Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0678

    Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009 , recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    GU L 196 del 28.7.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/678/oj

    28.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 678/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 2009

    recante centodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 20 luglio 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

    (1)

    Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

    (2)

    Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi.


    Top