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Dokument 62004CO0492
Order of the Court (Fourth Chamber) of 10 May 2007.#Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH v Finanzamt Emmendingen.#Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germany.#Article 104(3), first subparagraph, of the Rules of Procedure - Free movement of capital - Freedom of establishment - Taxation - Corporation tax - Loan agreement between companies - Resident borrowing company - Shareholder lending company established in a non-member country - Meaning of ‘substantial holding’ - Payment of loan interest - Classification - Covert distribution of profits.#Case C-492/04.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 10 maggio 2007.
Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH contro Finanzamt Emmendingen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Fiscalità - Imposta sulle società - Contratto di finanziamento tra società - Società residente finanziata - Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo - Nozione di "partecipazione rilevante" - Corresponsione di interessi relativi al finanziamento - Qualifica - Distribuzione dissimulata di utili.
Causa C-492/04.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 10 maggio 2007.
Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH contro Finanzamt Emmendingen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Fiscalità - Imposta sulle società - Contratto di finanziamento tra società - Società residente finanziata - Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo - Nozione di "partecipazione rilevante" - Corresponsione di interessi relativi al finanziamento - Qualifica - Distribuzione dissimulata di utili.
Causa C-492/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-03775
ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2007:273
*A9* Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluß vom 14/10/2004 (3 K 62/99)
- Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2005 p.367-370
- Prinz, U.: Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht 2005 p.370-371
*I1* Finanzgericht Baden-Württemberg, Schreiben vom 13/07/2007 (3 K 293/07)
Causa C-492/04
Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH
contro
Finanzamt Emmendingen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden‑Württemberg)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Fiscalità — Imposta sulle società — Contratto di finanziamento tra società — Società residente finanziata — Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo — Nozione di “partecipazione rilevante” — Corresponsione di interessi relativi al finanziamento — Qualificazione — Distribuzione dissimulata di utili»
Massime dell’ordinanza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione
(Artt. 43 CE e 56 CE)
Un provvedimento nazionale in forza del quale gli interessi passivi sul mutuo versati da una società di capitali residente ad un azionista non residente che detenga una partecipazione rilevante nel capitale della società stessa sono considerati, al ricorrere di determinate circostanze, come distribuzione dissimulata di utili, imponibile in capo alla società finanziata, ostacola in modo preponderante l’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg.
Ammesso che un provvedimento del genere abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza di una restrizione alla libertà di stabilimento e non giustificano un esame del detto provvedimento sulla base degli artt. 56 CE‑58 CE.
Gli artt. 43 CE e segg. non possono essere invocati in un contesto nel quale una società di un Paese terzo detiene una partecipazione tale da conferirle un’influenza determinante sulle decisioni e le attività di una società di uno Stato membro. Infatti, il capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento non prevede alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle sue disposizioni a situazioni relative ad un cittadino di un Paese terzo stabilito al di fuori dell’Unione europea, essendo l’obiettivo di tale capitolo quello di assicurare la libertà di stabilimento a favore dei cittadini di Stati membri.
(v. punti 25, 27‑28 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 maggio 2007 (*)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Libera circolazione dei capitali – Libertà di stabilimento – Fiscalità – Imposta sulle società – Contratto di finanziamento tra società – Società residente finanziata – Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo – Nozione di “partecipazione rilevante” – Corresponsione di interessi relativi al finanziamento – Qualificazione – Distribuzione dissimulata di utili»
Nel procedimento C-492/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania), con ordinanza 14 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2004, nella causa tra
Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH
e
Finanzamt Emmendingen,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 56 CE ‑ 58 CE.
2 La detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta in esito alla decisione del Finanzamt Emmendingen (in prosieguo: il «Finanzamt») che, al fine della determinazione dell’imposta dovuta dalla società di diritto tedesco Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH (in prosieguo: la «ricorrente»), ha riqualificato come distribuzione di utili occulti gli interessi corrisposti dalla ricorrente al proprio azionista svizzero, la società Lasertec AG (in prosieguo: la «Lasertec»).
