RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese ("regolamento EBS") ha istituito un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulle imprese.
Gli allegati V e VI del regolamento EBS specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN).
L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento EBS conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare e modificare le disposizioni giuridiche del regolamento EBS relative alla comunicazione di informazioni da parte delle autorità fiscali e doganali.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
La Commissione ha consultato i portatori di interessi nel quadro dell'elaborazione del presente atto delegato.
Nel marzo 2021 la Commissione ha consultato esperti nazionali, in particolare il gruppo direttivo per le statistiche sugli scambi internazionali di beni. Ha inoltre consultato il gruppo di esperti "Istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo".
La Commissione ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle consultazioni.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Scopo del presente atto delegato è integrare il regolamento EBS specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche relative alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti.
L'atto delegato modifica inoltre gli allegati V e VI del regolamento EBS. Modifica l'allegato V per garantire che le autorità fiscali forniscano alle ASN informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Nel contempo modifica l'allegato VI per garantire che le autorità doganali forniscano informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati. Garantisce inoltre che, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, le autorità doganali forniscano dati alle rispettive ASN nello Stato membro in cui si trovano i beni.
L'atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
Ha ad oggetto una questione relativa allo Spazio economico europeo (SEE) e la sua applicazione dovrebbe pertanto estendersi al SEE.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 14.7.2021
che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti.
(2)È opportuno specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti, informazioni incluse negli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.
(3)Al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN a fini statistici comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è necessario modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.
(4)È necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora siano coinvolti più Stati membri, l'obbligo per le autorità doganali di fornire alle rispettive ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci.
(5)È inoltre necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità doganali informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali.
Articolo 2
Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA
Le informazioni tratte dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi, di cui all'allegato V, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:
a)il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell'ente non soggetto passivo;
b)l'indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;
c)il numero di identificazione attribuito a tale soggetto o ente a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
d)per ciascun soggetto passivo o ente non soggetto passivo:
i)la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA a norma dell'articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;
ii)il periodo d'imposta.
Articolo 3
Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi
1.Le informazioni sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA, di cui all'allegato V, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:
a)il periodo d'imposta;
b)il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;
c)il numero di identificazione IVA dell'acquirente dello Stato membro associato;
d)la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;
e)l'individuazione delle cessioni successive.
2.Le informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, di cui all'allegato V, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:
a)il periodo d'imposta;
b)il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;
c)la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.
Articolo 4
Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana
Le informazioni di cui all'allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall'ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Modifica del regolamento (UE) 2019/2152
Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14.7.2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN