This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CO0089
Order of the Court (Seventh Chamber) of 1 October 2020.#Request for a preliminary ruling from the Županijski sud u Puli.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Convention implementing the Schengen Agreement – Article 54 – Ne bis in idem principle – Scope – Identity of the material facts – Absence of sufficient information concerning the factual background and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling – Manifest inadmissibility.#Case C-89/20.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Identità dei fatti materiali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto fattuale e alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
Causa C-89/20.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Identità dei fatti materiali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto fattuale e alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
Causa C-89/20.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:771
*A9* Županijski sud u Puli-Pola, Prethodno pitanje od 17/02/2020 (1143599)
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
1o ottobre 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Identità dei fatti materiali – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto fattuale e alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑89/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola, Croazia), con decisione del 17 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2020, nel procedimento penale a carico di
GR,
HS,
IT,
INTER CONSULTING d.o.o., in liquidazione,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmato a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrato in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato contro GR, HS e IT nonché la Inter Consulting d.o.o., in liquidazione, accusati di aver commesso o di aver istigato o aiutato a commettere, in Croazia, fatti qualificati come abuso di fiducia nell’ambito di operazioni commerciali. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
L’atto di adesione
3 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21; in prosieguo: l’«atto di adesione»): «Le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui al protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea (...), allegato al [Trattato UE] e al [Trattato FUE], e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell’allegato II, così come ogni altro atto analogo adottato prima della data di adesione sono vincolanti e si applicano in Croazia dalla data di adesione». |
4 |
L’allegato II dell’atto di adesione è intitolato «Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall’adesione e saranno vincolanti per quest’ultima (di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione)». Al riguardo, il punto 2 di tale allegato concerne «[l]e seguenti disposizioni della [CAAS], nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni (...), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato: (...) [A]rticoli da 54 a 58 (...)». |
La CAAS
5 |
L’articolo 54 della CAAS è contenuto nel capitolo 3 della medesima, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem». Detto articolo prevede quanto segue: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». |
Diritto croato
6 |
L’articolo 31, secondo comma, della Costituzione della Repubblica di Croazia è così formulato: «Nessuno può essere nuovamente giudicato o sottoposto ad un procedimento penale per un atto per il quale sia già stato assolto o condannato con decisione definitiva di un organo giurisdizionale emessa conformemente alla legge». |
7 |
L’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del Kazneni zakon (codice penale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, configura l’abuso di fiducia nelle operazioni commerciali come reato di carattere economico. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 |
All’epoca dei fatti del procedimento principale, GR era membro del consiglio di amministrazione della Skiper Hoteli d.o.o. e della Interco Umag d.o.o., Umag (in prosieguo: la «Interco»), divenuta successivamente Inter Consulting. Egli aveva anche la qualità di socio all’interno della Rezidencija Skiper d.o.o. e deteneva quote sociali nella Alterius d.o.o. Dal canto suo, HS era presidente del consiglio di amministrazione della Interco e deteneva altresì quote sociali nella Alterius, mentre IT realizzava stime del valore di beni immobili. |
9 |
Il 28 settembre 2015 lo Županijsko državno odvjetništvo u Puli (procura del comitato di Pola, Croazia; in prosieguo: la «procura di Pola») adottava un atto di accusa contro GR, HS, IT e la Interco. Con tale atto, contestava, da un lato, a GR e alla Interco di aver commesso un abuso di fiducia nelle operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del codice penale, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale e, dall’altro, a HS e a IT di aver, rispettivamente, istigato e aiutato a commettere tale reato. |
10 |
Da detto atto di accusa, quale riprodotto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che, tra il mese di dicembre del 2004 e il mese di giugno del 2006, GR e HS avevano operato affinché la Interco acquistasse beni immobili situati in vari lotti di terreno limitrofi nel comune di Savudrija (Croazia), luogo previsto dalla Skiper Hoteli per la realizzazione di un progetto immobiliare di strutture ricettive. Successivamente, le medesime persone avrebbero fatto sì che la Skiper Hoteli acquistasse tali beni immobili ad un prezzo nettamente superiore a quello di mercato, in modo che la Interco beneficiasse di un vantaggio illecito a spese della Skiper Hoteli. |
11 |
