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Document 61999CJ0334
Judgment of the Court of 28 January 2003. # Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities. # EC and ECSC Treaties - State aid - Composition of the Commission - Notification to the Commission of aid and planned aid - Concept and substance of notification - Scope of the ECSC Treaty - Fifth Steel Aid Code - Powers of the Commission ratione temporis - Article 87(2)(c) EC - Privatisation procedure - Private investor test - Invitation to bid - Transparency. # Case C-334/99.
Sentenza della Corte del 28 gennaio 2003.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Trattati CECA e CE - Aiuti concessi dagli Stati - Composizione della Commissione - Notifica alla Commissione degli aiuti e dei progetti di aiuti - Nozione e contenuto della notifica - Ambito di applicazione del Trattato CECA - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Competenza ratione temporis della Commissione - Art.87, n.2, lett. c),CE - Procedimento di privatizzazione - Criterio dell'investitore privato - Bando d'appalto - Trasparenza.
Causa C-334/99.
Sentenza della Corte del 28 gennaio 2003.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Trattati CECA e CE - Aiuti concessi dagli Stati - Composizione della Commissione - Notifica alla Commissione degli aiuti e dei progetti di aiuti - Nozione e contenuto della notifica - Ambito di applicazione del Trattato CECA - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Competenza ratione temporis della Commissione - Art.87, n.2, lett. c),CE - Procedimento di privatizzazione - Criterio dell'investitore privato - Bando d'appalto - Trasparenza.
Causa C-334/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-01139
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:55
Sentenza della Corte del 28 gennaio 2003. - Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee. - Trattati CECA e CE - Aiuti concessi dagli Stati - Composizione della Commissione - Notifica alla Commissione degli aiuti e dei progetti di aiuti - Nozione e contenuto della notifica - Ambito di applicazione del Trattato CECA - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Competenza ratione temporis della Commissione - Art.87, n.2, lett. c),CE - Procedimento di privatizzazione - Criterio dell'investitore privato - Bando d'appalto - Trasparenza. - Causa C-334/99.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01139
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Commissione - Composizione - Messa in «congedo dalle funzioni» di uno dei suoi membri - Irrilevanza per la legittimità delle decisioni adottate dal collegio conformemente al regolamento interno
(Artt. 9, n. 1, secondo comma, CA, e 12, primo, secondo e quarto comma, CA; artt. 213, n. 1, secondo comma, CE e 215, primo, secondo e quarto comma, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Ripetizione di un aiuto illegittimo - Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell'art. 88 CE - Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari - Tutela - Presupposti e limiti
(Artt. 87 CE e 88 CE)
3. CECA - Aiuti alla siderurgia - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare - Limitazione a due mesi, salvo consenso dello Stato membro interessato
(Art. 88, n. 3, CE; decisione generale n. 2496/96, art. 6, nn. 5 e 6)
4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA - Decisione della Commissione in materia di aiuti statali
(Artt. 5, secondo comma, CA e 15, primo comma, CA; art. 253 CE)
5. CECA - Ambito di applicazione del Trattato - Imprese che esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio - Inclusione
[Artt. 4, lett. c), CA, 80 CA e 81 CA; allegato I CA]
6. CECA - Aiuti - Divieto - Presupposti - Pregiudizio per la concorrenza - Esclusione
[Art. 4, lett. c), CA]
7. CECA - Produzione - Prodotto - Nozione - Conseguenze
[Artt. 4, lett. c), CA e 80 CA; allegato I CA]
8. CECA - Ambito di applicazione del Trattato - Norme relative agli aiuti statali - Applicazione a tutte le attività di un'impresa siderurgica - Presupposti
[Art. 4, lett. c), CA]
9. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Presupposti - Notifica - Inosservanza del termine - Effetti
(Decisioni generali nn. 257/80, 3484/85, 3855/91 e 2496/96)
10. Aiuti concessi dagli Stati - Regime particolare che si applica alle attività della Treuhandanstalt - Ambito di applicazione
11. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alle regioni sfavorite dalla divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone
[Art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE]
12. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Valutazione in base al criterio dell'investitore privato
(Art. 87, n. 1, CE)
1. Dagli artt. 213, n. 1, secondo comma, CE, 215, primo, secondo e quarto comma, CE, 9, n. 1, secondo comma, CA e 12, primo, secondo e quarto comma, CA risulta, da un lato, che la Commissione non è competente a modificare il numero dei propri membri e, dall'altro, che, in caso di dimissioni di uno di questi, solo il Consiglio è competente a sostituirlo o a decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
Nei Trattati CE e CA o nel regolamento interno della Commissione non esiste alcuna disposizione che preveda una messa in «congedo dalle funzioni» di un membro dimissionario della Commissione. Tuttavia, una decisione in tal senso, adottata al fine di garantire la continuità dell'azione della Comunità, non può considerarsi influire sulla qualità di commissario di detto membro dimissionario, né avere ad oggetto la diminuzione del numero dei membri della Commissione. Di conseguenza, la composizione di questa istituzione è regolare ai fini dell'esercizio della sua competenza decisionale.
( v. punti 20, 25-27 )
2. Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da detto articolo. Infatti, un operatore economico diligente deve di regola essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata.
Uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali dell'art. 88 CE, non può invocare il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione di una decisione con cui la Commissione ordina la ripetizione dell'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile gli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far leva in tal modo sul loro comportamento illegittimo al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione ai sensi di tali disposizioni.
Solo in circostanze eccezionali il ritardo della Commissione nell'adottare una decisione in materia di aiuti statali può far nascere nel beneficiario di un aiuto un legittimo affidamento tale da impedire a detta istituzione di intimare allo Stato membro di provvedere alla ripetizione dell'aiuto stesso.
( v. punti 41-44 )
3. A norma dell'art. 6, n. 6, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, se entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di un qualsiasi progetto la Commissione non ha avviato il procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall'art. 6, n. 5, di detto codice, ovvero non ha reso nota altrimenti la propria posizione, può essere data esecuzione alle misure progettate, purché lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. La limitazione a due mesi del termine tassativo concesso alla Commissione per reagire, che vale anche nell'ambito di applicazione dell'art. 88, n. 3, CE, implica che, tenuto conto dell'interesse dello Stato membro a essere informato rapidamente in settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente, l'esame preliminare di un progetto di aiuto dev'essere considerato in linea di principio urgente, a meno che lo Stato membro interessato non acconsenta espressamente alla proroga del termine.
( v. punti 48-50 )
4. Anche se la motivazione prescritta dagli artt. 5, secondo comma, quarto trattino, CA, 15, primo comma, CA e 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo, essa, però, non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. Infatti, la sua rispondenza o meno a tali requisiti dev'essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Per quanto riguarda in particolare una decisione in materia di aiuti statali, benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.
( v. punti 58-59 )
5. A norma degli artt. 80 CA e 81 CA, soltanto le imprese che esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio sono soggette alle norme del Trattato CECA; a tale proposito, i termini «carbone» e «acciaio» si riferiscono unicamente ai prodotti elencati nell'allegato I CA. Ne consegue che un'impresa è soggetta al divieto di qualsiasi sovvenzione o aiuto statale sancito dall'art. 4, lett. c), CA soltanto qualora eserciti tale attività produttiva.
( v. punti 77-78 )
6. L'art. 4, lett. c), CA, a differenza dell'art. 87, n. 1, CE, non prevede come presupposto, perché gli aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, che essi falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Infatti, detta disposizione del Trattato CECA vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, con la conseguenza che non può contenere regole de minimis.
( v. punto 80 )
7. La nozione di «produzione», ai sensi dell'art. 80 CA, non può essere interpretata nel senso che riguarda solo la fabbricazione di prodotti destinati ad essere messi sul mercato. Pertanto, il fatto che un'impresa non commercializzi detta produzione non può escluderla dall'ambito di applicazione del Trattato CECA, segnatamente dell'art. 4, lett. c), CA.
( v. punti 81-82 )
8. Nel caso di imprese che fabbricano sia prodotti che rientrano nel Trattato CECA, sia prodotti che rientrano nel Trattato CE, l'applicazione del Trattato CECA ad aiuti destinati a sostenere un settore produttivo che non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultimo può essere giustificata qualora esista un effettivo rischio di sviamento dei detti aiuti a vantaggio delle attività produttive incluse in tale ambito di applicazione. Infatti, in considerazione, da un lato, delle peculiarità del settore siderurgico e, dall'altro, del divieto rigoroso ed assoluto degli aiuti statali sancito dall'art. 4, lett. c), CA, sarebbe incompatibile con la finalità del sistema creato dal Trattato CECA assoggettare alle meno severe disposizioni del Trattato CE l'esame degli aiuti che possono potenzialmente recare vantaggio ai settori produttivi di un'impresa rientrati nel Trattato CECA.
( v. punto 84 )
9. Contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti statali, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla compatibilità di questi, i codici degli aiuti attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato. Pertanto, se determinati aiuti che gli Stati membri intendono far autorizzare in base ad un codice non vengono notificati entro il periodo da questo previsto a tale scopo, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di detti aiuti alla luce di detto codice.
( v. punti 93-94 )
10. Le lettere della Commissione al governo tedesco che disciplinano le attività della Treuhandanstalt escludono dal regime da esse istituito, in quanto settore instabile, il «settore dell'acciaio» e non il «settore dell'acciaio rientrante nel Trattato CECA».
( v. punto 107 )
11. L'art. 87, n. 2, lett. c), CE, a tenore del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non è stato abrogato, successivamente alla riunificazione della Germania, né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam.
