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Document 62015TO0600

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 settembre 2016.
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) e a. contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva sulfoxaflor – Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità.
Causa T-600/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:601

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

28 settembre 2016 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva sulfoxaflor — Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità»

Nella causa T‑600/15,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles (Belgio),

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), con sede in Louvain-la-Neuve (Belgio),

Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi), con sede in Castel San Pietro Terme (Italia),

rappresentate da B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Pignataro-Nolin, G. von Rintelen e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 199, pag. 8),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il 1o settembre 2011 l’Irlanda ha ricevuto una domanda di approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

2

Il 23 novembre 2012 l’Irlanda ha presentato alla Commissione europea un progetto di rapporto di valutazione che mirava a stabilire se la sostanza attiva di cui trattasi soddisfacesse i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009.

3

In conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dell’Irlanda è stata presentata all’EFSA sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel gennaio 2014.

4

Il 12 maggio 2014 l’EFSA ha pubblicato le proprie conclusioni sull’esame inter pares della valutazione dei rischi connessi all’uso della sostanza sulfoxaflor come pesticida, nell’ambito del regolamento n. 1107/2009. Una nuova versione di dette conclusioni è stata pubblicata dall’EFSA l’11 marzo 2015.

5

L’11 dicembre 2014 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di esame per la sostanza sulfoxaflor e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza attiva.

6

Il 27 luglio 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 199, pag. 8) (in prosieguo: l’«atto impugnato»).

Procedimento e conclusioni delle parti

7

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2015, le ricorrenti, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) e Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) hanno proposto il presente ricorso.

8

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni riguardo a tale eccezione l’11 marzo 2016.

9

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 31 marzo e il 5 aprile 2016, la European Crop Protection Association (ECPA), la Dow AgroSciences Ltd e la Dow AgroSciences Iberica SA hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

10

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare le ricorrenti alle spese.

11

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’atto impugnato;

condannare la Commissione alle spese.

In diritto

12

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.

13

In questo caso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura, il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l’esame al giudizio di merito.

14

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti

15

La Commissione contesta la legittimazione ad agire delle ricorrenti, sotto diversi profili. Essa sostiene, da un lato, che l’atto impugnato non riguarda le ricorrenti direttamente e, dall’altro, che esso non le riguarda individualmente e che comporta misure d’esecuzione.

16

Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

17

È pacifico che le ricorrenti non sono destinatarie dell’atto impugnato. Pertanto, esse possono essere legittimate ad agire solo ai sensi della seconda o della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché dette due ipotesi presuppongono che l’atto impugnato riguardi direttamente le ricorrenti, occorre esaminare innanzitutto detta condizione.

18

Per quanto riguarda l’incidenza diretta, secondo una giurisprudenza costante tale condizione richiede, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, punto 43; del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, EU:C:2004:394, punto 34, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 45).

19

Peraltro, anche se è vero, come osservano le ricorrenti, che l’articolo 263, quarto comma, TFUE non è una copia del precedente articolo 230, quarto comma, CE, tuttavia, poiché la condizione dell’incidenza diretta imposta all’articolo 263, quarto comma, TFUE non è stata modificata, la giurisprudenza citata al precedente punto 18 si applica anche nel caso di specie (v., in tal senso, ordinanze del 9 luglio 2013,Regione Puglia/Commissione, C‑586/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:459, punto 31; del 15 giugno 2011, Ax/Consiglio, T‑259/10, non pubblicata, EU:T:2011:274, punto 21, e del 12 ottobre 2011, GS/Parlamento e Consiglio, T‑149/11, non pubblicata, EU:T:2011:590, punto 19).

20

A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione sostiene che il meccanismo stabilito dal quadro normativo applicabile nel caso di specie esclude che le ricorrenti possano essere direttamente interessate dall’atto impugnato. In particolare, gli Stati membri non agirebbero in modo automatico nell’ambito della procedura di autorizzazione; essi godrebbero invece di un potere discrezionale e di un margine di manovra considerevoli, in particolare per quanto riguarda la valutazione tecnica complessa e la determinazione delle condizioni di autorizzazione adeguate alla situazione che sussiste nel loro territorio e nella zona cui essi appartengono.