Normativa nazionale
3 L’art. 8a della legge relativa all’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz, in prosieguo: il «KStG»), intitolato «Capitali prestati ad azionisti», è stato introdotto per mezzo della legge 13 settembre 1993, recante misure di repressione della delocalizzazione delle imprese (Standortsicherungsgesetz, BGBl. 1993 I, pag. 1569). Come emerge dalla decisione di rinvio, tale legge è entrata in vigore il 14 settembre seguente.
4 Nella versione applicabile all’epoca dei fatti di causa, l’art. 8a del KStG prevedeva le seguenti disposizioni:
«(1) I rendimenti da capitali esterni che una società di capitali illimitatamente imponibile ha ottenuto da un azionista non avente diritto al credito d’imposta e in possesso, nel corso dell’esercizio finanziario di cui trattasi, di una partecipazione rilevante nel capitale della società medesima, devono essere considerati distribuzioni dissimulate di utili,
(…).
2. nel caso in cui il rendimento convenuto sia stato calcolato in termini di percentuale del capitale e i capitali conferiti, nel corso dell’esercizio finanziario, superino il triplo del valore della partecipazione detenuta dal detto azionista, salvo che la società di capitali avesse la possibilità di ottenere presso terzi i capitali conferiti, a condizioni peraltro identiche, ovvero qualora i capitali conferiti rappresentino un mutuo destinato a finanziare operazioni bancarie ordinarie. (…)
(2) La partecipazione detenuta dall’azionista nel capitale proprio è costituita dalla frazione del capitale proprio della società di capitali – quale risultante alla fine dell’esercizio precedente – corrispondente alla quota di capitale sottoscritta dall’azionista. Per capitale proprio va inteso il capitale sottoscritto, al netto dei conferimenti non ancora versati (…).
(3) Una partecipazione rilevante sussiste quando l’azionista detiene oltre un quarto del capitale sociale iniziale o nominale di una società di capitali, sia direttamente, sia tramite una società di persone. Ciò vale anche nel caso in cui il socio detenga oltre un quarto del capitale unitamente ad altri azionisti con i quali formi un’associazione, che lo controllino, che siano da questi controllati o, infine, siano controllati unitamente al medesimo. L’azionista che non detiene una partecipazione rilevante è assimilato all’azionista che detiene una partecipazione rilevante qualora eserciti, in maniera indipendente o in cooperazione con altri azionisti, un’influenza dominante sulla società di capitali».
5 Dalla decisione di rinvio emerge che, in linea generale, non hanno diritto al credito di imposta, segnatamente, gli azionisti non residenti.
6 A termini dell’art. 54, n. 6a, del KStG, il precedente art. 8a si applica a decorrere dall’esercizio successivo al 31 dicembre 1993.
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 La ricorrente è una società di diritto tedesco costituita con atto 12 settembre 1994. Essa è soggetto d’imposta a titolo pieno in Germania.
8 All’epoca dei fatti, il capitale sociale della ricorrente, pari a DEM 300 000, era detenuto in ragione di DEM 100 000 dal sig. Papke e in ragione di DEM 200 000 dalla Lasertec.
9 Per effetto di una disposizione dell’atto costitutivo della ricorrente, i conferimenti iniziali dovevano essere immediatamente versati in misura pari ad un quarto dell’importo del capitale sottoscritto, mentre il saldo doveva essere versato su richiesta della direzione.
10 Con contratto del 5 gennaio 1995, la Lasertec concedeva alla ricorrente un prestito pari a DEM 700 000. La durata iniziale del contratto veniva fissata in due anni. La somma mutuata e gli interessi ivi afferenti dovevano essere rimborsati in ratei trimestrali di DEM 34 000 ognuno. Gli interessi relativi al detto prestito ammontavano, nel 1995, a DEM 48 132,64.
11 Nell’ambito di una verifica effettuata nel corso dell’agosto del 1997 e relativa all’esercizio 1995, l’ispettorato delle imposte rilevava che il saldo del capitale sottoscritto era stato versato solamente in data 10 gennaio 1995. A suo parere occorreva quindi detrarre dall’importo del capitale sottoscritto (vale a dire DEM 300 000) l’importo del conferimento non versato al 31 dicembre 1994 (vale a dire DEM 225 000). L’ispettorato delle imposte riteneva quindi che la quota detenuta dalla Lasertec nel capitale proprio della ricorrente ammontasse, a tale data, a DEM 50 000. Il prestito concesso dalla Lasertec alla ricorrente doveva essere qualificato come «capitale conferito», ragion per cui, a termini dell’art. 8a del KStG, l’ispettorato delle imposte detraeva dall’importo del prestito (DEM 700 000) il triplo della quota detenuta dalla Lasertec nel capitale proprio della ricorrente (DEM 150 000). La quota di interessi per l’esercizio 1995 corrispondente al saldo di DEM 550 000, vale a dire DEM 37 818, veniva qualificata, ai fini della determinazione dell’imponibile della ricorrente per l’esercizio di cui trattasi, quale distribuzione dissimulata di utili.
12 Con avviso di accertamento 15 giugno 1998, il Finanzamt riteneva che, ai sensi dell’art. 8a del KStG, gli interessi di cui trattasi dovessero essere riqualificati come distribuzione dissimulata di utili e assoggettata ad imposta come tale. Conseguentemente, rettificava l’imposta dovuta dalla ricorrente per l’esercizio 1995 in ragione di DEM 16 207.
13 Avverso tale avviso di accertamento la ricorrente proponeva, in data 2 luglio 1998, opposizione, che veniva respinta con decisione del Finanzamt 22 febbraio 1999. La ricorrente impugnava tale decisione di rigetto con ricorso depositato il 22 marzo 1999 dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg.
14 Ciò premesso, il Finanzgericht Baden-Württemberg decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 57, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e Paesi terzi “in vigore” al 31 dicembre 1993, sono quelle per le quali, a tale data, si era già concluso il procedimento legislativo nazionale, oppure quelle che, a tale data, erano già applicabili a fattispecie concluse, ai sensi delle disposizioni nazionali.
2) Se l’art. 56, n. 1, CE, nel combinato disposto con l’art. 58 CE, debba essere interpretato nel senso che la tassazione parziale quali utili distribuiti degli interessi versati da una società di capitali stabilita in uno Stato membro ad un finanziatore stabilito in un Paese terzo, che sia al contempo azionista della società di capitali, è vietata, in quanto costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata alla libera circolazione di capitali tra uno Stato membro e un Paese terzo».
Sulle questioni pregiudiziali
15 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte può statuire con ordinanza motivata.
16 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se una normativa nazionale in forza della quale gli interessi passivi sul mutuo versati da una società di capitali residente ad un azionista stabilito in un Paese terzo che detenga una partecipazione rilevante nel capitale della società stessa siano considerati, al ricorrere di determinate circostanze, come distribuzione dissimulata di utili, imponibile in capo alla società residente finanziata, sia compatibile con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali.
17 Il governo francese e la Commissione delle Comunità europee sostengono che la disposizione nazionale oggetto della causa principale debba essere necessariamente esaminata alla luce della libertà di stabilimento, e non della libera circolazione dei capitali deducendo, in sostanza, che la detta disposizione riguarda unicamente l’acquisizione di partecipazioni rilevanti, idonee a conferire un’influenza determinante sulla società in cui è detenuta la partecipazione e che, conseguentemente, è compresa esclusivamente nella sfera di applicazione ratione materiae della libertà di stabilimento.
18 Alla luce di tali premesse, spetta alla Corte verificare con riguardo a quale libertà occorre analizzare la detta disposizione.
19 A tal riguardo, risulta da consolidata giurisprudenza che, per acclarare se una normativa nazionale sia compresa in una delle libertà di circolazione o in un’altra di esse, occorre tener conto dell’oggetto della normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2006, causa C‑196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I‑7995, punti 31‑33; 3 ottobre 2006, causa C‑452/04, Fidium Finanz, Racc. pag. I‑9521, punti 34 e 44‑49; 12 dicembre 2006, causa C‑374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I‑11673, punti 37 e 38, nonché causa C‑446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I‑11753, punto 36, e 13 marzo 2007, causa C‑524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I‑0000, punti 26‑34).
20 Così, rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione di una partecipazione tale da conferire una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e da consentire di indirizzarne le attività (v., in tal senso, sentenze 13 aprile 2000, causa C‑251/98, Baars, Racc. pag. I‑2787, punto 22; Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 31, e Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 27).
21 Orbene, nella causa principale il provvedimento nazionale di cui trattasi trova applicazione per situazioni in cui la società finanziatrice non residente detiene una partecipazione rilevante nel capitale sociale della società finanziata residente, vale a dire una partecipazione superiore al 25%.
22 L’assimilazione alla detenzione di tale partecipazione della detenzione di un capitale inferiore, ma che conferisca tuttavia un’influenza decisiva sulla società interessata, indica, come sottolineato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, che, nella voluntas del legislatore tedesco, il provvedimento nazionale oggetto della causa principale è inteso a trovare applicazione, indipendentemente da un limite preciso, alle partecipazioni che consentano di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di indirizzarne le attività, ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 20 (v., per analogia, sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 28).
23 Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che la Lasertec, società finanziatrice, detiene i due terzi del capitale sociale della ricorrente, società finanziata. Una partecipazione siffatta conferisce incontestabilmente alla Lasertec un’influenza determinante in ordine alle decisioni ed alle attività della ricorrente (v., per analogia, sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 32).
24 Ne consegue che la presente controversia rientra nella sfera di applicazione ratione materiae delle sole disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.
25 Ammesso che, come sostiene la ricorrente, il provvedimento nazionale oggetto della causa principale abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza di una restrizione alla libertà di stabilimento quale accertata dalla Corte nella sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑324/00, Lankhorst-Hohorst (Racc. pag. I‑11779), e non giustificano un esame del detto provvedimento sulla base degli artt. 56 CE – 58 CE (v., in tal senso, menzionate sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 33; Fidium Finanz, punti 48 e 49, nonché Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 34).
26 Conseguentemente, non occorre risolvere le questioni sollevate con riguardo alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.
27 Quanto al capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento, esso non prevede alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle sue disposizioni a situazioni relative ad un cittadino di un Paese terzo stabilito al di fuori dell’Unione europea. Come rilevato dalla Corte nel parere 15 novembre 1994, n. 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punto 81), l’obiettivo di tale capitolo consiste nell’assicurare la libertà di stabilimento a favore dei cittadini di Stati membri. Pertanto, gli artt. 43 CE e segg. non possono essere invocati in un contesto nel quale una società di un Paese terzo detiene una partecipazione tale da conferirle un’influenza determinante sulle decisioni e le attività di una società di uno Stato membro (v., per analogia con riguardo alla libera prestazione dei servizi, sentenza Fidium Finanz, cit., punto 25).
28 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni sollevate vanno risolte nel senso che un provvedimento nazionale in forza del quale gli interessi passivi sul mutuo versati da una società di capitali residente ad un azionista non residente che detenga una partecipazione rilevante nel capitale della società stessa sono considerati, al ricorrere di determinate circostanze, come distribuzione dissimulata di utili, imponibile in capo alla società finanziata, ostacola in modo preponderante l’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg. Tali disposizioni non possono essere invocate in una situazione che coinvolga una società di un Paese terzo.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Un provvedimento nazionale in forza del quale gli interessi passivi sul mutuo versati da una società di capitali residente ad un azionista non residente che detenga una partecipazione rilevante nel capitale della società stessa sono considerati, al ricorrere di determinate circostanze, come distribuzione dissimulata di utili, imponibile in capo alla società finanziata, ostacola in modo preponderante l’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg. Tali disposizioni non possono essere invocate in una situazione che coinvolga una società di un Paese terzo.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.