Lo stesso atto di accusa indica inoltre che, tra il mese di novembre del 2004 e il mese di novembre del 2005, GR e HS avrebbero anche agito affinché GR e altre società rappresentate da quest’ultimo vendessero alla Skiper Hoteli, ad un prezzo nettamente superiore a quello corrispondente al loro valore reale, le quote sociali detenute da GR e da queste altre società nella Alterius, mentre il conferimento di attivi iniziale di quest’ultima società era costituito da beni immobili costruiti su lotti di terreno limitrofi ubicati sul territorio del comune di Savudrija. A tal fine, GR e HS avrebbero fatto realizzare, mediante la Rezidencija Skiper e con la complicità di IT, una valutazione che sovrastimava il valore dei beni immobili di cui trattasi. |
12 |
L’atto di accusa della procura di Pola veniva confermato con una decisione del 5 maggio 2016 della sezione penale del giudice del rinvio, lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola, Croazia). |
13 |
Durante l’udienza preliminare dinanzi al giudice del rinvio, GR e HS chiedevano la sospensione del procedimento penale, in quanto il principio del ne bis in idem avrebbe ostato ad un’azione penale nei loro confronti dinanzi a tale giudice. In proposito, essi sostenevano che erano già stati perseguiti penalmente per i medesimi fatti in Austria e che tale procedimento penale si era concluso con una sentenza definitiva. |
14 |
In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che le autorità penali austriache avevano in effetti avviato procedimenti penali nei confronti di due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank International AG (in prosieguo: la «Hypo Alpe Adria Bank»), un istituto bancario situato in Austria, nonché nei confronti di GR e di HS in quanto complici di tali due ex membri. Secondo l’atto di accusa elaborato dalla Staatsanwaltschaft Klagenfurt (procura di Klagenfurt, Austria), presentato dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) il 9 gennaio 2015, era contestato a detti ex membri del consiglio di amministrazione di aver commesso un abuso di fiducia, ai sensi dello Strafgesetzbuch (codice penale), per aver approvato, tra il mese di settembre del 2002 e il mese di luglio del 2005, la concessione di crediti alla Rezidencija Skiper e alla Skiper Hoteli, per un importo totale di almeno EUR 105 milioni, senza aver né rispettato i requisiti relativi al conferimento di fondi propri adeguati e al controllo dell’utilizzo dei fondi, né tenuto conto, da un lato, dell’assenza di documentazione sulla realizzazione dei progetti che giustificasse la concessione di tali crediti e, dall’altro, dell’insufficienza sia degli strumenti di garanzia di pagamento sia della capacità di rimborso delle società di cui trattasi. Era inoltre contestato a GR e HS che, avendo sollecitato la concessione di detti crediti, essi avevano istigato gli stessi ex membri a commettere il reato contestato o vi avevano contribuito. |
15 |
A seguito di una domanda di HS, la procura di Klagenfurt confermava inoltre, con lettera del 16 luglio 2015 inviata ai suoi avvocati, che, riguardo ai procedimenti penali avviati contro GR e HS, l’atto di accusa che aveva elaborato contemplava anche la vendita di beni immobili alla Skiper Hoteli per il tramite della Alterius per un prezzo eccessivamente elevato nonché il pagamento sospetto di spese di gestione del progetto. |
16 |
Con una sentenza del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria), pronunciata il 3 novembre 2016, i due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank sarebbero stati parzialmente riconosciuti colpevoli dei fatti loro addebitati e sarebbero stati condannati per aver approvato uno dei crediti concessi alla Skiper Hoteli, per un importo di oltre EUR 70 milioni. Per contro, GR e HS sarebbero stati assolti dall’accusa di aver rispettivamente istigato o contribuito alla commissione dei reati contestati agli ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank. Tale sentenza sarebbe diventata definitiva a seguito del rigetto, il 4 marzo del 2019, dell’impugnazione proposta contro quest’ultima dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). |
17 |
Il giudice del rinvio menziona, inoltre, che la procura di Pola, anch’essa investita di altri reati collegati alla Hypo Alpe Adria Bank, nel 2014 aveva ripetutamente chiesto alla procura di Klagenfurt di verificare se quest’ultima conducesse in Austria un procedimento parallelo a quello avviato in Croazia. Alla luce delle informazioni fornite dalla procura di Klagenfurt, identiche, in sostanza, a quelle successivamente esposte nel dispositivo dell’atto di accusa della procura di Klagenfurt menzionato al punto 14 della presente ordinanza, la procura di Pola aveva ritenuto che i fatti esaminati dalla procura di Klagenfurt e dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) non fossero giuridicamente rilevanti ai fini della configurazione del reato oggetto del procedimento penale principale, che essi non avessero alcun collegamento con i fatti descritti nel suo atto di accusa del 28 settembre 2015 e che pertanto non dovessero essere considerati già giudicati. |
18 |
In tale contesto, lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se una violazione del principio del ne bis in idem riguardi solamente i fatti decisivi indicati nel dispositivo dell’atto di accusa della procura di Pola del 28 settembre 2015 in relazione ai fatti decisivi menzionati nel dispositivo dell’atto di accusa della procura di Klagenfurt del 9 gennaio 2015 e nel dispositivo della sentenza del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) del 3 novembre 2016, confermata dalla sentenza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) del 4 marzo 2019, o se tale violazione riguardi anche un’altra constatazione relativa:
|
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
19 |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
20 |
Occorre applicare tale disposizione nella presente causa. |
21 |
A tal fine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
22 |
Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
23 |
Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
24 |
Dato che la decisione di rinvio costituisce il fondamento del procedimento attivato dinanzi alla Corte, è pertanto indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, in tale decisione, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni di diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottopostagli [sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. |
25 |
Tali requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio deve conoscere e osservare scrupolosamente (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). I suddetti requisiti sono stati riprodotti, segnatamente, nelle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1). |
26 |
Infine, occorre ricordare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche ad offrire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di detta disposizione, vengono notificate agli interessati solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 25, nonché ordinanza del 15 maggio 2019, MC, C‑827/18, non pubblicata, EU:C:2019:416, punto 35). |
27 |
Nel caso di specie occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente non corrisponde ai requisiti ricordati ai punti 24 e 25 della presente ordinanza. |
28 |
Infatti, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 54 della CAAS debba essere interpretato nel senso che, per poter determinare se il principio del ne bis in idem sia violato a causa di un’identità dei fatti materiali nell’ambito di procedimenti penali avviati in due Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro in cui il procedimento penale è ancora in corso devono prendere in considerazione non soltanto i fatti menzionati nell’atto di accusa elaborato dalle autorità competenti dell’altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva ivi pronunciata, ma anche quelli indicati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto del procedimento istruttorio ma che non sono stati riprodotti nell’atto di accusa. |
29 |
Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che il criterio rilevante al fine di determinare se l’articolo 54 della CAAS sia applicabile è quello dell’identità dei fatti materiali, da intendersi nel senso che i fatti materiali sottesi ai procedimenti penali avviati nei due Stati membri in questione devono costituire un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per il loro oggetto (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, punti da 26 a 28). |
30 |
Affinché la Corte possa fornire una risposta utile alla questione posta, è necessario che le circostanze di fatto sottese ai procedimenti penali avviati rispettivamente in Croazia e in Austria nonché le ragioni per le quali il giudice del rinvio potrebbe essere indotto a considerare che tali circostanze sono inscindibilmente collegate tra di esse siano esposte con sufficiente chiarezza e precisione nella domanda di pronuncia pregiudiziale, fermo restando il fatto che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata nel punto precedente, non spetta alla Corte, ma al solo giudice del rinvio determinare se sussista o meno identità dei fatti materiali. |
31 |
Orbene, nel caso di specie, da un lato, il giudice del rinvio omette di indicare, sia pure in modo sommario ma preciso, il nesso tra i fatti esaminati nell’ambito di tali rispettivi procedimenti penali, i fatti menzionati nella motivazione della sentenza definitiva pronunciata il 3 novembre 2016 dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt), i fatti che sarebbero stati esaminati dalla procura di Klagenfurt ma che non sarebbero stati formalmente contemplati nell’atto di accusa elaborato da quest’ultima nonché le ragioni per le quali la procura di Pola avrebbe indagato su reati collegati a quelli che erano già stati oggetto di un procedimento penale in Austria. Dall’altro lato, tale giudice si limita a riprodurre il contenuto degli atti di accusa elaborati da dette due procure nazionali nonché il dispositivo della sentenza del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt), senza esporre i fatti in modo da fornire un quadro d’insieme logico e comprensibile. Ne consegue che il giudice del rinvio non ha esposto con sufficiente chiarezza e precisione l’insieme dei fatti rilevanti o dei dati di fatto su cui è basata la questione e non ha pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura. |
32 |
Inoltre, limitandosi a riprodurre in modo sommario gli argomenti di GR e di HS relativi ad un’asserita violazione del principio del ne bis in idem senza spiegare, alla luce dei documenti invocati da queste stesse persone, in che misura si potrebbe eventualmente concludere che sussista un’identità dei fatti materiali e omettendo inoltre di esplicitare il tenore della questione posta, sia in diritto sia per quanto riguarda i fatti rilevanti, nonché i dubbi che esso nutrirebbe circa l’applicazione del principio del ne bis in idem in relazione al criterio dell’identità dei fatti e, se del caso, alla giurisprudenza della Corte in materia, il giudice del rinvio non ha esposto con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni che lo hanno indotto a sollevare detta questione e non ha pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. |
33 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. |
34 |
Ciò premesso, occorre ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando esso sarà in grado di fornire alla Corte l’insieme degli elementi che consentano a quest’ultima di statuire sulla questione posta (v., in tal senso, ordinanze del 23 maggio 2019, Trapeza Peiraios, C‑105/19, non pubblicata, EU:C:2019:452, punto 17, e dell’11 luglio 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, non pubblicata, EU:C:2019:613, punto 31). |
Sulle spese
35 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: |
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola, Croazia), con decisione del 17 febbraio 2020, è manifestamente irricevibile. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il croato.