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Document 62009CJ0537
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 5 May 2011.#Ralph James Bartlett and Others v Secretary of State for Work and Pensions.#Reference for a preliminary ruling: Upper Tribunal - United Kingdom.#Reference for a preliminary ruling - Regulation (EEC) No 1408/71 - Mobility component of Disability Living Allowance - Separate benefit - Special non-contributory benefit - Non-exportability.#Case C-537/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 maggio 2011.
Ralph James Bartlett e altri contro Secretary of State for Work and Pensions.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Upper Tribunal - Regno Unito.
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente "mobilità" dell’assegno di sussistenza per disabili ("disability living allowance") - Prestazione separata - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Non esportabilità.
Causa C-537/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 maggio 2011.
Ralph James Bartlett e altri contro Secretary of State for Work and Pensions.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Upper Tribunal - Regno Unito.
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente "mobilità" dell’assegno di sussistenza per disabili ("disability living allowance") - Prestazione separata - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Non esportabilità.
Causa C-537/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-03417
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:278
*A9* Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber, order of 15/12/2009 (CDLA/496/2006 ; CDLA/2002/2006 ; CDLA/2106/2006)
Causa C‑537/09
Ralph James Bartlett e altri
contro
Secretary of State for Work and Pensions
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito)]
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Componente “mobilità” dell’assegno di sussistenza per disabili (“disability living allowance”) — Prestazione separata — Prestazione speciale a carattere non contributivo — Non esportabilità»
Massime della sentenza
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 2 bis, e allegato II bis)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Nozione
(Art. 48 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10 bis)
1. L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 631/2004, nonché dello stesso regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» di un assegno di sussistenza per disabili costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.
(v. punto 33, dispositivo 1)
2. Dall’esame dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 631/2004, nonché dello stesso regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, nella misura un cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» di un assegno di sussistenza per disabili previsto da una normativa nazionale a condizioni di residenza e di soggiorno nello Stato membro interessato, non è emerso, con riferimento alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, alcun elemento idoneo a inficiarne la validità.
Infatti, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla revoca delle clausole di residenza costituiscono misure di attuazione dell’art. 48 TFUE adottate al fine di attuare, nel settore della previdenza sociale, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’art. 45 TFUE. Quanto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione può legittimamente adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 48 TFUE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, il requisito della residenza nello Stato dell’istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l’ambiente sociale.
(v. punti 38, 40, 42, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 maggio 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 1408/71– Componente “mobilità” dell’assegno di sussistenza per disabili (“disability living allowance”) – Prestazione separata – Prestazione speciale a carattere non contributivo – Non esportabilità»
Nel procedimento C‑537/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Regno Unito) con decisione 15 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2009, nella causa
Ralph James Bartlett,
Natalio Gonzalez Ramos,
Jason Michael Taylor
contro
Secretary of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák,
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Gonzalez Ramos, dai sigg. S. Penfold, solicitor, e S. Cox, barrister;
– per il governo del Regno Unito, dai sigg. L. Seeboruth e S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631 (GU L 100, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dal regolamento n. 1408/71, in quest’ultima versione, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71 modificato»), e sulla validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e del medesimo regolamento modificato.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito delle controversie sorte tra i sigg. Bartlett, Gonzalez Ramos e Taylor e il Secretary of State for Work and Pensions (Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale) in merito alla soppressione del loro diritto alla componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance»; in prosieguo: il «DLA») in quanto essi non soddisfacevano più i requisiti di soggiorno e residenza in Gran Bretagna.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 L’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato precisa quanto segue:
«I termini “prestazioni” (...) designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi».
4 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(...)».
5 L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».
6 L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 modificato prevede quanto segue:
«Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell’ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d’applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell’assistenza sociale.
Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:
a) che sono destinate:
i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;
o
ii) unicamente a garantire la protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l’ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;
e
b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;
e
c) che sono elencate nell’allegato II bis».
