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PARERE
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Comitato economico e sociale europeo
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Strumentalizzazione dei migranti
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Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta alla strumentalizzazione
dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell'UE
[JOIN(2021) 32 final]
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REX/554
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Relatore: Stefano PALMIERI
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Correlatore: Pietro Vittorio BARBIERI
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Consultazione
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Commissione europea, 02/05/2022
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Base giuridica
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Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Decisione dell'Assemblea plenaria
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18/01/2022
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Sezione competente
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Relazioni esterne
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Adozione in sezione
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12/05/2022
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Adozione in sessione plenaria
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15/06/2022
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Sessione plenaria n.
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570
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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142/2/5
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1.Conclusioni e raccomandazioni
1.1Il CESE ritiene che la risposta dell'UE alla strumentalizzazione dei migranti debba collocarsi in una politica delle migrazioni che sia comune, condivisa e coerente nelle sue diverse parti. Alla luce della crisi al confine bielorusso e dell'aggressione russa all'Ucraina risulta necessario riconsiderare l'adeguatezza del patto sulla migrazione e l'asilo (PMA) al fine di non segmentare la politica delle migrazioni inseguendo le emergenze ma, anzi, collocare in un'unica cornice d'azione e di diritto sia le politiche sia la tutela delle persone coinvolte.
1.2Il CESE ritiene che la strumentalizzazione dei migranti rappresenti una minaccia – potenzialmente sempre attuale – per l'intera Unione europea e non solamente per gli Stati membri coinvolti. Per tale ragione il CESE sottolinea che le sole risposte efficaci e all'altezza della sfida saranno quelle capaci di integrare il livello delle iniziative (politiche, legislative, amministrative, umanitarie) con l'ambito di azione intrapresa (comunitarie, nazionali, locali ed internazionali) e con gli attori coinvolti (istituzionali, organizzazioni della società civile, parti sociali, cittadini, ecc.), ispirandosi ai più rigorosi standard del diritto UE e internazionale.
1.3Il CESE ritiene essenziale che l'UE fornisca agli Stati membri un sostegno tempestivo, coordinato ed efficace, sia sotto il profilo concreto (risorse di bilancio e personale delle agenzie UE) sia rispetto all'assistenza amministrativa, legislativa e politica. Ciò dovrà realizzarsi con l'azione congiunta sul campo e a livello interistituzionale, nonché con la massima trasparenza delle iniziative e garantendo, inoltre, libertà di azione per gli organismi umanitari e per i media indipendenti presenti nelle zone oggetto di strumentalizzazione dei migranti.
1.4In particolare, per il CESE risulta decisivo definire una cornice integrata dell'intervento umanitario in grado di coniugare risorse e strutture delle istituzioni e delle agenzie nazionali e dell'UE e di assicurare il coinvolgimento delle agenzie internazionali (UNHCR, IOM), nonché il contributo delle ONG e della società civile, favorendo così un proficuo coordinamento degli interventi e assicurando il riconoscimento delle azioni umanitarie come strumento di rafforzamento dei principi dell'UE.
1.5A questo proposito il CESE considera che il riconoscimento pieno e tempestivo dei diritti dei migranti strumentalizzati – evitando zone grigie o situazioni di incertezze amministrative – rappresenti un aspetto essenziale per depotenziare e disinnescare sul campo la minaccia portata alla sicurezza e alla stabilità dell'UE e degli Stati membri coinvolti, rendendo così inefficaci le azioni di strumentalizzazione.
1.6La risposta dell'UE va certamente indirizzata alle fonti dei flussi di migranti strumentalizzati, coinvolgendo i paesi terzi e sostenendone gli sforzi di informazione alla popolazione in un quadro di cooperazione ispirato ai principi democratici e di tutela dei diritti umani. In tal modo sarà possibile sottrarre risorse agli attori statali che promuovono la strumentalizzazione dei migranti.
1.7Per quanto riguarda gli Stati promotori o conniventi con la strumentalizzazione dei migranti, il CESE sostiene un'azione multilaterale di tutta l'UE, delle istituzioni internazionali e dei paesi partner capace di condannare e isolare tali azioni, anche attraverso l'attivazione di adeguate sanzioni economiche e diplomatiche.
1.8La guerra attualmente in corso in Ucraina a seguito dell'aggressione condotta dalla Federazione russa ha prodotto almeno 3,9 milioni di profughi, attualmente ospitati prevalentemente nei paesi confinanti e in altri paesi UE, oltre a diversi milioni di rifugiati interni. Un flusso di tale consistenza non ha confronto, almeno in Europa, con quelli registrati nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Ciò è stato affrontato con tempestività dall'UE, in particolare attraverso l'attivazione della direttiva del 2001 sulla protezione temporanea e la proposta Cohesion's Action for Refugees in Europe (CARE). Il CESE ritiene che analoghi strumenti, ispirati alla coesione, alla solidarietà e alla condivisione di responsabilità degli Stati membri risultino essenziali anche nell'affrontare le crisi di strumentalizzazione dei migranti.
1.9L'UE rappresenta attualmente un luogo sicuro di asilo e protezione per milioni di cittadini e cittadine ucraini; ma il peso dell'accoglienza e dell'assistenza è distribuito in misura diseguale rispetto alle capacità e alle risorse degli Stati membri coinvolti. L'apertura delle frontiere interne all'UE finora ha garantito il movimento spontaneo dei profughi ucraini verso le mete desiderate, tuttavia resta un'oggettiva sproporzione tra il peso sostenuto dai paesi confinanti e dagli altri Stati membri. Per quanto a una scala non comparabile, la strumentalizzazione dei migranti al confine bielorusso e in casi precedenti suggerisce la necessità di una profonda revisione dei meccanismi di solidarietà e cooperazione tra UE e Stati membri, in particolare attraverso la redistribuzione dei migranti assistiti, senza dubbio necessaria in situazioni di crisi.
1.10Il CESE intende soffermarsi inoltre sullo spirito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo. Il complesso meccanismo previsto per definire la cornice legale e le procedure amministrative in caso di strumentalizzazione dei migranti riteniamo che trascuri il livello di crisi interstatale che potrebbe determinarsi in tale contesto e che non può essere slegato dall'approccio da tenere nei confronti dei migranti stessi.
1.11Il CESE ritiene infatti che, pur nella necessità di strumenti ad hoc per la gestione della strumentalizzazione dei migranti, risulti essenziale considerare un'azione di tutela tempestiva e integrale anche attraverso la direttiva per la protezione temporanea, in particolare nei casi in cui la gestione degli ingressi alle frontiere, il controllo dei movimenti secondari, le dilazioni o deroghe ipotizzate per le procedure ordinarie di asilo risultino disfunzionali e controproducenti rispetto all'obiettivo di tutelare i migranti strumentalizzati. In ogni caso il livello di protezione dei migranti dovrebbe essere innalzato in rapporto al livello di crisi interstatale che si determina nell'ambito della strumentalizzazione dei migranti.
2.Proposta
2.1La comunicazione evidenzia come la crisi migratoria determinatasi ai confini tra Bielorussia e Unione europea (Lituania, Lettonia, Polonia) rappresenta un tentativo deliberato di creare una crisi persistente e prolungata, nell'ambito di un più ampio sforzo concertato teso a destabilizzare l'Unione europea, mettendone alla prova l'unità e la determinazione. Ciò configura una "minaccia ibrida" che si realizza tramite la strumentalizzazione dei migranti da parte di uno Stato terzo.
2.2I termini "crisi" e "minaccia" utilizzati nel presente documento, lungi dall'avere valenza descrittiva dello specifico e complesso fenomeno migratorio, sono utilizzati per denotare la rilevanza delle tensioni politiche e dei fattori di instabilità emergenti dal contesto geopolitico di riferimento.
2.3Oltre che una minaccia per la sicurezza dell'UE, sul terreno ciò ha determinato una situazione critica anzitutto per i migranti coinvolti, con risvolti drammatici sul piano umanitario sia sul lato bielorusso sia su quello UE del confine. Risultano peraltro molteplici i resoconti di trattamenti inumani e degradanti subiti dai migranti sul lato bielorusso del confine, anche come forma di pressione nei confronti dell'UE, il cui rischio è tuttavia acuito dal prolungamento del soggiorno nell'area e dall'inaccessibilità della frontiera UE.
2.4L'UE ha condannato prontamente e con fermezza la strumentalizzazione dei migranti e dei rifugiati vulnerabili, in tutti i consessi istituzionali dell'Unione. L'azione a livello internazionale che ne è seguita ha saputo sollecitare il coinvolgimento e la cooperazione tra l'UE e gli Stati partner, specie quelli di origine dei migranti.
2.5Nel contesto di una situazione di crisi nuova l'UE è intervenuta a sostegno degli Stati membri interessati, prendendo atto delle specifiche risposte attuate dai governi e dai parlamenti nazionali, in particolare la dichiarazione di stato d'emergenza nelle regioni di confine. Su questo aspetto la Commissione è intervenuta per una doverosa offerta di assistenza al fine di garantire la coerenza di tali legislazioni con il diritto dell'UE.
2.6La comunicazione offre un rendiconto dell'intervento politico, tecnico e logistico a supporto degli Stati membri coinvolti. A partire dalle visite del commissario Johansson e dalle successive convocazioni degli Stati membri da parte della Commissione, il raccordo politico si è anche tradotto nel supporto tecnico alle frontiere da parte delle agenzie UE (Frontex, Europol, Easo, aiuti di emergenza con risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione).
2.7Sul piano degli interventi internazionali, e in special modo nei confronti degli Stati di origine e di transito dei migranti, la Commissione ha agito al più alto livello migliorando la collaborazione con Iraq, Libano, Turchia, Emirati arabi uniti e Uzbekistan. Ciò risulta fondamentale per contrastare l'infrastruttura criminale del traffico di migranti che alimenta la strumentalizzazione operata dalla Bielorussia.
2.8In un contesto di crisi interstatale è elevato il rischio che cali una "nebbia di guerra" [fog of war] veicolo di disinformazione, false notizie e distorsione dei fatti, intrecciata alla strumentalizzazione politica dei migranti. La comunicazione evidenzia questo rischio sul lato bielorusso del confine, in particolare da parte dei mezzi di comunicazione controllati dai governi bielorusso e russo. Viene sottolineata l'importanza e in concreto il ruolo della stampa libera, sebbene non venga enfatizzato il medesimo rilievo anche nelle aree di crisi sul lato UE del confine.
2.9La Commissione sottolinea come gli strumenti finanziari attuali possano essere potenziati in una situazione di crisi, attingendo al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI). Per quanto riguarda i rimpatri (volontari assistiti e non volontari) si cita la collaborazione tra la Commissione, Frontex e l'OIM pur evidenziando la necessaria collaborazione degli Stati di origine dei migranti.
3.Osservazioni
Strumentalizzazione dei migranti e gestione delle politiche migratorie
3.1Il CESE ritiene che la risposta alla strumentalizzazione dei migranti debba collocarsi nella cornice di una politica UE delle migrazioni comune, condivisa e coerente nelle sue diverse parti.
3.1.1Per una corretta gestione delle migrazioni è necessario che l'UE sia consapevole che i processi migratori non hanno mai come unico elemento scatenante le iniziative di uno Stato (sebbene alcune di esse possano avere talvolta un'influenza, anche consistente, sul volume dei flussi) anche quando questo utilizza strumentalmente i migranti per fini politici.
3.1.2Nella risposta alle crisi più acute (che vedano il coinvolgimento attivo di uno Stato terzo, o come conseguenza di guerra o interventi militari) l'UE deve essere orientata da un approccio solidale anzitutto nei confronti delle persone coinvolte.
3.1.3Fatta salva la necessità di soccorrere tutti coloro che si trovano in immediato pericolo di vita (profughi e vittime di guerra), la distinzione di status legale – ad esempio tra persone che possono aspirare a forme di protezione e altri migranti – può avvenire solo dopo l'adempimento di procedure di asilo trasparenti e soggette alla legge UE e alle norme internazionali, e non derivare da una definizione a priori del fenomeno o della crisi in atto ("minaccia ibrida", strumentalizzazione dei migranti, "migrazione economica", ecc.).
Minacce ibride e strumentalizzazione dei migranti
3.2Il CESE concorda con la Commissione a proposito della natura e del livello di minaccia rappresentato dalla strumentalizzazione dei migranti realizzata dalla Bielorussia. Il CESE riconosce la minaccia per l'UE costituita da forme di "minaccia ibrida", ovvero "la strumentalizzazione delle persone avallata dallo Stato a fini politici".
3.2.1Nella definizione di minaccia ibrida si utilizza anche una formulazione diversa: minacce promosse da "un soggetto statale o non statale". Le minacce ibride possono essere condotte da soggetti differenti e rivolgersi a target diversi (entità statali, istituzioni, organizzazioni sociali, singoli individui). Tuttavia tale livello estensivo d'analisi, per quanto fornisca elementi di comprensione generale, deve risultare distinto dall'individuazione di fattispecie rilevanti per le politiche in oggetto. Il CESE pertanto sottolinea che anche ai fini di successive misure normative, e in special modo per il trattamento legale e il supporto umanitario dei migranti in tali situazioni di emergenza, si debba considerare come condizione necessaria per l'individuazione di una strumentalizzazione dei migranti la presenza di un agente di livello statuale.
3.2.2Tenuto conto della validità della definizione di "minaccia ibrida" espressa nella comunicazione, il CESE auspica che la risposta sia multidimensionale e integrata, ovvero non si collochi solo a livello di rapporti internazionali (tra Stati membri, UE e Stati partner) ma si inserisca nella cornice delle politiche e degli impegni dell'UE in materia di promozione dei diritti umani, tutela dei migranti e diritto d'asilo. Pertanto per il CESE vanno rafforzati tutti gli strumenti di collaborazione tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie UE in un'ottica di gestione condivisa delle crisi.
Solidarietà, coordinamento e gestione condivisa delle crisi
3.3Il CESE concorda sul fatto che "queste azioni rappresentano un pericolo reale e attuale per la sicurezza dell'UE" e non solamente per gli Stati membri direttamente interessati. I fatti illustrati nella comunicazione e la grave crisi ucraina rafforzano il convincimento del CESE che è certamente necessario costituire un quadro politico, normativo e procedurale per una risposta comune e una gestione condivisa delle crisi da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
3.3.1Di conseguenza, e ispirandosi al parere già espresso a proposito delle proposte di modifica dei regolamenti di gestione dell'immigrazione e dell'asilo, il CESE ritiene determinante proseguire sulla strada di un approccio solidale e cooperativo tra gli Stati membri, dal momento che la situazione in oggetto non è certo la sola che determina un accresciuto onere delle responsabilità e delle difficoltà a carico dei paesi di primo ingresso, proprio alla luce del peso assegnato dal Patto sulla migrazione e l'asilo (PMA) al controllo delle frontiere e alla prevenzione degli spostamenti secondari.
3.3.2All'interno dell'auspicabile regolazione specifica per il contrasto della strumentalizzazione dei migranti da parte di uno Stato andrebbero pertanto previsti meccanismi di condivisione solidale di responsabilità tra gli Stati membri, includendo la possibilità di tempestivi interventi di ricollocazione proporzionali alla gravità della crisi.
3.3.3Le caratteristiche della crisi al confine bielorusso mettono in luce differenze ma anche similitudini con altre strategie statali di strumentalizzazione dei movimenti migratori: il Mediterraneo centrale, i confini greco-turco, spagnolo-marocchino, bosniaco-croato, serbo-ungherese (per restare al solo 2021). Il CESE ritiene che l'UE dovrà superare i limiti della sua risposta emersi nel corso delle crisi precedenti, in particolare evitando di determinare situazioni di dipendenza dalle strategie politiche di paesi terzi non compatibili con le politiche e i principi dell'UE.
