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Document 62003CO0206

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2005.
Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division - Regno Unito.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Patchs à la nicotine - Valeur juridique d'un avis de classement de l'Organisation mondiale des douanes.
Causa C-206/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-00415

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:31

Ordonnance de la Cour

Causa C-206/03

Commissioners of Customs & Excise

contro

SmithKline Beecham plc

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Cerotti alla nicotina — Valore legale di un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane»

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 19 gennaio 2005 ?

Massime dell’ordinanza

1.     Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Interpretazione — Ricorso ai pareri di classificazione dell’’Organizzazione mondiale delle dogane — Limiti

2.     Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Cerotti alla nicotina — Prodotto per uso terapeutico e profilattico — Classificazione nella voce 3004 della nomenclatura combinata relativa ai medicinali

3.     Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante inesatta — Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie per l’annullamento della detta informazione e il rilascio di un’informazione conforme al diritto comunitario — Portata

[Art. 10 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 12, n. 5]

1.     Ai fini della classificazione di un determinato prodotto nella nomenclatura combinata stabilita dal legislatore comunitario, un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane sulla classificazione di tale prodotto nel suo sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci non è giuridicamente vincolante e costituisce solo un indizio che contribuisce all’interpretazione della portata delle diverse voci doganali della nomenclatura combinata. Se un tale parere di classificazione è contrario alla lettera della voce della nomenclatura combinata, non va quindi tenuto in considerazione.

(v. punto 28)

2.     La nomenclatura combinata dev’essere interpretata nel senso che cerotti alla nicotina che presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra su funzioni specifiche dell’organismo umano, e che sono confezionati uno per uno in bustine di alluminio e sono posti in vendita in confezioni per trattamenti di durata settimanale, munite di istruzioni, devono essere classificati, in quanto «medicinali», nella voce 3004.

(v. punti 36, 39, 48, dispositivo 1)

3.     Se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell’art. 10 CE, ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario.

In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.

A tal riguardo, l’art. 12, n. 5, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un’autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane, contrasti con la nomenclatura combinata stabilita dal legislatore comunitario e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.

(v. punto 57, dispositivo 2)




ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 gennaio 2005(1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Tariffa doganale comune – Voci tariffarie – Cerotti alla nicotina – Valore legale di un parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane»

Nel procedimento C-206/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 7 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2003, nella causa

Commissioners of Customs & Excise

contro

SmithKline Beecham plc,



LA CORTE (Prima Sezione),



composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

dopo aver informato i giudici del rinvio dell'intenzione di statuire mediante ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito,sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente



Ordinanza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte su due questioni relative all’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1), e dell’art. 12, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra i Commissioners of Customs and Excise e la SmithKline Beecham plc (in prosieguo: la «SmithKline») relativa alla classificazione tariffaria dei cerotti alla nicotina destinati ad aiutare i loro utilizzatori a smettere di fumare.


Contesto normativo

Normativa internazionale

3
La convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 ha istituito, per il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»),un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «sistema armonizzato dell’OMD»).

4
Tale convenzione e il suo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

5
Il sistema armonizzato dell’OMD ha costituito la base per l’istituzione della NC da parte del legislatore comunitario. La NC ne riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, e solo la settima e l’ottava cifra, che formano suddivisioni, sono proprie alla NC.

Normativa comunitaria

Norme di merito

6
La NC è divisa in titoli, sezioni, capitoli.

7
Al suo titolo I, la NC contiene talune regole generali per la sua interpretazione.

8
Secondo la regola generale 1, «(…) la classificazione (…) è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo delle dette voci e note».

9
Ai sensi della regola generale 3, lett. a), qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, «[l]a voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (…)».

10
Il titolo II, sezione VI, capitolo 30, della NC comprende i «prodotti farmaceutici» e il capitolo 38 comprende «prodotti vari delle industrie chimiche».

11
Al capitolo 30 della NC, la voce 3004 copre i «medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto».

12
La voce 3824 del capitolo 38 della NC comprende i «leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove».

13
Ai sensi della nota 1 del capitolo 38 della NC, questo «capitolo non comprende (…) i medicamenti».

Norme di procedura

14
Ai sensi dell’art. 12, n. 1 del codice doganale, «[l]’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti (…)».

15
Il n. 5 di tale articolo prevede quanto segue:

«Un’informazione vincolante cessa di essere valida:

a)
in materia tariffaria:

i)
quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii)
quando non sia più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature di cui all’articolo 20, paragrafo 6,

sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato [dell’OMD], istituita nel 1952 con il nome di “consiglio di cooperazione doganale”;

iii)
quando venga revocata o modificata a norma dell’articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l’informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ;

(…)».

