RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) 2023/957, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 maggio 2023 ed è entrato in vigore il 5 giugno 2023.
Scopo di tale regolamento è modificare il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2015/757, come modificato, a decorrere dal 1º gennaio 2025 detto regolamento si applica anche alle navi offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate lorde per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2015/757, a decorrere dal 1º gennaio 2025 detto regolamento si applica alle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/757, le società devono determinare le emissioni di gas a effetto serra delle proprie navi secondo uno dei metodi di cui all'allegato I e monitorare le altre informazioni pertinenti in conformità delle regole stabilite all'allegato II del regolamento.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati I e II al fine di tenere conto dell'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, nonché di allineare tali allegati agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il 27 marzo 2018 la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici, che si è riunito il 18 giugno, il 3 luglio e l'11 settembre 2024 per preparare il presente regolamento delegato. L'11 settembre 2024 si è inoltre tenuta una riunione congiunta del gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici e del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.
I documenti relativi alle riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Nell'elaborazione della proposta di regolamento delegato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di esperti.
Sul portale "Legiferare meglio" sono state inoltre raccolte osservazioni online sul testo del regolamento delegato per cinque settimane, dal 31 luglio al 4 settembre 2024. Sono pervenuti 37 contributi: 4 da cittadini, 7 da imprese, 4 da organizzazioni non governative, 5 da autorità pubbliche, 13 da associazioni di categoria, 1 da un'organizzazione ambientalista, 1 da un sindacato e 2 da altre categorie di partecipanti.
Nel complesso i portatori di interessi si sono mostrati favorevoli al regolamento delegato, riconoscendo in particolare la necessità di chiarire quali navi offshore e quali emissioni di gas a effetto serra debbano essere incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 dal 1º gennaio 2025. I portatori di interessi hanno sottolineato l'importanza del settore per la decarbonizzazione dell'industria marittima. Molti di essi hanno tuttavia sottolineato che il quadro giuridico vigente istituito dal regolamento (UE) 2015/757 non è sufficientemente adattato alle specifiche caratteristiche dell'industria offshore e hanno proposto, come soluzione a lungo termine, di passare a un approccio basato sulle attività, eventualmente modificando le definizioni di "porto di scalo" e "tratta". Sono emerse possibili difficoltà di interpretazione e applicazione dell'elenco delle navi offshore. Alcuni portatori di interessi si sono espressi a favore di un approccio che consenta di includere un maggior numero di navi, per esempio tutte quelle non adibite al trasporto ad eccezione di quelle esplicitamente esentate. In particolare i rimorchiatori sono stati citati tra le navi che dovrebbero essere escluse. La Commissione ha preso atto di tutte le osservazioni e i suggerimenti ricevuti, molti dei quali avrebbero comportato notevoli modifiche che andrebbero al di là del potere conferito per l'adozione del regolamento delegato. Tenuto conto di tutti i vincoli giuridici, il regolamento delegato è stato modificato per includervi ulteriori navi offshore e chiarire quali certificazioni e documenti devono essere presi in considerazione. La Commissione ha inoltre accolto la richiesta di diversi portatori di interessi di predisporre ulteriori orientamenti a sostegno dell'attuazione del regolamento delegato, ove necessario.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Scopo del regolamento delegato è modificare gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 per tenere conto dell'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento, a decorrere dal 1º gennaio 2025, delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, nonché allineare ulteriormente tali allegati agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in particolare per quanto riguarda le norme per l'attribuzione di un fattore di emissioni pari a zero ai combustibili sostenibili a norma di tale direttiva.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 16.10.2024
che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore e l'attribuzione di un fattore di emissione pari a zero
ai combustibili sostenibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.
(2)L'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra in base al consumo di combustibile. L'allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le norme per il monitoraggio delle altre informazioni pertinenti.