Tuttavia, poiché prevede una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti statali con il mercato comune enunciato dall'art. 87, n. 1, CE, l'art. 87, n. 2, lett. c), CE dev'essere interpretato restrittivamente. Inoltre, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
Peraltro, anche se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 87, n. 2, lett. c), CE si presta ad applicarsi ai nuovi Länder, tale applicazione è concepibile solo alle stesse condizioni che vigevano per i Länder originari nel periodo antecedente alla data della riunificazione.
A tale riguardo, poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione, avvenuta nel 1948, della linea di separazione tra le due zone occupate, i termini «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riferirsi solamente a quelli sorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di detta linea di confine fisica, come l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.
Per contro, la tesi secondo cui l'art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder contrasta tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 87, n. 2, lett. c), CE. E' evidente, pertanto, che le differenze di sviluppo tra i Länder originari e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti, rispettivamente, nell'una e nell'altra parte della Germania.
( v. punti 115-123 )
12. Per stabilire se la privatizzazione di un'impresa ad un prezzo di vendita negativo presenti elementi di aiuto statali, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di tale entità nell'ambito della vendita della detta impresa o avrebbe optato per la liquidazione di quest'ultima.
A tale proposito occorre distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere come azionista di una società e quelli che possono incombergli come autorità pubblica.
( v. punti 133-134 )
Nella causa C-334/99,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. C.-D. Quassowski, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Sedemund, Rechtsanwalt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e K.-D. Borchardt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento degli artt. 4-7 della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/720/CE, CECA, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania alla Gröditzer Stahlwerke GmbH ed alla sua controllata Walzwerk Burg GmbH (GU L 292, pag. 27),
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di Sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris (relatore), S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 novembre 2001, nel corso della quale la Repubblica federale di Germania è stata rappresentata dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agente, assistita dal sig. T. Lübbig, Rechtsanwalt, e la Commissione dal sig. D. Triantafyllou,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 1999, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi degli artt. 230 CE e 33 CA, l'annullamento degli artt. 4-7 della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/720/CE, CECA, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania alla Gröditzer Stahlwerke GmbH ed alla sua controllata Walzwerk Burg GmbH (GU L 292, pag. 27; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti all'origine della controversia
2 Dal fascicolo risulta che la Gröditzer Stahlwerke GmbH (in prosieguo: la «GS») è un'impresa dell'industria siderurgica con circa 720 dipendenti, con sede in Sassonia, uno dei nuovi Länder. Nel 1990, in seguito alla riunificazione tedesca, le quote rappresentanti il capitale della GS venivano rilevate dalla Treuhandanstalt, ente tedesco di diritto pubblico incaricato di ristrutturare e privatizzare le imprese di tali Länder.
3 Il 1° gennaio 1995 la Treuhandanstalt cambiava la propria denominazione in «Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben» (in prosieguo: la «BvS»). Da allora, le funzioni della BvS si concentrano sulla gestione. Il compito di ristrutturazione e privatizzazione delle imprese veniva affidato, all'inizio del 1995, ad una società controllata dalla BvS, la BMGB Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH (in prosieguo: la «BMGB»), che rilevava ugualmente le quote societarie ancora detenute dalla BvS. Per sostenere l'attività di privatizzazione, la Treuhandanstalt aveva inoltre creato società di gestione in accomandita, come la EREL Gesellschaft Verwaltung GmbH & Co. Management KG (in prosieguo: la «EREL»), le quali, su mandato e sotto il controllo della Treuhandanstalt, erano incaricate della privatizzazione di alcune imprese dei nuovi Länder.
4 Durante il periodo tra il 1992 ed il 1996 la GS beneficiava di aiuti relativi a misure d'investimento, sociali e di funzionamento per un importo di DEM 304,5 milioni, concessi mediante prestiti dei soci quotisti, crediti bancari garantiti dalla Treuhandanstalt e dalla BvS e sovvenzioni dirette.
5 Il 1° gennaio 1997 la BMGB vendeva la GS e la sua controllata Walzwerk Burg GmbH (in prosieguo: la «WB») alla Georgsmarienhütte GmbH (in prosieguo: la «GMH»), in seguito ad una gara d'appalto indetta da banche d'investimenti. La vendita della GS alla GMH determinava per la BMGB spese per un importo complessivo di DEM 393 milioni, derivanti in particolare dall'estinzione dei prestiti dei soci quotisti e dall'estinzione dei crediti bancari.
6 Con lettera 6 giugno 1997 la Repubblica federale di Germania notificava alla Commissione, a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), gli aiuti economici concessi alla GS ed alla WB prima e dopo la privatizzazione di tali imprese. Con lettera 5 agosto 1997 la Commissione informava il detto Stato membro della propria decisione d'avviare, nei confronti di tali aiuti, il procedimento previsto dall'art. 6, n. 5, della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 388, pag. 42; in prosieguo: il «sesto codice degli aiuti alla siderurgia»). La Commissione invitava gli altri interessati a presentare osservazioni in merito ai detti aiuti.
7 In tale ambito fattuale e procedimentale la Commissione adottava la decisione impugnata, i cui artt. 4-7 sono formulati come segue:
«Articolo 4
Gli aiuti agli investimenti, concessi a GS per complessivi 83,2 milioni di DEM e costituti da crediti bancari garantiti al 100% da Treuhandanstalt/BvS, da prestiti concessi dai soci quotisti di GS (Treuhandanstalt/EREL/BMGB) nel periodo 1992-1996 nonché da una sovvenzione erogata in base all'accordo di privatizzazione e da aiuti regionali versati negli anni 1997-1999 nell'ambito dell'"azione comune per il miglioramento della struttura economica regionale", sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 5
I provvedimenti adottati dalla Germania a favore di GS per complessivi 155,5 milioni di DEM, consistenti in aiuti agli investimenti per 14,3 milioni di DEM ed in aiuti al funzionamento per 141,2 milioni di DEM [costituiti da una sovvenzione di 17,0 milioni di DEM prevista dall'accordo di privatizzazione e da un finanziamento pari a 124,2 milioni di DEM realizzato con crediti bancari garantiti al 100% da Treuhandanstalt/BvS e con prestiti concessi da quotisti pubblici di GS (Treuhandanstalt/EREL/BMGB)], rappresentano aiuti statali incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.
Articolo 6
Le misure che la Germania intende concedere a GS, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo del 27 febbraio 1997 sulla cessione di quote della Gröditzer Stahlwerke GmbH alla Georgsmarienhütte GmbH, per un importo pari a 3,3 milioni di DEM, in forma di crediti accordati a titolo di acconto su futuri aiuti regionali, sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.
Articolo 7
1. La Germania provvede a recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure nazionali, purché il diritto nazionale non lo renda impossibile o eccessivamente gravoso. L'importo da recuperare produce interessi a decorrere dall'erogazione sino all'effettivo rimborso, in base al tasso di riferimento applicato per la determinazione dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.
3. Ai fini del seguente articolo il termine 'beneficiario' designa non solo GS ma anche qualsiasi altra impresa cui gli attivi aziendali siano stati trasferiti in modo da annullare l'effetto del paragrafo 1».
Ricorso
8 A sostegno del proprio ricorso, il governo tedesco adduce sei motivi vertenti rispettivamente su:
- una violazione degli artt. 213 CE, 215 CE, 9 CA e 12 CA, in quanto la composizione della Commissione, all'atto dell'emanazione della decisione impugnata, sarebbe stata irregolare;
- una violazione del dovere di diligenza, dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto nel corso del procedimento amministrativo, nonché dell'obbligo di motivazione;
- un'applicazione delle norme del Trattato CECA a settori produttivi della GS estranei alla sfera di applicazione del Trattato stesso;
- una considerazione errata degli aiuti agli investimenti destinati al settore produttivo della GS che rientrano nel Trattato CECA, ai sensi della decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia»);
- una valutazione errata degli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS esclusi dal Trattato CECA;
- una valutazione errata, ai sensi della normativa applicabile in materia di aiuti, del procedimento di privatizzazione della GS.
Sul primo motivo, vertente su un'irregolarità nella composizione della Commissione
Argomenti delle parti
9 Il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è inficiata da un vizio sostanziale di forma e quindi nulla, atteso che, all'atto dell'emanazione di tale decisione, la composizione della Commissione sarebbe stata irregolare. Secondo il detto governo, la decisione impugnata è stata adottata in violazione degli artt. 213 CE e 215 CE (o delle disposizioni equivalenti contenute negli artt. 9 CA e 12 CA), in quanto la Commissione, al momento dell'emanazione della detta decisione, non era più composta da 20 membri, poiché, a partire dal 1° luglio 1999, il commissario sig. Bangemann era stato «messo in congedo» con una decisione del collegio della Commissione (in prosieguo: la «decisione 1° luglio 1999»). Dato che, da un lato, tale «messa in congedo» non sarebbe prevista dal Trattato CE e che, dall'altro, il Consiglio avrebbe reagito alla detta «messa in congedo» solo il 9 luglio 1999 rinunciando, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, seconda frase, CE, a nominare un successore [decisione del Consiglio 9 luglio 1999, 1999/493/CE, CECA, Euratom, sulla composizione della Commissione (GU L 192, pag. 53)], il governo tedesco ritiene provato che la Commissione ha modificato, motu proprio, il numero dei suoi componenti prescritto dal Trattato CE e, in tal modo, si è arrogata poteri decisionali spettanti al Consiglio.
10 Il governo tedesco sostiene che, anche se l'art. 215, secondo comma, CE contempla la possibilità di un numero ridotto di commissari, ai sensi della stessa disposizione soltanto il Consiglio dispone di un potere decisionale in materia.
