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Document 32024R1317
Commission Regulation (EU) 2024/1317 of 15 May 2024 amending Regulation (EU) 2023/1803 as regards International Accounting Standard 7 and International Financial Reporting Standard 7
Regolamento (UE) 2024/1317 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7
Regolamento (UE) 2024/1317 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7
C/2024/3122
GU L, 2024/1317, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32023R1803 | aggiunta | allegato testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32023R1803 | sostituzione | allegato testo | 01/01/2024 |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1317 |
16.5.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1317 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2024
che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022. |
(2) |
Il 25 maggio 2023 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche al Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario («IAS 7») e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative («IFRS 7»). Le modifiche hanno introdotto obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture di un’impresa. |
(3) |
I nuovi obblighi sono intesi a fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni che consentano loro di valutare l’impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un’impresa, di comprenderne l’effetto sull’esposizione di quest’ultima al rischio di liquidità e di capire il modo in cui l’impresa stessa possa risentire dell’eventuale indisponibilità di detti accordi. |
(4) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 il Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario e l’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2024 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10.
(2) GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj.
ALLEGATO
Accordi di finanziamento per le forniture
Modifiche allo IAS 7 e all'IFRS 7
Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario
Si aggiungono i paragrafi 44F-44H e il relativo titolo e i paragrafi 62-63. Per comodità di lettura, tali paragrafi e i rispettivi titoli non sono stati sottolineati. Si modifica il titolo prima del paragrafo 53.
ACCORDI DI FINANZIAMENTO PER LE FORNITURE
44F |
L'entità deve presentare informazioni sui suoi accordi di finanziamento per le forniture (come descritto al paragrafo 44G) che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti di tali accordi sulle passività e sui flussi finanziari dell'entità nonché sull'esposizione di quest'ultima al rischio di liquidità. |
44G |
Gli accordi di finanziamento per le forniture si caratterizzano per il fatto che uno o più finanziatori offrono di pagare gli importi dovuti da un'entità ai suoi fornitori e che l'entità concorda di pagare secondo i termini e le condizioni degli accordi alla stessa data in cui si pagano i fornitori o in una data successiva. Tali accordi garantiscono all'entità la proroga dei termini di pagamento o ai suoi fornitori l'anticipo dei termini di pagamento rispetto alla data di scadenza del pagamento della fattura. Gli accordi di finanziamento per le forniture sono spesso denominati accordi di finanziamento per la catena di fornitura, finanziamento dei debiti verso fornitori o factoring indiretto. Gli accordi che sono esclusivamente strumenti di supporto del credito per l'entità (ad esempio garanzie finanziarie, comprese le lettere di credito utilizzate come garanzie) o strumenti utilizzati dall'entità per regolare direttamente con un fornitore gli importi dovuti (ad esempio carte di credito) non sono accordi di finanziamento per le forniture. |
44H |
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 44F, l'entità deve indicare in forma aggregata per i suoi accordi di finanziamento per le forniture:
... |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
62 |
Accordi di finanziamento per le forniture, pubblicato nel maggio 2023, ha aggiunto i paragrafi 44F-44H. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
63 |
Nell'applicare Accordi di finanziamento per le forniture, l'entità non è tenuta a fornire:
|
Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
È aggiunto il paragrafo 44JJ. Nell'appendice B è modificato il paragrafo B11F.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
44JJ |
Accordi di finanziamento per le forniture, pubblicato nel maggio 2023, che ha modificato anche lo IAS 7, ha modificato il paragrafo B11F. L'entità deve applicare tale modifica quando applica le modifiche allo IAS 7.
... |
Appendice B
Guida operativa
...
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42)
...
Informazioni quantitative sul rischio di liquidità [paragrafi 34(a) e 39(a) e (b)]
...
B11F |
Altri fattori che l'entità potrebbe considerare al fine di fornire l'informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l'altro, il fatto che l'entità:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)