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Document 02021R0520-20210702

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/520/2021-07-02

    02021R0520 — IT — 02.07.2021 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1064 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021

      L 229

    8

    29.6.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    ▼M1

    Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri ( 1 ) concernenti:

    ▼B

    1. 

    i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;

    2. 

    l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;

    3. 

    le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;

    4. 

    le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

    5. 

    le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;

    6. 

    i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;

    7. 

    la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

    8. 

    la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;

    9. 

    le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.



    CAPO 2

    BASI DATI INFORMATIZZATE

    Articolo 3

    Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

    1.  
    Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi.
    2.  
    Nel caso delle nascite, nel determinare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui i mezzi di identificazione sono applicati all’animale come data di inizio per il termine in questione, a condizione che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale data e la data di nascita dell’animale.
    3.  

    In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all’interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L’autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono:

    a) 

    il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato;

    b) 

    il codice di identificazione degli animali;

    c) 

    il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine;

    d) 

    la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato;

    e) 

    la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.

    Articolo 4

    Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

    Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 5

    Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

    Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 6

    Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

    Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.

    Articolo 7

    Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

    1.  
    Allorché gli Stati membri scambiano per via elettronica con altri Stati membri i dati del documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all’articolo 44, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali dati sono scambiati nel formato XSD (XML Schema Definition) messo a disposizione dell’autorità competente dalla Commissione.
    2.  
    L’autorità competente dello Stato membro di origine dei bovini detenuti destinati a essere spostati provvede affinché i dati del documento di identificazione siano trasmessi per via elettronica allo Stato membro di destinazione prima della partenza degli animali e affinché ogni trasmissione sia provvista di una marcatura temporale.

    Articolo 8

    Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

    1.  
    Gli Stati membri che scambiano per via elettronica dati dei documenti di identificazione tramite un sistema istituito dalla Commissione e concepito per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati relativi ai bovini detenuti sono riconosciuti come dotati di un sistema avente piena operatività.
    2.  
    La Commissione redige e rende pubblico sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che scambiano dati dei documenti di identificazione tramite tale sistema.



    CAPO 3



    MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

    Articolo 9

    Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

    1.  
    L’autorità competente approva l’uso dei marchi auricolari convenzionali o delle fasce per pastorale convenzionali di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.
    2.  
    L’autorità competente approva l’uso dei tatuaggi di cui all’allegato III, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli ovini, dei caprini, dei suini e dei cervidi detenuti, come previsto all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato, solo se tali tatuaggi garantiscono una marcatura indelebile e una corretta lettura.
    3.  
    L’autorità competente approva l’uso degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, del presente regolamento. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono soddisfare inoltre le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.
    4.  

    In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può approvare l’uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:

    a) 

    dello stabilimento di nascita degli animali, oppure

    b) 

    dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.

    Articolo 10

    Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

    1.  

    Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché:

    a) 

    l’anello applicato alla zampa di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento;

    b) 

    il tatuaggio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura.

    2.  
    L’autorità competente approva l’uso dei transponder iniettabili di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, punto 2, del presente regolamento.

    Articolo 11

    Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

    1.  
    Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i camelidi, i cervidi e gli psittacidi detenuti, l’autorità competente si accerta che i fabbricanti degli identificatori elettronici abbiano dimostrato che le prove di conformità e di performance di cui all’allegato II, parte 2, punto 4, del presente regolamento sono state effettuate in centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».
    2.  
    Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può esigere che i fabbricanti degli identificatori elettronici eseguano prove supplementari di robustezza e durata al fine di garantirne la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.

    Articolo 12

    Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

    Il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti è configurato come segue:

    ▼M1

    a) 

    il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:

    i) 

    codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL», e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere «XI», oppure

    ii) 

    codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico «899»;

    ▼B

    b) 

    il secondo elemento del codice di identificazione è un codice unico per ciascun animale di non più di 12 caratteri numerici.

    Articolo 13

    Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti

    1.  
    Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai bovini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a 20 giorni.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.
    3.  

    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare fino a nove mesi il termine massimo di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

    a) 

    gli animali:

    i) 

    sono allevati in condizioni estensive, con vitelli non separati dalle madri;

    ii) 

    non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;

    b) 

    la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

    c) 

    la proroga non compromette la tracciabilità degli animali.

    Gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione di cui al primo comma a specifiche regioni geografiche o a determinate specie o razze di bovini detenuti.

    4.  
    Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 14

    Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti

    1.  
    Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.
    2.  
    Gli operatori provvedono affinché nessuno degli ovini o dei caprini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 15

    Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti

    1.  
    Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai suini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.
    2.  
    Gli operatori provvedono affinché nessuno dei suini detenuti lasci lo stabilimento di nascita o esca dalla filiera di approvvigionamento senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 16

    Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti

    1.  
    Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati ai camelidi e ai cervidi detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.
    2.  
    Gli operatori provvedono affinché nessuno dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di nascita, o lo stabilimento di primo ingresso se tali animali sono stati spostati in tale stabilimento dall’habitat in cui vivevano come animali selvatici, senza che a tali animali siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
    3.  
    L’autorità competente può esentare gli operatori che detengono renne dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che l’esenzione non comprometta la tracciabilità degli animali.
    4.  

    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare gli operatori che detengono cervidi dagli obblighi di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

    a) 

    gli animali:

    i) 

    sono allevati in condizioni estensive;

    ii) 

    non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;

    b) 

    la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;

    c) 

    l’esenzione non compromette la tracciabilità degli animali.

