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Document 32010R0835

Regolamento (UE) n. 835/2010 della Commissione, del 22 settembre 2010 , recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 249 del 23.9.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/835/oj

23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (UE) N. 835/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2010

recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi; e) Hamza Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: a) Leicester, Regno Unito (al gennaio 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: a) Giamahiria araba libica; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»


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