This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014L0082
Commission Directive 2014/82/EU of 24 June 2014 amending Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council as regards general professional knowledge and medical and licence requirements Text with EEA relevance
Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 184 del 25.6.2014, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007L0059 | sostituzione | allegato II PT 1.2 trattino 7 | 15/07/2014 | |
Modifies | 32007L0059 | sostituzione | allegato IV | 15/07/2014 | |
Modifies | 32007L0059 | sostituzione | allegato VI PT 8 | 15/07/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014L0082R(01) | (FR) |
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/11 |
DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II della direttiva 2007/59/CE contiene una disposizione in base alla quale non è richiesto che la vista per entrambi gli occhi sia efficace qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente e unicamente qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio. Tale disposizione è in contraddizione con le altre prescrizioni relative alla vista contenute nell'allegato II della direttiva 2007/59/CE e potrebbe mettere a rischio l'elevato livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie. |
(2) |
Inoltre, taluni requisiti contenuti negli allegati IV e VI della direttiva 2007/59/CE, relativi alla licenza e al certificato, mancano di chiarezza, cosa che ha portato ad un'applicazione non omogenea nei diversi Stati membri e che, in ultima analisi, ha compromesso l'introduzione di un sistema armonizzato di licenze per i macchinisti nell'Unione. |
(3) |
Il 7 maggio 2012 l'Agenzia ferroviaria europea ha emesso un parere all'attenzione della Commissione europea raccomandando la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE. Conformemente all'articolo 31 di detta direttiva, sono stati consultati gli organismi rappresentati nel comitato per il dialogo sociale europeo. |
(4) |
Per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della presente direttiva, è opportuno prevedere misure transitorie. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato che assiste la Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2007/59/CE è così modificata:
(1) |
L'allegato II è così modificato: al punto «1.2. Vista», il settimo trattino è sostituito dal seguente:
|
(2) |
L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva. |
(3) |
L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 2
I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sono ritenuti adempienti.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta, fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA
L'obiettivo della “formazione generale” è quello di fornire competenze “generali” su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche.
Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze “generali”. La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati V e VI.
La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità.
I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:
Natura della competenza |
Descrizione |
conoscere, descrivere |
descrive l'acquisizione delle conoscenze (dati, fatti) necessarie per comprendere i rapporti |
comprendere, individuare |
descrive l'individuazione e la memorizzazione del contesto, l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito |
(1) |
Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell'esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall'esercizio delle funzioni del macchinista
|
(2) |
Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio
|
(3) |
Principi di base dell'infrastruttura ferroviaria
|
(4) |
Principi di base della comunicazione sull'esercizio
|
(5) |
Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro materiale rotabile
|
(6) |
Rischi legati all'esercizio ferroviario in generale
|
(7) |
Principi fondamentali di fisica
|
ALLEGATO II
Il punto 8 dell'allegato VI è sostituito dal seguente:
«8. TEST LINGUISITICO
Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.
Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI “Esercizio e gestione del traffico”. Il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa (1).