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Document 32012R0173
Commission Implementing Regulation (EU) No 173/2012 of 29 February 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 59 del 1.3.2012, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0185 | TXT | allegato | 21/03/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32015R1998 | 15/11/2015 |
1.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 173/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni. |
(2) |
Si tratta della necessità di chiarire o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire in modo ancora migliore l'applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile. |
(3) |
Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell'accesso, alla sorveglianza e al pattugliamento, al controllo dei passeggeri e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza. |
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
al punto 1.2.2.2 è aggiunto il seguente testo: «In alternativa l'accesso può essere autorizzato se l'accertamento dell'identità è avvenuto mediante verifica dei dati biometrici.»; |
3) |
al punto 1.2.2.4 è aggiunto il seguente testo: «Se l'identità è accertata sulla base dei dati biometrici, la verifica deve comprovare che la persona che cerca di accedere alle aree sterili sia in possesso di una delle autorizzazioni di cui al punto 1.2.2.2 e che tale autorizzazione sia valida e non sia stata disattivata.»; |
4) |
è inserito il seguente punto 1.2.6.9:
|
5) |
alla fine del punto 1.2.7.1, lettera c), è aggiunto il seguente testo: «; e
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6) |
il punto 1.5.2 è sostituito dal seguente:
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7) |
il punto 4.1.3.4 è modificato come segue:
|
8) |
il testo del punto 5.3.3.2 è sostituito dal seguente:
|
9) |
il punto 6.0.2 è sostituito dal seguente:
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10) |
il punto 6.0.3 è soppresso; |
11) |
il testo del punto 6.3.2.6 è sostituito dal seguente:
|
12) |
il testo del punto 6.3.2.7 è sostituito dal seguente:
|
13) |
il punto 6.6.1.1, lettera a), è sostituito dal seguente:
|
14) |
alla fine del punto 6.8.2.3 è aggiunto il seguente paragrafo: «Fino a luglio 2014, la dichiarazione di status di sicurezza ai sensi del punto 6.3.2.6 lettera d) per i cargo o la posta a destinazione dell'UE può essere rilasciata da un ACC3 o da un vettore aereo in provenienza da un paese terzo elencato nell'appendice 6-Fii; dal luglio 2014 gli agenti regolamentati di cui al punto 6.8.3 possono anch'essi rilasciare una dichiarazione di status di sicurezza in tal senso.»; |
15) |
il settimo trattino dell'Appendice 6-A è sostituito dal seguente:
|
16) |
è soppressa la seconda frase della rubrica «Articoli proibiti» dell'Appendice 6-D; |
17) |
l'Appendice 6-E è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 6-E DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ai suoi provvedimenti attuativi. In occasione del prelievo, del trasporto, dell'immagazzinamento e della consegna di merci e posta aerea alle quali sono stati applicati i controlli di sicurezza [a nome di nome dell'agente regolamentato/vettore aereo che effettua i controlli sulle merci o la posta/mittente conosciuto/mittente responsabile], confermo che verranno rispettate le seguenti procedure di sicurezza:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Denominazione e sede della società: Data: Firma:»; |
18) |
è aggiunto il seguente punto 8.0.4:
|
19) |
il testo del punto 8.1.4.2 è sostituito dal seguente:
|
20) |
il testo del punto 8.1.5 è sostituito dal seguente: «8.1.5. Controlli di sicurezza che un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto devono effettuare
|
21) |
il settimo trattino dell'Appendice 8-A è sostituito dal seguente:
|
22) |
L'APPENDICE 8-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 8-B DICHIARAZIONE DI IMPEGNI FORNITORE CONOSCIUTO DI PROVVISTE DI BORDO Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi, il sottoscritto dichiara quanto segue:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Rappresentante Legale Nome: Data: Firma: »; |
23) |
è aggiunto il seguente punto 9.0.4:
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24) |
il punto 9.1.1.1 è sostituito dal seguente:
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25) |
il punto 9.1.3.2 è sostituito dal seguente:
|
26) |
il punto 9.1.4 è sostituito dal seguente: «9.1.4 Controlli di sicurezza che un fornitore conosciuto o un operatore aeroportuale devono applicare Un fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto o un operatore aeroportuale che consegnano forniture per l'aeroporto in un'area sterile sono tenuti a:
La lettera e) non si applica durante il trasporto nelle aree lato volo. Se un fornitore conosciuto utilizza un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale per il trasporto di forniture all'aeroporto, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza elencati in questo punto.»; |
27) |
l'Appendice 9-A è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 9-A DICHIARAZIONE DI IMPEGNI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi, il sottoscritto dichiara che:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Rappresentante Legale Nome: Data: Firma: »; |
28) |
è aggiunto il seguente punto 11.2.7: «11.2.7 Formazione delle persone che necessitano di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza La formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza deve fornire le seguenti competenze:
Chiunque partecipi a una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza è tenuto a dimostrare di conoscere tutti gli aspetti elencati in questo punto prima di prendere servizio.»; |
29) |
il punto 11.4.2, lettera a), è sostituito dal seguente:
|
30) |
il punto 12.7.2.2 è sostituito dal seguente:
|
(1) Non ancora pubblicata.»;