16
Ai sensi dell’art. 243 del codice doganale:

«1.     Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

(…)

2.       Il ricorso può essere esperito:

a)
in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

b)
in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».


Controversia principale e questioni pregiudiziali

17
La SmithKline importa cerotti alla nicotina messi in commercio con il nome di «Niquitin CQ» (in prosieguo: il «prodotto in questione nella controversia principale»), destinati ad essere applicati sul corpo, al fine di rilasciare nicotina in quest’ultimo, per via cutanea, in quantità prestabilite. Sono confezionati uno per uno in bustine di alluminio e sono posti in vendita in confezioni per trattamenti di durata settimanale, munite di istruzioni. Tali cerotti alla nicotina sono utilizzati nell’ambito di una terapia di sostituzione che, mediante la diminuzione dell’effetto dell’astinenza, è destinata ad aiutare le persone interessate a smettere di fumare.

18
L’8 ottobre 1998 la SmithKline ha chiesto ai Commissioners of Customs and Excise di fornirle un’informazione tariffaria vincolante relativa al prodotto in questione nella controversia principale.

19
L’11 ottobre 1998 i Commissioners of Customs and Excise hanno fornito tale informazione tariffaria vincolante, classificando tale prodotto sotto la voce tariffaria 3824 della NC (in prosieguo: la «decisione controversa»).

20
Sostenendo che tale classificazione fosse erronea in quanto, a suo avviso, i cerotti alla nicotina dovrebbero essere classificati sotto la voce 3004 della NC, la SmithKline ha contestato la decisione controversa dinanzi al VAT and Duties Tribunal (Regno Unito), che l’ha annullata. Poiché i Commissioners of Customs and Excise ritenevano che la classificazione effettuata nella loro decisione fosse corretta hanno proposto ricorso avverso la decisione del VAT and Duties Tribunal dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division.

21
Ciò premesso, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)
Se la voce 3004 [della NC] vada interpretata nel senso che essa comprende un prodotto che si presenta sotto forma di un cerotto alla nicotina, destinato ad aiutare chi cerchi di smettere di fumare, e che consiste in un cerotto adesivo impregnato di nicotina, che è assorbita attraverso la pelle, offerto in vendita confezionato in carta di alluminio;

2)
Se l’art. 12, n. 5, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso impone o consente al giudice competente di annullare una decisione dell’autorità doganale senza sostituirla con un’informazione tariffaria vincolante che sia in contrasto con il parere di classificazione dell’[OMD], ma dichiarando che un prodotto è correttamente classificabile in modo diverso rispetto a quanto indicato in detto parere, quando:

a)
un’autorità doganale di uno Stato membro ha fornito un’informazione tariffaria vincolante in osservanza dell’art. 12 del codice doganale in relazione al prodotto;

b)
l’informazione tariffaria vincolante di cui trattasi è conforme ad un parere di classificazione che sia stato precedentemente pubblicato dall’[OMD] e di cui sia stata data notizia con una comunicazione della Commissione, in osservanza dell’art. 12, n. 5, del codice doganale;

c)
l’importatore proponga ricorso dinanzi a un giudice nazionale, in forza dell’art. 243 del codice;

e

d)
detto giudice sia in disaccordo con il parere di classificazione».


Sulle questioni pregiudiziali

22
La Corte, considerando che la soluzione delle questioni sollevate dal giudice a quo, da un lato, può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza e, dall’altro, non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, conformemente all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha deciso di statuire con ordinanza motivata.

23
Prima di risolvere la prima questione proposta, occorre tuttavia trattare una questione sottesa alla medesima, vale a dire quale sia il valore giuridico da riconoscere, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, ad un parere dell’OMD relativo alla classificazione del detto prodotto nel suo sistema armonizzato. Infatti, se un tale parere di classificazione dell’OMD fosse vincolante, il prodotto in questione nella controversia principale dovrebbe essere automaticamente classificato conformemente a tale parere.

