RELAZIONE
1.Contesto dell'atto delegato
1.1.Contesto giuridico e politico della proposta
Nell'UE, la direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile fornisce un quadro al quale i fabbricanti di prodotti connessi all'energia devono attenersi per migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti. Il quadro stabilisce i requisiti minimi di efficienza energetica e altri criteri ambientali quali consumo di acqua, livelli di emissione o durata minima di determinati componenti, che i fabbricanti sono tenuti a rispettare prima di immettere i prodotti sul mercato.
Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica integra la direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile consentendo ai consumatori finali di individuare i prodotti connessi all'energia con le migliori prestazioni, mediante una scala da A a G/da verde a rosso. Il quadro legislativo si fonda sull'effetto combinato di questi due strumenti legislativi.
Il quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica è fondamentale per promuovere l'efficienza energetica in Europa, contribuendo in particolare alla Strategia quadro per un'Unione dell'energia e alla priorità di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale rafforzata: in primo luogo, questo quadro legislativo spinge l'industria a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti ed elimina dal mercato quelli con le peggiori prestazioni; in secondo luogo, aiuta consumatori e imprese a ridurre gli importi delle bollette energetiche, il che, nei settori dell'industria e dei servizi, rappresenta un sostegno per la competitività e l'innovazione; in terzo luogo riduce a una sola serie di norme UE gli obblighi cui devono conformarsi i fabbricanti e gli importatori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione europea, spesso con la conseguente riduzione dei costi d'acquisto per i clienti.
Alcuni paesi terzi hanno istituito, o stanno istituendo, un quadro politico simile a quello europeo, e per i prodotti connessi all'energia vi è una serie di etichette obbligatorie di efficienza energetica che in generale richiamano quella europea, ad esempio nella Repubblica del Sud Africa, a Hong Kong e in Cina, Brasile, Argentina, Perù, Cile, Turchia, Iran, Emirati arabi uniti, Ghana e altri.
Figura 1: le quattro etichette energetiche per i televisori secondo il regolamento in vigore
Uno studio sull'impatto globale dell'etichetta energetica, e delle sue potenziali modifiche, sulla comprensione dei consumatori e sulle decisioni di acquisto è stato completato nell'ottobre 2014 ed è servito da base per il riesame della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura energetica. Dallo studio è emerso che l'etichetta energetica è riconosciuta e utilizzata dall'85 % degli europei e, dopo l'euro, rappresenta il simbolo più noto associato all'UE. La maggioranza dei consumatori dell'UE è stata in grado di identificare correttamente il prodotto meno costoso da usare, mostrando di capire il significato delle informazioni riportate sull'etichetta, come ad esempio il consumo in kWh/anno.
Nell'agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la direttiva 2010/30/UE. A norma della direttiva abrogata, per ovviare all'eccessivo popolamento della classe più alta "A", le etichette energetiche potevano contenere le classi da A+ ad A+++. Nel corso del tempo, in seguito allo sviluppo tecnologico anche le classi da A+ ad A+++ hanno evidenziato un eccessivo popolamento, che ha ridotto in ampia misura l'efficacia delle etichette. Per risolvere questo problema, il nuovo regolamento quadro sull'etichettatura energetica prevede il riscalaggio delle etichette energetiche esistenti, tornando alla scala originale da A a G. L'articolo 11 del regolamento quadro sull'etichettatura energetica stabilisce cinque gruppi di prodotti prioritari per i quali al più tardi entro il 2 novembre 2018 devono essere adottati nuovi atti delegati recanti etichette energetiche riscalate: tra questi rientrano i televisori.
Infine, varie nuove iniziative politiche indicano che la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica hanno rilevanza in un contesto politico più ampio, in particolare:
·la strategia quadro per un'Unione dell'energia, che auspica un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima,
·l'accordo di Parigi, che esorta a rinnovare l'impegno per la riduzione delle emissioni di carbonio;
·il protocollo di Göteborg, inteso a controllare l'inquinamento atmosferico,
·l'iniziativa sull'economia circolare, che sottolinea, tra l'altro, la necessità di includere nel quadro della progettazione ecocompatibile i concetti di riparabilità, riciclabilità e durabilità,
·il sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS), inteso a conseguire riduzioni efficienti in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra (GES) e interessato indirettamente dal consumo di energia dei prodotti elettrici contemplati dalle politiche di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, e
·la strategia di sicurezza energetica, che mira ad assicurare approvvigionamento energetico affidabile.
Nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell'etichettatura energetica, televisori e monitor televisivi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (progettazione ecocompatibile) e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (etichetta energetica). L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1062/2010 prevede un riesame entro cinque anni (ossia entro dicembre 2015).
Inoltre, il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 della Commissione include anche il riesame di entrambi i regolamenti, in particolare nell'intento di studiare in che modo valutare e integrare gli aspetti dell'economia circolare. Quanto precede è in linea con l'iniziativa sull'economia circolare, che ha concluso che la progettazione dei prodotti è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi, in quanto può esercitare un impatto significativo su tutto il ciclo di vita del prodotto (ad es. rendendo un prodotto più durevole e più facile da riparare, riutilizzare o riciclare). Inoltre, nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 i pannelli segnaletici rientravano tra i prodotti che dovevano essere considerati nella revisione delle norme esistenti sui televisori.
1.2.Contesto generale
Il quadro legislativo per l progettazione ecocompatibile, insieme al quadro per l'etichettatura energetica, stabilisce un meccanismo di mercato incentivante e dissuasivo che mira a ridurre le emissioni di carbonio (
Figure 2
) determinando un forte impatto sulle scelte dei consumatori al momento dell'acquisto di prodotti che consumano energia.
I due quadri politici contribuiscono a far sì che i prodotti immessi sul mercato dell'UE svolgano la stessa funzione utilizzando meno energia. Secondo le proiezioni entro il 2020 l'uso delle etichette di efficienza energetica e le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero determinare un risparmio energetico di circa 165 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) nell'UE, il che equivale all'incirca al consumo annuo di energia primaria dell'Italia. In termini relativi, ciò rappresenta un potenziale risparmio energetico pari a oltre il 9 % del consumo totale di energia dell'UE e una potenziale riduzione del 7 % delle emissioni di carbonio. Le proiezioni indicano che nel 2030 il risparmio dovrebbe salire al 15 % nel consumo totale di energia dell'UE e all'11 % nelle emissioni totali di carbonio.
Figura 2: effetto della progettazione ecocompatibile, da sola e combinata con l'etichettatura energetica
I due quadri politici contribuiscono anche alla riduzione della spesa dei consumatori, in quanto permettono di ridurre sia l'importo delle bollette dell'energia elettrica sia il costo d'acquisto dei prodotti, dato che i fabbricanti devono produrre solo modelli conformi a un unico quadro normativo a livello dell'UE.
Si sono registrati miglioramenti nell'efficienza energetica di tutti i display elettronici, soprattutto grazie al settore dei televisori. Si stima tuttavia che, in mancanza di misure correttive, i display elettronici continueranno ad assorbire una quota considerevole del consumo di energia, soprattutto perché diventano sempre più grandi e più numerosi. Ciò vale in particolare per i pannelli segnaletici (cfr.
Figure 3
), che in genere sono di dimensioni maggiori, presentano una luminanza molto superiore, e sono un mercato in fortissima espansione
Figura 3: consumo energetico annuo in TWh, in modo acceso, dei tre tipi di display elettronici più rilevanti, in uno scenario di status quo nel periodo 1990-2030 (fonte VHK, 2018).
Finora, tra i diversi tipi di display elettronici, solo i televisori sono stati oggetto di misure obbligatorie di etichettatura energetica, a norma del regolamento (UE) n. 1062/2010, e di specifiche obbligatorie di progettazione ecocompatibile, stabilite nel regolamento (CE) n. 642/2009. Gli altri display sono disciplinati solo da disposizioni orizzontali, ossia il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione relativo al modo stand-by.
I regolamenti in vigore si basano su uno studio preparatorio e su una valutazione risalenti ormai a dieci anni fa. Come disposto dalla clausola di riesame, nel 2012 la Commissione ha avviato il riesame dei due regolamenti concernenti i televisori e ha presentato le proprie conclusioni ai portatori di interessi. Già all'epoca del riesame erano emerse lacune normative e carenze del mercato, che impedivano la piena realizzazione del potenziale di risparmio energetico identificato. La raccolta di informazioni è stata ampliata e l'analisi dei dati è stata ripetuta, mettendo in evidenza l'opportunità di un'azione correttiva. Nel complesso, tra il 2012 e la fine del 2017 è stata analizzata in quattro diverse fasi una banca dati di oltre tremila modelli di display elettronici presenti sul mercato dell'UE.
Carenze del mercato e lacune normative sono state individuate sin dall'inizio del riesame e nel frattempo sono emerse nuove questioni che devono essere corrette e che possono essere così sintetizzate per i televisori:
–insufficiente rigorosità delle specifiche minime di progettazione ecocompatibile e inadeguatezza della gamma delle classi di etichettatura energetica a causa dei tempi inaspettatamente rapidi con cui è avvenuta l'evoluzione tecnologica. Questi elementi hanno portato ben presto all'eccessivo popolamento delle classi più alte, se si considera, ad esempio, che già nel 2017 più dell'85 % dei televisori venduti nell'UE era di classe superiore alla "B";
–convergenza funzionale in rapida progressione tra diversi display elettronici, quali televisori, monitor di computer e pannelli segnaletici, fonte di possibili lacune normative. È aumentata la diffusione di televisori abilitati alla navigazione in rete, alla visione di contenuti internet in streaming o persino al gioco. Una grande varietà di display sono usati comunemente per vedere contenuti di solito fruibili solo coi televisori. Inoltre, la definizione obsoleta di "monitor televisivi" nel regolamento in vigore copre molti monitor di computer attualmente sul mercato;
–mancanza di requisiti per nuove caratteristiche ad alta intensità energetica, come la gamma dinamica ampia (High Dynamic Range, HDR), apparsa per la prima volta in modelli di fascia alta nel 2016 e progressivamente disponibile in modelli più accessibili (benché la disponibilità di contenuti visibili in HDR sia ancora estremamente limitata). La tecnologia HDR, se applicata in modo inadeguato, può più che raddoppiare il consumo energetico del display elettronico;
–mancanza di requisiti relativi ad aspetti inerenti all'efficienza dei materiali.