11 Inoltre, il governo tedesco afferma che il 16 marzo 1999 il sig. Bangemann si trovava, in seguito alle dimissioni collettive dei membri della Commissione, meramente e semplicemente nella situazione di un commissario che resta in carica, ai sensi dell'art. 215, quarto comma, CE. Tale situazione sarebbe perdurata fino alla sostituzione dei membri della Commissione. Orbene, secondo il governo tedesco, un commissario in carica può essere sollevato dal proprio incarico, limitato nel caso di specie alla gestione delle pratiche correnti, compresa l'adozione di decisioni urgenti, solo con il consenso del Consiglio. Tale consenso, tuttavia, avrebbe fatto difetto al momento dell'emanazione della decisione impugnata.
12 Peraltro, il governo tedesco sostiene che il principio della collegialità della Commissione è stato disatteso, nel caso di specie, in quanto le funzioni del sig. Bangemann sono state trasferite al commissario sig. K. Van Miert, competente in materia di sorveglianza della concorrenza e degli aiuti. In tal modo, la direzione generale competente in materia di politica industriale non sarebbe stata rappresentata al momento del procedimento di decisione.
13 La Commissione sostiene, da un lato, che l'art. 215, secondo comma, CE contempla l'ipotesi di un numero ridotto di commissari e, dall'altro, che il Consiglio ha confermato la concessione di un congedo al sig. Bangemann decidendo formalmente, in data 9 luglio 1999, che non occorreva nominare un successore per un periodo di transizione così breve. Tale decisione del Consiglio risulta, secondo la Commissione, perfettamente legittima. Infatti, il sig. Bangemann non avrebbe più potuto assolvere il proprio incarico di commissario, tenuto conto del suo obbligo di rispettare, per tutta la durata del suo mandato e successivamente alla scadenza dello stesso, gli obblighi derivanti dal proprio incarico, in particolare i doveri di lealtà e di riservatezza riguardo all'accettazione, dopo la detta scadenza, di determinate cariche o privilegi.
14 Ne conseguirebbe che la Commissione avrebbe potuto esporsi a critiche se, per l'appunto, il sig. Bangemann avesse continuato a partecipare al procedimento decisionale della Commissione, mentre lo stesso aveva chiesto di essere sollevato dalle proprie funzioni per dedicarsi ad attività professionali in un'impresa. Infatti, in pratica, la Commissione non avrebbe potuto verificare in ogni caso l'imparzialità del sig. Bangemann. Ad ogni modo, le norme di incompatibilità e il dovere di riservatezza imporrebbero un rigoroso obbligo di imparzialità. L'abbandono, da parte del sig. Bangemann, delle sue funzioni di commissario sarebbe stato pertanto necessario.
15 A sostegno del suo argomento, la Commissione invoca la giurisprudenza consolidata secondo la quale essa sarebbe legittimata, in caso di urgenza e per prevenire un vuoto giuridico, a sostituirsi al legislatore comunitario e ad adottare provvedimenti legislativi al fine di garantire la continuità dell'azione della Comunità (sentenze 3 luglio 1979, cause riunite 185/78-204/78, Van Dam en Zonen e a., Racc. pag. 2345; 28 marzo 1984, cause riunite 47/83 e 48/83, Midden-Nederland e Van Miert, Racc. pag. 1721, e 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk, Racc. pag. 2689). A maggior ragione, la Commissione sarebbe autorizzata a sbrigare le proprie pratiche correnti quando dispone di un membro in meno.
16 Riguardo all'argomento del governo tedesco secondo il quale la Direzione generale competente in materia di politica industriale non sarebbe stata rappresentata al momento del procedimento di decisione, la Commissione sostiene che ogni progetto di decisione della stessa istituzione è sottoposto al parere di tutti i servizi interessati, i quali possono in quell'occasione rendere nota per iscritto la propria opinione. Nel caso di specie, il progetto relativo alla decisione impugnata sarebbe stato approvato dalla direzione generale della politica industriale.
Giudizio della Corte
17 Occorre ricordare che, conformemente agli artt. 213, n. 1, secondo comma, CE e 9, n. 1, secondo comma, CA, il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
18 Gli artt. 215, primo comma, CE e 12, primo comma, CA prevedono che, a parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. A tenore degli artt. 215, secondo comma, CE e 12, secondo comma, CA, l'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri. Ai sensi di queste ultime disposizioni, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
19 Inoltre, gli artt. 215, quarto comma, CE e 12, quarto comma, CA prevedono che, salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dagli artt. 216 CE e 12 A CA, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
20 Dalle disposizioni di cui sopra risulta, da un lato, che la Commissione non è competente a modificare il numero dei propri membri e, dall'altro, che, in caso di dimissioni di uno di questi, solo il Consiglio è competente a sostituirlo o a decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
21 Al fine di pronunciarsi sulla fondatezza del primo motivo dedotto dal governo tedesco, occorre pertanto esaminare la natura esatta della decisione 1° luglio 1999, con la quale la Commissione ha messo il sig. Bangemann in «congedo dalle funzioni», e, in particolare, verificare se con tale decisione la Commissione abbia modificato il numero dei propri membri.
22 A tale proposito, occorre ricordare che il sig. Bangemann, con lettera 29 giugno 1999, inviata al presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, ha chiesto alla Commissione di essere sollevato dalle proprie funzioni per potersi dedicare ad attività professionali in un'impresa.
23 Con decisione 1° luglio 1999 la Commissione ha messo il sig. Bangemann in «congedo dalle funzioni» sino al completamento della procedura di cui agli artt. 215 CE e 12 CA. Tale decisione ha dato origine ad un comunicato stampa contenente una dichiarazione riguardante la situazione del sig. Bangemann.
24 Nella detta dichiarazione, che del resto è stata invocata dal governo tedesco a sostegno di tale primo motivo, la Commissione ha affermato quanto segue:
«[A]d ogni modo, non è possibile per il sig. Bangemann esercitare la sua futura funzione finché non sia ultimata la procedura di cui all'art. 215 [CE]. Il sig. Bangemann accetta questo punto. In attesa, il collegio ha deciso che il sig. Bangemann si mettesse in congedo dalle funzioni, come da lui stesso auspicato».
25 E' esatto che, come rileva il governo tedesco, non esiste alcuna disposizione nei Trattati CE e CA o nel regolamento interno della Commissione che preveda una tale messa in «congedo dalle funzioni». Tuttavia occorre rilevare, indipendentemente dai termini utilizzati nella decisione 1° luglio 1999, che con tale decisione la Commissione, al fine di garantire la continuità dell'azione della Comunità, ha semplicemente tratto le conseguenze dal fatto che il sig. Bangemann avesse deciso di accettare un'attività professionale in un'impresa privata, da un lato, e dalla volontà di quest'ultimo di non esercitare più le proprie funzioni nell'ambito della Commissione, dall'altro.
26 Alla luce di ciò, non può ritenersi che la decisione 1° luglio 1999 influenzi la qualità di commissario del sig. Bangemann, né che abbia ad oggetto la diminuzione del numero dei membri della Commissione.
27 Ne consegue che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, la composizione della Commissione era regolare.
28 Pertanto, il primo motivo del governo tedesco dev'essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza, dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto nel corso del procedimento amministrativo, nonché dell'obbligo di motivazione
29 Il secondo motivo del governo tedesco è articolato in due parti.
Sulla prima parte
Argomenti delle parti
30 Il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata viola il dovere di diligenza nonché i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto in quanto la Commissione avrebbe avviato il procedimento principale di verifica degli aiuti solo il 5 agosto 1997, vale a dire oltre tre anni dopo la ricezione della prima comunicazione del governo tedesco relativa alle misure di sostegno previste per la GS.
31 A tale proposito il governo tedesco sostiene che:
- Con una comunicazione 9 giugno 1994, esso ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sulla ripartizione sia delle sovvenzioni, per un ammontare di DEM 133,3 milioni, versate sino al 31 dicembre 1993 dalla Treuhandanstalt per il risanamento della GS, sia dei provvedimenti di finanziamento, per un ammontare di circa DEM 90 milioni, previsti per il 1994. Nella detta comunicazione il governo tedesco avrebbe inoltre segnalato alla Commissione gli stanziamenti speciali per un importo di DEM 15,2 milioni (sino al 31 dicembre 1993) e di DEM 6,5 milioni per il finanziamento delle misure sociali. Lo stesso governo vi avrebbe aggiunto il progetto d'impresa fissato per gli anni 1994-1996 in vista del risanamento della GS. Il procedimento da allora sarebbe proseguito all'interno della Commissione con il numero di fascicolo NN 46/94.
- Con una comunicazione 29 giugno 1994, esso ha informato la Commissione delle misure di sostegno previste, che consistevano in investimenti per un ammontare di DEM 59,61 milioni. Tale comunicazione sarebbe stata ritirata dal governo tedesco, con lettera 2 dicembre 1994, solo su raccomandazione della Commissione.
- Con una comunicazione dettagliata 7 settembre 1995, esso ha fornito alla Commissione una veduta d'insieme della situazione economica della GS e dello sviluppo della sua attività commerciale rispetto alla concorrenza. Secondo il governo tedesco, la detta comunicazione era corredata di una descrizione sommaria, per ogni settore di attività, del programma d'investimento per il periodo 1993-1995, nonché per il 1996 e il 1997. Le sovvenzioni descritte nella detta comunicazione, sia quelle già versate, sia quelle in fase di progetto, avrebbero raggiunto, alla fine del 1997, un ammontare complessivo di DEM 335,9 milioni. Il governo tedesco avrebbe inoltre riferito, nello stesso documento, dei colloqui tenuti con quattro investitori potenziali provenienti dalla Germania, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.
- Con una comunicazione inviata alla Commissione il 3 aprile 1996, esso ha riassunto, da un lato, il piano di ristrutturazione attuato per la GS e ha presentato, dall'altro, il progetto di produzione, lo sviluppo della capacità e della produzione, nonché le previsioni, calcolate su tali basi, dei risultati e del volume d'affari sino al 1998.
- Con comunicazioni 22 agosto 1996 e 9 aprile 1997, esso ha inviato alla Commissione informazioni integrative riguardanti le misure d'investimento attuate dal 1993 al 1995.
32 Il governo tedesco rileva inoltre che i dati economici riportati nelle comunicazioni di cui al punto precedente sono stati esaminati nel corso dei numerosi colloqui svoltisi tra i propri rappresentanti e quelli della Commissione.
33 Orbene, sino all'avvio del procedimento di verifica degli aiuti in data 5 agosto 1997, la Commissione non avrebbe mai lasciato intendere di avere dubbi riguardo alla legittimità, a titolo delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, delle sovvenzioni, già versate o previste, descritte nelle dette comunicazioni. La Commissione non avrebbe neanche messo in dubbio il carattere esaustivo delle informazioni fornite dal governo tedesco.
34 Ne conseguirebbe che, per quanto riguarda le dette sovvenzioni, la Commissione avrebbe contribuito a creare per più di tre anni, in capo al governo tedesco ed alla GS, un legittimo affidamento riguardo al fatto che essa non avrebbe sollevato alcuna obiezione nei confronti delle misure finanziarie legate alla ristrutturazione della detta impresa.
35 Per quanto riguarda, da un lato, le sovvenzioni già versate al momento della notifica delle stesse, il governo tedesco fa riferimento alla sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione (Racc. pag. 4617), secondo la quale la Commissione non disporrebbe di un termine illimitato per pronunciarsi, in base alle norme applicabili in materia di aiuti, sulla legittimità di tali sovvenzioni. Al contrario, secondo la giurisprudenza di cui sopra, la Commissione non potrebbe chiederne la restituzione se tra l'avvio del procedimento principale di verifica e la decisione che ordina la restituzione sono trascorsi 26 mesi. Orbene, tali principi sarebbero stati manifestamente disattesi nel caso di specie, tanto più che si tratterebbe di un caso tipico di ristrutturazione d'impresa da parte della Treuhandanstalt e della BvS, di cui la Commissione avrebbe conosciuto le caratteristiche.
36 Dall'altro lato, riguardo alla notifica delle misure che in quel momento erano ancora in fase di progetto, dalla sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471), risulterebbe che gli Stati membri devono, come regola generale, essere chiaramente informati, nei due mesi successivi all'invio della notifica, del proseguimento del procedimento di verifica. Orbene, il governo tedesco sostiene che la Commissione ha lasciato trascorrere da due a tre anni prima di esprimere, nella propria lettera 5 agosto 1997, dubbi riguardo alla legittimità dei progetti di sovvenzioni notificati nel 1994 e 1995.
37 La Commissione sostiene, in via principale, che la corrispondenza precedente al 6 giugno 1997, menzionata dal governo tedesco, è irrilevante nel caso di specie. La stessa afferma che, anche se il governo tedesco ha effettivamente inviato, il 9 giugno 1994, informazioni sugli aiuti di DEM 133 milioni concessi alla GS sino alla fine del 1993, tale comunicazione è stata effettuata in modo informale, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE. D'altra parte, la notifica formale fatta il 29 giugno 1994 riguarderebbe unicamente aiuti agli investimenti, per un ammontare di DEM 59,61 milioni. Orbene, secondo la Commissione, tale notifica parziale è stata ritirata il 2 dicembre 1994 dalle autorità tedesche, il che avrebbe comportato la mancanza di qualsiasi notifica formale degli aiuti in questione.
38 In subordine, la Commissione rileva, in primo luogo, che il legittimo affidamento fatto valere dal governo tedesco sussiste solo quando la Commissione si esprime senza riserve ed in modo espressamente positivo riguardo ad aiuti notificati.
39 In secondo luogo, la Commissione ritiene che il caso di specie non presenti alcuna delle caratteristiche osservate nella citata causa all'origine della sentenza RSV/Commissione invocata dal governo tedesco.
40 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la precitata sentenza Lorenz, la Commissione sostiene che il termine di due mesi ivi indicato inizia a decorrere, in realtà, solo quando la Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie per formulare la propria decisione. Ad ogni modo, nel caso di specie, la notifica degli aiuti concessi alla GS sarebbe stata effettuata il 6 giugno 1997 ed il procedimento formale di verifica sarebbe stato avviato il 5 agosto 1997, vale a dire prima della scadenza del detto termine di due mesi. Del resto la Commissione sottolinea che, per motivi di certezza del diritto, anche in caso di scadenza del periodo previsto dalla citata sentenza lo Stato membro interessato può dare attuazione alla sua proposta di regime di aiuti solo avvisandone preventivamente la Commissione (sentenza Lorenz, punto 6). Orbene, il governo tedesco non avrebbe rispettato tale principio nel caso di specie.
Giudizio della Corte
41 Per quanto riguarda le sovvenzioni già versate al momento della loro comunicazione alla Commissione ed il legittimo affidamento fatto valere dal governo tedesco, da un lato occorre ricordare che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v., in tal senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 25).
42 D'altro lato, uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE, non può invocare il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest'ultima ordina la ripetizione dell'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile gli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato CE (sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 48).
43 E' vero che dal punto 17 della citata sentenza RSV/Commissione risulta che il ritardo della Commissione nell'adottare una decisione in materia di aiuti di Stato può in determinate circostanze far nascere nel beneficiario di un aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro in questione di provvedere alla ripetizione dell'aiuto stesso.
44 Tuttavia, da una parte, le circostanze della causa che ha dato origine alla sentenza RSV/Commissione erano eccezionali e non presentavano alcuna analogia con quelle della fattispecie in esame. Infatti, la misura di cui trattasi nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un'operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata.
45 D'altra parte, come giustamente ha osservato la Commissione, le autorità nazionali, essendo interlocutori diretti della Commissione stessa, sono meglio informate in ordine allo stato del procedimento di verifica degli aiuti ed all'esito del medesimo, ragion per cui minore sarebbe per loro la possibilità, rispetto ai beneficiari di questi ultimi, di far valere una violazione del loro legittimo affidamento, in particolare quando, come nel caso di specie, durante il periodo controverso abbiano proseguito a fornire, su iniziativa propria o su richiesta della Commissione, informazioni integrative relative alle misure in questione.
46 Per di più, lo stesso governo tedesco ammette che la Commissione aveva chiesto alle autorità tedesche la sospensione del procedimento di notifica per un periodo transitorio, pur segnalando alle stesse che aveva intenzione di riprendere l'esame del fascicolo non appena un accordo di privatizzazione fosse stato concluso.
47 Alla luce di ciò, l'argomento del governo tedesco che mira a dimostrare una violazione del legittimo affidamento delle autorità nazionali non può essere accolto.
48 Per quanto riguarda le misure comunicate dal governo tedesco alla Commissione prima della loro esecuzione, occorre ricordare che, conformemente all'art. 6, n. 6, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, se entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica di un qualsiasi progetto la Commissione non ha avviato il procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall'art. 6, n. 5, del detto codice, ovvero non ha reso nota altrimenti la propria posizione, può essere data esecuzione alle misure progettate, a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso.
49 Da una giurisprudenza consolidata risulta ugualmente che l'obiettivo dell'art. 88, n. 3, CE, che mira a impedire l'attuazione di aiuti incompatibili con il Trattato CE, implica che il divieto sancito in proposito dall'ultima frase della stessa disposizione produca i suoi effetti per tutta la durata della fase preliminare. Per questo motivo la Commissione, per tener conto dell'interesse degli Stati membri a essere informati rapidamente in settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente, è tenuta a provvedere sollecitamente. Se la Commissione, dopo essere stata informata da uno Stato membro di un progetto diretto a istituire un aiuto, omette di avviare la procedura in contraddittorio entro un termine ragionevole, lo Stato membro può dare esecuzione all'aiuto considerato, dopo averne dato preavviso alla Commissione, poiché in tal caso tale aiuto rientra nel regime degli aiuti esistenti. La Corte, ispirandosi agli artt. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), ha considerato che un tale termine ragionevole non debba superare i due mesi (v. in tal senso, in particolare, sentenze 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 4, e 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I-1101, punto 32). Peraltro, la Corte ha del pari statuito che il detto termine di due mesi costituisce un termine imperativo (sentenza Austria/Commissione, citata, punti 72-74).
50 A tale proposito si deve osservare che è stato valutato in due mesi il termine di cui la Commissione dispone per procedere all'esame preliminare di un progetto di aiuto e per decidere se promuovere il procedimento contraddittorio, sia dal legislatore comunitario nell'ambito del sesto codice degli aiuti alla siderurgia sia dalla giurisprudenza della Corte, tenuto conto dell'interesse dello Stato membro a essere informato rapidamente in settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente. Pertanto, riguardo a tale interesse, in linea di principio l'esame preliminare di un progetto di aiuto deve essere considerato urgente, a meno che lo Stato membro interessato non acconsenta espressamente alla proroga del termine (v., in tal senso, sentenza Austria/Commissione, citata, punto 76).
51 Nel caso in esame, tenuto conto del compito specifico della Treuhandanstalt, della BvS e della BMGB, occorre rilevare, in primo luogo, che tutte le sovvenzioni esaminate dalla Commissione nella decisione impugnata costituiscono misure adottate allo scopo di pervenire ad una ristrutturazione della GS, da un lato, e nella prospettiva di una privatizzazione di tale impresa, dall'altro.
52 In secondo luogo, è d'uopo rilevare che il governo tedesco ha affermato, a proposito della revoca della comunicazione 29 giugno 1994, che tale revoca è intervenuta nel momento in cui la Commissione aveva chiesto alle autorità tedesche che le stesse sospendessero il procedimento di notifica per un periodo di transizione, poiché la privatizzazione della GS non era imminente. Infatti, secondo il governo tedesco, la Commissione gli aveva comunicato più volte di voler riprendere l'esame della domanda - compreso quello delle sovvenzioni già versate, di cui il detto governo l'aveva informata in precedenza - non appena fosse avanzata la ristrutturazione della GS e fosse concluso un accordo di privatizzazione.
53 E' vero che la detta revoca riguardava unicamente la comunicazione 29 giugno 1994. Tuttavia, è giocoforza rilevare che essa costituisce un indizio chiaro e inequivoco del fatto che il governo tedesco ha acconsentito a che la Commissione esaminasse tutte le misure adottate a favore della GS, nonché le circostanze della ristrutturazione e della privatizzazione di tale impresa.
54 Tale affermazione è inoltre corroborata dal fatto che, nonostante le numerose comunicazioni che il governo tedesco ha inviato alla Commissione, esso ha nondimeno ritenuto necessario notificare nuovamente, con lettera 6 giugno 1997, le misure di finanziamento adottate a favore della GS.
55 Alla luce di ciò, occorre concludere che, nel caso di specie, avviando il procedimento previsto dall'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia il 5 agosto 1997, vale a dire meno di due mesi dopo la notifica del 6 giugno 1997 menzionata al punto precedente, la Commissione non ha ignorato il termine previsto dall'art. 6, n. 6, del detto codice e sancito dalla giurisprudenza ricordata ai punti 49 e 50 della presente sentenza.
56 Pertanto, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, la prima parte del secondo motivo del governo tedesco dev'essere respinta.
Sulla seconda parte
57 Il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione, quale previsto dagli artt. 5, secondo comma, quarto trattino, CA, 15, primo comma, CA e 253 CE, in quanto non menziona le circostanze determinanti del procedimento di notifica precedenti al 6 giugno 1997, non fa alcun riferimento agli effetti delle misure controverse sugli scambi tra Stati membri e non indica neppure se tali misure falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
58 A tale proposito, occorre ricordare che, anche se la motivazione richiesta dalle disposizioni menzionate al punto precedente deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede, però, che la stessa contenga tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. Infatti, la sua rispondenza o meno a tali requisiti va valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29; 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).
59 Per quanto riguarda in particolare una decisione in materia di aiuti di Stato, la Corte ha dichiarato che, benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 24; 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52, e 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punto 66).
60 Nella fattispecie in esame, le misure di sostegno controverse adottate a favore del settore produttivo della GS rientrante nell'ambito di applicazione del Trattato CECA sono assoggettate all'art. 4, lett. c), CA, il quale non richiede, affinché determinati aiuti siano ritenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, che essi ostacolino gli scambi tra Stati membri o che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
61 Per quanto riguarda gli aiuti destinati ai settori produttivi della GS che non rientrano nella sfera di applicazione del Trattato CECA, occorre rilevare che la Commissione ha sufficientemente indicato i motivi per i quali l'approvazione di un aiuto superiore al 35% costituirebbe un'inammissibile distorsione di concorrenza e un ostacolo per gli scambi tra Stati membri, in quanto ai punti 54-63 della motivazione della decisione impugnata essa ha menzionato, in primo luogo, il fatto che la GS opera nel settore instabile della siderurgia, in secondo luogo, la comunicazione della Commissione 13 dicembre 1998, relativa all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (GU C 320, pag. 3; in prosieguo: l'«inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA»), la quale riporta una presentazione analitica della situazione del mercato comunitario dei prodotti siderurgici non disciplinati dal Trattato CECA ed attesta la lunga e grave crisi a cui tale settore è stato sottoposto a partire dagli anni settanta, in terzo luogo, la comunicazione della Commissione 10 marzo 1998, relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale»), e, in quarto luogo, il massimale del 35% stabilito per gli aiuti regionali ai nuovi Länder dal regime della Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (azione comune per il miglioramento della struttura economica regionale; in prosieguo: la «Gemeinschaftsaufgabe»), approvato dalla Commissione stessa.
62 Per quanto riguarda le circostanze del procedimento amministrativo precedenti al 6 giugno 1997, è sufficiente rilevare che, come risulta dai punti 51-55 della presente sentenza, giustamente la Commissione ha considerato la notifica del 6 giugno 1997 come l'unica che potesse essere presa in considerazione ai sensi degli artt. 93, n. 3, del Trattato e 6, n. 6, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia. Inoltre, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta su tale punto dal governo tedesco, che la detta notifica riguardava l'insieme delle misure finanziarie adottate a favore della GS. Ne consegue che l'assenza di una menzione delle comunicazioni effettuate prima del 6 giugno 1997 non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione risultante dagli artt. 5, secondo comma, quarto trattino, CA, 15, primo comma, CA e 253 CE.
63 Di conseguenza la seconda parte del secondo motivo del governo tedesco dev'essere respinta. Pertanto, tale motivo dev'essere integralmente respinto.
Sul terzo motivo, vertente su un'applicazione delle norme del Trattato CECA a settori produttivi della GS estranei alla sfera di applicazione del Trattato stesso
Argomenti delle parti
64 Con il terzo motivo il governo tedesco sostiene che, per quanto riguarda la valutazione degli aiuti al funzionamento e delle misure sociali di cui la GS ha beneficiato, la decisione impugnata è viziata da un errore e dev'essere annullata nella parte in cui la Commissione avrebbe applicato le norme del Trattato CECA e dei codici degli aiuti alla siderurgia per valutare la legittimità non solo delle misure di sostegno relative al settore produttivo della GS rientrante nella sfera di applicazione del detto trattato, ma anche di quelle ad essa estranee.
65 In primo luogo, secondo il governo tedesco, la circostanza che un'impresa produca, in uno dei quattro settori della propria attività, prodotti elencati all'allegato I CA non è sufficiente, da sola, ad assoggettare il resto dell'attività della detta impresa al Trattato CECA. Ciò sarebbe tanto più vero, nel caso di specie, in quanto i prodotti della GS che non rientrano nel detto allegato costituirebbero più del 90% del suo volume d'affari esterno. Infatti, alcuni prodotti semifiniti (lingotti e brammi) menzionati in tale allegato sarebbero fabbricati unicamente in uno dei quattro stabilimenti della GS, vale a dire in quello che produce ghisa. Orbene, più del 90% dei detti prodotti semifiniti non verrebbe commercializzato dalla GS, bensì sarebbe utilizzato all'interno dell'impresa per subire ivi un'altra trasformazione nella fucina, nel laminatoio e nella fonderia.
66 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che, come risulterebbe dagli artt. 50, n. 2, CA e 80 CA, l'applicazione del Trattato CECA ad un'impresa dipende non dall'attività di tale impresa considerata nel suo insieme, ma dai prodotti della stessa. A sostegno di questa tesi, il governo tedesco invoca la giurisprudenza della Corte (sentenze 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, Racc. pag. 435, in particolare pag. 457, e 15 dicembre 1987, causa 328/85, Deutsche Babcock, Racc. pag. 5119, punto 9), dalla quale risulterebbe che l'applicabilità del Trattato CECA dev'essere determinata in funzione dei prodotti.
67 In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che, applicando il Trattato CECA a prodotti che non vi rientrano, la Commissione contraddice la sua prassi precedente, quale risulta dall'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA e dalle decisioni della stessa 30 luglio 1996, 97/21/CE, CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso alla Compañía Española de Tubos por Extrusión S.A., sita in Llodio (Álava) (GU 1997, L 8, pag. 14), e 29 luglio 1998, di autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione a favore di «Productos Tubulares» (GU C 409, pag. 6).
68 Infine, il governo tedesco afferma che la GS garantisce, grazie ad una contabilità analitica separata e verificata da revisori contabili indipendenti, che i mezzi messi a disposizione del suo settore produttivo rientrante nella sfera di applicazione del Trattato CECA non sono stati utilizzati per altri settori, né viceversa. A tale proposito, esso ricorda che, al punto 14 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato la relazione elaborata dalla società di revisione contabile KPMG, presentata dal governo tedesco nel 1998, dalla quale emergerebbe molto chiaramente che presso la GS esisteva, a partire dal 1990, una contabilità analitica separata per unità di gestione che consentiva di effettuare con esattezza la ripartizione dei fondi tra i diversi impianti produttivi.
69 Da quanto sopra conseguirebbe che la Commissione ha basato la decisione impugnata non sulla constatazione effettiva di un utilizzo sproporzionato dei mezzi di produzione nel settore produttivo della GS rientrante nella sfera di applicazione del Trattato CECA, bensì sul presupposto, confutato dalla relazione di revisione della KPMG, che vi fosse il rischio di uno sviamento.
70 Il governo tedesco conclude che le informazioni e le revisioni che ha fornito dimostrano che non vi era, nel caso di specie, alcun rischio di sviamento. Inoltre, la Commissione non avrebbe rilevato l'esistenza di un tale sviamento. Pertanto, il fatto che la Commissione, nella fattispecie in esame, abbia adottato una decisione diversa da quella del 29 luglio 1998, menzionata al punto 67 della presente sentenza, senza motivazione sufficiente, costituirebbe una grave discriminazione nei confronti della GS e, allo stesso tempo, un abuso del potere discrezionale di cui la detta istituzione dispone.
71 In via principale, la Commissione sostiene, innanzitutto, come dalla giurisprudenza della Corte risulti chiaramente che il Trattato CECA si applica a tutte le imprese che fabbricano prodotti indicati nell'allegato I CA, indipendentemente dal fatto che le stesse imprese commercializzino i detti prodotti ovvero si limitino a riutilizzarli. L'elemento determinante non sarebbe, pertanto, la commercializzazione, bensì la fabbricazione e, nel caso di procedimenti integrati, la fabbricazione di prodotti intermedi, poiché vi sarebbe sempre il rischio che i prodotti destinati in linea di principio ad un uso interno siano posti in realtà sul mercato (sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, citata, pagg. 470-472).
72 Inoltre, secondo la Commissione, la precitata sentenza Deutsche Babcock è irrilevante nel caso di specie, in quanto riguarderebbe l'applicabilità a prodotti che rientrano nel Trattato CECA di un regolamento del Consiglio relativo al rimborso di dazi all'importazione o all'esportazione.
73 Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l'applicabilità delle norme di concorrenza stabilite dal Trattato CECA, compreso il regime degli aiuti, dipende, per sua natura, non dai prodotti ma dalle imprese.
74 Nell'ipotesi in cui tale argomento non fosse accolto, la Commissione sostiene, in subordine, che l'applicazione del Trattato CECA e dei codici degli aiuti alla siderurgia per la valutazione dell'insieme degli aiuti al funzionamento e delle misure sociali di cui la GS ha beneficiato è giustificata dall'esistenza di un rischio di sviamento di tali aiuti a vantaggio del settore produttivo della GS che rientra nella sfera di applicazione del Trattato CECA. Infatti, come risulterebbe dai punti 35-40 della decisione impugnata, gli aiuti apparentemente destinati ai settori produttivi non rientranti nell'ambito del detto trattato avrebbero recato vantaggio, in realtà, al settore produttivo integrato a valle, il quale rientra nell'ambito dello stesso Trattato, nel senso che quest'ultimo settore avrebbe beneficiato, per effetto della contabilità interna, di un prezzo pieno stabilito artificialmente.
75 Replicando all'argomento del governo tedesco secondo il quale la Commissione non avrebbe provato lo sviamento, ma si sarebbe limitata ad accennare a un rischio in tal senso, la Commissione sostiene che l'assenza di qualsivoglia sviamento costituisce una condizione preliminare per l'esame di aiuti alla luce del Trattato CE. In altri termini, essa sarebbe un presupposto della compatibilità degli stessi con detto Trattato. Pertanto, l'assenza di sviamento avrebbe dovuto essere invocata e dimostrata dallo Stato membro, in quanto l'onere della prova in materia di compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi incomberebbe a quest'ultimo. Orbene, le autorità tedesche non sarebbero state in grado di fornire tale prova, di modo che si configurerebbe un'attribuzione degli aiuti controversi al settore produttivo della GS che rientra nel Trattato CECA.
Giudizio della Corte
76 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), CA, che costituisce il fondamento del regime giuridico degli aiuti di Stato disciplinati dal Trattato CECA, sono dichiarati incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, di conseguenza, vietati, alle condizioni previste dal detto Trattato, le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati sotto qualsiasi forma.
77 In secondo luogo, va rilevato che, in forza degli artt. 80 CA e 81 CA, soltanto le imprese che esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio sono soggette alle norme del Trattato CECA e che, a tale proposito, i termini «carbone» e «acciaio» si riferiscono unicamente ai prodotti elencati nell'allegato I CA.
78 Ne consegue che un'impresa è soggetta al divieto di cui all'art. 4, lett. c), CA soltanto qualora eserciti tale attività produttiva (v., in tal senso, sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, citata, pagg. 467 e 468).
79 Nel caso di specie, non è contestato che la GS eserciti un'attività produttiva che rientra nell'allegato I CA. Il governo tedesco sostiene nondimeno che il 90% delle attività commerciali della GS consiste nella vendita di prodotti che non rientrano nel Trattato CECA e che il 90% dei prodotti semifiniti fabbricati dalla GS e rientranti nel detto trattato non viene commercializzato dalla GS, bensì è utilizzato all'interno di tale impresa.
80 A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che l'art. 4, lett. c), CA, a differenza dell'art. 87, n. 1, CE, non prevede come presupposto, perché determinati aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, che essi falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Infatti, detta disposizione del Trattato CECA vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, con la conseguenza che non può contenere regole de minimis (v., in tal senso, ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 41).
81 Dall'altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il termine «produzione», ai sensi dell'art. 80 CA, non può essere interpretato nel senso che riguarda solo la fabbricazione di prodotti destinati ad essere messi sul mercato. Infatti, tale interpretazione, oltre al fatto che porterebbe a escludere dall'ambito di applicazione del Trattato CECA una parte notevole o addirittura preponderante della produzione degli oggetti elencati nell'allegato I CA, il che sarebbe evidentemente in contrasto con le intenzioni degli autori del detto Trattato, farebbe dipendere dalla struttura giuridica dell'impresa produttrice l'applicazione dello stesso Trattato ad un prodotto. Orbene, in tale ipotesi, resterebbe esclusa dall'ambito di applicazione del Trattato CECA, in particolare, la produzione delle grandi imprese integrate, conseguenza questa in contrasto tanto con la lettera quanto con lo spirito e con gli scopi del detto trattato (v., in tal senso, sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, citata, pagg. 470 e 471).
82 Pertanto, si deve concludere che né il fatto che la produzione della GS che rientra nel Trattato CECA sia relativamente scarsa, né la circostanza che la GS non commercializzi detta produzione possono escludere tale impresa dall'ambito di applicazione del Trattato CECA, segnatamente dell'art. 4, lett. c), CA.
83 Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, la Commissione ha applicato le norme del Trattato CECA e dei codici degli aiuti alla siderurgia per esaminare non solo gli aiuti al funzionamento e le misure sociali destinati ai settori produttivi della GS soggetti al detto Trattato, ma anche le misure a favore di settori produttivi di tale impresa che non vi rientrano.
84 A tale proposito, va affermato che, nel caso di imprese che fabbricano sia prodotti che rientrano nel Trattato CECA, sia prodotti che rientrano nel Trattato CE, l'applicazione del Trattato CECA ad aiuti destinati a sostenere un settore produttivo che non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultimo può essere giustificata qualora esista un effettivo rischio di sviamento dei detti aiuti a vantaggio delle attività produttive incluse in tale ambito di applicazione. Infatti, in considerazione, da un lato, delle peculiarità del settore siderurgico e, dall'altro, del divieto rigoroso ed assoluto degli aiuti di Stato sancito dall'art. 4, lett. c), CA, sarebbe incompatibile con le finalità del sistema creato dal Trattato CECA assoggettare alle meno severe disposizioni del Trattato CE l'esame degli aiuti che possono potenzialmente recare vantaggio ai settori produttivi di un'impresa i quali rientrano nel Trattato CECA.
85 Pertanto, occorre accertare se nella fattispecie vi fosse tale rischio di sviamento.
86 Ai punti 35-41 della decisione impugnata la Commissione ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di un tale rischio segnalando in particolare l'impossibilità di distinguere tra aiuti destinati ai settori produttivi della GS che rientrano nel Trattato CECA e quelli concessi agli altri settori produttivi della stessa, per il fatto che la detta impresa non dispone di contabilità separate.
87 La Commissione ha persino fornito indizi seri che tale sviamento si è verificato. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, dalla tabella che figura al punto 36 della decisione impugnata risulta che i dati contabili contenuti nella relazione della società di revisione contabile KPMG, prodotta dal governo tedesco per dimostrare l'esistenza di una contabilità separata, contraddicono, praticamente in tutte le voci, quelli trasmessi con la notifica del 6 giugno 1997 e confermano il giudizio della Commissione, esposto al punto 39 della decisione impugnata, circa lo sviamento della destinazione dei fondi.
88 Pertanto, giustamente la Commissione ha valutato alla luce del Trattato CECA la legittimità dell'insieme degli aiuti al funzionamento e delle misure sociali adottati a favore della GS.
89 Pertanto, il terzo motivo del governo tedesco dev'essere respinto.
Sul quarto motivo, vertente su una considerazione errata, ai sensi del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, degli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS che rientrano nel Trattato CECA
90 Con il quarto motivo il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è illegittima e pertanto deve essere annullata, nella parte in cui stabilisce, al punto 51, che gli aiuti agli investimenti pari a DEM 13,3 milioni, destinati alla GS, sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.
91 Il fatto che la Commissione abbia concluso che i detti aiuti agli investimenti non possono essere compatibili con il Trattato CECA e con l'art. 5, terzo trattino, del quinto codice degli aiuti per la siderurgia, per il solo motivo che essi non le sarebbero stati notificati entro il 30 giugno 1994, dimostrerebbe che la Commissione ha adottato nel caso di specie un atteggiamento contraddittorio, poiché sarebbe stata la stessa istituzione a richiedere al governo tedesco di ritirare la propria comunicazione 29 giugno 1994.
92 Ad ogni modo, il governo tedesco sostiene che la mera violazione formale del termine di notifica non autorizza la Commissione a chiedere la restituzione definitiva di un aiuto qualora la stessa non abbia né esaminato né sollevato la questione relativa alla legittimità sostanziale di quest'ultimo. A tale proposito, esso invoca la giurisprudenza della Corte relativa agli aiuti di Stato che rientrano nel Trattato CE, la quale, secondo lo stesso, si applica anche nell'ambito del Trattato CECA (sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. pag. I-307, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 43).
93 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla compatibilità di questi, i codici degli aiuti attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato (sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 115).
94 Pertanto, se determinati aiuti che gli Stati membri intendono far autorizzare in base ad un codice non vengono notificati entro il periodo da questo previsto a tale scopo, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti alla luce di detto codice (v. sentenze 3 ottobre 1985, causa 214/83, Germania/Commissione, Racc. pag. 3053, punti 40-47, e 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punti 49-55).