Sul valore giuridico di un parere di classificazione dell’OMD nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC

24
Occorre rilevare che i pareri di classificazione forniti nell’ambito dell’OMD non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono elementi interpretativi importanti (v., in tal senso, sentenza 19 novembre 1975, causa 38/75, Nederlandse Spoorwegen, Racc. pag. 1439, punto 24). Essi non devono essere presi in considerazione nell’ipotesi in cui la loro interpretazione risulti inconciliabile con i termini della voce della NC di cui trattasi, ovvero nell’ipotesi in cui eccedano palesemente il potere discrezionale attribuito all’OMD (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Spoorwegen, cit., punto 25).

25
Parimenti, per giurisprudenza costante, le note esplicative elaborate, nell’ambito dell’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. I‑6147, punto 17; 12 marzo 1998, causa C‑270/96, Laboratoires Sarget, Racc. pag. I‑1121, punto 16; 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped, Racc. pag. I‑8357, punto 26; 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik, Racc. pag. I‑689, punto 16, e 28 aprile 1999, causa C-405/97, Mövenpick Deutschland, Racc. pag. I‑2397, punto 18).

26
Dato che la giurisprudenza non effettua una distinzione tra il valore interpretativo dei pareri di classificazione elaborati nell’ambito dell’OMD e quello delle note esplicative provenienti dalla medesima organizzazione (v., in particolare, sentenze 8 dicembre 1970, causa 14/70, Bakels, Racc. pag. 1001, punto 11; 14 luglio 1971, causa 12/71, Henck, Racc. pag. 743, punto 7; 14 luglio 1971, causa 13/71, Henck, Racc. pag. 767, punto 7; 14 luglio 1971, causa 14/71, Henck, Racc. pag. 779, punto 3; 15 dicembre 1971, causa 77/71, Gervais-Danone, Racc. pag. 1127, punto 5, e 23 ottobre 1975, causa 35/75, Matisa, Racc. pag. 1205, punto 2), occorre constatare che, come le note esplicative, anche i pareri dell’OMD che classificano una merce nel suo sistema armonizzato costituiscono, nell’ambito della classificazione di tale prodotto nella NC, indizi i quali, pur contribuendo in modo rilevante all’interpretazione della portata delle diverse voci della NC, non sono giuridicamente vincolanti.

27
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, l’art. 12, n. 5, lett. a), sub ii), secondo trattino, del codice doganale non stabilisce che, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri di classificazione sono giuridicamente vincolanti. Tale disposizione disciplina solo gli effetti specifici su un’informazione tariffaria vincolante esistente di un nuovo parere di classificazione adottato dall’OMD.

28
Di conseguenza, ai fini della classificazione del prodotto in questione nella controversia principale nella NC, un parere dell’OMD relativo alla classificazione di tale prodotto nel suo sistema armonizzato non è giuridicamente vincolante e costituisce solo un indizio che contribuisce all’interpretazione della portata delle diverse voci doganali della NC. Se un tale parere di classificazione è contrario alla lettera della voce della NC, non va quindi tenuto in considerazione.

Sulla prima questione: la classificazione tariffaria

29
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se prodotti come i cerotti alla nicotina in questione nella controversia principale rientrino nella voce 3004 o nella voce 3824 della NC.

30
Per giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce della NC (v. sentenze 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter, Racc. pag. 969, punto 10; 1º giugno 1995, causa C‑459/93,Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 8; 14 dicembre 1995, cause riunite C‑106/94 e C‑139/94, Colin e Dupré, Racc. pag. I‑4759, punto 22, nonché LTM, cit., punto 17).

31
Quanto alla voce 3004 della NC, la Corte ha affermato che sono «medicamenti» ai sensi di tale voce prodotti che presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra sulle funzioni specifiche dell’organismo umano. (v., in tal senso, sentenze 14 gennaio 1993, causa C‑177/91, Bioforce, Racc. pag. I‑45, punto 12; 15 maggio 1997, causa C-405/95, Bioforce, Racc. pag. I‑2581, punto 18; Laboratoires Sarget, cit., punto 28, e Glob-Sped, cit., punti 29 e 30).