Il regolamento proposto in materia di etichettatura energetica mira a fornire ai fabbricanti un nuovo incentivo a migliorare l'efficienza energetica dei display elettronici, rilanciando la diffusione sul mercato di prodotti efficienti sotto il profilo energetico, in particolare:
·estendendo l'ambito di applicazione ai display elettronici più comuni;
·riscalando l'etichetta energetica, dall'attuale classificazione da A+++ a D (figura 1), alla scala originale da A a G;
·fornendo ai clienti un'etichetta con indicazioni più corrispondenti all'uso reale, per consentire decisioni di acquisto più informate e un migliore confronto tra prodotti comparabili.
1.3.Disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le seguenti misure, attualmente in vigore, riguardano le prestazioni ambientali dei display elettronici:
–direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
–direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia;
–regolamento (UE) n. 1062/2010 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori;
–regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.
A queste misure si aggiunge la decisione 2009/300/CE della Commissione, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori, la quale prevede requisiti più rigorosi in materia di efficienza energetica e affronta altre questioni ambientali.
Inoltre, il regolamento (CE) n. 1275/2008 relativo al modo stand-by si applica ai display non disciplinati dal regolamento sui televisori. Infine, monitor e pannelli segnaletici erano inclusi nell'accordo Energy Star UE-USA, non più in vigore (nell'allegato C). Di conseguenza, monitor e pannelli segnaletici attualmente non sono più coperti da un programma di etichettatura, nemmeno su base volontaria, né esistono strumenti di etichettatura per questi prodotti tra i criteri per gli appalti pubblici.
1.4.Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE
La promozione della diffusione sul mercato di display elettronici efficienti contribuisce agli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2020 e il 2030. L'intento è quello di sostenere un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, proteggere l'ambiente, rafforzare la leadership dell'UE nello sviluppo di nuove tecnologie verdi, migliorare il clima imprenditoriale e aiutare i consumatori a fare scelte più informate.
2.Consultazioni precedenti l'adozione dell'atto
2.1.Consultazione dei portatori di interessi
I portatori di interessi dell'UE e internazionali e gli esperti degli Stati membri hanno partecipato al processo sin dalle fasi iniziali.
La proposta relativa all'etichettatura energetica è stata discussa insieme alle potenziali specifiche per la progettazione ecocompatibile in quattro diversi forum consultivi con esperti degli Stati membri, rappresentanti dei fabbricanti, organizzazioni non governative (ONG) in materia ambientale e organizzazioni dei consumatori. Alle discussioni hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di altre organizzazioni, come le organizzazioni europee che rappresentano l'industria del riciclaggio, i riparatori, i servizi ambientali e di gestione dei rifiuti (amministrazioni comunali e settore privato).
Tutti i pertinenti documenti di lavoro sono stati inviati agli Stati membri, al Parlamento europeo e ai portatori di interessi e pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione 30 giorni prima delle riunioni del forum consultivo. Dopo le riunioni, ai portatori di interessi sono stati concessi altri 30 giorni per presentare osservazioni scritte (disponibili sul sito web CIRCA).
Aspetti specifici di singoli requisiti sono stati inoltre discussi tra i servizi della Commissione e vari portatori di interessi in occasione di diversi incontri bilaterali e multilaterali tra il 2013 e marzo 2018. Si è trattato di un processo aperto, che ha tenuto conto delle osservazioni di tutti i portatori di interessi e di esperti tecnici indipendenti.
In linea di principio, il sistema di etichettatura energetica proposto per i display elettronici è stato appoggiato da Stati membri e portatori di interessi.
Per quanto concerne la definizione del prodotto, in seguito al forum consultivo del 2012 e alla discussione tenutasi in occasione di un precedente forum consultivo nel 2009, la stragrande maggioranza degli Stati membri e delle ONG ha approvato la proposta di estendere il sistema di etichettatura a display elettronici diversi dai televisori. I fabbricanti hanno tuttavia chiesto deroghe o requisiti diversi per display specializzati, quali pannelli segnaletici pubblici, monitor professionali per applicazioni grafiche e per trasmissioni televisive.
La misura proposta in materia di etichettatura energetica integra le osservazioni presentate da Stati membri e portatori di interessi durante e dopo le tre riunioni del forum consultivo.
Nel processo preparatorio sono stati raccolti elementi di prova e dati aggiuntivi per la valutazione d'impatto del 2013 e il primo aggiornamento del 2015. I dati tecnici e di mercato sono stati acquisiti in diverse riunioni bilaterali e multilaterali con portatori di interessi o tramite dati di pubblico dominio.
A sostegno della definizione delle misure proposte in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, la Commissione ha inoltre creato un set di dati contenente informazioni sulle prestazioni ambientali dei display elettronici (principalmente televisori e monitor di computer), aggiornato quattro volte per rispecchiare l'evoluzione del mercato. S'intende in tal modo assicurare che i requisiti siano stabiliti al livello giusto di ambizione e che rispecchino i recenti sviluppi tecnologici.
Figura 4:
proposta di etichetta energetica in esito all'indagine tra i consumatori per verificare comprensione e pertinenza
Il regolamento quadro (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica prevede che durante la preparazione degli atti delegati la Commissione sottoponga la grafica e il contenuto delle etichette a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione per accertarsi che le etichette siano comprese correttamente. Nel 2017 è stato perciò condotto uno studio volto a informare la grafica dell'etichetta dei display elettronici, che ha incluso un'indagine online presso 4081 consumatori potenziali di 7 paesi UE. L'indagine proponeva diversi pittogrammi e informazioni da riportare nell'etichetta. Circa la metà della popolazione conosce poco o non conosce affatto la differenza tra l'indicazione dell'energia (espressa in kWh) e della potenza (espressa in watt), malgrado queste cifre aiutino a mettere i prodotti a confronto. Nella figura 4 è presentata la grafica definita in esito all'indagine. Dalle consultazioni successive sono emersi dubbi circa la comprensibilità del pittogramma che rappresenta l'alimentatore esterno standardizzato (cfr. figura 4), proposto come indicatore di durabilità e riparabilità.
Dal 12 febbraio al 7 maggio 2018 si è svolta una consultazione pubblica online per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi su questioni quali l'effetto atteso di potenziali misure legislative per le imprese e le tendenze del consumo energetico.
La consultazione prevedeva una parte comune sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica, seguita da domande specifiche per prodotto, su i) frigoriferi, ii) lavastoviglie, iii) lavatrici, iv) televisori, v) display elettronici e vi) prodotti per l'illuminazione.
Sono pervenute 1 230 risposte: 67 % da consumatori e 19 % da imprese (di cui tre quarti PMI e un quarto grandi società). Il 6 % dei contributi proveniva da organizzazioni non governative e il 7 % da "altre categorie". I contributi di governi nazionali o locali hanno rappresentato meno dell'1 %, con lo 0,25 % costituito da autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Va notato che, su 1 230 partecipanti, 719 (58 %) hanno risposto solo alle domande sui prodotti per l'illuminazione nell'ambito di una campagna coordinata sull'illuminazione nei teatri.
Il 63 % circa dei partecipanti era favorevole all'introduzione di specifiche di riparabilità e durabilità e secondo il 65 % dei partecipanti queste informazioni dovrebbero essere indicate sulle etichette energetiche.
Per quanto concerne la riparabilità dei prodotti, la maggior parte dei partecipanti ha valutato da "molto importante" a "importante" (tra il 62 % e il 68 %) ciascuno dei seguenti aspetti: garanzia, disponibilità delle parti di ricambio e un manuale completo per la riparazione e la manutenzione. I tempi di consegna delle parti di ricambio sono stati classificati per il 56 % da "molto importanti" a "importanti".
Per i display elettronici, la consultazione pubblica si è concentrata prevalentemente su diverse soluzioni per ridisegnare l'etichetta energetica. Secondo la maggioranza dei partecipanti, l'etichetta dovrebbe indicare almeno la superficie dello schermo, il livello di risoluzione, l'uso della tecnologia HDR e il consumo energetico annuo.
2.2.Valutazione d'impatto
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/125/CE è stata condotta una valutazione dell'impatto delle misure strategiche possibili. Una prima valutazione d'impatto era stata realizzata nel 2013 e completamente aggiornata per la prima volta nel 2015. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta attuale consiste in un profondo riesame dell'aggiornamento precedente, si avvale di nuove evidenze e dati di mercato supplementari e tiene in considerazione le osservazioni pervenute prima, durante e dopo i forum consultivi citati, le lettere di presa di posizione indirizzate alla Commissione negli ultimi sei anni dall'inizio del processo di riesame, lo studio condotto sulla grafica dell'etichetta e la consultazione pubblica online. Il comitato per il controllo normativo ha chiesto il riesame del primo progetto di valutazione d'impatto, ai fini di una maggiore chiarezza rispetto alla definizione del problema e di una migliore integrazione degli aspetti inerenti all'economia circolare. Un secondo progetto di valutazione, che si fonda su dati ed evidenze di migliore qualità sugli aspetti inerenti all'economia circolare e contiene una descrizione più precisa della procedura di consultazione, ha ricevuto un parere positivo.
Gli effetti di un'opzione politica che prevede l'introduzione di una nuova etichetta energetica per i televisori e altri display elettronici (unitamente a nuove specifiche di progettazione ecocompatibile) sono stati valutati a fronte dello scenario di status quo. Sono state esaminate tre proposte di misure riviste di etichettatura energetica (e progettazione ecocompatibile), nella fattispecie "ECO", "ambiziosa" e "moderata". Sono state prese in considerazione e scartate altre tre opzioni, ossia l'assenza di intervento dell'UE (scenario di status quo), la cessazione del regolamento televisivo in vigore e una misura di autoregolamentazione messa a punto dall'industria. La proposta ECO corrisponde ai documenti di lavoro presentati al forum consultivo del luglio 2017 e basati sulle proposte presentate durante le due precedenti discussioni del 2014 e del 2012. L'opzione "ambiziosa" tiene conto in parte della richiesta forte e più volte ribadita di vari Stati membri e ONG, che vorrebbero estendere l'ambito di applicazione ai pannelli segnaletici, mentre l'opzione "moderata" risponde appieno alla richiesta dei fabbricanti, che vorrebbero requisiti meno rigorosi per nuove caratteristiche e tecnologie, quali UHD/HDR e OLED.
Sulla base di una valutazione di costi e benefici, una combinazione di requisiti di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile per i display elettronici è risultata l'opzione privilegiata per affrontare le lacune normative e le carenze di questo mercato.
Di conseguenza, è stata scelta l'opzione che introduce un sistema di etichettatura relativa all'efficienza energetica delle tre principali categorie di display (televisori, monitor e display elettronici), insieme a specifiche per la progettazione ecocompatibile, in quanto consente di realizzare i maggiori risparmi.
In seguito è stata condotta una consultazione interna e una serie di suggerimenti e miglioramenti dettagliati è stata inserita nel progetto di proposta legislativa e nei documenti di accompagnamento.
2.3.Meccanismo di feedback
Il progetto di proposta è stato pubblicato a fini di feedback nell'ottobre 2018, per un mese. Sono pervenuti sedici contributi da imprese, associazioni di categorie e ONG. L'industria, alcune associazioni di categoria e le ONG erano favorevoli a indicare la potenza (o il consumo di energia) corrispondente alla visualizzazione delle immagini in HDR, con la relativa classe di efficienza su una scala a parte. Le ONG hanno chiesto norme più severe per gli aggiornamenti dei software (ma non a scapito delle prestazioni o del consumo di energia). I fabbricanti si sono dichiarati preoccupati dai requisiti esigenti di prestazione energetica e dal dover divulgare informazioni sulla riparazione che potrebbero andare a vantaggio dei concorrenti. Le ONG hanno accolto con favore l'ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione, mentre alcuni fabbricanti si sono opposti alla proposta di includervi i pannelli segnaletici elettronici. Le ONG e un fabbricante condividevano un certo scetticismo riguardo all'efficacia dell'icona relativa agli alimentatori esterni. Alcune risposte pervenute riguardavano piuttosto la proposta di progettazione ecocompatibile.
3.Elementi giuridici dell'atto delegato
La misura proposta si applica ai display elettronici a prescindere dalla tecnologia utilizzata. I display che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i requisiti relativi al modo acceso sono completamente esclusi dall'etichettatura energetica, tranne i pannelli segnaletici, per i quali viene utilizzato un fattore di correzione per tenere conto della maggiore luminosità che caratterizza questo gruppo di prodotti rispetto ai televisori o ai monitor di computer.
I display integrati in altri prodotti, quali computer, frigoriferi, distributori automatici ecc. sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione dei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, così come i display impiegati nei mezzi di trasporto e per uso medico.
Tutti i precedenti progetti di proposte utilizzavano la stessa "formula" della progettazione ecocompatibile per calcolare l'indice di efficienza energetica (IEE), al fine di ottenere una corrispondenza corretta tra il limite inferiore della classe "G" e il limite massimo consentito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Gli Stati membri hanno tuttavia finito per scegliere una formula leggermente modificata per l'etichettatura energetica, meno rigorosa per i display di piccole dimensioni ma molto di più per quelli più grandi:
I requisiti saranno introdotti in due fasi.
Tabella 1: classi di efficienza energetica ECO
|
Classe di efficienza energetica
|
Nuovo IEE
|
A
|
EEI < 0,30
|
B
|
0,30 ≤ IEE < 0,40
|
C
|
0,40 ≤ IEE < 0,50
|
D
|
0,50≤ IEE < 0,60
|
E
|
0,60 ≤ IEE < 0,75
|
F
|
0,75 ≤ IEE < 0,90
|
G
|
0,90 ≤ IEE
|
Il confronto tra le classi energetiche attuali e quelle nuove può essere solo approssimativo, in quanto la formula usata per fissare i limiti è diversa: una barra lineare nell'attuale regolamento, una curva nella nuova proposta. La
Figure 5
illustra un esempio di tale confronto, riferito a display relativamente piccoli.
Figura 5: confronto approssimativo tra classi di etichettatura energetica nuove e attuali.
La
Figure 6
presenta la distribuzione visiva dei display elettronici rientranti nel set di dati 2014-2017, nell'ipotesi che gli stessi display siano sul mercato al momento del riscalaggio dei televisori e della definizione di requisiti di etichettatura per gli altri monitor che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'attuale regolamento. Tutti i display sopra la curva rossa sarebbero eliminati in virtù dei requisiti minimi di progettazione ecocompatibile. È comunque assai improbabile che i modelli presenti sul mercato nel 2014 siano ancora disponibili sul mercato nel 2021.
Figura 6:
distribuzione dei display contenuti nel set di dati 2018 senza "adeguamento" alle nuove classi di etichettatura
La
Figure 7
comprende un adeguamento dell'efficienza energetica dello stesso set di dati sulla base dei miglioramenti medi osservati confrontando i set di dati nel corso degli anni (dal 2012 al 2017).
Figura 7:
distribuzione dei display contenuti nel set di dati 2018 con proiezione dei miglioramenti attesi all'entrata in vigore delle etichette riscalate
La
Figure 8
contiene una proiezione dello stesso set di dati in base alle stesse ipotesi e indica la distribuzione ipotetica entro il 2025 e il 2030.
