RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in appresso "la direttiva RoHS") per quanto riguarda l'esenzione relativa al cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.
L'articolo 4 della direttiva RoHS limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attualmente all'allegato II della direttiva figura un elenco di 10 sostanze (o gruppi di sostanze) soggette a restrizioni: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP).
Gli allegati III e IV della direttiva elencano i materiali e i componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 5 prevede che gli allegati III e IV siano adattati al progresso scientifico e tecnico (per quanto riguarda la concessione, il rinnovo e la revoca delle esenzioni). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
–l'eliminazione o la sostituzione della sostanza mediante modifiche alla progettazione o mediante l'uso di materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile;
–l'affidabilità dei sostituti non è garantita;
–gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
Le decisioni sulle esenzioni, e sulla loro durata, devono tenere conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione; le decisioni sulla durata delle esenzioni devono tenere conto di ogni potenziale impatto sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione.
L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che la Commissione includa materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, ai sensi dell'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3, e l'allegato V stabiliscono la procedura per trasmettere le domande di esenzione.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Sono numerosi gli operatori economici che chiedono alla Commissione di concedere o rinnovare esenzioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'allegato V della direttiva RoHS.
Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda per inserire una nuova voce nell'allegato III. L'esenzione richiesta riguarda l'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas (GAHP, dall'inglese gas absorption heat pumps).
Nel gennaio 2021 la Commissione ha aggiunto la domanda a uno studio già in corso per svolgere la valutazione tecnica e scientifica necessaria. Lo studio, che comprendeva una consultazione pubblica di 10 settimane dei portatori di interessi, si è concluso nel febbraio 2022. Sul sito web del progetto sono state date informazioni sulla consultazione, che ha ricevuto un contributo.
Il 18 marzo 2022 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva RoHS e ha poi intrapreso tutte le azioni necessarie per quanto riguarda le esenzioni dalle restrizioni concernenti le sostanze conformemente all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7. In tale contesto, tutte le attività sono state notificate al Parlamento europeo e al Consiglio.
Valutazione tecnica
Le pompe di calore possono essere utilizzate per riscaldare o raffrescare uno spazio chiuso e funzionano grazie a un fluido di lavoro utilizzato come mezzo per trasferire energia termica da o verso l'esterno. Le GAHP sono alimentate termicamente, ad esempio bruciando gas naturale. Il loro fluido di lavoro è costituito da un refrigerante e da un mezzo di assorbimento.
Le GAHP che rientrano nell'attuale domanda di esenzione sono progettate per il riscaldamento di edifici residenziali e professionali, dove possono anche sostituire le caldaie esistenti, in particolare nei settori ad alta o media temperatura. Tali pompe di calore rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS, in quanto parti come la pompa per il fluido di lavoro sono alimentate a energia elettrica e perché sono più piccole delle GAHP per applicazioni industriali, che potrebbero essere esentate dalla direttiva RoHS in quanto impianti fissi di grandi dimensioni.
Il fluido di lavoro nell'applicazione in questione è una miscela ammoniaca-acqua che circola in un circuito sigillato in acciaio e richiede l'uso di un inibitore della corrosione. Come agente anticorrosivo, nel fluido di lavoro è aggiunto cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio. Durante il ciclo di vita della GAHP, il cromo esavalente è ridotto a ossido di cromo trivalente, che crea uno strato protettivo. L'ossido di cromo trivalente non è soggetto a restrizioni ai sensi della direttiva RoHS.
La valutazione tecnica ha confermato che il fluido di lavoro contenente cromo esavalente nelle GAHP è la tecnologia più avanzata e che attualmente non sono facilmente disponibili agenti anticorrosivi di sostituzione. In linea di principio, la tecnologia può essere sostituita da altri sistemi di riscaldamento.
La tecnologia della GAHP è più efficiente sotto il profilo energetico rispetto alle tecnologie di combustione, come le classiche caldaie a condensazione. Laddove opportuno al fine di modernizzare alcuni sistemi di riscaldamento, le GAHP aiutano a ridurre le emissioni di CO2. Lo studio di valutazione tecnica ha concluso che nell'arco di 20 anni ogni GAHP supplementare installata potrebbe far risparmiare 15 t di emissioni di CO2 in più rispetto a tecnologie concorrenti come le caldaie a condensazione o i sistemi ibridi. Le GAHP possono essere particolarmente vantaggiose se alimentate con energie rinnovabili e "gas verdi" (come biometano o idrogeno verde) anziché con gas naturale.
Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, è stato stimato che, nel peggiore dei casi, si utilizzano circa 38 g di cromo esavalente per ogni GAHP e che, se l'esenzione fosse accordata, ne sarebbero immessi sul mercato circa 1 400 kg l'anno. Il cromo esavalente costituisce un rischio per la salute, in particolare durante la fabbricazione delle GAHP e nella fase di fine vita. Il rischio derivante dal cromato di sodio in queste pompe di calore è stato valutato, in particolare nella procedura di autorizzazione REACH relativa a una domanda di autorizzazione. La concentrazione di cromo esavalente si riduce gradualmente durante il ciclo di vita della GAHP a causa della reazione chimica che determina la creazione di uno strato protettivo. Supponendo che la soluzione refrigerante sia rimossa professionalmente alla fine del ciclo di vita della pompa di calore, analogamente al trattamento dei frigoriferi ad assorbimento in linea con le prescrizioni della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le GAHP da smaltire devono essere trattate in modo ecologicamente corretto.
Il cromato di sodio, che contiene cromo esavalente, è una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Figura nell'allegato XIV, voce 22, del regolamento REACH. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso, o dall'utilizzarla egli stesso, se è inclusa nell'allegato XIV, a meno che sia stato autorizzato l'uso della sostanza in quanto tale, in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo, per il quale la sostanza è immessa sul mercato o da egli stesso utilizzata.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento REACH.
Nel febbraio 2019 il richiedente dell'attuale esenzione dalla direttiva RoHS ha inoltre presentato una domanda di autorizzazione a norma del regolamento REACH per l'uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo dell'acciaio al carbonio nel circuito sigillato di apparecchi ad assorbimento a gas fino allo 0,7 % in peso (come cromo esavalente (Cr(VI)) nella soluzione refrigerante. Dalla valutazione tecnica è emerso che la stessa concentrazione massima può essere applicata per una possibile voce di esenzione dalla direttiva RoHS. Il comitato per la valutazione dei rischi ha concluso che le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nella domanda e ulteriormente specificate dal richiedente su richiesta del comitato dovrebbero essere adeguate ed efficaci per limitare il rischio per i lavoratori e per la popolazione in generale attraverso l'ambiente. Ha tuttavia raccomandato una serie di misure di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori e delle emissioni nell'ambiente.
Nella sua valutazione, il comitato per l'analisi socioeconomica ha concluso che il non rilascio dell'autorizzazione comporterebbe evidenti svantaggi netti per la società. I principali impatti osservati riguardano la perdita di profitti, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. Il comitato ha inoltre concluso che non erano disponibili sostanze o tecnologie alternative adeguate al momento dell'adozione del suo parere (11 giugno 2020). Come risulta dai pareri sia del comitato per la valutazione dei rischi che del comitato per l'analisi socioeconomica, gli apparecchi di assorbimento a gas cui si riferisce il contenuto della domanda, compresa l'analisi delle alternative, sono limitati alle sole pompe di calore ad assorbimento a gas.
Un'esenzione a norma della direttiva RoHS che consenta l'immissione sul mercato di GAHP contenenti cromo esavalente non incide, di per sé, sull'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Sebbene la procedura di autorizzazione per la domanda di cui sopra sia in corso, non sono stati ravvisati motivi per un suo rifiuto in relazione al rispetto delle condizioni REACH per la concessione di un'autorizzazione. Pertanto, in questo caso specifico si può concludere che un'esenzione ai sensi della direttiva RoHS non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento REACH.
·Altre tecnologie di riscaldamento che eliminano l'uso di cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non possono offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le attività di ricerca volte a ridurre il tenore di cromo esavalente e/o a sostituirlo o eliminarlo alle stesse condizioni richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. Questa conclusione è in linea con i risultati della procedura di autorizzazione REACH.
·Nel contesto della valutazione ai sensi della direttiva RoHS e data l'attuale indisponibilità di tecnologie di sostituzione praticabili, l'aspetto di maggior rilievo riguarda la valutazione dell'impatto causato dalla sostituzione e dall'eliminazione rispetto ai benefici apportati dalle GAHP contenenti cromo esavalente. Dalla valutazione tecnica è emerso chiaramente che la tecnologia consente di risparmiare CO2 sostituendo tecnologie tradizionali e che tali riduzioni sono ancora più importanti quando si utilizzano energie rinnovabili, che non ricorrono a combustibili fossili.
In condizioni ragionevoli, i rischi per l'ambiente e la salute derivanti dall'uso di cromo esavalente possono essere limitati a un livello accettabile. Per la soluzione refrigerante e il sistema delle GAHP sono disponibili tecnologie di trattamento dei rifiuti rispettose dell'ambiente e devono essere prese precauzioni di sicurezza durante l'assemblaggio e lo smontaggio delle GAHP che contengono cromo esavalente.
In generale si conclude che i benefici complessivi derivanti dalla concessione dell'esenzione sono probabilmente superiori agli effetti negativi.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto proposto concede un'esenzione dalle restrizioni di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, da inserire nell'elenco di cui all'allegato III, per il cromo esavalente come agente anticorrosivo delle pompe di calore ad assorbimento a gas.
La valutazione mostra che l'esenzione concessa non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento REACH, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.
È soddisfatto almeno uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Data l'attuale indisponibilità di alternative praticabili del cromo esavalente usato come agente anticorrosivo, gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. Pertanto, occorre concedere l'esenzione e fissare una data di scadenza.
·Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirlo o eliminarlo richiederanno prevedibilmente più di cinque anni dal momento della valutazione tecnica. È pertanto opportuno concedere il periodo massimo di validità di cinque anni per l'esenzione. La data di scadenza dell'esenzione è fissata in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.
Alla voce 9 a)-II dell'allegato III, un'esenzione analoga consente l'uso del cromo esavalente nei sistemi di raffreddamento dei frigoriferi ad assorbimento. L'esenzione è attualmente in fase di riesame. Sebbene detta voce e la presente esenzione richiesta si basino sullo stesso principio fisico, l'uso finale è diverso, il che ha giustificato, tra l'altro, che le domande fossero valutate separatamente in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
Si propone di aggiungere nell'allegato III la nuova voce 9 a)-III per la pertinente applicazione. Poiché le GAHP descritte nella domanda di esenzione rientrano nella categoria 1 "grandi elettrodomestici" dell'allegato I, l'ambito di applicazione dell'esenzione dovrebbe essere limitato a tali prodotti.
Lo strumento giuridico è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva 2011/65/UE e nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
L'obiettivo della direttiva delegata è proteggere la salute umana e l'ambiente e armonizzare le disposizioni ai fini del funzionamento del mercato interno nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consentendo l'uso di sostanze altrimenti vietate in applicazioni specifiche, in ottemperanza alla direttiva RoHS e alla procedura ivi istituita per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati III e IV della stessa.
La direttiva delegata non incide sul bilancio dell'UE.
DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE
del 28.10.2022
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore
ad assorbimento a gas
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
(3)Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas ("esenzione richiesta").
(5)Le pompe di calore ad assorbimento a gas necessitano di energia elettrica per funzioni ausiliarie, come il pompaggio di un fluido di lavoro nel sistema. Le pompe di calore ad assorbimento a gas descritte nell'esenzione richiesta rientrano nella categoria 1 "grandi elettrodomestici" dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(6)La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l'uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le pompe di calore ad assorbimento a gas possono effettivamente offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle caldaie a condensazione, contribuire a sostituire tali sistemi e portare a una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. La valutazione ha pertanto concluso che almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE è soddisfatta, vale a dire che gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cromo esavalente negli usi oggetto della domanda di esenzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.
(7)Una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante è considerata sufficiente ai fini dell'esenzione richiesta.
(8)L'immissione sul mercato per un determinato uso e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma di tale regolamento. L'allegato elenca una serie di composti del cromo esavalente, tra cui il cromato di sodio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE si applicano senza pregiudizio reciproco. L'uso di un composto del cromo esavalente elencato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la sua immissione sul mercato per un determinato uso sono soggetti ad autorizzazione a norma di tale regolamento. La concessione di un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE non incide, di per sé, su tale obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Non sono stati riscontrati motivi per cui la concessione dell'esenzione richiesta a norma della direttiva 2011/65/UE indebolirebbe la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
(9)È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 1.
(10)Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l'uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta fino al 31 dicembre 2026, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(11)Si dovrebbe modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [OP, inserire la data: l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP, inserire la data: l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28.10.2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN