REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 18.4.2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, particolare l’articolo 66 bis,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabilisce fra l’altro le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso “il codice”), al fine di agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci.
(2)L’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 fa attualmente riferimento all’applicazione mutatis mutandis della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione. È pertanto necessario specificare dette disposizioni. Poiché l’obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l’Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all’origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non dovrebbe più essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell’Unione, di compilare un documento relativo all’origine è diventata obsoleta e dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale dovrebbero essere esenti dalla presentazione di un documento relativo all’origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l’esportatore e che nell’Unione la firma non contribuisce allo status giuridico di un documento relativo all’origine, gli esportatori non dovrebbero essere tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.
(3)Le norme di cui all’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione, dovrebbero essere applicate per estensione ai documenti relativi all’origine. Si dovrebbe inoltre chiarire la forma nella quale si può rilasciare o compilare un documento sostitutivo relativo all’origine.
(4)Si dovrebbero stabilire norme volte ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente dalla data di applicazione del codice.
(5)L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l’allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell’SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l’allegato 22-06 di detto regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero quindi anch’essi essere modificati in conseguenza dell’introduzione del nuovo allegato 22-06 bis. Considerato che esistono altri modi di identificare l’esportatore e che nell’Unione la firma non contribuisce allo status giuridico del documento relativo all’origine, gli esportatori non dovrebbero essere obbligati a firmare l'attestazione di origine di cui all’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell’Unione non solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, bensì anche per dichiarare l’origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell’SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell’Unione. L'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)L’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato al fine di specificare la sigla da indicare a cura dell’esportatore se l’attestazione di origine fa riferimento a prodotti originari di Ceuta e Melilla. Esso dovrebbe essere altresì modificato al fine di rispecchiare il fatto che se l’attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell’Unione, l’esportatore è tenuto a indicare l’origine per mezzo della sigla “UE”.
(7)Il regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione è divenuto obsoleto, poiché le disposizioni ivi contenute sono state sostituite dalle disposizioni ora stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Esso dovrebbe pertanto essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
(8)Il regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione concede deroghe agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio per quanto concerne la presentazione delle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata. Il regolamento (CE) n. 1541/98 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 209/2005 è pertanto divenuto obsoleto e dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)L'articolo 68 è così modificato:
(a)il testo del paragrafo 1, ultima frase, è sostituito dal seguente:
“Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.”;
(b)al paragrafo 2, prima frase, i termini «gli articoli 10 e 15» sono sostituiti dai termini «l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15»;
(c)i paragrafi 3 e 5 sono soppressi.
(d)Sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi 6 e 7:
“6.
Laddove un regime preferenziale consenta all’Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all’origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.
7.
Laddove un regime preferenziale consenta all’Unione di dispensare l’esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all’origine, tale firma non è necessaria.”
(2)L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69
Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1.Se prodotti originari coperti da un documento relativo all’origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall’SGP dell’Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione, il documento iniziale relativo all’origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all’origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione.
2.Il documento sostitutivo relativo all’origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all’origine o nella forma di un’attestazione sostitutiva relativa all’origine, redatta mutatis mutandis a norma dell’articolo 101 e dell’allegato 22-20:
a)
un esportatore autorizzato o registrato nell’Unione che rispedisce le merci;
b)
un rispeditore delle merci nell’Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
c)
un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all’origine al documento sostitutivo relativo all’origine.
Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all’origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all’origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.
3.Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all’origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall’ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all’origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all’origine.
L’ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all’origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all’origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.”
(3)È inserito il seguente articolo 69 bis:
«Articolo 69 bis
Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale
(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1.Se merci di provenienza diversa dall’Unione, aventi carattere originario preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale fra l’Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell’immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci.
2.Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
(a)l’operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell’ambito di un diverso regime preferenziale;
(b)i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell’articolo 223 del codice;
(c)le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell’articolo 258 del codice.
3.Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all’origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all’origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.”;
(4)L'articolo 80 è così modificato:
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4.
Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.
Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all’esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.”.
(5)L'articolo 82 è così modificato:
(a)Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l’esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso:
(a)il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
(b)l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
(c)le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
(d)la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
(e)il numero EORI dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’allegato 22-06;
(f)se l’esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all’allegato 22-06 o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso.
Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.";
(b)al paragrafo 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b) e le attuali lettere da b) a e) sono rinumerate di conseguenza:
“b)
la data di registrazione dell’esportatore registrato;”.
(6)L'articolo 83 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, i termini «o all’allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06»;
(b)al paragrafo 4, i termini «o nell’allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06».
(7)All’articolo 86, paragrafo 2, i termini «allegato 22-06» sono sostituiti dai termini «allegato 22-06 bis».
(8)L'articolo 92 è così modificato:
(a)al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:
“L’esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.”;
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, a quanto segue:
a)
attestazioni di origine compilate nell’Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
b)
attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell’SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell’Unione.”;
(9)L’allegato 22-06 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.
(10)Dopo l’allegato 22-06, è inserito un nuovo allegato 22-06 bis, conformemente all’allegato II del presente regolamento.
(11)All’allegato 22-07, la nota a piè di pagina 5 è sostituita dalla seguente:
“(5) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l’attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell’Unione, l’esportatore è tenuto a indicare l’origine per mezzo della sigla “UE”. Se l’attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’esportatore è tenuto a indicare l’origine per mezzo della sigla “CM”."
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 3510/80 è abrogato.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 209/2005 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18.4.2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER