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Document 62023CJ0018
Judgment of the Court (First Chamber) of 27 February 2025.#F S.A. v Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.#Request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.#Reference for a preliminary ruling – Article 63(1) TFEU – Free movement of capital – Undertakings for collective investment in transferable securities – Corporation tax – Exemption from corporation tax for income received by such an undertaking – Conditions for exemption – External management of that undertaking – Directive 2009/65/EC – Article 29(1) – Applicability.#Case C-18/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025.
F S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Imposta sulle persone giuridiche – Esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi percepiti da un organismo siffatto – Condizioni dell’esenzione – Gestione esterna di tale organismo – Direttiva 2009/65/CE – Articolo 29, paragrafo 1 – Applicabilità.
Causa C-18/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025.
F S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Imposta sulle persone giuridiche – Esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi percepiti da un organismo siffatto – Condizioni dell’esenzione – Gestione esterna di tale organismo – Direttiva 2009/65/CE – Articolo 29, paragrafo 1 – Applicabilità.
Causa C-18/23.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:119
*A9* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, postanowienie z dnia 28/11/2022 (I SA/GI 942/22)
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 febbraio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Imposta sulle persone giuridiche – Esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi percepiti da un organismo siffatto – Condizioni dell’esenzione – Gestione esterna di tale organismo – Direttiva 2009/65/CE – Articolo 29, paragrafo 1 – Applicabilità »
Nella causa C‑18/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia), con decisione del 28 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2023, nel procedimento
F S.A.
contro
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la F S.A., da Ł. Adamczyk, doradca podatkowy;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, R. Stańczyk e S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Auvret, U. Małecka, W. Roels e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), nonché degli articoli 18, 49 e 63 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la F S.A., una società per azioni di diritto lussemburghese (in prosieguo: il «fondo F»), e il Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (direttore dell’informazione nazionale del Tesoro, Polonia) (in prosieguo: l’«autorità tributaria») in merito alla tassazione dei redditi da investimento percepiti da tale società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 83 della direttiva 2009/65 recita:
«La presente direttiva non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio».
4 L’articolo 1 di tale direttiva stabilisce che:
«1. La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.
2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:
a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e
b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.
Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.
3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).
(...)
7. Fatto salvo il presente capo, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva».
5 A termini dell’articolo 3 di detta direttiva:
«Non sono assoggettati alla presente direttiva:
a) organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;
b) organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;
(...)».
6 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
2. Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.
L’attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco di cui all’allegato II».
7 L’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2009/65 così recita:
«Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno [EUR] 300 000.
Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento;
b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell’attività;
c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano».
Diritto polacco
Legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche
8 L’articolo 6 dell’ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (legge relativa all’imposta sui redditi delle persone giuridiche), del 15 febbraio 1992 (Dz. U. del 1992, posizione n. 86), come modificata dall’ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (legge recante disposizioni che attuano la legge sul Centro nazionale di sostegno all’agricoltura), del 10 febbraio 2017 (Dz. U. del 2017, posizione n. 614) (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche»), così prevede:
«1. Sono esentati
(...)
10) i fondi d’investimento aperti e i fondi d’investimento specializzati aperti istituiti in forza della legge polacca sui fondi d’investimento ad eccezione dei fondi d’investimento specializzati aperti che applicano le disposizioni e le restrizioni in materia di investimenti vigenti per i fondi d’investimento chiusi:
10a) gli organismi di investimento collettivo con sede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica di Polonia, o in un altro Stato dello Spazio economico europeo, qualora tali organismi rispondano cumulativamente ai seguenti requisiti:
a) i loro redditi sono integralmente soggetti, indipendentemente dalla loro provenienza, all’imposta sulle società nello Stato in cui hanno sede;
b) le loro attività hanno unicamente ad oggetto l’investimento collettivo, in valori mobili, in strumenti del mercato monetario e in altri diritti patrimoniali, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta, pubblica o non pubblica, all’acquisto dei loro titoli di investimento;
c) essi esercitano la loro attività sulla base di un’autorizzazione concessa dalle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui hanno sede;
d) le loro attività sono direttamente controllate dalle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui hanno sede;
e) hanno designato un depositario per la custodia dei loro attivi;
f) sono gestiti da enti che dispongano, per l’esercizio della loro attività, dell’autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui gli enti medesimi hanno sede.
(...)
4. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera 10a, non si applica:
1) agli organismi di investimento collettivo:
a) che svolgono la loro attività sotto forma di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso o sono organismi di investimento collettivo di tipo aperto che operano sulla base di disposizioni e restrizioni in materia di investimenti vigenti per gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso o
b) i cui titoli di investimento, conformemente ai documenti costitutivi, non sono oggetto di offerta pubblica, non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure tramite un sistema alternativo di negoziazione e possono essere acquistate da persone fisiche solo se queste ultime acquistano una tantum titoli per un valore minimo di EUR 40 000.
(...)».
9 L’articolo 17, paragrafo 1, punto 58), di tale legge prevede quanto segue:
«Sono esenti dall’imposta:
(...)
58) i redditi (entrate) degli organismi di investimento collettivo aventi la propria sede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica di Polonia o in un altro paese dello Spazio economico europeo, indicato all’articolo 6, paragrafo 4, punto 1, che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, punto 10a, lettere a) e da d) a f), ad eccezione delle entrate menzionate al punto 57, lettere da a) a g)».
Legge sui fondi d’investimento
10 L’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (legge sui fondi d’investimento e sulla gestione dei fondi d’investimento alternativi), del 27 maggio 2004 (Dz. U. del 2004, posizione n. 1546), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui fondi d’investimento»), recita, al suo articolo 1:
«La legge stabilisce le norme applicabili all’istituzione e all’attività dei fondi d’investimento con sede sul territorio della Repubblica di Polonia, nonché le norme che disciplinano l’esercizio, da parte di fondi stranieri e di società di gestione, delle rispettive attività sul territorio della Repubblica di Polonia».
11 L’articolo 1a, paragrafo 1, di tale legge così dispone:
«La legge stabilisce altresì le norme che regolano l’attività dei gestori di fondi d’investimento alternativi con sede sul territorio della Repubblica di Polonia, nonché le norme che regolano l’attività, sul territorio della Repubblica di Polonia, dei gestori di fondi d’investimento alternativi con sede in uno Stato membro o in un paese terzo».
12 L’articolo 3 di detta legge è così formulato:
«1. Un fondo d’investimento è una persona giuridica la cui attività ha unicamente ad oggetto l’investimento, in valori mobili, in strumenti del mercato monetario ed in altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta di acquisto di titoli di investimento o di certificati di investimento.
(...)
3. Un fondo d’investimento svolge le sue attività tenendo conto in particolare degli interessi dei detentori di quote, nel rispetto dei principi di riduzione dei rischi di investimento enunciati nella legge.
4. Un fondo d’investimento può operare come:
1) fondo d’investimento aperto;
2) fondo d’investimento alternativo: un fondo d’investimento specializzato aperto o un fondo d’investimento chiuso».
13 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 1a, della medesima legge:
«1. La società istituisce un fondo d’investimento, lo gestisce e rappresenta il fondo nei rapporti con i terzi.
1a. La società, mediante un accordo concluso per iscritto a pena di nullità, può delegare l’amministrazione di un fondo d’investimento aperto e la gestione dei suoi affari ad una società di gestione operante nel territorio della Repubblica di Polonia».
14 Dall’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui fondi d’investimento, risulta che un fondo d’investimento può essere istituito solo da una società.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Il fondo F ha dichiarato all’autorità tributaria di avere una residenza fiscale in Lussemburgo e di essere ivi integralmente assoggettato ad imposta.
16 Secondo le sue dichiarazioni, il fondo F opera conformemente al diritto lussemburghese e, più precisamente, alla loi relative aux fonds d’investissement spécialisés, du 13 février 2007 (legge relativa ai fondi d’investimento specializzati, del 13 febbraio 2007) (Mémorial A 2007, pag. 13), con lo status di fondo d’investimento specializzato. Tale fondo afferma di essere stato autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di vigilanza del settore finanziario, Lussemburgo) (in prosieguo: la «CSSF») e di sottostare direttamente al controllo di quest’ultima, essendo stato da essa registrato come fondo d’investimento regolamentato.
17 Conformemente al suo statuto, approvato dalla CSSF, il fondo F è gestito internamente da un consiglio di amministrazione, che è stato anch’esso inserito nell’elenco dei gestori di fondi d’investimento alternativi tenuto dalla CSSF.
18 L’oggetto esclusivo del fondo F è l’investimento collettivo di fondi, raccolti nell’ambito di un’offerta non pubblica di acquisto di azioni del fondo, in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri diritti patrimoniali.
19 Conformemente all’autorizzazione della CSSF, il fondo F può investire in azioni di società quotate in borsa, compresa la Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Borsa di Varsavia, Polonia), in obbligazioni emesse da società di capitali, comprese quelle aventi sede in Polonia, nonché in titoli di Stato, tra cui quelli emessi dalla Repubblica di Polonia.
20 Il fondo F ha presentato una richiesta di parere in materia fiscale all’autorità tributaria al fine di determinare se i redditi dichiarati a titolo di un evento futuro percepiti da quest’ultimo avrebbero beneficiato dell’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche.
21 Il fondo F riteneva che ciò dovesse avvenire nel caso di specie. Da un lato, esso soddisferebbe i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettere a), d) ed e), di tale legge. Dall’altro lato, per quanto riguarda il rispetto dei requisiti enunciati all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), di detta legge, vale a dire il requisito secondo cui il fondo d’investimento deve essere gestito da un ente che dispone, per l’esercizio della sua attività, dell’autorizzazione delle autorità competenti per la vigilanza del mercato finanziario dello Stato in cui si trova la sua sede, il fondo F ritiene che un fondo gestito internamente, in quanto gestore di un fondo d’investimento alternativo, soddisfi le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della medesima legge.
22 Nel suo parere in materia fiscale del 6 giugno 2022, l’autorità tributaria ha considerato che, sebbene il fondo F soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettere a), e da c) a e), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, esso non soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), di tale legge, in quanto non era gestito da un ente esterno.
23 Il fondo F ha proposto un ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia), giudice del rinvio, al fine di chiedere l’annullamento di tale parere.
24 Tale giudice rileva che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale riguarda il trattamento fiscale dei redditi da investimenti effettuati da organismi di investimento collettivo. La controversia verterebbe sulla questione se un fondo gestito internamente dal suo consiglio di amministrazione, che è stato autorizzato a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale fondo, che è registrato presso tale autorità in quanto gestore autorizzato di fondi d’investimento alternativi e che figura nell’elenco dei gestori tenuto da quest’ultima, soddisfi la condizione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche.
25 L’introduzione dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, in tale legge avrebbe avuto lo scopo di garantire la parità di trattamento tra i fondi d’investimento polacchi e i fondi d’investimento con sede in altri Stati membri per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche prevista per i fondi d’investimento. Peraltro, successivamente all’introduzione, poi alla modifica, dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettere da a) a e), di detta legge, e all’aggiunta di una lettera f) a tale articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, la Commissione avrebbe chiuso il procedimento per inadempimento fondato sugli articoli 49 e 63 TFUE, avviato nei confronti della Repubblica di Polonia e motivato da una presunta discriminazione fiscale nei confronti dei fondi d’investimento aventi sede in Stati membri diversi dalla Repubblica di Polonia.
26 Dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui fondi d’investimento risulterebbe che, nel modello adottato in Polonia, i fondi d’investimento sono gestiti da una persona giuridica distinta da questi ultimi, vale a dire una società di fondi d’investimento, e che essi non possono essere sottoposti ad una gestione interna, ad esempio da parte di un consiglio di amministrazione. Peraltro, da tale legge risulterebbe che solo gli organismi di investimento collettivo stranieri gestiti esternamente potrebbero operare sul territorio polacco.
27 Tale giudice rileva inoltre che la norma di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, di tale legge, introdurrebbe un criterio oggettivo, che porta a concedere un’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche unicamente agli organismi di investimento collettivo non residenti gestiti da entità esterne autorizzate dalle autorità competenti e ad escludere da tale esenzione fondi gestiti internamente.
28 Orbene, da un lato, risulterebbe dalla direttiva 2009/65, e in particolare dai suoi articoli 6 e 29 nonché dal suo allegato II, che tale direttiva prevede la possibilità, e non l’obbligo, di costituire una società di gestione e che la portata dei servizi forniti da un’entità esterna è analoga alla portata dei servizi relativi alla gestione di un organismo di investimento collettivo da parte del suo consiglio di amministrazione. Dall’altro, tali organismi costituiti conformemente ai requisiti di detta direttiva dovrebbero essere considerati comparabili.
29 Pertanto, si porrebbe la questione se il diritto dell’Unione osti a che il legislatore nazionale, guidato dal principio di comparabilità delle entità nazionali e straniere e al fine di attenuare il rischio connesso agli investimenti, introduca una condizione formale, come quella risultante dall’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, di tale legge, secondo la quale il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche è riservato a un fondo d’investimento e a un organismo di investimento collettivo gestiti da un’entità esterna.
30 In tali circostanze, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni della [direttiva 2009/65], in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva in combinato disposto con gli articoli 18, 49 e 63 [TFUE], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la legislazione nazionale preveda condizioni formali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini delle esenzioni dall’imposta sul reddito degli organismi di investimento collettivo con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato appartenente allo Spazio economico europeo diverso dalla Repubblica di Polonia, ossia la condizione secondo cui essi debbano essere gestiti da soggetti esterni che esercitano la loro attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata delle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui tali soggetti hanno sede».
