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Document 32010R0554

    Regolamento (UE) n. 554/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

    GU L 159 del 25.6.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogato da 32014R1145

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/554/oj

    25.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

    vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (1), e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (3), ha confermato talune misure restrittive in linea con le posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC.

    (2)

    È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione.

    (3)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2488/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

    a)

    forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati, tutte le informazioni atte a facilitare l’osservanza del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 1 e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

    b)

    collaborano con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

    3)

    all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   La Commissione ha la facoltà di:

    a)

    modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

    b)

    in via eccezionale, concedere deroghe all’articolo 1 per scopi strettamente umanitari;

    c)

    modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    3.   Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II.

    Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»;

    4)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 8 bis

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

    5)

    l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a tutti i cittadini di uno Stato membro, che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

    d)

    a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per qualsiasi attività economica svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

    6)

    l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BLANCO LÓPEZ


    (1)  GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

    (3)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

     

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

     

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

     

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

     

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

     

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

     

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

     

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

     

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

     

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas

     

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

     

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

     

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

     

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

     

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

     

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

     

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

     

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

     

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

     

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

     

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

     

    PORTOGALLO

    http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

     

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

     

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

     

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

     

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

     

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

     

    REGNO UNITO

    http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

    Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

    Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32 2) 295 55 85

    Fax (32 2) 299 08 73»


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