(3)Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2015/757, in particolare al fine di prevedere l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore nell'ambito di applicazione di detto regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2025. È tuttavia necessario precisare il termine "navi offshore" per garantire un'applicazione uniforme per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento oltre a quelle già contemplate in relazione ai movimenti e attività delle navi finalizzati al trasporto di merci o passeggeri a fini commerciali. È pertanto opportuno stabilire norme per chiarire quali navi ed emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere incluse. Per determinare se la nave in questione è progettata o certificata per svolgere attività di servizi offshore o presso impianti offshore si dovrebbero considerare le certificazioni obbligatorie delle navi o qualsiasi altro documento pertinente, comprese le indicazioni di classe.
(4)Dal 1º gennaio 2027, le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate sono incluse tra le attività di trasporto marittimo contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'articolo 3 octies octies, paragrafo 5, di tale direttiva, non oltre il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina la fattibilità e l'impatto economico, ambientale e sociale dell'inclusione nella direttiva delle emissioni generate dalle navi, comprese le navi offshore, di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. La relazione dovrebbe esaminare inoltre le interconnessioni tra la direttiva 2003/87/CE e il regolamento (UE) 2015/757 e basarsi sulle esperienze acquisite nella loro applicazione. Se del caso, la relazione può essere corredata di proposte legislative, sulla base delle esperienze acquisite nei primi anni di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757.
(5)È opportuno aggiornare le norme dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/757 per allinearle maggiormente a quelle applicabili ad altri settori del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) per quanto riguarda i combustibili cui può essere attribuito un fattore di emissione pari a zero a norma della direttiva 2003/87/CE, in particolare per includere la possibilità di attribuire un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757.
(7)Poiché le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore sono incluse nel regolamento (UE) 2015/757 a decorrere dal 1º gennaio 2025, le pertinenti norme del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
(8)Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto marittimo sono incluse nell'EU ETS dal periodo di riferimento iniziato il 1º gennaio 2024. Le norme applicabili ad altri settori ETS per quanto riguarda i combustibili cui può essere attribuito un fattore di emissione pari a zero a norma della direttiva 2003/87/CE in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 del 23 settembre 2024, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2024. Pertanto, per garantire coerenza, chiarezza e parità di condizioni, anche le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), combustibili derivanti dal carbonio riciclato e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato:
(1)nell'allegato I, dopo la parte A è inserita la seguente parte AA:
"AA. EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA GENERATE DALLE NAVI OFFSHORE
Le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore comprendono le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro dalle seguenti navi, diverse dalle rompighiaccio, progettate o certificate per svolgere attività di servizi offshore o presso impianti offshore:
(a)navi da supporto adibite alla movimentazione degli ancoraggi;
(b)navi da supporto offshore (offshore supply ship);
(c)navi adibite al trasporto di equipaggio/rifornimenti;
(d)navi porta tubi;
(e)navi da supporto per piattaforme (platform supply ship);
(f)navi da trivellazione;
(g)unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) – petrolio;
(h)navi adibite al trattamento del gas;
(i)unità galleggianti di stoccaggio e scarico (FSO) – gas;
(j)FSO – petrolio;
(k)navi alloggio;
(l)navi di servizio per immersioni;
(m)navi da costruzione offshore;
(n)navi di servizio offshore (offshore support vessel);
(o)navi adibite all'interramento dei tubi;
(p)navi posatubi;
(q)nave-gru posatubi;
(r)navi per la prova di produzione;
(s)navi ausiliarie di sicurezza;
(t)navi di servizio allo scavo;
(u)navi per la stimolazione dei pozzi;
(v)navi posacavi;
(w)navi per la riparazione dei cavi;
(x)navi per l'estrazione;
(y)navi per l'installazione di turbine eoliche;
(z)navi per operazioni di servizio per la fase di messa in servizio (CSOV);
(aa)navi per operazioni di servizio (SOV);
(ab)navi per lavori/riparazioni;
(ac)navi da ricerca ed esplorazione;
(ad)draghe;
(ae)draghe tramoggia.";
(2)nell'allegato II, parte C, punto 1.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga al punto 1.1., non si applicano le norme di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento concernenti la determinazione dei fattori di emissione di CO2 se la società usa RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato (RCF) o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. In questi casi il fattore di emissione di CO2 è determinato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Tuttavia, l'articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16.10.2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN