REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 1.4.2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, e l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall'8 giugno 2022 le modifiche "non minori" e "minori" sono sostituite rispettivamente dalle modifiche "dell'Unione" e "ordinarie", con ambiti di applicazione e procedure differenti.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
(3)Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti, i moduli e i termini per presentare la domanda di approvazione di modifiche dell'Unione e le comunicazioni di modifiche ordinarie o temporanee approvate.
(4)A norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure per modificare il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite, sono effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili di fasi distinte di ciascun tipo di procedura. Gli Stati membri trattano le domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare e le presentano alla Commissione. Spetta alla Commissione l'esame di tali domande e l'adozione di una decisione in merito alla modifica dell'Unione. In caso di approvazione di una modifica ordinaria o temporanea, la responsabilità dell'approvazione spetta agli Stati membri. L'approvazione di tali modifiche è comunicata alla Commissione, che ha l'obbligo di renderla pubblica nell'Unione.
(5)Ai fini della corretta gestione delle procedure per l'approvazione da parte della Commissione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette nonché delle specialità tradizionali garantite, è necessario trattare i riferimenti relativi alle domande di approvazione di modifiche dell'Unione. La stessa esigenza si palesa nell'ambito della gestione delle procedure di comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda l'autorità o le persone fisiche o giuridiche che comunicano la modifica ordinaria o temporanea approvata. Tali procedure hanno natura pubblica. La trasparenza è necessaria per consentire una concorrenza leale tra gli operatori e per identificare pubblicamente gli interessi economici privati e pubblici in relazione a tali procedure. Il nome del gruppo richiedente che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare chi ha attivato la procedura di modifica e consentire a eventuali opponenti di far valere il proprio interesse legittimo. Il nome dell'autorità o della persona fisica o giuridica che comunica una modifica ordinaria o temporanea approvata dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare la responsabilità della modifica notificata alla Commissione e quindi resa pubblica nell'Unione. Al fine di minimizzare l'esposizione dei dati personali, nei documenti da presentare nel corso di tali procedure è opportuno evitare il più possibile di richiedere la trasmissione di dati personali. La Commissione e gli Stati membri possono tuttavia avere la necessità di trattare informazioni contenenti dati personali, quali i nomi e i recapiti. In casi debitamente giustificati, tali dati possono essere divulgati o pubblicati.
(6)Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenendo conto dell'esperienza maturata attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.
(7)La Commissione ha istituito il sistema di informazione "e-Ambrosia" per la gestione delle domande di protezione delle indicazioni geografiche di prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati. Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad avvalersi esclusivamente di detto sistema ai fini della comunicazione relativa alle procedure connesse alle domande di registrazione e ai fini dell'approvazione di modifiche del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, tale sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione né, in attesa delle necessarie garanzie di sicurezza digitale, dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i produttori dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi di detto regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.
(8)Per incrementare la trasparenza, l'efficienza e l'uniformità negli Stati membri, il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe essere istituito in forma elettronica. Il registro dovrebbe essere costituito da una banca dati elettronica gestita nell'ambito dei sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, essere accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato dalla Commissione.
(9)Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel corso delle procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È opportuno chiarire che la Commissione va considerata titolare del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali è responsabile a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(10)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È pertanto opportuno chiarire che le autorità competenti degli Stati membri vanno considerate titolari del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono responsabili a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(11)Il regolamento (UE) 2021/2117 ha modificato l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. I vini aromatizzati, le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli nonché la cera d'api dovrebbero pertanto essere aggiunti alle classi di prodotti cui si applica il regolamento (UE) n. 1151/2012.
(12)È opportuno adottare disposizioni per garantire che vi sia tempo sufficiente per facilitare un'agevole transizione dalle norme previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 concernente i mezzi di presentazione. È opportuno introdurre disposizioni transitorie per le domande di modifica non minore o minore del disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite presentate prima dell'8 giugno 2022.
(13)Poiché le modifiche di un disciplinare introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 è così modificato:
1)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
1.
Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.
Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.
2.
Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione da uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione dall'autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito in un paese terzo, il documento unico è redatto a norma del modulo che figura nell'allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
3.
Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
5.
Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.";
2)
all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
"Lo Stato membro, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.";
3)
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare
1.
La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene:
a)il nome protetto cui si riferisce la modifica;
b)il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
c)le voci del disciplinare e, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, del documento unico relative alle questioni interessate dalla modifica;
d)per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
e)la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
f)per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
g)per le domande presentate da uno Stato membro relative a denominazioni di origine protette e a indicazioni geografiche protette, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
h)per le domande presentate da un paese terzo relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, la versione consolidata del disciplinare pubblicata oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
i)unicamente per le domande relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo;
j)per le domande relative alle specialità tradizionale garantite, il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
k)per tutte le domande presentate da Stati membri, la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni ivi adottate.
La descrizione e i motivi di cui al primo comma, lettera e), e il documento unico di cui al primo comma, lettera f), non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.
2.
La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
3.
La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una specialità tradizionale garantita di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all'allegato V per una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e il modulo di cui all'allegato VI per una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
4.
Il documento unico modificato di una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e il disciplinare modificato di una specialità tradizionale garantita sono redatti a norma dell'articolo 6. La domanda di modifica dell'Unione per una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.
5.
Ai fini dell'articolo 53, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare.
Nel caso in cui la domanda includa dati personali, questi sono pubblicati in quanto parte di detta domanda.";
4)
sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 10 bis
Comunicazione di una modifica ordinaria
1.
La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 6 ter, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
a)il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
b)la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c)la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
d)la decisione che approva la modifica ordinaria di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 6 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
e)se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
f)il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
2.
Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3.
Nel caso delle domande relative a prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
4.
La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5.
Ai fini dell'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
Articolo 10 ter
Comunicazione di una modifica temporanea
1.
La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 664/2014 contiene:
a)il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
b)la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c)la decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica;
d)la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
2.
Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3.
Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
4.
La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5.
Ai fini dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di una denominazione di origine protetta è pubblicato in quanto parte della comunicazione.";
5)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori
1.I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione dei capi II e III del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le relative disposizione sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
a)per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
b)per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a IX del presente regolamento.
I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione* e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione** si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).
2.In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i seguenti documenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
a) la dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
b) la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
c) la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 11;
d) la domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
e) la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 10.
3.
La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso i sistemi digitali da essa messi a disposizione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a). La Commissione comunica le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 tramite posta elettronica.
4.Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.
La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l'elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell'Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell'elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.
* Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).";
6)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 12 bis
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1.Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 12 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2.La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso i sistemi digitali.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)il numero di fascicolo;
b)il nome del prodotto interessato;
c)la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni attraverso i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3.Per le comunicazioni e le presentazioni di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.
Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)il numero di fascicolo;
b)il nome del prodotto interessato;
c)la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.
4.L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";
7)all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5.
Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1 è accessibile al pubblico ed è istituito in forma elettronica. Esso si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione ed è aggiornato conformemente al presente articolo.";
8)è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 14 bis
Tutela dei dati
1.La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure per l'approvazione di modifiche dell'Unione e per la comunicazione di modifiche standard e temporanee, conformemente al presente regolamento, a norma dei regolamenti (UE) 2018/1725* e (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.
3.Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) 1151/2012, del regolamento delegato (UE) 664/2014 e del presente regolamento.
* Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).";
9)
gli allegati da V a VIII e XI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1.
L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi alle domande di modifiche non minori e minori nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee del disciplinare di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite in corso d'esame presso la Commissione prima dell'8 giugno 2022.
2.
L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi agli Stati membri fino al 7 dicembre 2022 nel caso delle domande di registrazione e di approvazione di modifiche dell'Unione nonché delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette.
3.
Fino al 7 dicembre 2022, gli Stati membri che continuano comunicare a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella sua versione prima della data di applicazione del presente regolamento utilizzano:
a)
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per le domande di registrazione di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
b)
l'allegato II del presente regolamento per le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
c)
l'allegato III del presente regolamento per le comunicazioni di modifiche ordinarie di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
d)
l'allegato IV del presente regolamento per le modifiche temporanee di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1.4.2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN