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Document C(2022)8775

    REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro

    C/2022/8775 final

    REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

    del 6.12.2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)I veicoli omologati nell'UE devono poter funzionare con biodiesel puro e con diverse miscele di biodiesel e combustibili fossili, in caso di necessità.

    (2)A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione 2 , per l'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni è necessario che il fabbricante garantisca la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX di tale regolamento utilizzati per le prove di omologazione.

    (3)Il biodiesel puro (FAME B100) non è riportato nell'elenco, contenuto nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011, dei carburanti di riferimento per l'omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. Le prove di omologazione ai fini della conformità alle prescrizioni riguardanti le emissioni devono essere effettuate tanto per il diesel (B7) che per il biodiesel puro (B100). Per ridurre al minimo le ripetizioni delle prove e facilitare la certificazione per l'uso di biodiesel puro e miscele di biodiesel (come il FAME B20/B30), è necessario introdurre le specifiche per il biodiesel puro come carburante di riferimento, sulla base delle pertinenti norme internazionali ed europee. Dovrebbe essere consentito dimostrare la conformità alle prescrizioni relative alle prove delle emissioni per l'omologazione B100 sottoponendo alla prova delle emissioni il motore capostipite con biodiesel puro. Per le necessarie prove di conformità in servizio si può invece scegliere una qualsiasi miscela di biocarburanti.

    (4)Per l'omologazione dei veicoli dotati di motore omologato è necessario un addendum per le specifiche del certificato di omologazione.

    (5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione.

    (6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e IX del regolamento (UE) 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6.12.2022

       Per la Commissione

       La presidente
       Ursula VON DER LEYEN

    (1)    GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
    (2)    Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
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    ALLEGATO

    (1)L’allegato I è così modificato:

    (a)al punto 1.1.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "1.1.2 Se per il funzionamento della famiglia di motori il fabbricante acconsente all’utilizzo di carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, o alla norma CEN EN 228:2012 in caso di benzina senza piombo o EN 590:2013 in caso di diesel, oppure alla norma CEN EN 14214:2012+A2:2019 nel caso del FAME B100, come il carburante paraffinico (norma CEN EN 15940) o altri, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.1.1 egli deve":

       

    *Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).";

    (b)dopo il punto 1.3 è aggiunto il seguente punto:

    "1.4. Prescrizioni per l’omologazione B100

    1.4.1. L’omologazione di una famiglia di B100 con motore capostipite sottoposto a prova con FAME B100 deve essere estesa a tutti i membri della famiglia e a tutte le miscele di biocarburanti con tenore di FAME superiore al FAME B30 (norma CEN EN 16709), senza ulteriori prove. L’omologazione può essere estesa alle miscele di biodiesel con un tenore inferiore di FAME se le prescrizioni del presente regolamento sono rispettate anche per tali miscele senza che siano apportate modifiche al veicolo. In tale caso il fabbricante deve indicare le miscele di biodiesel con cui la famiglia di motori è in grado di funzionare al punto 3.2.2.2.1 della scheda informativa di cui all’appendice 4, parte 1. Se stabilisce che la domanda presentata non è pienamente rappresentativa, l’autorità di omologazione può scegliere miscele di biodiesel diverse dal FAME B100 ed eseguire le prove con queste.";

    (c)è inserito il seguente punto 3.2.1.7:

    "3.2.1.7. Nel caso delle omologazioni B100, il marchio di omologazione deve recare la scritta "B100" dopo il simbolo nazionale.";

    (d)nell’appendice 4, PARTE 1, il punto 3.2.2.2 è sostituito dal seguente:

    "3.2.2.2. Veicoli pesanti alimentati a diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL20/B100 (1) (6)";

    (e)nell’addendum all’appendice 5, il punto 1.1.5 è sostituito dal seguente:

    "1.1.5 Categoria di motore: diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL20/B100 (1)".

    (f)Il punto 8 dell’appendice 6 è sostituito dal seguente:

    "8. Firma:

    Allegati: Fascicolo di omologazione

    Verbale di prova

    Addendum".

