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Document 31995D0536

    95/536/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 304 del 16.12.1995, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/536/oj

    31995D0536

    95/536/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 16/12/1995 pag. 0049 - 0050


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1995 che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/536/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

    considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (2), modificata dalla decisione 92/161/CEE (3), stabilisce la regionalizzazione di alcuni paesi terzi per le importazioni di equidi; che l'introduzione nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dell'Egitto si limita alla reintroduzione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati nell'area metropolitana del Cairo e all'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da tale area;

    considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Egitto risulta che la situazione sanitaria degli equidi in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati;

    considerando che l'Egitto è ormai indenne da durina, morva e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi e che non si sono mai verificati casi di encefalomielite equina venezuelana e che non viene praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

    considerando che l'Egitto è ormai indenne da peste equina da oltre trent'anni e che la vaccinazione contro tale malattia, che è stata praticata su una parte della popolazione equina nei governatorati meridionali di Assuan, Quena e Sohaq fino al 1994, è stata ormai interrotta da oltre un anno;

    considerando che le autorità veterinarie dell'Egitto si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

    considerando che le autorità veterinarie egiziane hanno fornito determinate garanzie per quanto concerne il controllo sui trasporti di equidi verso una determinata zona e che è stata completata con successo un'indagine sierologica; che sono pertanto soddisfatte le condizioni stabilite dagli articoli 5 e 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE;

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

    considerando che le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE della Commissione (4) debbono essere modificate di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato della decisione 92/160/CEE, i termini « Egitto (2) area metropolitana del Cairo » sono sostituiti da:

    « Egitto

    Governatorati di Alessandria, Beheira, Kafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (compresa la periferia e Giza-centro), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef ».

    Articolo 2

    La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) Nell'allegato I, l'« Egitto (1) (2) » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

    2) Nell'allegato II E, l'« Egitto » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, nel titolo del certificato sanitario e, di conseguenza, all'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito importare cavalli registrati verso la Comunità.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    (2) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

    (3) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

    (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

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