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Document 31999R1026

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità

    GU L 126 del 20.5.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0608

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1026/oj

    31999R1026

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 20/05/1999 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1026/1999 DEL CONSIGLIO

    del 10 maggio 1999

    che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

    vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(2),

    visto il parere del Parlamento europeo(3),

    visto il parere della Corte dei conti(4),

    (1) considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 del Consiglio(5) ha determinato i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione dei controlli necessari all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie diverse da quelle provenienti dall'IVA, ai quali è associata la Commissione;

    (2) considerando che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità(6), gli Stati membri procedono alle verifiche e indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 94/728/CE, Euratom; che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli supplementari a richiesta motivata della Commissione e ad associare quest'ultima, a sua richiesta, all'insieme dei controlli da essi effettuati; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco con la partecipazione di agenti dello Stato membro interessato;

    (3) considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA(7), ha esteso l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 al controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

    (4) considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 prevede che la Commissione proceda, in associazione con lo Stato membro interessato, alle verifiche relative alla risorsa propria fondata sul PNL;

    (5) considerando che, in un intento di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 e l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e prevedere disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati, applicabili all'insieme delle risorse proprie, tenendo conto della specificità della risorsa propria proveniente dall'IVA e di quella fondata sul PNL;

    (6) considerando che occorre definire le condizioni alle quali gli agenti delegati esercitano i loro compiti e in particolare stabilire le norme che tutti i funzionari e agenti della Comunità, nonché gli esperti nazionali distaccati, devono rispettare in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali;

    (7) considerando che deve essere stabilito che gli esperti nazionali distaccati agiscono sotto la responsabilità della Commissione alle stesse condizioni degli agenti di questa e che lo Stato membro interessato può sollevare un'obiezione debitamente motivata contro la presenza di un esperto nazionale distaccato ad un controllo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Commissione:

    a) è associata ai controlli effettuati dagli Stati membri in materia di risorse proprie, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89,

    b) procedere alle verifiche sul posto in materia di risorse proprie, di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89,

    c) effettua i controlli per quanto riguarda la risorsa propria proveniente dall'IVA, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, e

    d) procede alle verifiche per quanto riguarda la risorsa propria fondata sul PNL, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89,

    nella persona di quei funzionari o altri agenti che essa ha a tale scopo specificamente incaricato, qui di seguito chiamati "agenti delegati".

    Possono assistere a tali controlli e verifiche le persone che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati.

    Previo assenso esplicito delle competenti autorità dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori. La Commissione vigila affinché gli agenti suddetti presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente i contatti necessari per effettuare i controlli e le verifiche di cui all'articolo 1.

    2. Ogni missione di controllo o di verifica sul posto è preceduta, in tempo utile, da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.

    3. Per ogni intervento, gli agenti delegati devono essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche. Per le verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b), tale mandato è corredato di un documento che indica l'oggetto e lo scopo della verifica.

    Articolo 3

    1. Gli agenti delegati:

    a) adottano nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari dello Stato membro interessato;

    b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste all'articolo 5;

    c) sono autorizzati ad avere contatti, se necessario, con i soggetti passivi solo nel contesto dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 1, lettere a) o b) e solo per il tramite delle autorità competenti degli Stati membri nei quali hanno luogo i controlli o le verifiche sul posto.

    2. Alla preparazione e alla direzione:

    a) dei controlli di cui all'articolo 1, lettera a) provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1,

    b) delle verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b) provvedono gli agenti delegati; per l'organizzazione dei lavori e per le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi interessati dalla verifica questi agenti stabiliscono, prima di qualsiasi verifica sul posto, i contatti adeguati con gli agenti designati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

    c) dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 1, rispettivamente lettere c) e d) provvedono gli agenti delegati che stabiliscono, per organizzare i lavori, gli appropriati contatti con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione agli agenti delegati per l'assolvimento della loro missione.

    2. Nel caso delle verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b), lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione dell'identità e delle qualifiche degli agenti che ha designati a partecipare alle verifiche e a prestare agli agenti delegati l'aiuto necessario per l'assolvimento della loro missione.

    Articolo 5

    1. Le informazioni comunicate o ottenute ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della protezione accordata alle informazioni analoghe dalla legge nazionale dello Stato membro nel quale sono state raccolte e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

    Tali informazioni non possono in particolare essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, ad averne conoscenza. Esse possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dai regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 e (CEE, Euratom) n. 1553/89 soltanto se lo Stato membro nel quale sono state raccolte vi ha preliminarmente acconsentito.

    2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti della Comunità, nonché agli esperti nazionali distaccati.

    3. La Commissione provvede affinché gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua responsabilità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati personali, segnatamente quelle previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(8).

    Articolo 6

    1. I risultati dei controlli e delle verifiche sul posto effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di tre mesi, allo Stato membro interessato che presenta poi le sue osservazioni entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione.

    Tuttavia, con domanda debitamente motivata, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni su punti specifici entro un mese dalla ricezione dei risultati del controllo o della verifica. Lo Stato membro può non accogliere questa domanda, nel qual caso comunica alla Commissione le ragioni specifiche del suo rifiuto.

    2. Al termine della procedura di cui al paragrafo 1, tali risultati e osservazioni, nonché la relazione riepilogativa nel quadro dei controlli relativi alla risorsa propria proveniente dall'IVA, sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie. Tuttavia i risultati delle verifiche circa la risorsa propria fondata sul PNL sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del comitato del PNL previsto all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato(9).

    Articolo 7

    1. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 è abrogato.

    I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

    2. All'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il paragrafo 2 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. EICHEL

    (1) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

    (2) GU C 95 del 24.3.1997, pag. 33 e GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 5.

    (3) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 36.

    (4) GU C 175 del 9.6.1997, pag. 1.

    (5) GU L 20 del 24.1.1974, pag. 1.

    (6) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).

    (7) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (9) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

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