    (g)All’appendice 6 è aggiunto il seguente addendum:

    "Addendum

    al certificato di omologazione CE n. …

    1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

    1.1. Informazioni da fornire relativamente all’omologazione di un veicolo con motore omologato montato

    1.1.1. Marca del motore (nome del costruttore):

    1.1.2. Tipo e descrizione commerciale (citare eventuali varianti):

    1.1.3. Codice apposto dal costruttore sul motore:

    1.1.4. Categoria di veicolo (se del caso) (b):

    1.1.5. Categoria di motore: diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL20/B100 (1):

    1.1.5.1. Tipo di motore dual-fuel: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)(d1):

    1.1.6. Nome e indirizzo del costruttore:

    1.1.7. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore:

    1.2. Se il motore di cui al punto 1.1 è stato omologato come entità tecnica indipendente:

    1.2.1. Numero di omologazione del motore/della famiglia di motori (1):

    1.2.2. Numero di taratura del software della centralina elettronica (ECU):

    1.3. Informazioni da fornire relativamente all’omologazione di un motore / di una famiglia di motori (1) come entità tecnica indipendente (condizioni da rispettare per l’installazione del motore su un veicolo):

    1.3.1. Depressione massima e/o minima all’aspirazione:

    1.3.2. Contropressione massima ammissibile:

    1.3.3. Volume del sistema di scarico:

    1.3.4. Eventuali limitazioni d’uso:

    1.4. Livelli di emissione del motore/motore capostipite (1)

    Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato (1)

    Nella tabella seguente, specificare i valori del DF ed eventualmente le emissioni nelle prove WHSC e WHTC

    1.4.1. Prova WHSC

    Tabella 4

    Prova WHSC

    Prova WHSC (se del caso) (10)(d5)

    DF

    CO

    THC

    NMHC (d4)

    NOX

    Massa del particolato

    NH3

    Numero di particelle

    Molt/agg (1)

     

     

     

     

     

     

     

    Emissioni

    CO

    (mg/kWh)

    THC

    (mg/kWh)

    NMHC (d4)

    (mg/kWh)

    NOx

    (mg/kWh)

    Massa del particolato

    (mg/kWh)

    NH3

    ppm

    Numero di particelle

    (#/kWh)

    Risultato della prova

     

     

     

     

     

     

     

    Calcolato con il DF

     

     

     

     

     

     

     

    Emissioni massiche di CO2: … g/kWh

    Consumo di carburante … g/kWh

    1.4.2. Prova WHTC

    Tabella 5

    Prova WHTC

    Prova WHTC (10)(d5)

    DF

    CO

    THC

    NMHC (d4)

    CH4 (d4)

    NOx

    Massa del particolato

    NH3

    Numero di particelle

    Molt/agg (1)

    Emissioni

    CO

    (mg/kWh)

    THC

    (mg/kWh)

    NMHC (d4)

    (mg/kWh)

    CH4 (d4)

    (mg/kWh)

    NOx

    (mg/kWh)

    Massa del particolato

    (mg/kWh)

    NH3

    ppm

    Numero di particelle

    (#/kWh)

    Avviamento a freddo

     

     

     

     

     

     

     

     

    Avviamento a caldo senza rigenerazione

     

     

     

     

     

     

     

     

    Avviamento a caldo con rigenerazione (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

    kr,u (molt/agg) (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

    kr,d (molt/agg) (1)

    Risultato della prova ponderato

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risultato finale della prova con DF

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emissioni massiche di CO2: … g/kWh

    Consumo di carburante: … g/kWh

    1.4.3. Prova al minimo

    Tabella 6

    Prova al minimo

    Prova

    Valore di CO

    (% vol)

    Lambda (1)

    Regime del motore (min–1)

    Temperatura dell’olio del motore (°C)

    Prova al minimo inferiore

     

    N.D.

     

     

    Prova al minimo accelerato

     

     

     

     

    1.4.4. Prova dimostrativa PEMS

    Tabella 6a

    Prova dimostrativa PEMS

    Tipo di veicolo (ad es. M3, N3 e relative applicazioni, ad es. autocarro o autoarticolato, autobus urbano)

     

    Descrizione del veicolo (ad es. modello del veicolo, prototipo)

     

    Risultati di accettazione/rifiuto (7)

    CO

    THC

    NMHC

    CH4

    NOx

    Numero di particelle

    Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro (11)

     

     

     

     

     

     

    Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2 (11)

     

     

     

     

     

     

    Dati relativi al percorso

    Urbano

    Extraurbano

    Autostradale

    Percentuali di percorso caratterizzate da circolazione urbana, extraurbana e autostradale come indicato al punto 4.5 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011

     

     

     

    Percentuali di percorso caratterizzate da accelerazioni, decelerazioni e arresti, come indicato al punto 4.5.5 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011

     

     

     

     

    Minimo

    Massimo

    Potenza media (%) nell’intervallo di lavoro

     

     

    Durata dell’intervallo di massa della CO2 (s)

     

     

    Intervallo di lavoro: percentuale di intervalli validi

     

    Intervallo di massa della CO2: percentuale di intervalli validi

     

    Tasso di coerenza del consumo di carburante

     

    1.5 Misurazione della potenza

    1.5.1. Potenza del motore misurata sul banco di prova

    Tabella 7

    Potenza del motore misurata sul banco di prova

    Regime del motore misurato (giri/min)