7 L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato prevede quanto segue:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
8 Tuttavia l’art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato precisa che le disposizioni dell’art. 10 e del titolo III di tali regolamenti non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, n. 2 bis, di detti regolamenti e che le persone interessate beneficiano di tali prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis degli stessi regolamenti.
9 Il DLA è menzionato nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato, cui rinvia l’art. 10 bis, n. 1, di tali regolamenti.
Il diritto nazionale
10 L’art. 63 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge in materia di contributi e di prestazioni previdenziali; in prosieguo: la «legge del 1992») prevede quanto segue:
«Le prestazioni non contributive ai sensi della parte III della presente legge sono quelle di seguito descritte, e segnatamente:
a) sussidio di accompagnamento;
b) indennità per inabilità grave (inclusi il supplemento correlato all’età e la maggiorazione per adulti o minori in situazione di dipendenza);
c) sussidio per gli assistenti dei disabili (incluso il supplemento per adulti in situazione di dipendenza);
d) [il DLA];
(...)».
11 L’art. 71 della legge del 1992, intitolato «Assegno di sussistenza per disabili», descrive la disciplina del DLA in questi termini:
«1) [Il DLA] si compone di due voci: la voce “mancanza di autonomia” e la voce “mobilità”.
2) Il beneficiario del [DLA] può aver diritto a percepire una sola componente o entrambe.
3) Una persona può ottenere l’una o l’altra componente per un periodo limitato o indeterminato, ma se [il DLA] è costituito da entrambe le componenti, queste non possono essere concesse per periodi fissi differenti.
4) L’aliquota settimanale del [DLA] per la settimana per cui al beneficiario è stata concessa una componente della prestazione è l’aliquota settimanale applicabile a tale componente, quale determinata conformemente alla presente legge o ad un suo regolamento attuativo.
5) L’aliquota settimanale del [DLA] per la settimana per cui al beneficiario sono state concesse entrambe le componenti della detta prestazione è costituita dal totale delle aliquote settimanali applicabili alle due componenti così fissate.
6) Una persona non può beneficiare del [DLA] se non soddisfa i prescritti requisiti di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna».
12 L’art. 73 della legge del 1992 precisa le condizioni di concessione della componente «mobilità» del DLA come segue:
«1) Fatte salve le disposizioni della presente legge, una persona ha diritto a percepire la componente “mobilità” del [DLA] per ogni periodo in cui l’interessato, avendo superato l’età pertinente:
a) sia affetto da una disabilità fisica che lo rende inabile a deambulare o che di fatto gli impedisce di farlo; oppure
b) rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 2); oppure
c) rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 3, oppure
d) sia in grado di camminare, ma sia affetto da disabilità fisiche o mentali talmente gravi che, fatta salva la potenziale capacità di percorrere da solo le strade conosciute, nella maggior parte dei casi non possa avvalersi di tale capacità in luoghi aperti senza essere guidato e sorvegliato da un’altra persona.
1 A) Ai sensi del precedente paragrafo 1, per “età pertinente”, s’intende:
a) con riferimento alle condizioni di cui al detto paragrafo, lett. a), b) o c), l’età di 3 anni;
b) con riferimento alle condizioni di cui al detto paragrafo, lett. d), l’età di 5 anni.
2) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano nel caso in cui una persona
a) sia non vedente e non udente, e
b) soddisfi le altre condizioni eventualmente prescritte.
3) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano nel caso in cui una persona:
a) sia affetta da un grave disturbo mentale;
b) presenti gravi problemi comportamentali, e
c) soddisfi entrambe le condizioni stabilite supra all’art. 72, n. 1, lett. b) e c).
(...)
8) Una persona ha diritto alla componente “mobilità” per un determinato periodo solamente quando, per gran parte di tale periodo, la sua condizione sarà tale da permetterle di usufruire occasionalmente di mezzi che facilitino i suoi spostamenti.
9) Una persona ha diritto alla componente “mobilità” del [DLA] solamente se:
a) nel corso:
i) dei tre mesi immediatamente precedenti la data in cui le dovrebbe essere concessa tale prestazione, o
ii) di un altro periodo di tre mesi eventualmente prescritto,
soddisfi o sia in grado di soddisfare una delle condizioni di cui al precedente paragrafo 1), lett. a‑d, e
b) continui a soddisfare una delle suddette condizioni:
i) nei sei mesi successivi alla data indicata, oppure
ii (se è prevedibile che la morte del beneficiario sopraggiunga entro sei mesi a decorrere dalla data indicata) nel periodo compreso tra tale data e il decesso.
(...)
10) Sono stabilite due aliquote settimanali della componente “mobilità”.
(...)».
13 Il regolamento di previdenza sociale del 1991 relativo all’assegno di sussistenza per disabili [Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991; in prosieguo: il «regolamento del 1991»] indica in particolare al suo art. 2, n. 1, lett. a), le condizioni di residenza e soggiorno in Gran Bretagna previste all’art. 71, n. 6, della legge del 1992.
Cause principali e questioni pregiudiziali
14 Le cause principali si riferiscono a ricorsi di annullamento proposti dai sigg. Bartlett, Gonzalez Ramos e Taylor avverso decisioni del Secretary of State for Work and Pensions, con le quali quest’ultimo ha soppresso il loro diritto al DLA in quanto essi non soddisfacevano più le condizioni di residenza e soggiorno in Gran Bretagna. Tali decisioni sono state adottate rispettivamente in data 13 maggio 2005, 28 febbraio 2002 e 8 settembre 2005.
15 In primo grado i giudici competenti hanno respinto i ricorsi dei ricorrenti. Investito delle tre cause, l’Upper Tribunal considera che, in conformità alla sentenza della Corte 18 ottobre 2007, causa C‑299/05, Commissione/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑8695), la componente «mancanza di autonomia» del DLA dev’essere considerata alla stregua di una prestazione di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71 modificato, la cui concessione non può pertanto essere subordinata a siffatte condizioni.
16 Con riferimento alla componente «mobilità» di tale prestazione, l’Upper Tribunal considera che, poiché la sua concessione non è subordinata ad un criterio di risorse finanziarie e tale componente non garantisce un reddito minimo di sussistenza, essa si avvicina più ad una prestazione di previdenza sociale che a una prestazione speciale a carattere non contributivo.
17 L’Upper Tribunal sottolinea che, in ogni caso, nella citata sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, la Corte si è pronunciata soltanto relativamente al regolamento n. 1408/71 modificato, che si applica a partire dal 5 maggio 2005, e che tale sentenza non può pertanto incidere sull’interpretazione del regolamento n. 1408/71.
18 Di conseguenza l’Upper Tribunal ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se, in relazione ai periodi cui si applica il regolamento [n. 1408/71], la componente “mobilità” del [DLA] di cui agli artt. 71‑76 [della legge del 1992] possa essere qualificata separatamente dal [DLA] considerato nel suo insieme, come prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del suddetto regolamento oppure come prestazione speciale non contributiva, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, o in altro modo.
b) Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto affermativamente, quale sia la qualificazione corretta.
c) Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto negativamente, quale sia la qualificazione corretta del [DLA].
d) Nel caso in cui i quesiti sub b) o c) siano risolti nel senso che la componente “mobilità” deve essere qualificata come prestazione previdenziale, se si tratti di una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), [del regolamento n. 1408/71] o di una prestazione di invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), [di tale regolamento].
e) Se sulla soluzione data ad uno qualsiasi dei precedenti quesiti incida la limitazione temporale stabilita al punto 2 del dispositivo della sentenza [Commissione/Parlamento europeo e Consiglio, citata].
2) a) Se, in relazione ai periodi cui si applica il regolamento [n. 1408/71 modificato], la componente “mobilità” del [DLA] di cui agli artt. 71‑76 [della legge del 1992] possa essere qualificata separatamente dal [DLA] considerato nel suo insieme, come prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del suddetto regolamento oppure come prestazione speciale non contributiva, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, o in altro modo.
b) Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto affermativamente, quale sia la qualificazione corretta.
c) Nel caso in cui il quesito sub a) sia risolto negativamente, quale sia la qualificazione corretta del [DLA]?
d) Nel caso in cui i quesiti sub b) o c) siano risolti nel senso che la componente “mobilità” deve essere qualificata come prestazione previdenziale, se si tratti di una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), [del regolamento n. 1408/71 modificato] o di una prestazione di invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), [di tale regolamento].
3) Qualora, risolvendo le precedenti questioni, la Corte dichiari che la componente “mobilità” deve essere correttamente qualificata come prestazione speciale non contributiva, se esista un’altra norma o principio del diritto comunitario che sia rilevante al fine di stabilire se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possa invocare una qualsiasi delle condizioni di residenza e di soggiorno previste all’art. 2, n. 1, lett. a), del [regolamento del 1991] in situazioni come quelle oggetto delle presenti cause».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime due questioni
19 Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato debba essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» del DLA costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di tale disposizione.
20 Per rispondere a tali questioni si deve anzitutto determinare se la componente «mobilità» del DLA possa essere intesa come una «prestazione» a sé stante ai sensi dell’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato.
21 Al riguardo occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 69 della sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, citata, che la componente «mobilità» del DLA può essere individualizzata, di modo che sarebbe idonea ad essere menzionata nell’elenco di cui all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 modificato, se il Regno Unito decidesse di creare un assegno riguardante soltanto tale componente. Ne consegue che la componente «mobilità» del DLA costituisce di per sé una «prestazione» ai sensi dell’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71 modificato.
22 Una siffatta constatazione s’impone altresì e per gli stessi motivi rispetto al regolamento n. 1408/71 nella sua versione precedente.
23 Si deve pertanto considerare che la componente «mobilità» del DLA può anche costituire una «prestazione» ai sensi dell’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71.
24 Inoltre, come la Corte ha precisato, è incontestabile che la componente «mobilità» del DLA ha il carattere di prestazione non contributiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, cit., punto 74), e che essa costituisce una prestazione in denaro.
25 Quanto alla questione se la componente «mobilità» del DLA abbia carattere speciale, la Corte ha precisato che il DLA può essere considerato nel senso che esso implica una componente di «aiuto sociale» e che la componente «mobilità» del DLA «potrebbe» essere considerata una prestazione speciale non contributiva che potrebbe legalmente figurare, in quanto tale, nell’elenco di cui all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 modificato come prestazione non esportabile (v. sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, cit., punti 67 e 74). È in tale contesto che la Corte, che ha annullato l’iscrizione del DLA nell’elenco di cui a tale allegato, ha deciso di mantenere provvisoriamente gli effetti di tale iscrizione per quanto concerne la sola componente «mobilità» del DLA, affinché fossero adottati, entro un termine ragionevole, i provvedimenti atti a garantirne l’iscrizione nel detto allegato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, cit., punto 75). Ne risulta che, secondo la Corte, la componente «mobilità» del DLA può avere carattere speciale ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 modificato.
26 Si deve altresì rammentare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una prestazione speciale è definita dalla sua finalità (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Shipper, Racc. pag. I‑6249, punto 30 e giurisprudenza citata).
27 Al riguardo si può osservare che, come sostengono sia il governo del Regno Unito sia la Commissione europea, la componente «mobilità» del DLA è volta a garantire la protezione specifica delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 1408/71 modificato, dal momento che persegue unicamente la finalità di promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale di queste persone nonché, per quanto possibile, di aiutarle a condurre una vita simile a quella delle persone non disabili. Pertanto è la disabilità in quanto tale che dà diritto a questa prestazione e consente, a seconda del livello di difficoltà di mobilità della persona interessata, di determinare l’importo della prestazione concessa.
28 Dalle osservazioni svolte in udienza risulta anche che l’importo della componente «mobilità» del DLA, che è proporzionale ai costi connessi ai problemi di mobilità del beneficiario nello Stato membro interessato, è strettamente connesso all’ambiente sociale di questa persona in tale Stato.
29 Inoltre, ad abundantiam, dagli elementi agli atti e dalle osservazioni trasmesse in udienza risulta che in pratica la componente «mobilità» del DLA, nella maggior parte dei casi, va a beneficio di persone affette da una disabilità che incide gravemente sulla loro mobilità, con la necessaria conseguenza che, sebbene la normativa nazionale non preveda un criterio connesso alle risorse del beneficiario, tale prestazione, nella maggior parte dei casi, va a beneficio di persone che a causa della loro disabilità non possono lavorare.
30 Tenuto conto di quanto precede, occorre pertanto constatare che la componente «mobilità» del DLA dev’essere considerata speciale tanto ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 modificato, quanto ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71.
31 Riguardo alla questione se, come sostiene il sig. Gonzalez Ramos, una siffatta prestazione non possa più essere considerata menzionata nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 modificato, poiché il Regno Unito non avrebbe adottato nel termine ragionevole ad esso imposto dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio le misure necessarie a tale effetto, è sufficiente constatare che tale Stato membro ha comunque adottato le misure di cui trattasi. Infatti, la componente «mobilità» del DLA figura tra le prestazioni menzionate nell’allegato X del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 200, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 988 (GU L 284, pag. 43).
32 Infine, non si può validamente sostenere che la componente «mobilità» del DLA non può essere considerata menzionata nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 per il motivo che essa non vi figurerebbe autonomamente, bensì attraverso la menzione del DLA cui appartiene, dal momento che il DLA ha sempre avuto due componenti chiaramente individuate nella normativa nazionale controversa nella causa principale.
33 Di conseguenza, le prime due questioni devono essere risolte nel senso che l’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» del DLA costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.
Sulla terza questione
34 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga in sostanza la Corte sulla validità, rispetto ad «un’altra norma o principio del diritto comunitario», dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato, in quanto esso consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» del DLA, qualora quest’ultima costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato, a condizioni di residenza e soggiorno in Gran Bretagna.
35 Il giudice del rinvio non fornisce quindi nessuna indicazione sulla disposizione o sulle disposizioni del diritto dell’Unione alla luce delle quali tale valutazione dovrebbe essere condotta.
36 In circostanze analoghe, la Corte ha precisato che è suo compito estrarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione pertinenti, tenuto conto dell’oggetto della causa principale (v., in tal senso, sentenza 20 aprile 1988, causa 204/87, Bekaert, Racc. pag. 2029, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).
37 Al riguardo, si devono prendere in considerazione le norme sulla libera circolazione dei lavoratori e quelle relative alla cittadinanza dell’Unione.
38 Riguardo al primo aspetto, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla revoca delle clausole di residenza costituiscono misure di attuazione dell’art. 48 TFUE adottate al fine di attuare, nel settore della previdenza sociale, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’art. 45 TFUE e che, quanto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione può legittimamente adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 48 TFUE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, il requisito della residenza nello Stato dell’istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l’ambiente sociale (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre 2007, cause riunite C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05, Habelt e a., Racc. pag. I‑11895, punti 78 e 81 nonché giurisprudenza ivi citata).
39 Com’è precisato nel contesto della soluzione delle prime due questioni, tale ipotesi ricorre appunto con riferimento alla componente «mobilità» del DLA.
40 Di conseguenza, si deve considerare che l’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e dello stesso regolamento modificato, in quanto consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» del DLA a condizioni di residenza e soggiorno in Gran Bretagna, non è incompatibile con la libera circolazione delle persone e, in particolare, con l’art. 48 TFUE.
41 Per quanto attiene alle norme sulla cittadinanza dell’Unione, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’art. 21 TFUE, che sancisce il diritto, per ogni cittadino dell’Unione, di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, trova specifica espressione nell’art. 45 TFUE (v., in particolare, sentenza 11 settembre 2007, causa C‑287/05, Hendrix, Racc. pag. I‑6909, punto 61) e che, pertanto, non occorre pronunciarsi al riguardo in ordine alla causa principale.
42 Da quanto precede risulta che dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, nonché del regolamento n. 1408/71, in quest’ultima versione, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.
2) Dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.