32
In tale contesto, benché la circostanza che tali prodotti beneficino, negli Stati membri in cui sono commercializzati, di un’autorizzazione ad essere immessi sul mercato quali medicamenti non abbia, come emerge in particolare dalle considerazioni generali enunciate al capitolo 30 della comunicazione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 settembre 1998, intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (GU C 287, pag. 1), valore determinante per la loro classificazione nel detto capitolo, tale circostanza è tuttavia idonea a costituire un indizio supplementare della presenza in essi delle caratteristiche e delle proprietà oggettive specificate nella voce 3004 della NC (v., in tal senso, citate sentenze 15 maggio 1996, Bioforce, punto 16, e LTM, punti 23-26).

33
Quanto alla circostanza che tali prodotti sono presentati come medicinali o distribuiti unicamente in farmacia, occorre ricordare che né la lettera della voce 3004, né le note iniziali del capitolo 30 della NC per la classificazione doganale di prodotti in tale capitolo fanno riferimento alla presentazione o ai luoghi di vendita dei prodotti medesimi. Di conseguenza, anche qualora siffatti elementi potessero essere considerati pertinenti, essi non avrebbero un valore determinante per la classificazione dei prodotti nella NC (v., in tal senso, sentenza LTM, cit., punto 28).

34
La circostanza, invece, che prodotti di tale tipo vengano presentati in forma di dosi o che vengano confezionati per la vendita al dettaglio costituisce, come indicato dalla lettera della voce 3004, una condizione per l’applicazione di questa disposizione.

35
Tenuto conto di quanto precede, va constatato che, ai fini della classificazione nella NC, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, prodotti come i cerotti alla nicotina in questione nella controversia principale vanno considerati «medicamenti» ai sensi della voce 3004.

36
Infatti, dagli atti e in particolare dalle perizie scientifiche a cui ha fatto riferimento la SmithKline emerge che tali cerotti presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra su funzioni specifiche dell’organismo umano.

37
Da una parte, essi costituiscono un trattamento riconosciuto della dipendenza da nicotina (o da tabacco) e dei sintomi di astinenza associati a questa dipendenza.

38
D’altra parte, aiutando le persone interessate a smettere di fumare, l’uso di tali cerotti contribuisce a prevenire i rischi e le malattie legati al consumo di tabacco, come sottolineato dalla Commissione segnatamente nelle sue osservazioni scritte e nella sua risposta ad un quesito sottoposto in applicazione dell’art. 54 bis del regolamento di procedura della Corte.

39
Per di più, dall’ordinanza di rinvio emerge che i cerotti alla nicotina in questione nella controversia principale sono confezionati uno per uno in bustine di alluminio e sono posti in vendita in confezioni per trattamenti di durata settimanale, munite di istruzioni.

40
Alla luce di tali elementi, la tesi sostenuta dal governo del Regno Unito per escludere la qualificazione del prodotto in questione nella controversia principale come «medicamento» ai sensi della voce 3004 della NC non può essere accolta.

41
Quanto all’argomento secondo cui i cerotti alla nicotina non hanno carattere terapeutico o profilattico ben definito perché somministrano una sostanza identica a quella che provoca la dipendenza, vale a dire la nicotina, occorre rilevare che questa semplice circostanza non può ostare alla qualifica del prodotto in questione nella controversia principale come medicinale ai sensi della voce 3004 della NC.

42
Infatti, dagli atti emerge che la nicotina somministrata mediante cerotti, nell’ambito della terapia di sostituzione, produce effetti diversi da quelli legati alla nicotina assorbita al momento del consumo di tabacco. Dato che gli effetti della nicotina dipendono dalla velocità di apporto di quest’ultima e che la tale velocità è molto maggiore quando la nicotina è inalata e assorbita dai polmoni rispetto a quando è diffusa per via cutanea, cerotti di tale tipo possono ridurre efficacemente la dipendenza dal tabacco.

43
Peraltro, può essere ricordato che, come ha sottolineato la SmithKline, anche il principio della vaccinazione si basa sulla somministrazione di una dose affievolita di un microrganismo identico a quello che provoca la malattia che il vaccino deve prevenire.

44
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la dipendenza da nicotina (o da tabacco) non può essere considerata una malattia perché, alla data dei fatti rilevanti, la nocività di questa dipendenza non era riconosciuta come tale nel diritto comunitario, occorre constatare che per classificare un prodotto sotto la voce 3004 della NC il riconoscimento o meno di una malattia in un testo comunitario diverso da quelli che si riferiscono alla classificazione nella NC non ha un valore determinante.