21

In secondo luogo, la Commissione rileva che, anche qualora uno Stato membro concedesse in futuro un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente sulfoxaflor, le eventuali incidenze di detta autorizzazione sulla situazione delle ricorrenti avrebbero solo un carattere fattuale e i loro diritti e obblighi, e quindi la loro situazione giuridica, non ne sarebbero affatto pregiudicati.

22

Le ricorrenti sostengono anzitutto che l’approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor mediante il regolamento impugnato produce effetti giuridici diretti.

23

Le ricorrenti affermano poi che dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione si evince che i privati devono essere considerati direttamente interessati da un atto non solo quando esso incida direttamente sulla loro situazione giuridica, ma altresì quando esso incida direttamente sulla loro situazione di fatto.

24

L’atto impugnato ha ad oggetto l’approvazione, a determinate condizioni, della sostanza attiva sulfoxaflor quale ingrediente di prodotti fitosanitari in conformità al regolamento n. 1107/2009 e l’iscrizione di detta sostanza nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1).

25

L’approvazione del sulfoxaflor e l’iscrizione dello stesso nell’elenco delle sostanze attive approvate determinano, da un punto di vista giuridico, la possibilità che gli Stati membri, a determinate condizioni supplementari stabilite all’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, autorizzino l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti il sulfoxaflor, qualora sia presentata una domanda in tal senso.

26

L’atto impugnato, dunque, produce direttamente effetti, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 18, sulla situazione giuridica degli Stati membri, nonché su quella dei potenziali richiedenti un’autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti il sulfoxaflor.

27

Nessuno degli argomenti addotti dalle ricorrenti è peraltro idoneo a rimettere in discussione la conclusione secondo cui l’atto impugnato non ha ad oggetto, né comporta l’attribuzione di diritti o l’imposizione di obblighi nei confronti di soggetti diversi dagli Stati membri e dai potenziali richiedenti autorizzazioni all’immissione sul mercato.

Sugli argomenti relativi ai diritti di proprietà e di esercizio di attività commerciali.

28

Le ricorrenti sostengono che l’approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor mediante il regolamento impugnato produce effetti giuridici diretti sui membri dell’Unaapi, stabilendo in modo definitivo, ad esempio, i livelli accettabili di esposizione e le condizioni di mitigazione dei rischi. Pertanto, considerato l’effetto nocivo del sulfoxaflor sulle api, la sua approvazione rappresenterebbe una minaccia per l’attività produttiva esercitata dagli apicoltori e determinerebbe di conseguenza effetti giuridici sul loro diritto di proprietà e sul loro diritto di esercitare un’attività commerciale.

29

A tale riguardo, dal fascicolo emerge che l’Unaapi è un’associazione di apicoltori italiani il cui scopo è promuovere, tutelare e valorizzare sotto tutti i punti di vista l’apicoltura italiana mediante la promozione, il coordinamento e la rappresentanza degli apicoltori e delle associazioni apistiche che ne sono membri. In particolare, l’Unaapi rappresenta gli interessi degli apicoltori presso istituzioni e amministrazioni a livello nazionale e internazionale.

30

Va rammentato, in tale contesto, che i ricorsi proposti da associazioni rappresentative come l’Unaapi sono segnatamente ricevibili, secondo la giurisprudenza, quando esse rappresentano gli interessi di loro membri che sarebbero legittimati ad agire (v., in tal senso, ordinanze del 30 settembre 1997, Federolio/Commissione, T‑122/96, EU:T:1997:142, punto 61; del 28 giugno 2005, FederDoc e a. /Commissione, T‑170/04, EU:T:2005:257, punto 49, e sentenza del 18 marzo 2010, Forum 187/Commissione, T‑189/08, EU:T:2010:99, punto 58). Nel caso di specie, occorre quindi verificare se i membri dell’Unaapi siano direttamente interessati dall’atto impugnato.

31

Inoltre, per quanto concerne gli asseriti effetti giuridici sul diritto di proprietà e sul diritto di esercitare un’attività commerciale di cui sono titolari i membri dell’Unaapi, le ricorrenti sostengono che l’approvazione del sulfoxaflor rappresenta una minaccia per la loro attività produttiva.

32

Da un lato, è sufficiente osservare, a tale riguardo, che, anche ammettendo che l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor sia realmente idoneo a mettere in pericolo le attività commerciali dei membri dell’Unaapi, dette conseguenze economiche non riguarderebbero la loro situazione giuridica, ma unicamente la loro situazione di fatto (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, EU:T:2000:168, punto 62, e ordinanza dell’11 luglio 2005, Bonino e a./Parlamento e Consiglio, T‑40/04, EU:T:2005:279, punto 56).

33

Dall’altro, occorre ricordare che detta asserita minaccia presuppone anche l’autorizzazione da parte di uno Stato membro di un prodotto fitosanitario contenente il sulfoxaflor. Orbene, come correttamente sottolineato dalla Commissione, il rilascio di una siffatta autorizzazione non è la conseguenza automatica dell’approvazione del sulfoxaflor. Infatti, gli Stati membri godono, nell’ambito dell’esame delle condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, di un potere discrezionale e di un margine di manovra considerevoli. Inoltre, la rubrica «Disposizioni specifiche» dell’allegato al regolamento di esecuzione n. 540/2011, come modificato dall’atto impugnato, contiene criteri supplementari e specifici che devono essere valutati dallo Stato membro cui sia presentata una richiesta di autorizzazione. Come è stato osservato dalla Commissione, il rischio per le api dipenderà dalle condizioni di utilizzo di un prodotto particolare, che saranno definite nelle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri. Di conseguenza, l’incidenza dell’atto impugnato sul diritto di proprietà e sulle attività commerciali dei membri dell’Unaapi, anche qualora la si voglia qualificare come giuridica, non può in ogni caso essere qualificata come diretta.

34

Per questa stessa ragione, occorre altresì respingere gli argomenti delle ricorrenti che vertono sull’asserita considerazione, segnatamente da parte della giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato, di un’incidenza puramente fattuale quale incidenza diretta.

35

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda i livelli accettabili di esposizione e le condizioni di mitigazione dei rischi, che, secondo le ricorrenti, sono stabiliti in maniera definitiva dall’atto impugnato. Infatti, detti livelli e condizioni, pur supponendo che siano effettivamente idonei a mettere in pericolo le attività commerciali e le arnie appartenenti ai membri dell’Unaapi, potranno concretamente produrre effetti del genere solo nell’ipotesi, incerta, in cui gli Stati membri autorizzino prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor.

36

Di conseguenza, i membri dell’Unaapi non possono basarsi sulle asserite violazioni del loro diritto di proprietà e del loro diritto di esercitare un’attività commerciale per sostenere che essi sono direttamente interessati dall’atto impugnato.

Sugli argomenti relativi alle incidenze sugli obiettivi della campagna promossa dalla PAN Europe e dalla Bee Life

37

Le ricorrenti sostengono che l’atto impugnato ha un’incidenza diretta sugli obiettivi perseguiti dalla campagna europea a favore della protezione delle api contro gli insetticidi nocivi come il sulfoxaflor, condotta dalla PAN Europe e dalla Bee Life, ragione per cui esso incide direttamente su entrambe le suddette ricorrenti.

38

A tale riguardo, innanzitutto, dal ricorso risulta che la PAN Europe è un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, a vocazione paneuropea, attiva in 24 paesi di cui 21 sono membri dell’Unione. In forza del suo statuto, essa ha segnatamente lo scopo di promuovere le attività dirette a ridurre, persino ad eliminare, l’utilizzo dei pesticidi. Parimenti, dal fascicolo risulta che la Bee Life è un’organizzazione per la tutela dell’ambiente. Quindi, ai sensi del proprio statuto, essa ha segnatamente lo scopo di individuare e risolvere i problemi ambientali degli insetti impollinatori, e in particolare delle api mellifere, e di operare per una migliore tutela dell’ambiente, in particolare per un’agricoltura compatibile con il benessere degli impollinatori e della biodiversità.

39

Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente, come la PAN Europe e la Bee Life, devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione, posto che il diritto a una simile protezione non può tuttavia rimettere in discussione le condizioni stabilite per tutte le persone, siano esse fisiche o giuridiche, all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 24 settembre 2009, Município de Gondomar/Commissione, C‑501/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:580, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 13 marzo 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T‑673/13, EU:T:2015:167, punto 63).