Procedimento dinanzi alla Corte
31 Con decisione del 21 novembre 2023, su proposta congiunta della giudice relatrice e dell’avvocata generale, il presidente della Corte ha sottoposto al giudice del rinvio taluni quesiti vertenti sul diritto polacco applicabile al procedimento principale nonché su talune affermazioni del fondo F riprese nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
32 Il 18 dicembre 2023 il giudice del rinvio ha trasmesso la sua risposta alla Corte da cui risulta, in primo luogo, che la legge sui fondi d’investimento esclude l’istituzione di un fondo d’investimento avente una modalità di gestione interna o una struttura analoga al fondo F di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la forma giuridica di una società di investimento a capitale variabile, e che un fondo siffatto, senza organizzarsi secondo una modalità di gestione esterna, non sarebbe in grado di trasferire la sua sede in Polonia.
33 In secondo luogo, la condizione relativa all’obbligo di affidare la gestione di un fondo d’investimento a un’altra entità e non a persone fisiche, vale a dire la condizione relativa alla gestione esterna di tale fondo, mirerebbe a garantire la certezza del diritto dell’attività di detto fondo, in quanto organismo di investimento collettivo distinto dagli interessi particolari dei singoli partecipanti al medesimo fondo. Tale condizione mirerebbe altresì a separare gli attivi di tali partecipanti da quelli dell’entità di gestione, la quale assume autonomamente la responsabilità della gestione del fondo d’investimento, cosicché la responsabilità patrimoniale della società di gestione non incide sugli attivi del fondo stesso.
34 In terzo luogo, il giudice del rinvio ha altresì confermato che la controversia di cui al procedimento principale riguardava unicamente la questione se il fondo F dovesse soddisfare la condizione relativa alla gestione da parte di un’entità esterna prevista all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche.
Sulla questione pregiudiziale
35 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, le funzioni della Corte e quelle del giudice del rinvio sono chiaramente separate, ed è esclusivamente a quest’ultimo che spetta interpretare il diritto nazionale (sentenza del 17 marzo 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).
36 Pertanto, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali. Infatti, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, incombe alla Corte prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali come definito dal giudice del rinvio sotto la sua responsabilità (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, punto 92 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 novembre 2023, Keolis Agen, da C‑271/22 a C‑275/22, EU:C:2023:834, punto 38).
37 Inoltre, la questione se le premesse sulle quali si fonda il giudice del rinvio nell’ambito della sua questione siano errate o meno costituisce una questione rientrante nel contesto di fatto di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza (ordinanza del 6 settembre 2018, Gmalieva e a., C‑79/17, EU:C:2018:687, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
38 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si basa sulla premessa secondo cui un organismo di investimento collettivo, come il fondo F, può beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, purché soddisfi la condizione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), di tale legge.
39 Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che il fatto di prevedere una condizione relativa alla gestione esterna di un organismo di investimento collettivo è motivato dalla circostanza che solo una siffatta modalità di gestione è autorizzata per gli organismi di investimento collettivo in Polonia.
40 Si deve quindi considerare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2009/65, in combinato disposto con gli articoli 18, 49 e 63 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede che solo un organismo di investimento collettivo gestito da un’entità esterna, il quale eserciti le proprie attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in materia di vigilanza dei mercati finanziari dello Stato in cui tale entità ha sede, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati da tale organismo, e non concede quindi una siffatta esenzione agli organismi di investimento collettivo gestiti internamente, costituiti secondo la legislazione di un altro Stato membro, in una situazione in cui il diritto del primo Stato membro autorizza solo l’istituzione di organismi di investimento collettivo gestiti esternamente.
Sulle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione
41 Poiché il governo polacco e la Commissione hanno espresso dubbi quanto alla rilevanza della direttiva 2009/65 ai fini della soluzione della controversia principale, occorre verificare, in primo luogo, se tale direttiva sia applicabile a tale controversia.
42 A tal riguardo, come risulta, anzitutto, dal suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2009/65 si applica agli OICVM stabiliti nel territorio degli Stati membri.
43 Inoltre, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, si intendono per OICVM, ai sensi di detta direttiva, gli organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della stessa direttiva e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi.
44 Infine, come risulta dall’articolo 3, lettera b), della direttiva 2009/65, non sono soggetti a tale direttiva gli organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote presso il pubblico nell’Unione o in qualsiasi parte di essa.
45 Risulta quindi dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 3, lettera b), di tale direttiva che gli organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote presso il pubblico non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
46 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’oggetto esclusivo del fondo F è l’investimento collettivo di fondi, raccolti mediante un’offerta non pubblica di acquisto delle azioni del fondo, in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri diritti patrimoniali.
47 La circostanza che, secondo le affermazioni del fondo F stesso, riprese nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la raccolta dei fondi da parte di quest’ultimo sia intervenuta senza promuovere la vendita delle sue quote presso il pubblico porta ad escludere l’applicabilità della direttiva 2009/65 alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale.
48 In secondo luogo, poiché il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione pregiudiziale, agli articoli 18, 49 e 63 TFUE, occorre stabilire se tali disposizioni si applichino a tale situazione.
49 A tale proposito occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, l’articolo 18 TFUE, che sancisce il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
50 Orbene, il principio di non discriminazione è attuato, nella sfera del diritto di stabilimento, dall’articolo 49 TFUE (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il Trattato FUE prevede, all’articolo 63, una regola specifica di non discriminazione nell’ambito della libera circolazione dei capitali [sentenza del 18 marzo 2021, Autoridade Tributária e Aduaneira (Imposta sulle plusvalenze immobiliari), C‑388/19, EU:C:2021:212, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].
51 Peraltro, da una giurisprudenza costante risulta che, per determinare se una normativa nazionale rientri nell’una o nell’altra delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa di cui trattasi [sentenza del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi su un prestito intragruppo), C‑585/22, EU:C:2024:822, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata].
52 Ricade, pertanto, nella sfera di applicazione dell’articolo 49 TFUE una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima [sentenza del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi su un prestito intragruppo), C‑585/22, EU:C:2024:822, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].
53 Per contro, disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].
54 Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la controversia di cui al procedimento principale verte sulla questione se il fondo F possa beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche per i redditi che trarrebbe dai suoi investimenti in azioni di società quotate alla Borsa di Varsavia, in obbligazioni emesse da società di capitali con sede in Polonia nonché in titoli emessi dallo Stato polacco.
55 Senza escludere dal suo ambito di applicazione situazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima, il che farebbe rientrare tali situazioni nella libertà di stabilimento, tale normativa riguarda il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’investimento collettivo di capitali, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza. Essa è pertanto idonea ad incidere in modo preponderante sulla libera circolazione dei capitali. Le eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento risultanti da detta normativa costituirebbero una conseguenza inevitabile dell’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali e non giustificano, pertanto, un esame autonomo della medesima normativa alla luce dell’articolo 49 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
56 Tenuto conto di quanto precede, occorre esaminare la situazione di cui trattasi nel procedimento principale esclusivamente alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.
Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali
57 Risulta da una giurisprudenza costante che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].
58 In particolare, il fatto che uno Stato membro riservi ai redditi percepiti dagli organismi di investimento collettivo non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai redditi percepiti dagli organismi di investimento collettivo residenti è idoneo a dissuadere gli organismi stabiliti in uno Stato diverso da tale Stato membro dall’effettuare investimenti nel medesimo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].
59 Costituisce un siffatto trattamento meno favorevole l’esclusione dall’esenzione dei redditi percepiti da un organismo di investimento collettivo non residente, a differenza dei redditi percepiti da un organismo di investimento collettivo residente [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].
60 Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta, in primo luogo, che i redditi dei fondi d’investimento con sede in Polonia beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche.
61 In secondo luogo, da tali spiegazioni risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, che è applicabile agli organismi di investimento collettivo la cui sede è situata in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), e che prevede le condizioni di esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche alle quali rinvia l’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, di tale legge, è stato adottato al fine di garantire la parità di trattamento tra questi ultimi organismi e i fondi aventi sede in Polonia.
62 In terzo luogo, il giudice del rinvio indica che la legge sui fondi d’investimento esclude in modo assoluto l’istituzione in Polonia di un fondo d’investimento gestito internamente.
63 Orbene, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, solo gli organismi di investimento collettivo gestiti da entità che dispongono, per l’esercizio della loro attività, dell’autorizzazione delle autorità competenti per la vigilanza del mercato finanziario dello Stato in cui si trova la loro sede, possono beneficiare dell’esenzione da tale imposta per i redditi derivanti dalle loro attività di investimento. Secondo l’interpretazione di tale disposizione fornita dal giudice del rinvio, tale condizione richiederebbe che un organismo di investimento collettivo sia gestito da un’entità esterna al fine di poter beneficiare dell’esenzione da detta imposta per tali redditi.
64 Una siffatta condizione introduce quindi una differenza di trattamento non già in funzione dello Stato di residenza dell’organismo di investimento collettivo, bensì in funzione della sua modalità di gestione.
65 A tal riguardo, occorre ricordare che una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile agli operatori residenti e agli operatori non residenti può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che anche una distinzione basata su criteri obiettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].
66 Così avviene segnatamente laddove una normativa nazionale che è indistintamente applicabile agli operatori residenti e non residenti riserva il beneficio di un vantaggio fiscale alle situazioni in cui un operatore soddisfa requisiti o obblighi che sono, per loro natura o di fatto, propri del mercato nazionale, sicché solo gli operatori residenti sul mercato nazionale sono in grado di soddisfarli e gli operatori non residenti aventi caratteristiche comparabili generalmente non li soddisfano [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].
67 La Corte ha così dichiarato che, sebbene gli Stati membri siano liberi di determinare la forma giuridica secondo la quale possono essere costituiti fondi sul loro territorio, non essendo il diritto dell’Unione armonizzato al riguardo, la libera circolazione dei capitali sarebbe tuttavia privata dei suoi effetti se un organismo di investimento collettivo non residente, costituito secondo la forma giuridica autorizzata o richiesta dalla normativa dello Stato membro in cui è stabilito ed operante conformemente alla predetta normativa, fosse privato di un vantaggio fiscale in un altro Stato membro nel quale investe, per il solo motivo che la sua forma giuridica non corrisponde a quella richiesta per gli organismi di investimento collettivo in quest’ultimo Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punti 57 e 61].
68 La Corte ha inoltre dichiarato, nel caso di una normativa di uno Stato membro che concedeva un vantaggio fiscale unicamente ai fondi chiusi, che, poiché solo i fondi immobiliari disciplinati dal diritto di altri Stati membri potevano essere costituiti sotto forma di fondi d’investimento aperti e potevano, di conseguenza, vedersi negare il beneficio del vantaggio fiscale conferito, l’applicazione del criterio distintivo basato sulla natura «aperta» o «chiusa» dei fondi d’investimento creava una situazione di svantaggio per i fondi immobiliari soggetti al diritto di altri Stati membri, dando così luogo a una disparità di trattamento a loro danno (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 e C‑479/19, EU:C:2021:1015, punto 42).
69 Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, al punto 62 della presente sentenza, i fondi d’investimento possono essere costituiti in Polonia solo se optano per una modalità di gestione esterna. Pertanto, la conseguenza ineluttabile e non aleatoria di una condizione come quella prevista all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche è che solo gli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro possono non soddisfare la condizione relativa alle modalità di gestione esterna e non essere ammessi, per tale ragione, al beneficio dell’esenzione dei loro redditi [v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi relativi a un prestito infragruppo), C‑585/22, EU:C:2024:822, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].
70 È vero che, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, poiché il diritto dell’Unione non è armonizzato al riguardo, gli Stati membri restano liberi di determinare le modalità di gestione applicabili ai fondi d’investimento istituiti sul loro territorio [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 57].
71 Gli Stati membri sono altresì liberi di prevedere, al fine di incoraggiare il ricorso agli organismi di investimento collettivo, un regime impositivo particolare applicabile a tali organismi e ai dividendi e agli altri redditi da essi percepiti, nonché di definire le condizioni sostanziali e formali che debbano essere rispettate per beneficiare di tale regime [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
72 Tuttavia, qualora uno Stato membro preveda un vantaggio fiscale a favore di taluni organismi di investimento collettivo, le condizioni alle quali tale vantaggio viene concesso non devono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].
73 Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, la libera circolazione dei capitali sarebbe privata dei suoi effetti se un organismo di investimento collettivo non residente, che abbia adottato una modalità di gestione autorizzata dalla normativa dello Stato membro in cui è stabilito e operante conformemente a detta normativa, fosse privato di un vantaggio fiscale applicabile ai redditi derivanti dal suo investimento in un altro Stato membro per il solo motivo che la sua modalità di gestione non corrisponde a quella richiesta per gli organismi di investimento collettivo stabiliti in quest’ultimo Stato membro.
74 Una normativa che introduce una siffatta condizione è idonea a dissuadere organismi di investimento collettivo non residenti dall’effettuare investimenti in azioni di società quotate alla Borsa di Varsavia, in obbligazioni emesse da società di capitali con sede in Polonia nonché in titoli emessi dallo Stato polacco, e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
75 Ciò posto, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di investimento del loro capitale.
76 Da una giurisprudenza costante risulta tuttavia che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].
77 Infatti, le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo 65, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata. La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].
Sull’esistenza di situazioni oggettivamente comparabili
78 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].
79 Inoltre, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da una siffatta normativa rispecchi una differenza oggettiva di situazioni [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].
80 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, che rinvia alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettere a) e da d) a f) di tale legge, tali disposizioni hanno lo scopo di esentare dall’imposta i redditi degli organismi di investimento collettivo la cui sede si trova in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE.
81 Ne consegue che l’esenzione in questione riguarda i redditi degli organismi che svolgono attività specifiche, soggetti, come risulta, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera d), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche, al controllo delle autorità competenti per la vigilanza del mercato finanziario dello Stato in cui hanno sede. Tale normativa non ha lo scopo di esentare i redditi delle società che svolgono attività commerciali non soggette a questo tipo di controllo.
82 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che la condizione relativa alla gestione esterna dell’organismo di investimento collettivo prevista dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha lo scopo di attenuare il rischio connesso all’investimento. Infatti, secondo il governo polacco, gli organismi di investimento collettivo gestiti esternamente non si trovano nella stessa situazione degli organismi gestiti internamente, tenuto conto del rischio di investimento legato alle attività degli organismi di investimento collettivo. Tale governo fa valere che il requisito di una gestione esterna avrebbe l’obiettivo di limitare tale rischio.
83 Al fine di poter valutare se il livello di rischio connesso alle attività di tali enti, in funzione della loro modalità di gestione, rifletta una differenza oggettiva per giustificare la sola esenzione fiscale dei redditi degli organismi gestiti da un’entità esterna, occorre tuttavia determinare l’obiettivo di detta esenzione.
84 A tal riguardo, sebbene il giudice del rinvio precisi, come indicato al punto 60 della presente sentenza, che la normativa che prevede un’esenzione dei redditi percepiti da un organismo di investimento collettivo, di cui intende beneficiare il fondo F, mira a garantire la parità di trattamento tra gli organismi di investimento collettivo stabiliti in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE e i fondi aventi sede in Polonia, tale giudice non descrive l’obiettivo perseguito dall’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche concessa ai fondi d’investimento residenti.
85 Spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, tenendo conto di tutti gli elementi della normativa tributaria oggetto del procedimento principale e del regime fiscale nazionale di cui trattasi, nella sua globalità, determinare l’obiettivo perseguito da un’esenzione siffatta (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 79, e del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 e C‑479/19, EU:C:2021:1015, punto 55).
86 Occorre tuttavia rilevare al riguardo che, se il giudice del rinvio giunge alla conclusione che tale esenzione mira ad evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dagli investimenti, a livello del veicolo d’investimento e a livello dei detentori delle quote di quest’ultimo, e a trattare fiscalmente gli investimenti realizzati tramite un organismo di investimento collettivo allo stesso modo degli investimenti effettuati direttamente, il fatto che un siffatto organismo sia gestito da un’entità interna non lo pone necessariamente in una situazione diversa da quella di un medesimo organismo gestito da un’entità esterna. Infatti, un obiettivo siffatto può essere raggiunto indipendentemente dalle modalità di gestione del veicolo d’investimento, dal momento che tale obiettivo dipende dal regime fiscale applicabile ai redditi percepiti e distribuiti da tale organismo, senza che la modalità di gestione incida essa stessa sulla tassazione di tali redditi.
87 Di conseguenza, sebbene considerazioni relative ai diversi livelli di rischio connessi alle attività degli organismi di investimento collettivo, in funzione delle modalità di gestione di questi ultimi, attestino le ragioni che possono aver indotto il legislatore nazionale a esigere che i fondi d’investimento residenti siano costituiti conformemente alla modalità di gestione esterna, siffatte considerazioni non consentono di mettere in evidenza differenze di situazioni rilevanti tra gli organismi di investimento collettivo aventi una modalità di gestione esterna e quelli aventi una modalità di gestione interna, con riguardo all’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche prevista dalla legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche [v., per analogia, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi di investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 76].
88 Occorre pertanto considerare che, rispetto a una normativa nazionale che ha lo scopo di esentare i redditi degli organismi di investimento collettivo e che mira ad assimilare fiscalmente gli investimenti effettuati tramite tali organismi agli investimenti effettuati direttamente, un organismo di investimento collettivo con modalità di gestione interna non si trova in una situazione oggettivamente diversa da un organismo di investimento collettivo avente una modalità di gestione esterna.
89 Ciò premesso, occorre esaminare se la restrizione istituita dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
Sull’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale
90 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo [sentenza del 12 ottobre 2023, BA (Successioni – Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione), C‑670/21, EU:C:2023:763, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].
91 Nel caso di specie, come rilevato al punto 82 della presente sentenza, dalle indicazioni del giudice del rinvio e del governo polacco risulta che la condizione relativa alla modalità di gestione esterna mira a tutelare gli interessi degli investitori. Tale requisito mirerebbe quindi a dissociare i capitali degli investitori raggruppati nel fondo d’investimento dal patrimonio della società di gestione e, in tal modo, a separare i rischi di investimento da quelli connessi all’istituzione e alla gestione del fondo d’investimento.
92 La Corte ha già dichiarato che la tutela degli investitori costituisce un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1° agosto 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
93 Pertanto, un obiettivo attinente alla tutela degli investitori può, in linea di principio, costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
94 Tuttavia, si deve ancora verificare, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 90 della presente sentenza, se la restrizione alla libera circolazione dei capitali determinata dalla normativa nazionale in causa nel procedimento principale sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.
95 A tal riguardo, occorre ricordare che, per poter beneficiare dell’esenzione di cui trattasi nel procedimento principale, un organismo di investimento collettivo avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettere a) e da d) a f), della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche.
96 Orbene, come rilevato al punto 81 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, lettera d), di tale legge prevede che le attività dei fondi debbano essere direttamente soggette al controllo delle autorità competenti per la vigilanza del mercato finanziario dello Stato in cui hanno sede.
97 Una siffatta condizione consente già di assicurarsi che l’esenzione sia concessa solo ai redditi degli organismi che, nello Stato in cui si trova la loro sede, sono soggetti alle disposizioni che garantiscono la tutela degli investitori sotto forma dell’autorizzazione concessa da tali autorità e della vigilanza di tali organismi da parte di queste ultime.
98 Certamente, non si può escludere che uno Stato membro preveda che, al fine di garantire un livello di tutela degli investitori che considera adeguato, possano essere istituiti nel suo territorio solo i fondi d’investimento gestiti in modo esterno.
99 Infatti, la proporzionalità delle disposizioni adottate da uno Stato membro non è esclusa per il solo motivo che esso ha scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro, in quanto tali disposizioni devono essere valutate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono garantire (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
100 Tuttavia, in primo luogo, fatte salve le verifiche che spetta al giudice nazionale effettuare, risulta che il fatto di concedere un’esenzione fiscale ai redditi di un organismo di investimento collettivo con sede in un altro Stato membro non comporta conseguenze quanto alle forme giuridiche che rivestono i fondi che quest’ultimo Stato può autorizzare sul proprio territorio e non obbliga detto Stato membro ad autorizzare l’istituzione di fondi d’investimento gestiti internamente.
101 A tal riguardo, interrogato in udienza, il governo polacco non ha spiegato in che modo il fatto di concedere l’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche ad un organismo di investimento collettivo con sede in un altro Stato membro, gestito internamente, metterebbe in pericolo l’obiettivo di tutela degli investitori perseguito dalle autorità nazionali.
102 In secondo luogo, sebbene si possa ritenere che un trattamento fiscale più favorevole dei redditi di un organismo di investimento collettivo che ha una gestione esterna possa indurre gli investitori a ricorrere a tali organismi, non se ne può dedurre, a contrario, che un trattamento fiscale meno vantaggioso, sotto forma di un rifiuto di esentare dall’imposta sulle persone giuridiche i redditi percepiti da un fondo avente una gestione interna, consenta di tutelare gli investitori contro gli investimenti effettuati in tali fondi.
103 Di conseguenza, una misura fiscale diretta a rendere meno attraenti gli investimenti realizzati da un organismo di investimento collettivo, avente sede in un altro Stato membro e soggetto in quest’ultimo al controllo delle autorità competenti per la vigilanza del mercato finanziario, ma avente una modalità di gestione interna, non può essere considerata idonea a conseguire l’obiettivo di tutela degli investitori perseguito.
104 Inoltre, in udienza, il governo polacco ha sostenuto che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale mirava anche a prevenire gli abusi.
105 Tuttavia, poiché tale governo si limita ad evocare, senza ulteriori precisazioni, una siffatta giustificazione, senza stabilire un nesso tra la modalità di gestione di un organismo di investimento collettivo e un eventuale rischio di abuso, il suo argomento non può essere accolto.
106 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che solo un organismo di investimento collettivo gestito da un’entità esterna, il quale eserciti le proprie attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in materia di vigilanza dei mercati finanziari dello Stato in cui tale entità ha sede, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati da tale organismo, e che non concede quindi una siffatta esenzione agli organismi di investimento collettivo gestiti internamente, costituiti secondo la legislazione di un altro Stato membro, in una situazione in cui il diritto del primo Stato membro autorizza solo l’istituzione di organismi di investimento collettivo gestiti esternamente.
Sulle spese
107 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che solo un organismo di investimento collettivo gestito da un’entità esterna, il quale eserciti le proprie attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in materia di vigilanza dei mercati finanziari dello Stato in cui tale entità ha sede, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle persone giuridiche per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati da tale organismo, e che non concede quindi una siffatta esenzione agli organismi di investimento collettivo gestiti internamente, costituiti secondo la legislazione di un altro Stato membro, in una situazione in cui il diritto del primo Stato membro autorizza solo l’istituzione di organismi di investimento collettivo gestiti esternamente.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.