sensi dell’articolo 126 del medesimo regolamento, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
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20 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire sul ricorso senza aprire la fase orale del procedimento e senza avviare la discussione nel merito. |
Sul rispetto delle norme relative al contenuto dell’atto introduttivo del ricorso
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21 |
L’ERCEA sostiene che l’atto introduttivo del ricorso non indica con la dovuta precisione l’oggetto della controversia e i motivi del ricorso. Essa rileva, in particolare, che, ai punti 1 e 21 di tale atto, il ricorrente fa riferimento alle «decisioni negative» riguardanti il riesame della proposta n. 741797‑NIP, senza precisare elementi quali la data o l’autore dell’atto o degli atti impugnati che consentano l’inequivocabile individuazione dell’atto o degli atti oggetto del ricorso. |
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22 |
Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente sostiene che l’argomento dell’ERCEA è errato, in quanto l’atto introduttivo del ricorso descrive in modo assai chiaro l’oggetto della controversia, consistente nel mancato rispetto, da parte dell’ERCEA, della procedura di valutazione nel valutare la proposta n. 741797‑NIP. Per quanto attiene alla forma plurale utilizzata al punto 21 dell’atto introduttivo del ricorso, il ricorrente fa valere che non era necessario precisare tutti gli elementi di individuazione delle decisioni di cui chiede l’annullamento, in quanto tali decisioni sono contenute negli allegati A.2 e A.3 dell’atto introduttivo del ricorso. |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché l’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanze del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20; del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T‑154/98, EU:T:1999:109, punto 49, e sentenza del 15 giugno 1999, Ismeri Europa/Corte dei conti, T‑277/97, EU:T:1999:124, punto 29). |
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24 |
Per quanto riguarda, più in particolare, le conclusioni delle parti, occorre sottolineare che queste definiscono l’oggetto della controversia. Occorre pertanto che esse indichino, espressamente e inequivocabilmente, ciò che le parti chiedono. In particolare, quando si tratta di un ricorso di annullamento, è necessario che l’atto di cui si chiede l’annullamento sia chiaramente indicato (sentenza del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 67). |
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25 |
Nella fattispecie, va rilevato che, al punto 1 dell’atto introduttivo del ricorso, che figura sotto il titolo «Oggetto della controversia», il ricorrente chiede al Tribunale di annullare «il rigetto della domanda di riesame della [proposta n. 741797‑NIP], e di ingiungere all’[ERCEA] di riesaminare detta proposta nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, di equità e di imparzialità come previsti nel regolamento del CER per la presentazione e la valutazione di proposte» e che, al punto 21 dell’atto introduttivo del ricorso, che figura sotto il titolo «Conclusione», il ricorrente chiede al Tribunale «di annullare le decisioni di rigetto della domanda di riesame della proposta [n. 741797‑NIP] e di ingiungere all’[ERCEA] di riesaminare detta proposta in quanto la procedura di valutazione non è stata rispettata». |
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26 |
Da quanto precede risulta che, con il presente ricorso, il ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento di un atto di cui è autore l’ERCEA, al fine di indurre quest’ultima a riesaminare la valutazione della proposta n. 741797‑NIP, con la quale il ricorrente ha chiesto la sovvenzione del suo progetto. |
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27 |
Nondimeno, nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente precisa di richiedere l’annullamento degli atti di cui agli allegati A.2 e A.3 dell’atto introduttivo del ricorso. Orbene, nei due allegati in parola figurano, rispettivamente, la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 e la decisione della Commissione del 27 luglio 2017. |
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28 |
È vero che possono dare adito a confusione la formulazione utilizzata nell’atto introduttivo del ricorso, in particolare l’uso, al punto 21 di tale atto, della forma plurale per descrivere gli atti oggetto del ricorso, nonché il fatto che sempre in detto atto non sono precisati né gli autori di tali atti né le date della loro adozione. Tuttavia, poiché gli atti oggetto del ricorso sono stati allegati all’atto introduttivo, è possibile individuarli. |
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29 |
Del resto, occorre rilevare che, nell’eccezione di irricevibilità, l’ERCEA ha presentato gli argomenti relativi alla ricevibilità, da un lato, di un ricorso diretto contro la sua decisione del 23 marzo 2017 e, dall’altro, di un ricorso diretto contro la decisione della Commissione del 27 luglio 2017. Pertanto, nonostante le imprecisioni dell’atto introduttivo del ricorso, la convenuta ha potuto individuare essa stessa i due atti oggetto del presente ricorso e determinare sia gli autori che le date della loro adozione. |
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30 |
Da quanto precede risulta che l’oggetto della controversia, come definito nell’atto introduttivo del ricorso, soddisfa i requisiti richiamati ai precedenti punti 23 e 24. Si deve quindi ritenere che, con il presente ricorso, il ricorrente chieda l’annullamento di due atti, ossia la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 e la decisione della Commissione del 27 luglio 2017. Peraltro, egli chiede al Tribunale di ingiungere all’ERCEA di riesaminare la proposta n. 741797‑NIP. |
Sulla domanda di annullamento della decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017
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31 |
L’ERCEA sostiene che, per la parte riguardante la sua decisione del 23 marzo 2017, il presente ricorso è irricevibile, in quanto è stato presentato dopo il termine di due mesi definito all’articolo 263, sesto comma, TFUE. |
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32 |
Il Tribunale dichiara che, per un’altra ragione, il ricorso è manifestamente irricevibile per la parte riguardante la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017. Infatti, è sufficiente constatare che il ricorrente ha scelto di presentare, contro tale decisione, un ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 e che la Commissione ha statuito su tale ricorso amministrativo con la decisione del 27 luglio 2017, anch’essa oggetto del presente ricorso. |
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33 |
Poiché il ricorrente ha optato, in tal modo, per il mezzo di ricorso amministrativo sfociato nell’adozione, il 27 luglio 2017, di una decisione da parte della Commissione, che costituisce l’autorità di controllo della legittimità degli atti dell’ERCEA, egli non può più contestare la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 mediante un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, indipendentemente dalla questione di un’eventuale scadenza del termine per proporre siffatto ricorso, sollevata dall’ERCEA nell’eccezione di irricevibilità. |
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34 |
Ne consegue che la domanda di annullamento della decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 è manifestamente irricevibile. |
Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 luglio 2017
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35 |
L’ERCEA sostiene che, per la parte riguardante la decisione della Commissione del 27 luglio 2017, il presente ricorso è irricevibile, in quanto è diretto contro l’entità che non si configura come l’autore di tale decisione. |
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36 |
In forza dell’articolo 22, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 58/2003, quando un atto di un’agenzia esecutiva che arrechi pregiudizio a un terzo viene deferito alla Commissione al fine di controllarne la legalità, la decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia. |
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37 |
Secondo la giurisprudenza, i ricorsi devono essere diretti, in via di principio, contro l’autore dell’atto impugnato (v. ordinanze del 22 luglio 2015, European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/Commissione e EACEA, T‑724/14, non pubblicata, EU:T:2015:550, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 novembre 2017, Pilla/Commissione e EACEA, T‑784/16, non pubblicata, EU:T:2017:806, punto 54). Ciò avviene in particolare quando un atto non può essere imputato a un’istituzione, a un organo o a un organismo dell’Unione diverso da quello da cui tale atto promana (v., in tal senso, ordinanze del 16 dicembre 2008, Italia/Commissione e CESE, T‑117/08, non pubblicata, EU:T:2008:582, punti da 16 a 19, e del 15 novembre 2017, Pilla/Commissione e EACEA, T‑784/16, non pubblicata, EU:T:2017:806, punti da 55 a 60). |
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38 |
Peraltro, la designazione nell’atto introduttivo del ricorso, per errore, di un convenuto diverso dall’autore dell’atto impugnato non comporta l’irricevibilità dell’atto introduttivo se quest’ultimo contiene elementi che consentono di individuare senza ambiguità la parte nei cui confronti esso è proposto, come la designazione dell’atto impugnato e del suo autore. In tal caso, occorre considerare come convenuto l’autore dell’atto impugnato, sebbene ad esso non si faccia riferimento nella parte introduttiva dell’atto di ricorso. Tuttavia, tale caso di specie va distinto da quello in cui il ricorrente persista nella designazione del convenuto cui si fa riferimento nella parte introduttiva dell’atto di ricorso, pur essendo pienamente consapevole del fatto che quest’ultimo non è l’autore dell’atto impugnato. In quest’ultimo caso, occorre tener conto del convenuto designato nell’atto di ricorso ed eventualmente trarre conseguenze da tale designazione riguardo alla ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 1990, Mommer/Parlamento, T‑162/89, EU:T:1990:72, punti 19 e 20; v. anche ordinanza del 27 marzo 2017, Frank/Commissione, T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Nel caso di specie, anzitutto, è giocoforza constatare che la Commissione è l’unico autore della decisione del 27 luglio 2017. Adottando tale decisione, la Commissione ha esercitato la competenza attribuitale dal regolamento n. 58/2003 in materia di controllo della legittimità delle decisioni dell’ERCEA. La decisione del 27 luglio 2017 della Commissione non può quindi in nessun caso essere imputata all’ERCEA. |
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40 |
Inoltre, va ricordato che la possibilità di presentare un ricorso contro la decisione della Commissione nonché la base giuridica di tale ricorso sono state indicate nella decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 (v. supra, punto 11). E in più, la lettera del 16 agosto 2017 che accompagnava la decisione della Commissione del 27 luglio 2017, trasmessa al ricorrente dal direttore generale della DG della Ricerca e dell’innovazione, faceva esplicitamente riferimento alla Commissione come la parte contro la quale doveva essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE avente ad oggetto tale decisione (v. supra, punto 13). |
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41 |
Infine, è giocoforza constatare che il ricorrente, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, ha persistito nella designazione dell’ERCEA quale convenuta, sebbene l’ERCEA avesse precisato, nell’eccezione di irricevibilità che, per quanto riguardava la decisione della Commissione del 27 luglio 2017, il presente ricorso avrebbe dovuto essere diretto contro la Commissione. |
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42 |
Da quanto precede risulta che la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 luglio 2017 è diretta contro l’entità che non si configura quale autore di detto atto. Tale domanda pertanto è irricevibile. |
Sulla domanda diretta all’adozione di un’ingiunzione nei confronti dell’ERCEA
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43 |
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del sindacato di legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, non spetta al Tribunale rivolgere loro ingiunzioni o sostituirsi a questi ultimi (sentenza del 10 ottobre 2012, Grecia/Commissione, T‑158/09, non pubblicata, EU:T:2012:530, punto 219; v. anche, sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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44 |
La domanda diretta all’adozione di un’ingiunzione nei confronti dell’ERCEA, formulata dal ricorrente, è quindi manifestamente irricevibile. |
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45 |
Alla luce di quanto precede, il presente ricorso deve essere respinto nella sua interezza in quanto irricevibile. |
Sulle spese
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46 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’ERCEA. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 6 novembre 2018 Il cancelliere E. Coulon Il presidente S. Gervasoni |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.