     

     

     

     

     

     

     

    Flusso di carburante misurato (g/h)

     

     

     

     

     

     

     

    Coppia misurata (Nm)

     

     

     

     

     

     

     

    Potenza misurata (kW)

     

     

     

     

     

     

     

    Pressione barometrica (kPa)

     

     

     

     

     

     

     

    Pressione del vapore acqueo (kPa)

     

     

     

     

     

     

     

    Temperatura dell’aria nel collettore di aspirazione (K)

     

     

     

     

     

     

     

    Fattore di correzione della potenza

     

     

     

     

     

     

     

    Potenza corretta (kW)

     

     

     

     

     

     

     

    Potenza ausiliaria (kW) (1)

     

     

     

     

     

     

     

    Potenza netta (kW)

     

     

     

     

     

     

     

    Coppia netta (Nm)

     

     

     

     

     

     

     

    Consumo di carburante specifico corretto (g/kWh)

     

     

     

     

     

     

     

    1.5.2. Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso)

    ";

    (h)nell’addendum all’appendice 7, il punto 1.1.5 è sostituito dal seguente:

    "1.1.5 Categoria di motore: diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL20/B100 (1)".

    (2)nell’allegato II, al punto 4.4.2 è aggiunta la seguente frase:

    "Nel caso delle omologazioni B100, le autorità di omologazione possono chiedere di sottoporre a prova il veicolo con biodiesel con qualsiasi tenore di FAME.";

    (3)nell’allegato IX, sotto il titolo "Dati tecnici sui carburanti per la prova dei motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione", dopo la tabella "Tipo: diesel (B7)" è inserita la seguente tabella:

    "Tipo: biodiesel puro (B100) per motori ad accensione spontanea

    Parametro

    Unità

    Limiti

    Metodo di prova

    Minimo

    Massimo

    Tenore di FAME

    % m/m

    96,5

    EN 14103

    Densità a 15 ºC

    kg/m3

    860

    900

    EN ISO 3675

    EN ISO 12185

    Viscosità a 40 ºC (1)

    mm2/s

    3,50

    5,00

    EN ISO 3104

    EN 16896

    Punto di infiammabilità

    ºC

    101

    EN ISO 2719

    EN ISO 3679 (2)

    Numero di cetano (3)

    51,0

    EN ISO 5165

    EN 15195

    EN 16715

    EN 17155

    Corrosività su rame (3 ore a 50 ºC)

    Classificazione

    Classe 1

    EN ISO 2160

    Stabilità all’ossidazione (a 110 ºC)

    h

    8,0

    EN 14112

    EN 15751

    Indice di acidità

    mg KOH/g

    0,50

    EN 14104

    Indice di iodio

    g iodio/100 g

    120

    EN 14111

    EN 16300

    Estere metilico dell’acido linolenico

    % m/m

    12,0

    EN 14103

    Metil esteri polinsaturi (≥ 4 legami doppi)

    % m/m

    1,00

    EN 15779

    Tenore di metanolo

    % m/m

    0,20

    EN 14110

    Tenore di monogliceride

    % m/m

    0,70

    EN 14105

    Tenore di digliceride

    % m/m

    0,20

    EN 14105

    Tenore di trigliceride

    % m/m

    0,20

    EN 14105

    Glicerolo libero

    % m/m

    0,02

    EN 14105

    EN 14106

    Glicerolo totale

    % m/m

    0,25

    EN 14105

    Tenore di acqua

    % m/m

    0,050

    EN ISO 12937

    Contaminazione totale

    mg/kg

    24

    EN 12662

    Tenore di ceneri solfatate

    % m/m

    0,02

    ISO 3987

    Tenore di zolfo

    mg/kg

    10,0

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    EN ISO 13032

    Metalli del gruppo I (Na+K)

    mg/kg

    5,0

    EN 14108

    EN 14109

    EN 14538

    Metalli del gruppo II (Ca+Mg)

    mg/kg

    5,0

    EN 14538

    Tenore di fosforo

    mg/kg

    4,0

    EN 14107

    EN 16294

    (1) Se il CFPP è -20 ºC o inferiore, la viscosità deve essere misurata a -20 ºCC. Il valore misurato non deve superare 48 mm2/s. In tale caso sono applicabili i metodi di prova standard senza i dati di precisione a causa del comportamento non newtoniano in un sistema a due fasi.

    (2) Occorre utilizzare un campione da 2 ml e un’apparecchiatura dotata di un dispositivo di rilevamento termico.

    (3) La determinazione del numero di cetano derivato per il FAME non è inclusa nelle determinazioni di precisione di alcuni metodi di prova.

    ".

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