Tutela e protezione dei migranti in un contesto di strumentalizzazione
3.4Il CESE ritiene che nella definizione della risposta UE occorra tenere congiunte azioni di contrasto della minaccia con la chiara consapevolezza che in tali specifiche situazioni i migranti coinvolti sono di per sé altamente vulnerabili e bisognosi di interventi di tutela, proprio alla luce del contesto di crisi interstatale.
3.4.1Il CESE condivide la preoccupazione espressa nella comunicazione a proposito della situazione umanitaria determinata alle frontiere tra gli Stati membri e la Bielorussia. La difficoltà di agire sul lato bielorusso del confine riflette un limite oggettivo dell'intervento umanitario in situazioni di crisi e di conflitto interstatale, ma ciò dovrebbe rappresentare uno sprone a massimizzare gli sforzi affinché all'interno dei confini degli Stati membri l'assistenza umanitaria rivolta ai migranti sia adeguata agli standard del diritto UE e alle prassi consolidate in tema di supporto ai soggetti vulnerabili.
3.4.2Il CESE auspica una maggiore facilità di accesso, su entrambi i lati del confine UE/Bielorussia, per le organizzazioni umanitarie della società civile, al fine di fornire aiuti umanitari (supporto sanitario, aiuti alimentari, assistenza legale).
3.4.3In questa cornice occorre che le istituzioni UE agiscano contro ogni insorgente azione o rappresentazione criminalizzante dell'intervento solidale della società civile nazionale e internazionale, come già evidenziato dal CESE in precedenti pareri.
3.4.4La comunicazione evidenzia la presenza di consistenti movimenti secondari di migranti (almeno in rapporto al numero di migranti giunti alle frontiere UE nel corso della crisi), segnalando l'attivazione di pattugliamenti congiunti delle polizie di frontiera degli Stati membri interessati dal primo ingresso e dai movimenti secondari dei migranti. Il CESE considera che in una situazione di strumentalizzazione dei migranti il tema dei movimenti secondari vada affrontato con il coinvolgimento degli Stati membri meta degli spostamenti, e allo stesso tempo con la necessaria attenzione nei confronti dei migranti più vulnerabili, specie nel corso delle fasi attive della crisi al fine di evitare ulteriori rischi per la loro sicurezza.
3.4.5Il CESE evidenzia anche i rischi per una tutela dignitosa, equa ed estesa dei migranti vulnerabili a causa della proliferazione di status legali e procedure d'eccezione da parte degli Stati membri e dell'UE stessa, pur nel contesto di una crisi che richiede risposte specifiche. In questo senso le eventuali deroghe alle procedure standard per l'accoglienza e l'asilo dovrebbero essere armonizzate con specifiche misure di tutela e protezione in ragione della grave situazione di rischio, oltre a tenere sempre fermo il principio di non respingimento.
Contrasto della disinformazione, ruolo dei media e tutela dei soggetti vulnerabili
3.5Il CESE apprezza il rilievo dato dalla comunicazione all'azione di contrasto della disinformazione, delle false notizie e della manipolazione dei fatti, anche attraverso campagne informative mirate nei paesi di origine dei flussi di migranti e valorizzando gli strumenti elettronici di informazione e comunicazione che hanno per missione fornire ai migranti stessi informazioni corrette e verificabili (ad es. Infomigrants).
3.5.1Allo stesso tempo, il CESE considera l'importanza, in coerenza con i valori dell'UE, della libera produzione di informazione e del libero accesso ai fatti e ai dati rilevanti per il pubblico. In tal senso l'attuazione di misure di emergenza deve essere sempre contemperata alla garanzia, da parte degli Stati membri e delle agenzie UE, della massima libertà di azione e di comunicazione per i media indipendenti presenti nelle zone oggetto di strumentalizzazione dei migranti, garantendo allo stesso tempo regole chiare e trasparenti per l'accesso alle strutture che ospitano i migranti e al contatto con essi.
3.5.2In merito al contrasto delle reti logistiche per il traffico di migranti presenti su piattaforme informatiche e social media, occorre che la Commissione, supportata dalle agenzie UE (ENISA), intervenga per distinguere gli strumenti direttamente utilizzati dai trafficanti di migranti e quelli di comunicazione alla pari tra migranti; questo con l'obiettivo di distinguere responsabilità e non ledere i diritti alla riservatezza dei dati o, anche indirettamente e involontariamente, compromettere la sicurezza stessa dei migranti vittime di strumentalizzazione.
Cooperazione internazionale per il contrasto della strumentalizzazione dei migranti
3.6Il CESE apprezza l'azione delle istituzioni dell'Unione tesa a rafforzare la collaborazione con i paesi di origine dei migranti oggetto di strumentalizzazione, con l'obiettivo di rappresentare loro i rischi che corrono e migliorare la cooperazione internazionale in tema di migrazioni.
3.6.1Anche al fine di rendere produttiva l'azione congiunta tra UE e paesi terzi interessati, tale collaborazione dovrebbe integrarsi con il meccanismo di cooperazione internazionale per lo sviluppo e con accordi in tema di regolazione delle migrazioni.
3.6.2L'eventuale stipula di accordi e procedure con i paesi terzi dovrà avvenire tenendo in considerazione la coerenza di tali rapporti con il rispetto dei diritti umani e degli impegni legali internazionali da parte di tali paesi.
3.6.3Tale collaborazione rafforzerebbe anche gli sforzi di polizia e di intelligence per prevenire e contrastare le organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti [smuggling], pur tenendo in ferma considerazione i diritti di asilo e protezione dei migranti stessi sia nel caso di attività connesse alla strumentalizzazione dei migranti sia in generale.
Sostegno ai paesi membri
3.7Il CESE apprezza il sostegno offerto ai paesi membri oggetto della minaccia, in particolare mediante le agenzie dell'UE per gli affari interni (Frontex, EUAA, EASO, meccanismo di protezione civile) e ritiene che queste debbano operare in tutti i casi in cui venga riconosciuta una situazione d'emergenza secondo una procedura bilanciata e trasparente.
3.7.1Il CESE ritiene che per il futuro vada predisposto un adeguato livello di assistenza nei confronti degli Stati membri oggetto di tali minacce, al quale deve corrispondere un altrettanto elevato livello di protezione e assistenza rivolto alle vittime dell'azione di strumentalizzazione, in primo luogo i soggetti più vulnerabili.
3.7.2Il CESE afferma con nettezza che le misure degli Stati membri per il rimpatrio – sia volontario sia non volontario – dei migranti ai quali non venisse riconosciuto il diritto all'asilo debbano avvenire anche in situazione di emergenza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali nonché con il concorso delle agenzie UE.
Strumenti e regolamenti per una gestione futura delle crisi
3.8Il CESE sottolinea che il presente parere tiene conto delle misure in discussione e in elaborazione al momento della stesura, e in particolare della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo. La proposta contiene elementi normativi riguardanti lo status dei migranti e le procedure di richiesta d'asilo e protezione internazionale nel contesto di tali situazioni.
3.8.1Il CESE auspica, a questo proposito, che il regolamento tenga conto delle esigenze di sicurezza degli Stati membri, e insieme a esse preveda impegni legali nell'affrontare l'emergenza e per garantire diritti di tutela dei migranti ispirati agli obblighi internazionali e al diritto europeo.
3.8.2Nello specifico, la Commissione e gli organi deputati dovranno inoltre verificare la congruenza con i diritti fondamentali e i diritti dell'UE delle legislazioni adottate, o in via di adozione, negli Stati membri per contrastare l'attuale crisi e prevenirne di future.
3.8.3In tale regolamento il CESE valuterà con attenzione le eccezioni e le deroghe al trattamento delle procedure standard di ingresso e d'asilo, l'effettiva appellabilità dei dinieghi, le procedure di rimpatrio e la piena trasparenza e collaborazione tra gli Stati membri oggetto di emergenza e le istituzioni e le agenzie dell'UE.
Bruxelles, 15 giugno 2022
Christa SCHWENG
Presidente del Comitato economico e sociale europeo
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