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Document C(2017)3890

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria

C/2017/3890 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1.Contesto generale e obiettivi

Il regolamento (UE) n. 600/2014 1 (comunemente definito “MiFIR”) sarà applicabile dal 3 gennaio 2018 e unitamente alla direttiva 2014/65/UE 2 (“MiFID II”) sostituirà la direttiva 2004/39/CE 3 (MiFID I). MiFIR e MiFID II istituiscono un quadro giuridico armonizzato e aggiornato che disciplina tra l'altro i requisiti applicabili alle imprese di investimento, alle sedi di negoziazione, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento nell’Unione.

MiFIR e MiFID II mirano a rafforzare l’efficienza, l’integrità e la resilienza dei mercati finanziari, in particolare mediante:

il raggiungimento di una maggiore trasparenza tramite l’introduzione di un regime di trasparenza pre- e post-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale e il potenziamento e l’ampliamento del regime attuale di trasparenza per il mercato azionario;

l’aumento delle negoziazioni nelle sedi regolamentate tramite la creazione di una nuova categoria di piattaforme per la negoziazione di obbligazioni e derivati – i sistemi organizzati di negoziazione – e l'introduzione dell’obbligo di negoziazione delle azioni in sedi regolamentate;

l’adempimento degli impegni presi dall'Unione sui derivati in sede di G20, tramite l'obbligo di negoziazione dei derivati presso sedi regolamentate, l’introduzione di limiti di posizione e obblighi di segnalazione per gli strumenti derivati su merci, l'ampliamento della definizione di impresa di investimento per includere le imprese che negoziano strumenti derivati su merci come attività finanziaria;

l'agevolazione dell'accesso al capitale per le PMI: l’introduzione della denominazione “Mercato di crescita per le PMI”;

il rafforzamento della tutela degli investitori: potenziamento delle norme sugli incentivi, divieto di incentivi per le consulenze indipendenti e nuove disposizioni per la governance dei prodotti;

l'adeguamento agli sviluppi tecnologici tramite il regolamento della negoziazione ad alta frequenza (HFT), imponendo obblighi alle sedi di negoziazione e alle imprese che ricorrono alla HFT;

l'introduzione di disposizioni per l’accesso non discriminatorio ai servizi di negoziazione e post-negoziazione per quanto riguarda la contrattazione degli strumenti finanziari ed in particolare dei derivati negoziati in borsa;

l'inasprimento e l’armonizzazione delle sanzioni garantendo altresì una cooperazione efficace tra le autorità competenti rilevanti.

Infine, l’obiettivo generale del pacchetto normativo MiFID II/MiFIR è stabilire condizioni di parità nei mercati finanziari e permettere ai mercati di operare a beneficio dell’economia, sostenendo l’occupazione e la crescita.

Il presente regolamento delegato della Commissione è volto a precisare l’elenco delle banche centrali di paesi terzi le cui controparti sono esentate dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale, nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria.

1.2.Contesto giuridico ed elementi giuridici

Al fine di specificare i requisiti previsti dal MiFIR, alla Commissione è conferito il potere, laddove i colegislatori hanno ritenuto necessario concederle deleghe conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di adottare atti delegati in cui definire taluni elementi in relazione all'esenzione delle banche centrali dei paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al MiFIR per quanto riguarda le operazioni effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione europea ha basato le proprie conclusioni su uno studio esterno svolto dal Centro di studi politici europei (Centre for European Policy Studies, CEPS) e dall'Università di Bologna, dal titolo “Exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation (MAR) and the market in Financial Instrument Regulation (MiFIR) ” (Esenzioni a favore delle banche centrali di paesi terzi e di altre entità a norma del regolamento sugli abusi di mercato (MAR) e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)). Lo studio si basa su un’indagine svolta tramite un questionario inviato alle banche centrali delle giurisdizioni dei paesi terzi. Esso analizza il trattamento giuridico delle banche centrali dei paesi terzi in relazione alla trasparenza pre- e post-negoziazione, alla trasparenza del loro assetto operativo e al livello di attività di negoziazione all’interno dell’Unione. Il progetto di atto delegato è stato pubblicato per raccogliere opinioni nell'ambito di una consultazione di 4 settimane, che si è conclusa il 4 maggio 2017. Nel quadro della consultazione pubblica non sono state presentate osservazioni.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 contiene un'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione per le operazioni in cui la controparte è un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e che sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria che il suddetto membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere, e laddove tale membro abbia dato notifica preventiva alla propria controparte che l’operazione ne è esentata.

In conformità dell’articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di estendere tale esenzione a talune banche centrali di paesi terzi.

Il presente regolamento dà attuazione alla delega di poteri derivante dal regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto specifica le banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione prevista per i membri del SEBC di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 4 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.

(2)Tale esenzione dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può, a norma dell’articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, essere estesa, qualora soddisfino i pertinenti requisiti, alle banche centrali dei paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali, che ai fini della presente esenzione è considerata equivalente alla banca centrale di un paese terzo, a norma dell’articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine la Commissione ha preparato una relazione in cui valuta il trattamento internazionale delle banche centrali nei paesi terzi e l'ha presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene un’analisi del trattamento delle banche centrali, compresi i membri del SEBC, nell’ambito del quadro giuridico dei paesi terzi, e delle incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi. In merito a tale analisi, la relazione stabilisce la necessità dell'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014, sostenendo quindi l'opportunità di estendere l'esenzione alle banche centrali di tali paesi terzi.

(3)L’elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al presente regolamento dovrebbe essere riveduto, se ritenuto opportuno, anche per estendere l'esenzione, se del caso, ad altre banche centrali di paesi terzi che non siano ancora incluse nell’elenco o per eliminare tali organismi pubblici dall’elenco.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

(Articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell’elenco di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2017

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
(3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
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ALLEGATO

1.Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2.Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3.Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4.Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5.India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6.Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7.Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8.Repubblica di Corea:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

9.Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

11.Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

12.Stati Uniti d'America:

   Banca centrale federale (Federal Reserve System);

13.Banca dei regolamenti internazionali.

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