    Articolo 17

    Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

    1.  
    Dopo l’ingresso nell’Unione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e in caso di permanenza di tali animali nell’Unione, gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati a tali animali entro 20 giorni dal loro arrivo nello stabilimento di primo ingresso.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di primo ingresso possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.
    3.  
    Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di primo ingresso senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

    Articolo 18

    Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

    L’autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.

    Articolo 19

    Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni

    1.  
    L’autorità competente può autorizzare gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la sostituzione non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.
    2.  

    La sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nei seguenti casi:

    a) 

    qualora gli animali siano stati identificati tramite due mezzi di identificazione e uno di tali mezzi di identificazione sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato e continui a coincidere con il codice sul restante mezzo di identificazione;

    b) 

    qualora gli animali siano stati identificati tramite uno o due mezzi di identificazione recanti il codice di identificazione degli animali e tali mezzi di identificazione siano diventati illeggibili o siano stati smarriti, a condizione che resti possibile determinare con ragionevole certezza il codice di identificazione degli animali e che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato;

    c) 

    qualora gli ovini, i caprini o i suini detenuti siano stati identificati tramite un mezzo di identificazione recante il numero di registrazione unico di uno stabilimento e tale mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che rimanga possibile determinare con ragionevole certezza lo stabilimento di nascita degli animali o, a seconda dei casi, l’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento e che i mezzi di identificazione sostitutivi rechino il numero di registrazione unico di tale stabilimento o, a seconda dei casi, dell’ultimo stabilimento;

    d) 

    nel caso degli ovini e dei caprini detenuti, può essere autorizzata la sostituzione dei mezzi di identificazione di cui alle lettere a) e b) con nuovi mezzi di identificazione recanti un nuovo codice di identificazione, a condizione che la tracciabilità non sia compromessa.

    3.  
    La sostituzione dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata quanto prima possibile e prima della scadenza di un termine massimo, da stabilire a cura dello Stato membro la cui autorità competente ha autorizzato gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione, e prima che gli animali siano spostati in un altro stabilimento.
    4.  
    Nel caso in cui il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti figurante sui mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 non possa essere riprodotto su un identificatore elettronico a causa di limitazioni tecniche, l’autorità competente consente l’applicazione a tali animali di un nuovo identificatore elettronico recante un nuovo codice di identificazione solo se entrambi i codici di identificazione sono registrati nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.



    CAPO 4

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 20

    Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione

    In deroga agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.

    Articolo 21

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Specifiche tecniche relative ai formati delle informazioni nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti



    Tipo di informazione

    Descrizione

    Formato

    Codice di identificazione dell’animale

    Codice paese

    Una delle seguenti opzioni:

    codice alfabetico: codice ISO 3166-1 alpha-2 (1)

    codice numerico: codice numerico ISO 3166-1

    Codice unico per ciascun animale

    12 caratteri numerici

    Identificatore elettronico (facoltativo)

     

    Una delle seguenti opzioni:

    — marchio auricolare elettronico

    — bolo ruminale

    — transponder iniettabile

    — fascia per pastorale elettronica

    Numero di registrazione unico dello stabilimento

     

    Codice paese seguito da 12 caratteri alfanumerici

    Nome dell’operatore dello stabilimento

     

    140 caratteri alfanumerici

    Indirizzo dell’operatore dello stabilimento

    Via e numero civico

    140 caratteri alfanumerici

    Codice postale

    10 caratteri alfanumerici

    Città

    35 caratteri alfanumerici

    Data

     

    Data (AAAA-MM-GG)

    Numero totale di animali

     

    15 caratteri numerici

    (1)   

    Ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL».




    ALLEGATO II

    PARTE 1

    Specifiche tecniche relative ai mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

    1. I mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), f) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti sono:

    a) 

    non riutilizzabili;

    b) 

    di materiale non degradabile;

    c) 

    a prova di manomissione;

    d) 

    di facile lettura per tutta la vita degli animali;

    e) 

    concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli animali senza essere dannosi per loro;

    f) 

    facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.

    2. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, uno dei seguenti:

    a) 

    il primo e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12,

    b) 

    il numero di registrazione unico dello stabilimento degli animali di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure

    c) 

    il codice di identificazione alfanumerico di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

    3. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono contenere altre informazioni, se autorizzate dall’autorità competente e a condizione che i mezzi di identificazione soddisfino i requisiti di cui al punto 2.

    PARTE 2

    Specifiche tecniche relative agli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

    1. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 recano il primo elemento del codice di identificazione degli animali nella forma del codice paese a tre cifre e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12.

    2. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono:

    a) 

    transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785 e

    b) 

    leggibili da dispositivi conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere trasponder HDX e FDX-B.

    3. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono leggibili a una distanza minima di lettura come segue:

    a) 

    per i bovini detenuti:

    i) 

    12 centimetri, per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;

    ii) 

    15 centimetri, per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

    iii) 

    25 centimetri, per i boli ruminali allorché sono letti con un lettore portatile;

    iv) 

    80 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso;

    b) 

    per gli ovini e i caprini detenuti:

    i) 

    12 centimetri, per i marchi auricolari e le fasce per pastorale allorché sono letti con un lettore portatile;

    ii) 

    20 centimetri, per i boli ruminali e i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;

    iii) 

    50 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso.

    4. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:

    a) 

    la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1 e

    b) 

    la prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente al metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.



    ( 1 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

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