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Document 62021CJ0577

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 dicembre 2022.
LM e NO contro HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, quarto comma – Nozione di “danni alle persone” – Copertura dell’assicurazione obbligatoria – Incidente stradale – Decesso di un passeggero – Diritto al risarcimento dei figli minori – Danno morale – Sofferenza psicologica di un figlio risultante dal decesso di un genitore a seguito di tale incidente – Risarcimento unicamente in caso di danno patologico.
Causa C-577/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:992

 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

15 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, quarto comma – Nozione di “danni alle persone” – Copertura dell’assicurazione obbligatoria – Incidente stradale – Decesso di un passeggero – Diritto al risarcimento dei figli minori – Danno morale – Sofferenza psicologica di un figlio risultante dal decesso di un genitore a seguito di tale incidente – Risarcimento unicamente in caso di danno patologico»

Nella causa C‑577/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione dell’11 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2021, nel procedimento

LM,

NO

contro

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, facente funzione di presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, da G.I. Ilieva, advokat;

per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl, J. Heitz, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Georgieva, D. Triantafyllou e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «seconda direttiva»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone LM e NO alla HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (in prosieguo: la «HUK-COBURG»), un’impresa di assicurazione, in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo della responsabilità civile obbligatoria risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno morale subito da LM e NO a causa del decesso della madre in un incidente stradale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Seconda direttiva

3

L’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva prevedeva quanto segue:

«L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE [del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1),] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

Direttiva 2009/103/CE

4

La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha codificato le direttive preesistenti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, compresa la seconda direttiva, e ha, di conseguenza, abrogato queste ultime con decorrenza dal 27 ottobre 2009. Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della direttiva 2009/103, l’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva corrisponde all’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103.

5

L’articolo 1 della direttiva 2009/103 contiene la seguente definizione:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

(...)

2)

“persona lesa” ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli;

(...)».

6

L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di assicurazione dei veicoli», così dispone:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

(...)

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

7

L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione».

Regolamento (CE) n. 593/2008

8

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), intitolato «Contratti di assicurazione», al paragrafo 2, secondo comma, prevede quanto segue:

«Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese».

Regolamento (CE) n. 864/2007

9

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), prevede quanto segue:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

Diritto tedesco

10

Sotto il titolo «Danno morale», l’articolo 253 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), è così formulato:

«(1)

Il risarcimento pecuniario di un danno non patrimoniale può essere chiesto solo nei casi determinati dalla legge.

(2)

Qualora sia dovuto un risarcimento per lesioni personali, danni alla salute, alla libertà o all’autodeterminazione sessuale, può anche essere chiesto un equo risarcimento pecuniario del danno non patrimoniale».

11

L’articolo 823 del BGB, intitolato «Obbligo di risarcire il danno», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Chiunque illegittimamente leda, con dolo o colpa, la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui è tenuto a risarcire all’altro il danno che ne deriva».

12

Rubricato «Diritto di azione diretta», l’articolo 115 del Gesetz über den Versicherungsvertrag (legge sui contratti di assicurazione), del 23 novembre 2007 (BGB1. 2007 I, pag. 2631), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, al paragrafo 1, così dispone:

«Il terzo può altresì far valere il suo diritto al risarcimento nei confronti dell’assicuratore,

1.

qualora si tratti di un’assicurazione della responsabilità civile avente ad oggetto l’esecuzione di un obbligo di assicurazione previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria (...)

(...)

Il diritto deriva dagli obblighi dell’assicuratore risultanti dal rapporto assicurativo e, in mancanza di obbligo, dall’articolo 117, paragrafi da 1 a 4. L’assicuratore deve versare il risarcimento in denaro. L’assicuratore e l’assicurato sono tenuti in solido al risarcimento del danno».

13

L’articolo 7 dello Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, rubricato «Responsabilità del detentore del veicolo; frode», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se, nell’utilizzazione di un autoveicolo, una persona è uccisa, subisce una lesione personale o un danno alla salute, o se una cosa è danneggiata, il detentore del veicolo è tenuto a risarcire il danno che ne deriva per la parte lesa».