40

Nel caso di specie, da un lato, è sufficiente constatare che l’atto impugnato non incide sul diritto della PAN Europe e della Bee Life di condurre campagne per perseguire ogni scopo ambientalista che esse possano scegliere e che, invece, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente non hanno alcun diritto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, a che gli obiettivi delle loro campagne non siano influenzati da atti dell’Unione. Di conseguenza, quand’anche l’atto impugnato incidesse sull’obiettivo della campagna condotta dalla PAN Europe e dalla Bee Life, si tratterebbe, in ogni caso, solo di un’incidenza fattuale e non giuridica.

41

Dall’altro, come illustrato sopra, dal momento che un utilizzo concreto di prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor dipende dall’autorizzazione, incerta, di siffatti prodotti da parte degli Stati membri, l’eventuale incidenza dell’atto impugnato sugli obiettivi della campagna della PAN Europe e della Bee Life sarebbero solo indiretti.

42

Di conseguenza, la PAN Europe e la Bee Life non possono basarsi sulle asserite incidenze dell’atto impugnato sulla campagna che esse hanno condotto per sostenere di essere direttamente interessate da detto atto.

Sugli argomenti relativi alla partecipazione al processo decisionale

43

Le ricorrenti sostengono che la Bee Life è legittimata ad agire in ragione della sua partecipazione al processo decisionale. La Bee Life ha effettivamente presentato, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1107/2009, osservazioni scritte sul progetto di rapporto di valutazione del sulfoxaflor.

44

A tale riguardo, è sufficiente osservare che certamente, in taluni casi, il fatto che un ricorrente abbia partecipato al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione dell’atto impugnato ha permesso, unitamente ad altre circostanze, di qualificarlo come interessato individualmente da detto atto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1994, Air France/Commissione, T‑2/93, EU:T:1994:55, punti 4447, e del 6 luglio 1995, AITEC e a. /Commissione, da T‑447/93 a T‑449/93, EU:T:1995:130, punto 36). Tuttavia, una siffatta partecipazione non consente di concludere che l’atto di cui trattasi interessi direttamente un ricorrente.

45

Di conseguenza, la Bee Life non può basarsi sul fatto di aver presentato osservazioni scritte sul progetto di rapporto di valutazione del sulfoxaflor per affermare di essere direttamente interessata dall’atto impugnato.

Sugli argomenti relativi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

46

Le ricorrenti sostengono che, al fine di interpretare la condizione relativa all’incidenza diretta, bisogna tener conto dei loro diritti alla tutela dell’ambiente e a una tutela giurisdizionale effettiva, sanciti rispettivamente all’articolo 37 e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei trattati dell’Unione, circostanza che dovrebbe condurre a un’interpretazione dell’articolo 263, comma quarto, TFUE che offra loro la facoltà di presentare un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici dell’Unione in materia ambientale. Dalla giurisprudenza del Tribunale risulterebbe che l’applicazione dei principi generali di rango superiore recepiti nel diritto dell’Unione può portare, in taluni casi, a interpretare i criteri di ricevibilità in modo più estensivo.

47

A tale riguardo, considerato che le ricorrenti invocano l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, è sufficiente osservare che detto articolo contiene soltanto un principio che prevede un obbligo generale per l’Unione riguardo agli obiettivi da perseguire nell’ambito delle sue politiche, e non un diritto a presentare ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione in materia ambientale.

48

La Carta dei diritti fondamentali distingue infatti i principi dai diritti, come si evince ad esempio dall’articolo 51, paragrafo 1, secondo periodo, nonché dall’articolo 52, paragrafi 2 e 5, della stessa. Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), che, secondo l’articolo 52, paragrafo 7, di detta carta «[i] giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto», precisano del resto, per quanto riguarda l’articolo 52, paragrafo 5, della Carta dei diritti fondamentali, che ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi adottati dall’Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione, cosicché essi assumono rilevanza per i giudici solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo ma che, invece, essi non danno adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri. Ciò è in linea sia con la giurisprudenza della Corte sia con l’approccio ai «principi» negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. A tale riguardo, le suddette spiegazioni citano, in particolare, a titolo esemplificativo, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali.

49

Per quanto concerne, peraltro, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, da una giurisprudenza costante emerge che detta disposizione non ha ad oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima (v., in tal senso sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 42; del 18 luglio 2013, Alemo-Herron e a., C‑426/11, EU:C:2013:521, punto 32, e del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97).

50

Pertanto, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere detti requisiti, previsti espressamente dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98 nonché la giurisprudenza ivi citata).

