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Document 02021R0520-20210702
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/520 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the traceability of certain kept terrestrial animals (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02021R0520 — IT — 02.07.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1064 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021 |
L 229 |
8 |
29.6.2021 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri ( 1 ) concernenti:
i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;
l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;
le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;
le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;
i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;
la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;
le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
CAPO 2
BASI DATI INFORMATIZZATE
Articolo 3
Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all’interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L’autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono:
il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato;
il codice di identificazione degli animali;
il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine;
la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato;
la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.
Articolo 4
Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 5
Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.
Articolo 7
Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti
Articolo 8
Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti
CAPO 3
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE
Articolo 9
Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può approvare l’uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:
dello stabilimento di nascita degli animali, oppure
dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.
Articolo 10
Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti
Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché:
l’anello applicato alla zampa di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento;
il tatuaggio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura.
Articolo 11
Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti
Articolo 12
Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
Il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti è configurato come segue:
il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:
codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL», e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere «XI», oppure
codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico «899»;
il secondo elemento del codice di identificazione è un codice unico per ciascun animale di non più di 12 caratteri numerici.
Articolo 13
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare fino a nove mesi il termine massimo di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
gli animali:
sono allevati in condizioni estensive, con vitelli non separati dalle madri;
non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;
la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;
la proroga non compromette la tracciabilità degli animali.
Gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione di cui al primo comma a specifiche regioni geografiche o a determinate specie o razze di bovini detenuti.
Articolo 14
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti
Articolo 15
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti
Articolo 16
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare gli operatori che detengono cervidi dagli obblighi di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
gli animali:
sono allevati in condizioni estensive;
non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;
la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;
l’esenzione non compromette la tracciabilità degli animali.
Articolo 17
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione
Articolo 18
Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
L’autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.
Articolo 19
Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni
La sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nei seguenti casi:
qualora gli animali siano stati identificati tramite due mezzi di identificazione e uno di tali mezzi di identificazione sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato e continui a coincidere con il codice sul restante mezzo di identificazione;
qualora gli animali siano stati identificati tramite uno o due mezzi di identificazione recanti il codice di identificazione degli animali e tali mezzi di identificazione siano diventati illeggibili o siano stati smarriti, a condizione che resti possibile determinare con ragionevole certezza il codice di identificazione degli animali e che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato;
qualora gli ovini, i caprini o i suini detenuti siano stati identificati tramite un mezzo di identificazione recante il numero di registrazione unico di uno stabilimento e tale mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che rimanga possibile determinare con ragionevole certezza lo stabilimento di nascita degli animali o, a seconda dei casi, l’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento e che i mezzi di identificazione sostitutivi rechino il numero di registrazione unico di tale stabilimento o, a seconda dei casi, dell’ultimo stabilimento;
nel caso degli ovini e dei caprini detenuti, può essere autorizzata la sostituzione dei mezzi di identificazione di cui alle lettere a) e b) con nuovi mezzi di identificazione recanti un nuovo codice di identificazione, a condizione che la tracciabilità non sia compromessa.
CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20
Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione
In deroga agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Specifiche tecniche relative ai formati delle informazioni nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
Tipo di informazione |
Descrizione |
Formato |
Codice di identificazione dell’animale |
Codice paese |
Una delle seguenti opzioni: codice alfabetico: codice ISO 3166-1 alpha-2 (1) codice numerico: codice numerico ISO 3166-1 |
Codice unico per ciascun animale |
12 caratteri numerici |
|
Identificatore elettronico (facoltativo) |
|
Una delle seguenti opzioni: — marchio auricolare elettronico — bolo ruminale — transponder iniettabile — fascia per pastorale elettronica |
Numero di registrazione unico dello stabilimento |
|
Codice paese seguito da 12 caratteri alfanumerici |
Nome dell’operatore dello stabilimento |
|
140 caratteri alfanumerici |
Indirizzo dell’operatore dello stabilimento |
Via e numero civico |
140 caratteri alfanumerici |
Codice postale |
10 caratteri alfanumerici |
|
Città |
35 caratteri alfanumerici |
|
Data |
|
Data (AAAA-MM-GG) |
Numero totale di animali |
|
15 caratteri numerici |
(1)
Ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL». |
ALLEGATO II
PARTE 1
Specifiche tecniche relative ai mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti
1. I mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), f) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti sono:
non riutilizzabili;
di materiale non degradabile;
a prova di manomissione;
di facile lettura per tutta la vita degli animali;
concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli animali senza essere dannosi per loro;
facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.
2. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, uno dei seguenti:
il primo e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12,
il numero di registrazione unico dello stabilimento degli animali di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure
il codice di identificazione alfanumerico di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
3. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono contenere altre informazioni, se autorizzate dall’autorità competente e a condizione che i mezzi di identificazione soddisfino i requisiti di cui al punto 2.
PARTE 2
Specifiche tecniche relative agli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
1. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 recano il primo elemento del codice di identificazione degli animali nella forma del codice paese a tre cifre e il secondo elemento del codice di identificazione degli animali conformemente all’articolo 12.
2. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono:
transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785 e
leggibili da dispositivi conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere trasponder HDX e FDX-B.
3. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 sono leggibili a una distanza minima di lettura come segue:
per i bovini detenuti:
12 centimetri, per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;
15 centimetri, per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;
25 centimetri, per i boli ruminali allorché sono letti con un lettore portatile;
80 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso;
per gli ovini e i caprini detenuti:
12 centimetri, per i marchi auricolari e le fasce per pastorale allorché sono letti con un lettore portatile;
20 centimetri, per i boli ruminali e i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;
50 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso.
4. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:
la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1 e
la prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente al metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.
( 1 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.