14

Ai sensi dell’articolo 11 della legge sulla circolazione stradale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, intitolato «Portata dell’obbligo di risarcimento in caso di lesioni personali»:

«In caso di lesioni personali o danni causati alla salute di una persona, il risarcimento dovrà coprire le spese sostenute dalla vittima per le cure nonché i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle lesioni, a causa dell’inabilità al lavoro totale o parziale, temporanea o permanente, o a causa dell’accrescimento temporaneo o permanente dei suoi bisogni. Può essere anche chiesto un equo indennizzo in denaro per danni non patrimoniali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

NO, nata nel 2006, e LM, nata nel 2010, sono figlie di AB, loro madre, e CD, loro padre, e tutti sono cittadini bulgari.

16

Nel corso del 2013, AB e CD si sono stabiliti in Germania per lavorarvi, mentre NO e LM erano rimaste in Bulgaria.

17

Il 27 luglio 2014, AB è deceduta in un incidente stradale verificatosi a Emsdetten (Germania). CD, che era assicurato presso la HUK-COBURG, un’impresa di assicurazione con sede in Germania, per la responsabilità civile obbligatoria, ha causato tale incidente. Egli conduceva il suo veicolo sotto l’influenza di alcool, mentre AB era seduta sul sedile anteriore destro senza aver indossato la cintura di sicurezza.

18

A seguito dell’incidente, la HUK-COBURG ha versato a NO e a LM la somma di EUR 5000 a titolo di risarcimento del danno connesso al decesso della madre. Ritenendo tale somma insufficiente, NO e LM, rappresentate da CD, hanno agito in giudizio contro la HUK-COBURG dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, chiedendo un risarcimento pari a 300000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 153000) per ciascuna di loro per i danni morali derivanti da tale decesso. Tale danno deriverebbe da un pregiudizio alla loro salute psichica, poiché NO e LM soffrono di insonnia, incubi, mutamenti di umore, irritabilità, ansia, introversione e crisi di angoscia.

19

Contestando la fondatezza di tale domanda, la HUK-COBURG fa valere dinanzi al giudice del rinvio, anzitutto, che il diritto applicabile nel caso di specie è il diritto tedesco e che, nella sua versione applicabile alla data dell’incidente, tale diritto non prevedeva il risarcimento del danno morale subito da terzi, a meno che tale danno non si manifesti in forma di un’alterazione patologica. Solo dal 22 luglio 2017 il diritto tedesco prevederebbe il risarcimento del danno morale subito da terzi se tali persone avevano un legame particolarmente stretto con la vittima. Inoltre, la vittima avrebbe contribuito al proprio decesso, poiché viaggiava in un’automobile guidata da una persona sotto l’influenza di alcool e senza indossare la cintura di sicurezza. Infine, l’importo del risarcimento richiesto da NO e LM sarebbe eccessivo.

20

Il giudice del rinvio ritiene che, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 593/2008 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, il diritto tedesco sia applicabile alla controversia di cui è investito.

21

Tale giudice rileva che, secondo una giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il risarcimento per il dolore e la sofferenza in caso di morte di un genitore, in applicazione del diritto tedesco, vale a dire l’articolo 253, paragrafo 2, e l’articolo 823, paragrafo 1, del BGB, in combinato disposto con l’articolo 115, paragrafo 1, primo comma, punto 1, della legge sui contratti di assicurazione, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è esigibile solo se ha comportato un danno patologico.

22

Esso dovrebbe quindi, in applicazione di tale interpretazione, respingere la domanda di NO e LM in quanto il dolore e la sofferenza provocati dalla morte della madre non hanno comportato patologie.

23

Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) restringa la portata della nozione di «danni alle persone», ai sensi della seconda direttiva.

24

Pertanto, tale giudice si chiede se tale interpretazione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), che avrebbe come conseguenza di restringere, in pratica, la cerchia dei beneficiari di un risarcimento del danno morale derivante dalla morte di un familiare a seguito di un incidente stradale, non sia incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto sembra limitare l’effetto utile della seconda direttiva.

25

Considerando che il giudice nazionale è tenuto ad interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, tale giudice si chiede, inoltre, se, nell’ambito dell’eventuale applicazione di tale principio alla controversia di cui è investito, esso possa, nella sua qualità di giudice bulgaro, interpretare il diritto di un altro Stato membro, ossia il diritto tedesco.

26

In tale contesto, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un’interpretazione della nozione di “danni alle persone” nel senso che un tale danno sussiste solo se il dolore e la sofferenza psicologici di un figlio per la morte di un genitore a seguito di un incidente stradale hanno comportato un’alterazione patologica dello stato di salute del figlio, sia contraria all’articolo 1, paragrafo 1, della [seconda direttiva].

2)

Se il principio di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale si applichi anche quando il giudice nazionale non applica il proprio diritto nazionale ma il diritto nazionale di un altro Stato membro dell’Unione europea».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

27

Occorre rilevare, in via preliminare, che, nella sua prima questione, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva.

28

A tale proposito, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Inoltre, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043 punto 24].

29

Nel caso di specie, poiché la direttiva 2009/103 ha codificato e abrogato, con effetto dal 27 ottobre 2009, le direttive anteriori concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, tra cui la seconda direttiva, e l’articolo 1, paragrafo 1, della stessa, corrispondente, conformemente alla tabella di cui all’allegato II della direttiva 2009/103, all’articolo 3, quarto comma, di quest’ultima direttiva, occorre fornire al giudice del rinvio, alla luce della data dell’incidente all’origine della controversia di cui al procedimento principale, un’interpretazione non dell’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva, bensì dell’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103. Inoltre, poiché la direttiva 2009/103 non ha apportato modifiche sostanziali a tali direttive anteriori, la giurisprudenza relativa a queste ultime è applicabile all’interpretazione delle disposizioni equivalenti della direttiva 2009/103 (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 23).

30

Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina il risarcimento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale danno abbia causato un danno patologico a tali familiari.

31

Conformemente all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5 di tale direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. L’articolo 3, secondo comma, della direttiva di cui trattasi dispone che i danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma di tale articolo 3. L’articolo 3, ultimo comma, della stessa direttiva precisa che l’assicurazione di cui al primo comma di detto articolo copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone. Relativamente all’articolo 5 della direttiva 2009/103, esso prevede segnatamente, al suo paragrafo 1, che, alle condizioni enunciate da tale disposizione, ogni Stato membro può derogare alle disposizioni di detto articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche.

32

A tal proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che, come la Corte ha già rilevato, l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, formulato in termini assai generali, impone agli Stati membri di attuare, nel loro ordinamento giuridico interno, un obbligo generale di assicurazione dei veicoli (sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

33

Dai considerando della direttiva 2009/103 deriva che questa direttiva, come le direttive relative all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli che l’hanno preceduta, è destinata, da un lato, a garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che si trovano a bordo di essi e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione dove il sinistro è avvenuto (sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

34

La direttiva 2009/103 impone quindi agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi danneggiati che tale assicurazione deve coprire (sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

35

Tuttavia, l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale (sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

36

Infatti, dall’oggetto della direttiva 2009/103 e dal suo tenore letterale risulta che quest’ultima, al pari delle direttive da essa codificate, non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di determinare il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli (sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

37

Di conseguenza, e tenuto conto in particolare dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di determinare, in particolare, quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, tale direttiva non osta, in linea di principio, ad una legislazione nazionale che impone criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali da risarcire (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Petillo, C‑371/12, EU:C:2014:26, punto 43).

38

Tale libertà è tuttavia limitata da detta direttiva in quanto quest’ultima, in primo luogo, rende obbligatoria la copertura di taluni danni a concorrenza di importi minimi dalla stessa determinati. Tra tali danni, la cui copertura è obbligatoria, figurano in particolare i «danni alle persone», come precisato dall’articolo 3, ultimo comma, della direttiva 2009/103 (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Petillo, C‑371/12, EU:C:2014:26, punto 33 e la giurisprudenza citata).

39

Rientra nella nozione di «danno alle persone» ogni danno, il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia, arrecato all’integrità delle persone, che include le sofferenze sia fisiche sia psicologiche (sentenza del 23 gennaio 2014, Petillo, C‑371/12, EU:C:2014:26, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

40

Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente, in particolare, alla direttiva 2099/103 figurano i danni morali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Petillo, C‑371/12, EU:C:2014:26, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

41

In secondo luogo, per quanto riguarda le persone che possono chiedere il risarcimento di tale danno morale in forza della direttiva 2009/103, occorre rilevare che dal combinato disposto dell’articolo 1, punto 2, e dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva risulta che la tutela che deve essere assicurata in forza di quest’ultima si estende a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli. Nessun elemento della suddetta direttiva consente di affermare che il legislatore dell’Unione abbia desiderato limitare la tutela assicurata da tale direttiva alle sole persone direttamente coinvolte in un evento dannoso (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Drozdovs, C‑277/12, EU:C:2013:685, punti 4245).

42

Di conseguenza, gli Stati membri devono garantire che il risarcimento dovuto, secondo il loro diritto nazionale sulla responsabilità civile, a causa del danno morale subito dai congiunti delle vittime di incidenti stradali sia coperto dall’assicurazione obbligatoria a concorrenza degli importi minimi stabiliti dalla direttiva 2009/103 (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Drozdovs, C‑277/12, EU:C:2013:685, punto 46).

43

Dalla motivazione esposta ai punti da 39 a 43 della presente sentenza risulta che gli Stati membri devono garantire, nell’ordinamento giuridico interno, che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli applicabile secondo il loro diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme ai requisiti delle disposizioni della direttiva 2009/103 richiamate in tali punti e devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione. Inoltre, le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione dei veicoli non possono privare tale direttiva del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punti 3940 e giurisprudenza ivi citata).

44

A tale proposito, la Corte ha più volte considerato che le disposizioni del diritto dell’Unione relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli dovevano essere interpretate nel senso che ostano alle normative nazionali che pregiudicano l’effetto utile di tali disposizioni, in quanto, escludendo d’ufficio o limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima a ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, esse compromettono la realizzazione dell’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali, costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

45

Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), rientra nel diritto nazionale materiale della responsabilità civile al quale rinvia la direttiva 2009/103. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale normativa, così interpretata, disciplina anche il risarcimento del danno morale subito da terzi, compreso il dolore e la sofferenza patiti da un figlio per la morte di un genitore a causa di un incidente stradale, e definisce il danno che dà diritto al risarcimento di un siffatto pregiudizio in base all’assicurazione della responsabilità civile, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificato.

46

In secondo luogo, come sottolinea il governo tedesco nelle sue osservazioni, in forza del diritto tedesco, il risarcimento del danno morale subito dalle vittime indirette di un incidente stradale è essenzialmente subordinato a tre condizioni, vale a dire che una tale vittima abbia subito un danno alla propria salute, che sia un familiare della vittima diretta e che esista un rapporto di causalità tra l’illecito commesso dal responsabile del sinistro e tale danno. Inoltre, il governo tedesco sottolinea, per quanto riguarda la prima di tali condizioni, che, secondo il diritto tedesco, come interpretato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), i danni di natura psichica possono essere considerati come danni alla salute solo se rientrano in una patologia e vanno al di là dei danni alla salute cui le persone interessate sono generalmente esposte in caso di decesso o lesioni gravi di un familiare.

47

Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, prevede, in particolare, un criterio obiettivo che consenta di individuare, eventualmente in occasione di un controllo effettuato caso per caso da un giudice nazionale adito, il danno morale che può essere oggetto di risarcimento di un familiare della vittima diretta di un incidente stradale.

48

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, richiamata ai punti 36 e 37 della presente sentenza, risulta che la direttiva 2009/103 non impone agli Stati membri la scelta di un regime di responsabilità civile in particolare per determinare la portata del diritto della vittima a un risarcimento a titolo della responsabilità civile dell’assicurato, cosicché tale direttiva non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che fissi criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali risarcibili.

49

In tale contesto, nel caso di specie, non risulta che le condizioni stabilite dal legislatore tedesco, come interpretate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), affinché un danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali conferisca un diritto al risarcimento, siano tali da compromettere la realizzazione dell’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali perseguito dalla direttiva 2009/103.

50

Infatti, il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcun elemento tale da rivelare che un regime di responsabilità civile come quello di cui trattasi nel procedimento principale escluderebbe d’ufficio o limiterebbe in maniera sproporzionata il diritto di un familiare della vittima diretta di un incidente stradale di ottenere un risarcimento del danno morale a titolo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

51

Da tutti i suesposti motivi risulta che l’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina il risarcimento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale danno abbia causato un danno patologico a tali familiari.

Sulla seconda questione

52

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina il risarcimento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale danno abbia causato un danno patologico a tali familiari.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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