51

È certamente vero, come affermano le ricorrenti, che esse non hanno sostenuto che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali debba sostituirsi all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma che quest’ultima disposizione, e in particolare il criterio dell’incidenza diretta, debba essere interpretata in modo meno restrittivo, conformemente alla prima. Tuttavia, non risulta che la garanzia conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali vada al di là delle garanzie già conferite dal diritto dell’Unione, come sancite, segnatamente, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 18. Le stesse ricorrenti, del resto, non hanno neppure affermato che ciò avvenga nel caso di specie.

52

Ne consegue che le ricorrenti non possono basarsi sugli articoli 37 e 47 della Carta dei diritti fondamentali per rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in particolare, del criterio dell’incidenza diretta, quale risulta dalla costante giurisprudenza dei giudici dell’Unione.

Sugli argomenti relativi alla Convenzione di Aarhus

53

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale deve adottare un’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce della Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite (CEE-ONU) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»).

54

In particolare, le ricorrenti invocano l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, il quale prevede che «ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale». Da detta disposizione esse deducono che la condizione relativa all’incidenza diretta stabilita dall’articolo 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata in modo da assicurare una tutela giuridica efficace e l’accesso alla giustizia, in materia ambientale, a favore del pubblico e delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente.

55

Al riguardo bisogna in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, le istituzioni dell’Unione sono vincolate dagli accordi internazionali conclusi da quest’ultima e questi ultimi prevalgono, conseguentemente, sugli atti di diritto dell’Unione derivato (sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 42, del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 52, e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punto 44).

56

Ne consegue che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, tra cui la Convenzione di Aarhus, non prevalgono sul diritto primario dell’Unione, cosicché non si possono ammettere deroghe all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sulla base di detta convenzione.

57

In secondo luogo, risulta da costante giurisprudenza della Corte che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate direttamente dai privati solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v. sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punto 42, e del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

58

Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non conteneva alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non soddisfaceva, perciò, tali condizioni. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto articolo 9, paragrafo 3, tale disposizione è subordinata, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore (sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 45 e del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 55).

59

Di conseguenza, i privati non possono invocare direttamente l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus dinanzi ai giudici dell’Unione.

60

In terzo luogo, in ogni caso, bisogna rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, come interpretato dai giudici dell’Unione, fosse incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus. Infatti, è la stessa Convenzione di Aarhus, tramite la locuzione «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale», che subordina i diritti che l’articolo 9, paragrafo 3, della stessa mira a conferire ai membri del pubblico alla condizione che questi ultimi rispondano ai criteri di ricevibilità derivanti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

61

Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti relativi alla Convenzione di Aarhus devono essere respinti.

Conclusione sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti

62

Da quanto suesposto deriva che nessuna disposizione dell’atto impugnato è direttamente applicabile alle ricorrenti, nel senso che conferirebbe loro diritti o imporrebbe loro obblighi. Di conseguenza, l’atto impugnato non ha alcuna incidenza sulla loro situazione giuridica, cosicché non è soddisfatta la condizione dell’incidenza diretta quale risulta dalla seconda e dalla terza ipotesi, previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

63

Dal momento che le ricorrenti non sono destinatarie dell’atto impugnato (v. precedente punto 17), il presente ricorso deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni di ricevibilità.

Sulle istanze di intervento

64

A norma dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento è accessorio alla causa principale e rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

65

Di conseguenza, non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dall’ECPA, dalla Dow AgroSciences nonché dalla Dow AgroSciences Iberica.

Sulle spese

66

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

67

Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

68

Ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, le spese dell’istante e delle parti principali relative all’istanza di intervento sono compensate.

69

Nel caso di specie, le ricorrenti, la Commissione, l’ECPA, la Dow AgroSciences e la Dow AgroSciences Iberica sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento dell’ECPA, della Dow AgroSciences e della Dow AgroSciences Iberica.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento della European Crop Protection Association (ECPA), della Dow AgroSciences Ltd e della Dow AgroSciences Iberica SA.

 

3)

La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) e l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) sopporteranno le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

4)

La PAN Europe, Bee Life, l’Unaapi, la Commissione, l’ECPA, la Dow AgroSciences e la Dow AgroSciences Iberica sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 settembre 2016.

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

H. Kanninen


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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