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Document 32022R0035
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/35 of 6 January 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries or territories, or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35 della Commissione del 6 gennaio 2022 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35 della Commissione del 6 gennaio 2022 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/21
GU L 8 del 13.1.2022, p. 14–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R0404 | Eliminazione | allegato IX parte 2 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | Eliminazione | allegato XI parte 4 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato IX parte 4 tabella testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato VI parte 1 sezione A testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato X parte 4 tabella testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato XVII parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | modifica | allegato XI parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato II parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato IX parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato IX parte 2 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato VI parte 1 sezione A titolo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato VI parte 1 sezione B titolo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato VIII parte 1 | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato X parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato XI parte 4 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato XIV parte 1 testo | 14/01/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (e) | 14/01/2022 |
13.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 8/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/35 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2022
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato. |
(4) |
L'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 (4), ha introdotto nuove norme per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Per tenere conto delle nuove norme è necessario modificare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che fa riferimento agli elenchi, figuranti nell'allegato VI di tale regolamento, di paesi terzi o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, al fine di escludere tale categoria di volatili in cattività da tali elenchi. |
(5) |
Il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (5) sono soddisfatte per tutto il suo territorio. La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da includere l'intero territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(6) |
La tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (6), che si applicava fino al 20 aprile 2021. Inoltre i titoli degli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere modificati per escludere i colombi viaggiatori, conformemente all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dagli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(7) |
La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Tale elenco dovrebbe essere coerente con gli elenchi dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione (7), che si applicava fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(8) |
La tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey, dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda la descrizione delle zone del Regno Unito e per quanto riguarda le pertinenti garanzie in materia di sanità animale per il Canada, il Regno Unito e tali dipendenze della Corona in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la leucosi bovina enzootica, figuranti rispettivamente nella seconda e nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nelle tabelle di cui all'allegato IX, parti 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali zone, delle garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(9) |
La tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare le garanzie in materia di sanità animale per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica figuranti nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nella tabella di cui all'allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(10) |
La tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare la garanzia in materia di sanità animale per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) figurante nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato XI, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tale garanzia in materia di sanità animale. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(11) |
Anche l'Ucraina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in aziende avicole tra il 4 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021 e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l'Ucraina ha attuato le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, ossia una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione, una pulizia e una disinfezione adeguate a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette e un pertinente programma di sorveglianza che dimostri l'assenza di infezione nelle popolazioni a rischio. |
(12) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall'Ucraina e ha concluso che tali focolai di HPAI nelle aziende avicole sono stati eliminati e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone dell'Ucraina dalle quali è stato vietato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(13) |
Le voci relative all'Ucraina nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(14) |
La tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (8), in quanto il regolamento (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includervi il Montenegro. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(16) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).
(8) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:
1) |
nell'allegato II, parte 1, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l'allegato VI è così rettificato e modificato:
|
3) |
nell'allegato VIII, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 — Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
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4) |
l'allegato IX è così rettificato e modificato:
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5) |
l'allegato X è così rettificato e modificato:
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6) |
l'allegato XI è così rettificato:
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7) |
nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:
|
8) |
nell'allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa al Giappone e la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è inserita la seguente voce:
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