RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
La finalità del presente regolamento delegato è abrogare, a decorrere dall'11 dicembre 2027, il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione 1 ("regolamento delegato in materia di cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio").
La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE 2 istituisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature radio sul mercato unico. Essa riguarda le condizioni obbligatorie di accesso al mercato delle apparecchiature radio. Nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio sono incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono utilizzare lo spettro radio a fini di comunicazione e/o di radiodeterminazione. Gli Stati membri, tramite le rispettive autorità nazionali di vigilanza del mercato, devono adottare misure correttive nei confronti delle apparecchiature radio non conformi.
L'articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio stabilisce i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalle apparecchiature radio immesse sul mercato dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabilisce i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), stabilisce i requisiti essenziali relativi alla compatibilità elettromagnetica e l'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce i requisiti essenziali relativi all'uso efficace ed efficiente dello spettro radio. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, prevede requisiti essenziali supplementari che si applicano alle categorie o classi di apparecchiature radio specificate negli atti delegati della Commissione adottati sulla base di tale disposizione. Infine l'articolo 3, paragrafo 4, stabilisce i requisiti essenziali per la compatibilità di determinate classi o categorie di apparecchiature radio con un caricabatteria standardizzato.
I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva sulle apparecchiature radio sono associati alla protezione della rete da danni, alla protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati e alla tutela dalle frodi. Essi sono pertanto associati a elementi che supportano la protezione dai rischi di cibersicurezza.
In virtù del regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva sulle apparecchiature radio sono applicabili, a decorrere dal 1º agosto 2025, a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, per timore che tali categorie o classi di apparecchiature radio non garantissero la protezione da elementi di rischio per la cibersicurezza.
Il 23 ottobre 2024 è stato adottato il regolamento sulla ciberresilienza 3 , che stabilisce norme orizzontali nel settore della sicurezza dei prodotti in relazione all'accesso al mercato. I requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti all'allegato I del regolamento sulla ciberresilienza comprendono tutti gli elementi dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Il regolamento sulla ciberresilienza sarà pienamente applicabile a decorrere dall'11 dicembre 2027.
Al fine di evitare duplicazioni normative nel settore della cibersicurezza per le apparecchiature radio disciplinate dal regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, è pertanto necessario abrogare tale regolamento delegato con effetto a decorrere dalla data di applicazione di tutte le disposizioni pertinenti del regolamento sulla ciberresilienza.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il gruppo di esperti sulle apparecchiature radio (E03587) è stato consultato durante la sua riunione del 12 e 13 giugno 2025.
Il progetto di atto delegato è stato pubblicato nel portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 10 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, per raccogliere osservazioni. La consultazione, aperta a tutti i portatori di interessi, compresi i cittadini e le imprese, ha ricevuto un totale di 19 contributi 4 .
In linea generale l'iniziativa è stata accolta con favore, in quanto una doppia regolamentazione nel settore della cibersicurezza per le stesse categorie di apparecchiature radio non avrebbe alcuna finalità e creerebbe solo incertezza giuridica.
In alcuni contributi sono state sollevate alcune domande principalmente sulla transizione verso il regolamento sulla ciberresilienza e sulla validità futura delle norme armonizzate sulla cibersicurezza menzionate a sostegno della direttiva sulle apparecchiature radio. Le questioni relative alla transizione verso il regolamento sulla ciberresilienza sono discusse in seno al gruppo di esperti sulle apparecchiature radio 5 . Per quanto riguarda le norme armonizzate relative alla cibersicurezza menzionate nella direttiva sulle apparecchiature radio, si prevede che, dopo l'abrogazione del regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, i loro riferimenti saranno soppressi dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione 6 . È opportuno rilevare che, a norma della direttiva sulle apparecchiature radio, l'applicazione delle norme armonizzate rimane volontaria.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 1 del regolamento delegato stabilisce che il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a decorrere dall'11 dicembre 2027.
L'articolo 2 riguarda la data di entrata in vigore del regolamento delegato.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 16.2.2026