REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 17.1.2023
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione 2 . Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
(2)Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari 3 , l'EGTOP ha raccomandato di aggiungere l'uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell'agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) "pirofosfato ferrico" e iii) "estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce". È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze.
(3)L'EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l'uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la Rhagoletis completa. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.
(4)Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti3 è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.
(5)Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai mangimi 5 è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale "agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti"; iv) illite‑montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale "agenti leganti e antiagglomeranti"; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale "sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine".
(6)Sulla base di un'ulteriore raccomandazione dell'EGTOP relativa ai mangimi 6 , la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell'EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L'autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l'alimentazione dei pesci.
(7)Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia5 è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d'ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.
(8)Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti5 è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.
(9)Il regolamento (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l'applicazione di tale requisito.
(10)La gomma di guar E 412 figura nell'allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.
(11)Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione
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. Tale uso non era stato incluso nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
È necessario rettificare tale errore.
(12)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.