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Document 62016CJ0466

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019.
Consiglio dell'Unione europea contro Marquis Energy LLC.
Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Produttore non esportatore – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta.
Causa C-466/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:156

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 febbraio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Produttore non esportatore – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta»

Nella causa C‑466/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 agosto 2016,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita da N. Tuominen, avocată,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Marquis Energy LLC, con sede in Hennepin (Stati Uniti), rappresentata da P. Vander Schueren, assistita da N. Mizulin e M. Peristeraki, avocats,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e M. França, in qualità di agenti,

ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, rappresentata da O. Prost e A. Massot, avocats,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Marquis Energy/Consiglio (T‑277/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», non pubblicata, EU:T:2016:343), con la quale il Tribunale ha, da un lato, dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Marquis Energy LLC contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU 2013, L 49, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso»), e, dall’altro, annullato tale regolamento, nella misura in cui quest’ultimo la riguardava.

Fatti

2

I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

3

La Marquis Energy è un’impresa americana che produce bioetanolo.

4

A seguito di una denuncia depositata il 12 ottobre 2011 dalla ePure, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (associazione europea dei produttori di etanolo rinnovabile), la Commissione europea pubblicava, in data 25 novembre 2011, un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU 2011, C 345, pag. 7), in cui annunciava che intendeva ricorrere al metodo del campionamento per selezionare i produttori esportatori degli Stati Uniti d’America da sottoporre all’inchiesta avviata nell’ambito di tale procedimento (in prosieguo: l’«inchiesta»).

5

Il 16 gennaio 2012 la Commissione notificava alla Marquis Energy nonché ad altre quattro società, vale a dire la Patriot Renewable Fuels LLC, la Plymouth Energy Company LLC, la POET LLC e la Platinum Ethanol LLC, che esse erano state inserite nel campione dei produttori esportatori.

6

Il 24 agosto 2012 la Commissione inviava alla Marquis Energy il documento di informazione provvisorio in cui annunciava il proseguimento dell’inchiesta, senza l’adozione di misure provvisorie, e la sua estensione agli operatori commerciali/miscelatori. Tale documento indicava che non era possibile in tale fase valutare se le esportazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti fossero state effettuate a prezzi di dumping, in quanto i produttori inclusi nel campione non distinguevano tra vendite interne e vendite all’esportazione ed effettuavano tutte le loro vendite a operatori commerciali/miscelatori indipendenti stabiliti negli Stati Uniti, i quali miscelavano successivamente il bioetanolo con la benzina e lo rivendevano.

7

Il 6 dicembre 2012 la Commissione inviava alla Marquis Energy il documento di informazione definitivo, nel quale, basandosi sui dati degli operatori commerciali/miscelatori indipendenti, esaminava l’esistenza di un dumping pregiudizievole per l’industria dell’Unione europea e prevedeva l’imposizione di misure definitive al tasso del 9,6% a livello nazionale e per un periodo di tre anni.

8

Il 18 febbraio 2013 il Consiglio adottava, sul fondamento del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), il regolamento controverso, che istituiva un dazio antidumping sul bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ad un tasso del 9,5% a livello nazionale e per un periodo di cinque anni.

9

Dal punto 13 della sentenza impugnata risulta che, ai considerando da 12 a 16 del regolamento controverso, il Consiglio aveva rilevato che, in base a quanto emerso dall’inchiesta, nessuno dei produttori inclusi nel campione aveva esportato bioetanolo nel mercato dell’Unione e che gli esportatori del prodotto di cui trattasi verso l’Unione non erano i produttori americani di bioetanolo, bensì gli operatori commerciali/miscelatori, ragion per cui, al fine di completare l’inchiesta, esso si era basato sui dati dei due operatori commerciali/miscelatori che avevano accettato di collaborare.

10

Dal punto 14 della sentenza impugnata emerge anche che, ai considerando da 62 a 64 del regolamento controverso, il Consiglio aveva ritenuto opportuno fissare un margine di dumping a livello nazionale, in quanto la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui il prodotto in esame era fabbricato e venduto nel mercato degli Stati Uniti ed esportato nell’Unione rendevano impraticabile la determinazione di margini di dumping individuali per i produttori degli Stati Uniti.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2013, la Marquis Energy ha proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento controverso.

12

Il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato ricevibile il ricorso della Marquis Energy, al termine delle considerazioni esposte ai punti da 40 a 118 della sentenza impugnata, esaminando in successione, dopo un richiamo delle principali conclusioni della giurisprudenza rilevante in merito all’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in generale e in materia di dumping, la legittimazione ad agire di detta impresa e, in seguito, il suo interesse ad agire contro il regolamento controverso.

13

Poi, ai punti da 121 a 168 e 203 della sentenza impugnata, esso ha accolto la seconda parte del primo motivo sollevato dalla Marquis Energy, relativo a una violazione da parte del Consiglio dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, e ha, di conseguenza, annullato il regolamento controverso nella parte riguardante tale impresa.

14

Ai punti da 55 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in modo più preciso la questione se la Marquis Energy fosse direttamente interessata dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

15

Da un lato, esso ha ricordato, al punto 55 della sentenza impugnata, la sua giurisprudenza secondo cui una società i cui prodotti siano gravati da un dazio antidumping è direttamente interessata da un regolamento istitutivo di tale dazio antidumping, atteso che quest’ultimo obbliga le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere il dazio istituito senza lasciar loro alcun margine di discrezionalità.

16

Dall’altro lato, ai punti da 56 a 67 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in un primo tempo, che la Marquis Energy era direttamente interessata dal dazio antidumping istituito dal regolamento controverso, essendo un produttore del prodotto che, al momento della sua importazione nell’Unione, dopo l’entrata in vigore del regolamento controverso, era soggetto al dazio antidumping.

17

Al riguardo, esso si è basato, al punto 60 della sentenza impugnata, su quattro constatazioni relative al funzionamento del mercato del bioetanolo, quale accertato dal Consiglio, il quale aveva esso stesso rilevato, nel regolamento impugnato, che un volume significativo di bioetanolo proveniente dalla Marquis Energy era stato esportato in maniera regolare nell’Unione durante il periodo d’inchiesta.

18

In primo luogo, al punto 56 della sentenza impugnata, esso ha quindi osservato che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso imponeva un dazio antidumping unico, a livello nazionale, su tutte le importazioni di bioetanolo, senza identificare le importazioni di bioetanolo attraverso la loro fonte individuale indicando gli operatori pertinenti ai fini dell’esportazione nella catena commerciale.

19

In secondo luogo, esso ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva rilevato, al considerando 12 del regolamento controverso, che, dal momento che nessuno dei produttori americani inclusi nel campione aveva esportato bioetanolo nel mercato dell’Unione, le loro vendite erano state realizzate nel mercato interno ad operatori commerciali/miscelatori indipendenti che avevano successivamente miscelato il bioetanolo con la benzina per rivenderlo nel mercato interno e per esportarlo, in particolare verso l’Unione.

20

In terzo luogo, al punto 58 della sentenza impugnata, esso ha affermato che il Consiglio aveva rilevato, in detto considerando 12, che i cinque produttori americani inclusi nel campione avevano menzionato esportazioni di bioetanolo nell’Unione nel loro modulo di campionamento.

21

In quarto luogo, al punto 59 della sentenza impugnata, esso ha ricordato che la Commissione aveva inizialmente selezionato un campione di sei produttori di bioetanolo negli Stati Uniti sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni di bioetanolo nell’Unione che potesse essere ragionevolmente esaminato nel corso dell’inchiesta per il periodo di tempo disponibile, ma che una società era stata esclusa dal campione, nel corso dell’inchiesta, perché era risultato che la sua produzione non era stata esportata nell’Unione durante tale periodo.

22

In un secondo tempo, ai punti da 68 a 79 della sentenza impugnata, esso ha respinto i vari argomenti sollevati dal Consiglio e dalla Commissione. In proposito, al punto 76 della medesima sentenza, esso ha osservato, in particolare, che, anche supponendo che fossero gli operatori commerciali/miscelatori a sopportare il dazio antidumping e che si fosse accertato che la catena commerciale del bioetanolo era interrotta in modo tale che essi non fossero in grado di ripercuotere il dazio antidumping sui produttori, restava il fatto che l’istituzione di un dazio antidumping mutava le condizioni legali alle quali il bioetanolo prodotto dai produttori inclusi nel campione era commercializzato sul mercato dell’Unione, cosicché la posizione legale di tali produttori su questo mercato era, in ogni caso, pregiudicata direttamente e sostanzialmente.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23

Con la sua impugnazione, il Consiglio chiede che la Corte voglia, a titolo principale:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Marquis Energy e

condannare la Marquis Energy alle spese, da esso sostenute, relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

24

In subordine, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale per riesame e

riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e il procedimento d’impugnazione.

25

Nella sua comparsa di risposta, la Commissione chiede che la Corte voglia, a titolo principale:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso in primo grado e

condannare la Marquis Energy alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

26

In subordine, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere la seconda parte del primo motivo sollevato dalla Marquis Energy in primo grado e, quanto alle altre parti del primo motivo e agli altri motivi, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riesame e

riservare le spese dei due gradi di giudizio.

27

Nella sua comparsa di risposta, la Marquis Energy chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione nella sua totalità e confermare la sentenza impugnata e

condannare il Consiglio a sopportare le spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Sull’impugnazione

28

Nell’ambito della sua impugnazione, il Consiglio deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda un errore di interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 263 TFUE nonché della giurisprudenza rilevante, e un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo verte su un’erronea interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Il terzo motivo riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che l’applicazione di dazi individuali ai produttori americani inclusi nel campione non fosse irrealizzabile.

29

Nell’ambito della sua comparsa di risposta e della sua controreplica, la Commissione dichiara di sostenere pienamente l’impugnazione proposta dal Consiglio e di condividere gli argomenti presentati da quest’ultimo nella sua replica. Tuttavia, nella sua controreplica, la Commissione fa valere, in via preliminare, che la comparsa di risposta della Marquis Energy è stata firmata per via elettronica da una persona che afferma di essere membro degli ordini degli avvocati di Atene (Grecia) e di Bruxelles (Belgio), ma che né il certificato di abilitazione né la procura di tale persona sono stati presentati, il che, in caso di mancata regolarizzazione, è sufficiente per dichiarare inesistente detta comparsa.

30

La Marquis Energy eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nella sua totalità. Da un lato, essa sostiene che, con il suo primo e il suo secondo motivo, il Consiglio rimette essenzialmente in discussione gli elementi di fatto, senza invocare alcuno snaturamento da parte del Tribunale degli elementi di prova. Dall’altro, essa considera che, nell’ambito del suo terzo motivo, il Consiglio non espone i propri argomenti con sufficiente chiarezza.

31

La Corte esaminerà, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione sollevata dalla Marquis Energy e, in secondo luogo, la prima parte del primo motivo sollevato dal Consiglio, relativa a un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel concludere che la Marquis Energy era direttamente interessata dal regolamento controverso.

32

Tuttavia, si deve esaminare, in via preliminare, l’argomento della Commissione secondo cui la comparsa di risposta della Marquis Energy non sarebbe stata validamente sottoscritta e dovrebbe essere quindi respinta in quanto inesistente.

33

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, l’originale della comparsa di risposta della Marquis Energy è stato debitamente sottoscritto da un avvocato, di cui non si contesta la qualifica, e che, in ogni caso e conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, ha debitamente prodotto, da un lato, il documento di legittimazione attestante la sua abilitazione al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro e, dall’altro, il mandato conferito dalla Marquis Energy, sottoscritto dal suo presidente.

34

Pertanto, l’argomento della Commissione dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sulla ricevibilità

35

Va ricordato che, certamente, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Tuttavia, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto [sentenze del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 21; del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 69, nonché del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 77].

36

Nel caso di specie, con il suo primo motivo, il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un duplice errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, concludendo che la Marquis Energy era, da un lato, direttamente e, dall’altro, individualmente interessata dal regolamento controverso, nella sua qualità di produttore americano di bioetanolo incluso nel campione. Con detto primo motivo, il Consiglio contesta, in particolare, che la Marquis Energy possa essere considerata direttamente interessata dal regolamento controverso, non avendo, in sostanza, esportato direttamente bioetanolo nell’Unione.

37

In tal modo, il Consiglio mette quindi in discussione le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dalle sue constatazioni di fatto, nel caso di specie il riconoscimento della legittimazione della Marquis Energy ad agire contro il regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché l’impugnazione deve, quantomeno in tale misura, essere dichiarata ricevibile (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 71, del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:506, punto 76, nonché del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑209/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:507, punto 74).

38

Ne consegue che, senza che occorra pronunciarsi, in tale fase, sulla ricevibilità degli altri due motivi dedotti dal Consiglio, l’eccezione di irricevibilità del primo motivo dell’impugnazione sollevata dalla Marquis Energy dev’essere respinta.

Sulla prima parte del primo motivo, relativa a un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’incidenza diretta sulla Marquis Energy

Argomenti delle parti

39

Il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere, al punto 67 della sentenza impugnata, che la Marquis Energy era direttamente interessata dal regolamento controverso, ove tale conclusione sarebbe giustificata inoltre dagli elementi esposti ai punti 76, 78 e 79 di tale sentenza.

40

Il Tribunale avrebbe infatti dichiarato che la Marquis Energy era direttamente interessata, essendo un produttore del prodotto che, al momento della sua importazione nell’Unione, era soggetto al dazio antidumping. L’istituzione di tale dazio avrebbe modificato le condizioni legali alle quali il bioetanolo era commercializzato nel mercato dell’Unione. Orbene, la constatazione di tale effetto diretto sarebbe incompatibile con quella cui la Corte ha proceduto nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti da 44 a 51). In quanto produttore che non vende direttamente i suoi prodotti nell’Unione, essa potrebbe tutt’al più essere indirettamente interessata da un punto di vista economico, nella misura in cui subisce potenzialmente uno svantaggio concorrenziale rispetto ad altri produttori di bioetanolo ai quali non sia imposto alcun dazio.

41

Secondo il Consiglio, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i dazi antidumping modificavano le condizioni legali di commercializzazione del prodotto in esame e incidevano quindi direttamente e sostanzialmente sulla posizione di tutti i produttori inclusi nel campione, esportatori o meno. Nel concludere che il regolamento controverso riguardava automaticamente tutti i produttori direttamente, il Tribunale sarebbe andato oltre la giurisprudenza costante cui fa riferimento, incorrendo, pertanto, in un’«esagerazione» giudiziaria.

42

Di conseguenza il Tribunale, accettando come sufficiente una modifica presunta e indiretta della situazione economica della Marquis Energy, avrebbe violato la condizione dell’incidenza diretta enunciata all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la quale richiede che la misura oggetto di un ricorso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona di cui trattasi e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie.

43

La Marquis Energy ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel concludere che essa era direttamente interessata dal regolamento controverso.

Giudizio della Corte

44

In base ad una giurisprudenza costante della Corte, ricordata dal Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla misura oggetto del ricorso richiede la sussistenza di due condizioni cumulative, vale a dire che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie [v., in particolare, sentenza del 5 maggio 1998, Compagnie Continentale (Francia)/Commissione, C‑391/96 P, EU:C:1998:194, punto 41, nonché ordinanze del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑142/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:163, punto 22, e del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione, C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301, punto 45].

45

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, ciò che il Consiglio e la Commissione rimettono in discussione è la valutazione da parte del Tribunale della prima di dette condizioni.

46

Infatti, le istituzioni fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Marquis Energy era direttamente interessata dal regolamento controverso per il fatto che un volume significativo della sua produzione di bioetanolo era stato esportato, da operatori commerciali/miscelatori, in maniera regolare nell’Unione durante il periodo d’inchiesta, cosicché l’istituzione del dazio antidumping aveva inciso significativamente sulla sua posizione legale nel mercato dell’Unione.

47

Va ricordato al riguardo che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, sebbene i regolamenti istitutivi di dazi antidumping su un prodotto abbiano, per loro natura e portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è escluso che essi possano riguardare direttamente e individualmente alcuni di essi, in particolare, a determinate condizioni, i produttori e gli esportatori di detto prodotto (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

48

In proposito, la Corte ha ripetutamente dichiarato che gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici del prodotto di cui trattasi alle quali vengono attribuite le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò accade per le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 1112, nonché del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, EU:C:1987:202, punto 5).

49

Da tale giurisprudenza risulta che un’impresa non può essere considerata direttamente interessata da un regolamento istitutivo di un dazio antidumping solo per la sua qualità di produttrice del prodotto soggetto a tale dazio, essendo essenziale, al riguardo, la qualità di esportatrice. Infatti, dai termini stessi della giurisprudenza citata nel punto precedente della presente sentenza risulta che l’incidenza diretta di un regolamento istitutivo di dazi antidumping su alcuni produttori ed esportatori del prodotto di cui trattasi deriva, in particolare, dal fatto che le pratiche di dumping siano loro imputate. Orbene, non può imputarsi una pratica di dumping a un produttore che non esporti la sua produzione nel mercato dell’Unione, ma si limiti a venderla nel proprio mercato nazionale.

50

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la mera circostanza che un prodotto si trovi sul mercato dell’Unione, foss’anche con un volume significativo, non è sufficiente a ritenere che, una volta che tale prodotto venga colpito dall’istituzione di un dazio antidumping, il dazio stesso incida direttamente sulla situazione giuridica del suo produttore.

51

Orbene, nel caso di specie, come risulta dai considerando 12 e 63 del regolamento controverso e come dichiarato dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, i produttori americani inclusi nel campione, tra cui la Marquis Energy, non hanno esportato direttamente la loro produzione nel mercato dell’Unione durante il periodo d’inchiesta. Pertanto, nessuna pratica di dumping è stata loro imputata e nessun margine di dumping individuale poteva essere stabilito nei loro confronti, come risulta dai considerando 64 e 76 del regolamento controverso e come rilevato dal Tribunale ai punti da 69 a 74 della sentenza impugnata.

52

Poiché detti produttori, tra cui la Marquis Energy, non hanno esportato direttamente la loro produzione nel mercato dell’Unione e non sono stati quindi identificati, in ultima analisi, come esportatori nel regolamento controverso, essi né sono stati direttamente interessati dalle constatazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping né hanno subito effetti diretti sul loro patrimonio, in quanto la loro produzione non è stata direttamente soggetta ai dazi antidumping istituiti.

53

È vero che alcuni produttori americani di bioetanolo, tra cui la Marquis Energy, sono stati identificati negli atti delle istituzioni, essendo stati inclusi inizialmente dalla Commissione nel campione dei produttori-esportatori americani. Tuttavia, tale circostanza, rilevata del resto dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, dedicato all’analisi dell’incidenza individuale sulla Marquis Energy, non è sufficiente per poter concludere che quest’ultima è direttamente interessata dal regolamento controverso.

54

Infatti, dalla giurisprudenza richiamata al punto 48 della presente sentenza risulta che solo le «imprese produttrici ed esportatrici» del prodotto soggetto a un dazio antidumping alle quali siano imputate le pratiche di dumping e che possano dimostrare di essere state identificate negli atti delle istituzioni sono considerate direttamente interessate dal regolamento istitutivo di detto dazio.

55

Orbene, come già rilevato al punto 51 della presente sentenza, è pacifico che la Marquis Energy non ha esportato direttamente la sua produzione di bioetanolo nel mercato dell’Unione.

56

Se è vero che il regolamento controverso può porre un produttore americano di bioetanolo, come la Marquis Energy, in una posizione concorrenziale svantaggiosa, tale circostanza, quand’anche dimostrata, non consente di per sé di ritenere che le disposizioni di detto regolamento abbiano inciso sulla situazione giuridica di tale società e che quest’ultima ne sia stata quindi direttamente interessata (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 37, nonché del 17 settembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e a./Anicav e a., C‑455/13 P, C‑457/13 P e C‑460/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:616, punto 49).

57

Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Marquis Energy era direttamente interessata dal regolamento controverso. Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi d’impugnazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

58

In conformità dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo affinché statuisca sulla controversia, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

59

Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire essa stessa sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla Marquis Energy dinanzi al Tribunale.

60

Nel caso di specie, per dimostrare di essere direttamente interessata dal regolamento controverso, la Marquis Energy ha fatto valere, da un lato, che quest’ultimo l’aveva identificata come un produttore-esportatore e l’aveva inclusa nel campione dei produttori-esportatori e, dall’altro, che i dazi antidumping si applicheranno alle sue esportazioni future.

61

Tuttavia, come risulta dai punti da 44 a 57 della presente sentenza, siffatti elementi non sono sufficienti per dimostrare che la Marquis Energy fosse direttamente interessata dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

62

Pertanto, e fermo restando che spettava alla Marquis Energy dimostrare che il regolamento controverso la riguardasse non soltanto individualmente, ma anche direttamente, poiché queste due condizioni sono cumulative (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 76, nonché del 13 marzo 2018,Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 93), si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e respingere in quanto irricevibile il ricorso di annullamento del regolamento controverso.

Sulle spese

63

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia è definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

64

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento in parola, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

65

Poiché la Marquis Energy è rimasta soccombente in tutti i suoi motivi, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio relative al procedimento d’impugnazione, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Peraltro, poiché il ricorso della Marquis Energy dinanzi al Tribunale è stato respinto nella sua interezza, occorre condannare la medesima a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio relative al procedimento di primo grado.

66

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

67

La Commissione sopporterà le proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Marquis Energy/Consiglio (T‑277/13, non pubblicata, EU:T:2016:343), è annullata.

 

2)

Il ricorso di annullamento proposto dalla Marquis Energy LLC è respinto in quanto irricevibile.

 

3)

La Marquis Energy LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento d’impugnazione.

 

4)

La Commissione europea sopporta le proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nel procedimento d’impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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