45
Quanto all’argomento secondo cui il regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3565, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 311, pag. 25), non classifica le gomme da masticare alla nicotina sotto la voce 3004, ma sotto la voce 2106, occorre rilevare che tale classificazione non può avere alcuna influenza sulla classificazione di un prodotto di natura diversa, come i cerotti alla nicotina.

46
Per quanto attiene all’argomento secondo cui l’OMD ha deciso di classificare i cerotti alla nicotina sotto la voce 3824 del suo sistema armonizzato, al punto 28 della presente ordinanza è stato constatato che, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri di classificazione dell’OMD non sono giuridicamente vincolanti.

47
Tenuto conto di quanto precede, e dato che, da una parte, la voce 3004 della NC è, rispetto alla voce 3824 della NC, la voce più specifica e che, d’altra parte, dalle note del capitolo 38 emerge che quest’ultimo non comprende i medicinali, la classificazione dei cerotti alla nicotina nella voce 3004 della NC deve prevalere.

48
Ciò premesso, occorre risolvere la prima questione nel senso che cerotti alla nicotina come quelli in questione nella controversia principale devono essere classificati sotto la voce 3004 della NC.

Sulla seconda questione: l’obbligo di rimediare ad una non conformità con il diritto comunitario (art. 10 CE)

49
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga in sostanza sulla portata dell’obbligo imposto ai giudici nazionali di rimediare ad una non conformità con il diritto comunitario.

50
In particolare, esso si chiede se il diritto comunitario imponga o consenta ad un giudice nazionale di annullare una decisione dell’autorità doganale competente senza sostituirla con un’informazione tariffaria vincolante che sarebbe incompatibile con un parere di classificazione dell’OMD, ma dichiarando che il prodotto è correttamente classificabile in modo diverso rispetto a quanto indicato nel detto parere.

51
Va osservato che da una costante giurisprudenza emerge che, in virtù del principio di leale collaborazione previsto all’art. 10 CE, gli Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet, Racc. pag. 1125, in particolare pag. 1146, e 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I‑5357, punto 36). Un obbligo di tale tipo spetta, nell’ambito delle loro competenze, a tutti gli organi dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑2321, punto 13).

52
Spetta così alle autorità competenti e ai giudici di uno Stato membro adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutte le misure necessarie, generali o particolari, affinché venga rimediato alla non conformità di un’erronea informazione tariffaria vincolante. Costituiscono, segnatamente, misure particolari di tale tipo l’annullamento dell’erronea informazione tariffaria vincolante e l’adozione di una nuova informazione conforme al diritto comunitario.

53
In tale contesto, le modalità procedurali applicabili rientrano negli artt. 243-246 del codice doganale e, in via subordinata, in virtù dell’art. 245 di tale codice e del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, a condizione, tuttavia, che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I‑4599, punto 12, e 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I‑3201, punto 31).

54
Quanto alla causa principale, se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, un giudice nazionale è tenuto ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie, generali o particolari, affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante conforme al diritto comunitario.

55
In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.

56
Al riguardo va osservato che, tenuto conto del suo ambito di applicazione molto limitato, l’art. 12, n. 5, lett. a), sub ii), secondo trattino, del codice doganale è privo di influenza sull’obbligo dei giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie affinché un’erronea informazione tariffaria vincolante sia annullata e affinché venga fornita una nuova informazione tariffaria dall’autorità doganale competente. Infatti, come è stato constatato al punto 27 della presente ordinanza, tale disposizione disciplina solo gli effetti specifici, su un’informazione tariffaria vincolante esistente, di un nuovo parere di classificazione adottato dall’OMD. Di conseguenza, l’art. 12, n. 5, del codice doganale non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un’autorità doganale compatibile con un parere di classificazione dell’OMD e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.

57
Occorre dunque risolvere la seconda questione nel senso che, se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell’art. 10 CE, ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante conforme al diritto comunitario.

In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.

Al riguardo, l’art. 12, n. 5, del codice doganale non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un’autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell’OMD, contrasti con la NC e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.


Sulle spese

58
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)
Cerotti alla nicotina come quelli in questione nella controversia principale devono essere classificati sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086.

2)
Se un’autorità competente ha fornito un’erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell’art. 10 CE, ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario.

In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.

Al riguardo, l’art. 12, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82, non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un’autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell’OMD, contrasti con la nomenclatura combinata, figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2086/97, e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.

Firme


1
Lingua processuale: l'inglese.

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