95 Per quanto riguarda il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, occorre ricordare che, conformemente all'art. 5 dello stesso, alcuni aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 a condizione che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio dei nuovi Länder e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio.
96 Inoltre, l'art. 6, n. 1, terza frase, del detto codice dispone che le notificazioni alla Commissione dei progetti di aiuti di cui all'art. 5 dello stesso codice devono avvenire entro il 30 giugno 1994.
97 Poiché gli aiuti in questione sono stati notificati alla Commissione solo il 6 giugno 1997, ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 93 e 94 della presente sentenza, la Commissione non poteva esaminarli rispetto al quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Il fatto che la Commissione fosse stata informata dei detti aiuti con comunicazione 29 giugno 1994, la quale è stata in seguito revocata dalle autorità tedesche, non può modificare tale conclusione.
98 La circostanza addotta dal governo tedesco e contestata dalla Commissione che tale revoca fosse stata effettuata su richiesta della Commissione non può avere conseguenze giuridiche nel caso di specie.
99 Pertanto, il quarto motivo del governo tedesco dev'essere respinto.
Sul quinto motivo, vertente su una valutazione errata degli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS esclusi dal Trattato CECA
100 Con il quinto motivo, articolato in due parti, il governo tedesco contesta la valutazione della Commissione relativa agli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS esclusi dal Trattato CECA.
Sulla prima parte
101 Il governo tedesco sostiene che la Commissione, nella decisione impugnata, valutando gli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS non disciplinati dal Trattato CECA, ha applicato ingiustamente i criteri previsti dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia relativi agli aiuti regionali e non - come il governo tedesco aveva chiesto - gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti comunitari in materia di ristrutturazione»). Orbene, il primo testo limiterebbe l'intensità degli aiuti al 35% dell'ammontare degli investimenti, mentre il secondo autorizzerebbe aiuti fino al 100% di tale importo.
102 A tale proposito, il governo tedesco adduce tre argomenti.
103 In primo luogo, esso sostiene che gli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS non disciplinati dal Trattato CECA avrebbero dovuto essere valutati unicamente rispetto al Trattato CE. Orbene, la Commissione avrebbe affermato, per il fatto che la GS, nel suo insieme, esercita la propria attività in un «settore instabile», che l'autorizzazione degli aiuti prevista dal Trattato CE non può estendersi oltre a quanto permesso dal Trattato CECA e dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Un tale rinvio ai criteri del Trattato CECA e del detto codice sarebbe illegittimo.
104 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che le attività della GS che rientrano nel Trattato CE non costituiscono un «settore instabile» ai sensi del quadro giuridico che disciplina le attività della Treuhandanstalt o degli orientamenti in materia di ristrutturazione. Secondo tale governo, un settore economico non costituisce un «settore instabile» per il solo fatto che versa in una situazione di «sovraccapacità settoriale». Infatti, i «settori instabili» sarebbero unicamente i settori economici per i quali la Commissione ha fissato, nelle sue comunicazioni o in altri atti giuridici, criteri sostanziali di autorizzazione degli aiuti di Stato.
105 Orbene, l'inquadramento di alcuni settori siderurgici non CECA non avrebbe l'effetto di definire un settore instabile, poiché lo stesso si limiterebbe ad imporre la notifica delle misure adottate a favore dell'industria della produzione di tubi. Tale inquadramento non avrebbe alcuna conseguenza giuridica per i settori produttivi della GS non soggetti al Trattato CECA. Esso non implicherebbe, in particolare, che l'aiuto per un piano di ristrutturazione sia limitato al 35% dell'ammontare degli investimenti.
106 In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che, rifiutando di applicare nel caso di specie gli orientamenti comunitari in materia di ristrutturazione, i quali erano stati applicati in centinaia di casi simili di privatizzazioni operate dalla Treuhandanstalt, dalla BvS e dalla BMGB, la Commissione ha commesso un grave errore di valutazione. L'affermazione della Commissione secondo la quale non le sarebbe stato sottoposto alcun piano di ristrutturazione sarebbe falsa, poiché il governo tedesco le avrebbe presentato tale piano di ristrutturazione nell'ambito sia delle comunicazioni effettuate dal 1994 al 1996, sia della notifica del 6 giugno 1997. Il governo tedesco sostiene che, se il ripristino della redditività dell'impresa tramite privatizzazione avesse costituito l'elemento determinante nel caso di specie, come affermato al punto 58 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto autorizzare gli aiuti in questione in ragione del 100%.
107 A tale proposito occorre rilevare, anzitutto, come giustamente la Commissione abbia affermato, al punto 56 della decisione impugnata, che la normativa sulle attività della Treuhandanstalt, vale a dire le lettere della Commissione inviate al governo tedesco il 26 ottobre 1991, SG(91) D/17825, l'8 dicembre 1992, SG(92) D/17613, e il 1° novembre 1995, SG(95) D/1062, non era applicabile nel caso di specie. Infatti, tali lettere escludono dal regime da esse istituito, in quanto settore instabile, il «settore dell'acciaio» e non il «settore dell'acciaio rientrante nel Trattato CECA».
108 Inoltre, dai punti 60-63 della decisione impugnata risulta, da un lato, che la Commissione ha considerato che gli orientamenti riguardanti gli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti costituivano l'unica valida base giuridica per valutare gli aiuti agli investimenti a favore dei settori produttivi della GS non rientranti nel Trattato CECA. Dall'altro, affermando che i detti aiuti dovevano essere valutati alla stregua dei massimali autorizzati per gli aiuti regionali agli investimenti concessi in base al regime generale della Gemeinschaftsaufgabe, la stessa ha concluso, conformemente agli artt. 87, n. 3, CE e 88, n. 2, CE, che i detti aiuti erano compatibili con il mercato comune solo per il 35%.
109 E' giocoforza rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, da tale iter logico non risulta affatto che la Commissione, al fine di valutare le dette misure, abbia applicato le disposizioni del Trattato CECA o dei codici degli aiuti alla siderurgia.
110 Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il governo tedesco contesta alla Commissione di non aver applicato, nella fattispecie, gli orientamenti in materia di ristrutturazione, va rilevato che, come risulta dal punto 53 della decisione impugnata, il 14 ottobre 1998 la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione che, riguardo agli aiuti agli investimenti in questione, la Treuhandanstalt, la EREL e la BvS avevano agito di fatto come enti erogatori di aiuti regionali. Poiché tale affermazione della Commissione non è stata contestata dal governo tedesco, si deve considerare che i detti aiuti sono stati concessi quali aiuti regionali.
111 Per di più, l'esistenza di un piano di ristrutturazione della GS che accompagnasse gli aiuti agli investimenti in questione non è stata dimostrata nel caso di specie. Infatti, il governo tedesco si è limitato a fare riferimento in maniera astratta ai propri scambi di corrispondenza con la Commissione, sia in occasione del procedimento amministrativo sia successivamente a quest'ultimo, senza produrre elementi concreti idonei a provare che un vero e proprio piano di ristrutturazione coerente ed esaustivo fosse stato realizzato e comunicato alla Commissione per essere da questa approvato.
112 Del resto, l'asserzione del governo tedesco secondo la quale il flusso di cassa della GS è stato positivo per la prima volta nell'esercizio 1998 non è di per sé sufficiente a provare il recupero durevole della redditività di tale impresa.
113 Pertanto, la prima parte del quinto motivo dev'essere respinta.
Sulla seconda parte
114 Con la seconda parte del quinto motivo il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto la Commissione ha omesso di autorizzare gli aiuti agli investimenti destinati ai settori produttivi della GS non soggetti al Trattato CECA in applicazione dell'art. 87, n. 2, lett. c), CE. Lo stesso afferma che la ristrutturazione della GS e le misure di accompagnamento della Treuhandanstalt, della BvS e della BMGB costituiscono un tipico caso di applicazione di tale disposizione, segnatamente perché Gröditz (Germania), come antica sede dell'industria siderurgica, è particolarmente colpita dalle conseguenze della pianificazione economica socialista, e in quanto il livello economico medio di tale area resta lontano dal raggiungere quello dei Länder che costituivano la Repubblica federale di Germania prima della riunificazione tedesca.
115 Si deve ricordare al riguardo che, ai termini dell'art. 87, n. 2, lett. c), CE, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».
116 Successivamente alla riunificazione della Germania tale disposizione non è stata abrogata né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam (sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 47).
117 Si deve tuttavia rilevare che, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato dall'art. 87, n. 1, CE, la disposizione di cui all'art. 87, n. 2, lett. c), CE deve essere interpretata restrittivamente (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, citata, punto 49).
118 Inoltre, come ha già affermato la Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei e Likörfabrik, Racc. pag. 1051, punto 10, e 19 settembre 2000, Germania/Commissione, citata, punto 50).
119 Peraltro, anche se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 87, n. 2, lett. c), CE si presta ad applicarsi ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i Länder originari nel periodo antecedente alla data della riunificazione (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 51).
120 A tale riguardo l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla creazione, avvenuta nel 1948, della linea di separazione tra le due zone occupate. Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riferirsi solamente quelli sorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, come l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 52).
121 Per contro, la tesi del governo tedesco secondo cui l'art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder contrasta tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 53).
122 Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 87, n. 2, lett. c), CE (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 54).
123 E' evidente, pertanto, che le differenze di sviluppo tra i Länder originari e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti, rispettivamente nell'una e nell'altra parte della Germania (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 55).
124 Si deve pertanto concludere che il governo tedesco non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che gli aiuti destinati ai settori produttivi della GS non rientranti nell'ambito del Trattato CECA erano necessari a compensare uno svantaggio economico provocato dalla divisione della Germania.
125 Di conseguenza, la seconda parte del quinto motivo dev'essere disattesa. Pertanto, tale motivo dev'essere interamente respinto.
Sul sesto motivo, vertente su una valutazione errata, ai sensi della normativa applicabile in materia di aiuti, del procedimento di privatizzazione della GS
126 Con il sesto motivo il governo tedesco contesta la fondatezza della valutazione della Commissione relativa al procedimento di privatizzazione della GS. Esso sostiene, da un lato, che la decisione impugnata è viziata da un errore in quanto la stessa si basa sull'affermazione che la privatizzazione della GS, ad un prezzo di vendita negativo di DEM 340 milioni, non costituiva, dal punto di vista del titolare del capitale, una soluzione più economica, in termini di costi, della liquidazione. Secondo il governo tedesco, tale affermazione si basa su una valutazione inesatta della situazione giuridica in Germania, così come su un'interpretazione errata del criterio dell'investitore privato in base alla normativa applicabile in materia di aiuti.
127 Dall'altro lato, la decisione impugnata sarebbe del pari viziata da un errore nella parte in cui mette in dubbio il fatto che la gara d'appalto, condotta a livello internazionale nel caso della GS, abbia soddisfatto i requisiti di un «procedimento aperto, incondizionato e trasparente», conformemente alle linee di comportamento in materia di privatizzazione pubblicate dalla Commissione nella XXIII Relazione sulla politica di concorrenza (1993) (in prosieguo: le «linee di comportamento»).
128 Per quanto riguarda il principio della privatizzazione della GS e l'applicazione da parte della Commissione del criterio dell'investitore privato, il governo tedesco ricorda come quest'ultima abbia affermato, riferendosi alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92, C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 22), che, nell'ambito dei costi di liquidazione della GS, stimati dalla società di revisione contabile KPMG in DEM 445 milioni, soltanto DEM 94 milioni dovevano essere considerati ai fini di un confronto, in quanto tale somma corrispondeva al valore di liquidazione, stabilito dai revisori contabili, oltre il quale la BvS non avrebbe prestato garanzie.
129 Il governo tedesco sostiene, in primo luogo, che la giurisprudenza menzionata dalla Commissione è irrilevante nel caso di specie. Infatti, la sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, già citata, si sarebbe basata su affermazioni relative alla responsabilità di un ente pubblico titolare del capitale ai sensi del diritto spagnolo. Tuttavia, in diritto tedesco, la situazione sarebbe diversa. Come la Commissione avrebbe ammesso al punto 81 della decisione impugnata, i prestiti dei soci quotisti accordati dai quotisti pubblici della GS non sarebbero stati rimborsabili con la massa dell'attivo. Considerando tale importo, i costi di liquidazione ammonterebbero a DEM 292 milioni.
130 In secondo luogo, il governo tedesco contesta le asserzioni della Commissione, riportate al punto 80, primo capoverso, lett. a), della decisione impugnata, secondo le quali la BvS avrebbe garantito per i debiti della GS non in quanto titolare del capitale, ma in quanto istituto pubblico. Secondo tale governo, le garanzie concesse dalla BvS non costituiscono misure di sostegno di carattere statale. Esse sarebbero, invece, analoghe in tutti i loro elementi alle garanzie, consuete nell'economia privata, concesse da holding alle società da esse controllate. Per determinare i costi della liquidazione di una società controllata, tali holding dovrebbero tenere conto delle dette garanzie. A tale scopo, sarebbe del tutto indifferente se la BvS fosse titolare del capitale della GS direttamente o indirettamente, tramite l'intermediazione di una società di gestione.
131 In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che, secondo il diritto tedesco, la BvS, quale titolare del capitale, è debitrice, in caso di liquidazione, delle spese di risanamento della sede aziendale, stimate dai revisori contabili in DEM 87 milioni. Ai sensi del diritto pubblico tedesco, ogni titolare del capitale di una società liquidata è responsabile dell'inquinamento del suolo da parte di quest'ultima e di altre circostanze che richiedano un risanamento.
132 In quarto luogo, occorrerebbe ugualmente considerare i costi della liquidazione stessa, stimati dai revisori contabili in DEM 57 milioni. Poiché il titolare del capitale ne risponde, tale importo dovrebbe ugualmente essere preso in considerazione per il confronto tra i costi della privatizzazione e quelli della liquidazione. Nella misura in cui tali costi sono a carico della società di gestione controllata dalla BvS, occorre aggiungere, secondo il governo tedesco, che la detta società, riguardo alle spese di liquidazione, gode di un diritto di esonero nei confronti della BvS.
Giudizio della Corte
133 Al fine di stabilire se la privatizzazione della GS ad un prezzo di vendita negativo di DEM 340 milioni presenti elementi di aiuto di Stato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di tale entità nell'ambito della vendita della detta impresa o avrebbe optato per la liquidazione di quest'ultima (v., in tal senso, in particolare, sentenza 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 70).
134 A tale proposito, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, occorre distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere come azionista di una società e quelli che possono incombergli come autorità pubblica (sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto 22).
135 Per quanto riguarda il caso di specie, occorre del pari tenere conto del fatto che è pacifico che la GS è un'impresa in difficoltà, alla quale diverse autorità pubbliche hanno concesso per anni prestiti senza interessi ed a fondo perduto.
136 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre esaminare l'argomento del governo tedesco volto a dimostrare che la liquidazione della GS sarebbe stata più costosa della sua privatizzazione.
137 Nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania quantifica in DEM 475 milioni i costi che la liquidazione della GS avrebbe comportato. Tale importo è articolato in DEM 196 milioni corrispondenti ai prestiti dei soci quotisti, DEM 49 milioni per crediti bancari garantiti, DEM 26 milioni per passività diverse, DEM 147 milioni che rappresentano riserve per spese varie (di cui DEM 87 milioni per il risanamento della superficie aziendale e DEM 22 milioni per le spese non obbligatorie inerenti ad un piano sociale) e DEM 57 milioni per i costi del procedimento di liquidazione propriamente detto, in particolare spese di funzionamento e di sospensione delle attività svolte nel periodo di liquidazione.
138 Per quanto riguarda, anzitutto, le garanzie di crediti concesse a favore della GS, occorre rilevare che esse sono state costituite a vantaggio di un'impresa in difficoltà che non ha fornito alcuna contropartita adeguata. Orbene, di regola, un investitore privato non avrebbe accordato alla GS prestiti di tale natura. Come la Commissione ha rilevato al punto 45 della decisione impugnata, le garanzie statali concesse a favore di imprese in difficoltà devono essere considerate aiuti statali di importo corrispondente al prestito garantito. Ne consegue che gli obblighi che derivano da quest'ultimo per l'impresa risultano quindi chiaramente dalla concessione degli aiuti e non possono, per questa ragione, essere inseriti nel computo normale della liquidazione.
139 Inoltre, per quanto riguarda le spese di risanamento della sede addotte dal governo tedesco, va osservato che, essendo il prezzo di vendita della sede in questione - come risulta dal fascicolo - di soli DEM 9 milioni, anche qualora l'impresa fosse stata obbligata a procedere al risanamento, un investitore privato non avrebbe messo a disposizione di quest'ultima fondi ulteriori in caso di liquidazione. Ad ogni modo, il governo tedesco non ha fornito alcuna informazione precisa idonea a dimostrare che, in un caso analogo a quello in esame, il titolare del capitale dell'impresa in liquidazione sarebbe stato eventualmente costretto a farsi carico interamente e in prima persona del risanamento della sede.
140 Per quanto riguarda, infine, i prestiti dei soci quotisti, l'intero importo degli stessi costituisce un aiuto, tenuto conto delle difficoltà della GS e delle condizioni legate ai prestiti, come esposto al punto 44 della decisione impugnata. L'assenza di rimborso di tali prestiti causerebbe pertanto la perdita di un credito derivante dalla concessione degli aiuti, vale a dire originato da un provvedimento adottato dallo Stato membro quale pubblico potere, il quale non avrebbe potuto essere emesso da un investitore privato e non potrebbe, per tale ragione, essere preso in considerazione nel calcolo del costo della liquidazione. Anche ammettendo che, in caso di insolvenza, i prestiti dei soci quotisti siano stati considerati, conformemente alla normativa tedesca, come capitale proprio non rimborsabile con la massa dell'attivo e siano stati inclusi nei costi di liquidazione, tali costi ammonterebbero a soli DEM 292 milioni, importo nettamente inferiore ai DEM 340 milioni spesi per la privatizzazione.
141 Alla luce di ciò, occorre concludere che giustamente la Commissione ha affermato, al punto 82 della decisione impugnata, che la liquidazione della GS sarebbe stata meno costosa e che, pertanto, un investitore privato avrebbe optato per questa soluzione.
142 Per quanto riguarda, inoltre, l'affermazione del governo tedesco secondo la quale il procedimento di privatizzazione della GS ha soddisfatto i requisiti di un «procedimento aperto, incondizionato e trasparente», enunciati dalle linee di comportamento, è sufficiente rilevare che, indipendentemente dal valore giuridico di tali linee di comportamento, tale affermazione, anche ammesso che sia stata dimostrata, non sarebbe stata idonea a rimettere in discussione la constatazione secondo la quale l'opzione di privatizzare la GS ad un prezzo di vendita negativo non soddisfarebbe il criterio dell'investitore privato e conterrebbe, quindi, elementi di aiuto di Stato.
143 Ne consegue che anche il sesto motivo del governo tedesco dev'essere respinto.
144 Pertanto, viste le considerazioni che precedono, il ricorso del governo tedesco dev'essere respinto.
Sulle spese
145 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.