Figura 8:
distribuzione dei display contenuti nel set di dati 2018 con proiezione dei miglioramenti attesi entro il 2025 (a sinistra) e il 2030 (a destra)
La
Figure 9
illustra la tendenza prevista nell'etichettatura energetica nel quadro dello scenario ECO. Nello scenario moderato, nelle classi inferiori vi sarebbe un maggior numero di prodotti (poiché più prodotti sono ammessi sul mercato dalla progettazione ecocompatibile). Anche nello scenario ambizioso, nel quale i pannelli segnaletici entrano nell'ambito di applicazione, è previsto un maggiore popolamento delle classi di etichettatura energetica inferiori. "Edx" indica le tre diverse fasi inizialmente proposte nella progettazione ecocompatibile (la fase 3 è stata poi abbandonata).
Figura 9:
distribuzione nelle classi di etichettatura energetica dei modelli standard di display elettronici disponibili nell'UE nel periodo 2010-2030 (situazione effettiva nel 2013-2016 e proiezioni per il 2017-2030) con le misure proposte di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.
Le proiezioni per questo gruppo di prodotti presentano notevoli incertezze, poiché le nuove tecnologie potrebbero determinare delle svolte nel miglioramento dell'efficienza energetica e apportare nuove funzionalità che erodono alcuni risparmi.
Infine, non è stata dimostrata una relazione diretta tra i prezzi al dettaglio e il livello di efficienza energetica nei display elettronici, poiché per determinare il costo del prodotto sono decisivi fattori diversi dal consumo energetico, quali la dimensione del display, la risoluzione, il livello di adozione di nuove tecnologie e le caratteristiche, in particolare in termini di "intelligenza".
La nuova etichetta comprenderebbe due classi energetiche: una per il modo tradizionale di lettura delle immagini e una distinta per l'HDR, con indicazione del consumo di energia. A causa della novità dell'HDR e della scarsa disponibilità di dati, nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile non è stato stabilito un indice minimo di efficienza energetica e non sarebbe accettabile un mix ponderato di SDR (standard dynamic range) e HDR.
Il confronto dovrebbe avvenire tra display della stessa dimensione e con lo stesso livello di risoluzione. L'etichetta dovrebbe quindi contenere le informazioni di base che consentono di confrontare display comparabili.
Sebbene la diffusione degli alimentatori esterni standardizzati (EPS, anche impropriamente chiamati "caricatori") potrebbe migliorare la riparabilità e la durabilità, facilitando la riciclabilità, non è stato individuato alcun pittogramma ampiamente conosciuto o convincente da far figurare sull'etichetta.
4.Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità
4.1.Base giuridica
Il regolamento proposto è un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, in particolare gli articoli 11 e 16. Il regolamento (UE) 2017/1369 a sua volta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato.
4.2.Principio di sussidiarietà
L'adozione di misure relative all'etichettatura energetica per i display elettronici da parte dei singoli Stati membri nella rispettiva legislazione nazionale creerebbe ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. È necessario che simili misure vigenti in tutto il territorio dell'UE abbiano lo stesso contenuto. Conformemente al principio di sussidiarietà, è pertanto opportuno che le misure in questione siano adottate a livello dell'UE.
4.3.Principio di proporzionalità
In conformità al principio di proporzionalità, la presente misura si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di stabilire requisiti armonizzati di etichettatura energetica per i display elettronici. La misura abroga e sostituisce un regolamento esistente. I requisiti stabiliti fungono da incentivo per i leader tecnologici a investire in display elettronici ad alta efficienza energetica.
5.Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento delegato.
Altri strumenti non sarebbero appropriati per i seguenti motivi:
la forma della misura di esecuzione è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Questa scelta è dovuta al fatto che gli obiettivi dell'azione possono essere conseguiti con la massima efficienza introducendo requisiti pienamente armonizzati in tutta l'UE. Inoltre, la misura abroga e sostituisce un regolamento esistente della Commissione. Assicura altresì che le amministrazioni nazionali e unionali non incorrano in costi legati al recepimento della legislazione di attuazione nella normativa nazionale.
6.Incidenza sul bilancio
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
7.Altre informazioni
Clausola di riesame/revisione/temporaneità
La proposta comprende una clausola di riesame.
Spazio economico Europeo
Il regolamento proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va pertanto esteso anche ad esso.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 11.3.2019
che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici
e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscalaggio dell'etichettatura dei gruppi di prodotti con un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse.
(2)Le disposizioni sull'etichettatura energetica dei televisori sono state stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione.
(3)La comunicazione COM(2016) 773 final (il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile) adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le priorità di lavoro nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione.
(4)Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo totale di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione annua delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate nel 2030. I display elettronici sono uno dei gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro.
(5)I televisori sono tra i gruppi di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369 per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato che introduca un'etichetta riscalata da A a G.
(6)A norma del regolamento (UE) n. 1062/2010 la Commissione è tenuta a riesaminare il regolamento medesimo alla luce del progresso tecnologico.
(7)La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 1062/2010, in applicazione dell'articolo 7 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei televisori e di altri display elettronici, tra cui i monitor e i pannelli segnaletici, nonché la comprensione e il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali a fronte dei vari elementi dell'etichetta. Il riesame è stato eseguito in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati pubblicati e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
(8)Dal riesame è emerso che ai monitor dovrebbero applicarsi le stesse specifiche dei televisori in considerazione della sempre maggiore intercambiabilità funzionale tra i display e i televisori. I pannelli segnaletici digitali figurano inoltre esplicitamente nel piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 come prodotti da prendere in considerazione nella revisione delle misure vigenti sui televisori. È quindi opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento includa tra i display elettronici i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
(9)Nel 2016 i televisori hanno consumato più del 3% dell'energia elettrica nell'Unione. Secondo le proiezioni, a politiche invariate il consumo di energia di televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali nel 2030 dovrebbe situarsi intorno a 100 TWh/anno. Si stima che il presente regolamento, insieme al concomitante regolamento sulla progettazione ecocompatibile, ridurrà entro il 2030 il consumo totale annuo di energia finale di 39 TWh.
(10)La funzione di codifica a gamma dinamica ampia (HDR) potrebbe comportare un uso diverso dell'energia, suggerendo per questa funzione un'indicazione separata dell'efficienza energetica.
(11)È opportuno che le informazioni riportate sull’etichetta dei display elettronici disciplinati dal presente regolamento siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(12)In considerazione dell'aumento delle vendite dei prodotti connessi all'energia tramite piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web dei fornitori e distributori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita su Internet dovrebbero essere tenute a esporre vicino al prezzo l'etichetta messa a disposizione dal fornitore. Esse dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
(13)I display elettronici esposti alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.
(14)Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati.
(15)Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
(16)È opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1062/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici.
2.Il presente regolamento non si applica a:
(a)display elettronici con superficie delle schermo inferiore o pari a 100 cm2;
(b)proiettori;
(c)sistemi integrati di videoconferenza;
(d)display per uso medico;
(e)caschi di realtà virtuale;
(f)display integrati o da integrare nei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(g)display elettronici che sono componenti o sottounità di prodotti contemplati dalle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE;
(h)display per diffusione radiotelevisiva;
(i)display di sicurezza;
(j)lavagne interattive digitali;
(k)cornici digitali;
(l)pannelli segnaletici digitali aventi una delle seguenti caratteristiche:
(1)progettati e costruiti come moduli da integrare in quanto superficie d'immagine parziale in uno schermo di superficie maggiore, non come dispositivi di visualizzazione a sé stanti;
(2)distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro per uso permanente in ambiente esterno;
(3)distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro con schermo di superficie inferiore a 30 dm² o superiore a 130 dm²;
(4)densità in pixel inferiore a 230 pixel/cm² o superiore a 3025 pixel/cm²;
(5)luminanza bianca di picco nella modalità operativa a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range) superiore o pari a 1000 cd/m²;
(6)privi di interfaccia di ingresso per segnali video e unità di visualizzazione per visualizzare correttamente una sequenza test standardizzata di immagini video con contenuto dinamico a fini di misurazione della potenza;
(a)display dello stato;
(b)pannelli di controllo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"display elettronico": lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;
(2)"televisore": il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;
(3)"sintonizzatore/ricevitore": il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali di telediffusione;
(4)"monitor" o "monitor di computer" o "display di computer": il display elettronico destinato all'uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d'ufficio;
(5)"cornice digitale": il display elettronico che visualizza esclusivamente informazioni visive statiche;
(6)"proiettore": il dispositivo ottico che tratta immagini video digitali o analogiche, in qualsiasi formato, per modulare una sorgente luminosa e proiettare l'immagine risultante su una superficie esterna;
(7)"display dello stato": il display utilizzato per presentare informazioni semplici ma variabili, quali il canale selezionato, l'ora o il consumo elettrico. Una semplice spia luminosa non è considerata display dello stato;
(8)"pannello di controllo": il display elettronico la cui funzione principale è la visualizzazione di immagini associate allo stato di funzionamento del prodotto; l'interazione con l'utilizzatore per far funzionare il prodotto può avvenire mediante il tatto o in altri modi. Può essere integrato nel prodotto o appositamente progettato e commercializzato per essere usato esclusivamente con il prodotto;
(9)"sistema integrato di videoconferenza": il sistema preposto alla videoconferenza e alla collaborazione video, integrato in un unico involucro, la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)supporto dello specifico protocollo di videoconferenza ITU-T H.323 o IETF SIP fornito dal fabbricante;
(b)videocamera/e, display e capacità di trattamento per comunicazioni video bidirezionali in tempo reale, comprendente la resilienza alla perdita di pacchetti;
(c)altoparlanti e capacità di trattamento audio per comunicazioni audio bidirezionali in tempo reale in viva voce, comprendente la soppressione dell'eco;
(d)funzione di crittografia;
(e)HiNA;
(10)"HiNA (High Network Availability)": grande disponibilità della rete, definita all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1275/2008 della Commissione;
(11)"display per diffusione radiotelevisiva": il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale di emittenti radiotelevisive e case di produzione video per la creazione di contenuti video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)funzione di taratura del colore;
(b)funzione di analisi per il monitoraggio del segnale d'ingresso e il rilevamento degli errori, ad esempio monitor di forma d'onda/vettorscopio, calibrazione della gamma dei toni scuri RGB, verifica dello stato del segnale video alla risoluzione pixel reale, scansione interlacciata ed evidenziatore schermo;
(c)interfaccia seriale digitale (SDI, Serial Digital Interface) o video su IP (VoIP, Video over Internet Protocol) integrati;
(d)non per uso in spazi pubblici;
(12)"lavagna interattiva digitale": il display elettronico che consente l'interazione diretta dell'utilizzatore con l'immagine visualizzata. Dispositivo progettato principalmente per presentazioni, lezioni o collaborazioni a distanza, ivi compresa la trasmissione di segnali audio e video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)è progettato principalmente per essere appeso, montato a un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;
(b)richiede l'uso di software aventi funzionalità specifiche per gestire i contenuti e l'interazione;
(c)è integrato o appositamente progettato per essere usato con un computer che fa funzionare il software di cui alla lettera b);
(d)ha uno schermo di superficie superiore a 40 dm²;
(e)interagisce con l'utilizzatore mediante il tatto (dita o stilo) o in altri modi quali i gesti della mano o del braccio o la voce;
(13)"display di sicurezza": il display elettronico la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)funzione di automonitoraggio in grado di trasmettere almeno una delle seguenti informazioni a un server remoto:
–stato di consumo;
–temperatura interna rilevata da sensore termico di protezione contro il sovraccarico;
–sorgente video;
–sorgente audio e stato audio (volume/silenzioso);
–modello e versione del firmware;
(b)fattore di forma su misura per agevolare l’installazione del display in alloggiamenti o console professionali;
(14)"pannello segnaletico digitale": il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non di ufficio e non domestici. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;
(b)una funzione che disabilita l'accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all'immagine visualizzata;
(c)connessione di rete (comprendente un'interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;
(d)progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone, e immesso sul mercato senza sostegno poggiante al suolo;
(e)privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;
(15)"integrato": (riferito al display che è parte integrante di un altro prodotto in quanto componente funzionale) display elettronico che non può funzionare indipendentemente dal prodotto e le cui funzioni dipendono da esso, anche l'alimentazione elettrica.
(16)"display per uso medico": il display elettronico che rientra nel campo di applicazione:
(a)della direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici; o
(b)del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici; o
(c)della direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; o
(d)della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; o
(e)del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
(17)"monitor di grado 1": il monitor per la valutazione tecnica di alta qualità delle immagini nei punti cardine del flusso della diffusione o produzione radiotelevisiva, quali l'acquisizione delle immagini, la post produzione, la trasmissione e la memorizzazione;
(18)"superficie dello schermo": la superficie visibile del display elettronico, calcolata moltiplicando la larghezza massima visibile dell’immagine per l'altezza massima visibile dell’immagine sulla superficie del pannello (piatto o curvo);
(19)"casco di realtà virtuale": il dispositivo da posizionare sulla testa, che immerge chi l'indossa in una realtà virtuale visualizzando immagini stereoscopiche per ciascun occhio grazie a funzioni che seguono i movimenti della testa.
(20)"punto vendita": il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
Articolo 3
Obblighi dei fornitori
1.I fornitori provvedono affinché:
(a)ogni display elettronico sia corredato di un'etichetta a stampa il cui formato e contenuto informativo sono definiti nell’allegato III;
(b)i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
(c)su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
(d)il contenuto della documentazione tecnica, di cui all'allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
(e)i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche in Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
(f)il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
(g)un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
(h)una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
(i)in aggiunta alla lettera a), l'etichetta sia stampata o apposta sull'imballaggio.
2.La classe di efficienza energetica si basa sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
Articolo 4
Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
(a)nei punti vendita, comprese le fiere, ogni display elettronico rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta sulla parte anteriore dell'apparecchio oppure appesa o apposta in modo che sia chiaramente visibile e univocamente associata al modello; se il display elettronico è tenuto in modo acceso quando esposto per la vendita, l'etichetta stampata possa essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), visualizzata sullo schermo;
(b)se un modello di display elettronico è esposto nel punto vendita solo in unità confezionate, senza che un esemplare sia fuori dall'imballaggio, l'etichetta stampata o apposta sulla confezione sia visibile;
(c)per la vendita a distanza o la televendita, siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto conformemente agli allegati VII e VIII;
(d)i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
(e)il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII.
Articolo 5
Obblighi del prestatore di servizi nelle piattaforme di hosting su Internet
Il prestatore di servizi di hosting di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che autorizza la vendita di display elettronici mediante il proprio sito Internet consente di esporre sul dispositivo di visualizzazione, in conformità dell'allegato VIII, l'etichetta e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore e informa il distributore dell'obbligo di esporle.
Articolo 6
Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire in applicazione degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.
Articolo 7
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Riesame
Entro il [OP: inserire la data - 3 anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione.
In particolare il riesame valuta:
(a)l'opportunità di stabilire o mantenere categorie energetiche separate per la gamma dinamica standard (SDR) e la gamma dinamica ampia (HDR);
(b)le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all'allegato IX;
(c)l'eventualità d'includere altri display elettronici nell'ambito d'applicazione;
(d)l'equilibrio, in termini di rigorosità, delle disposizioni applicabili ai prodotti di grandi e piccole dimensioni;
(e)la possibilità di sviluppare metodi adeguati di notifica del consumo di energia;
(f)la possibilità di considerare aspetti dell'economia circolare.
La Commissione riesamina inoltre l'etichetta per riscalarla quando sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1062/2010 è abrogato con effetto dal 1° marzo 2021.
Articolo 10
Misure di transizione
A decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 28 febbraio marzo 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1062/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere fornita in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che, su specifica richiesta del distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11.3.2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER