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Document 32024R1317

Regolamento (UE) 2024/1317 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7

C/2024/3122

GU L, 2024/1317, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1317

16.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1317 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.

(2)

Il 25 maggio 2023 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche al Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario («IAS 7») e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative («IFRS 7»). Le modifiche hanno introdotto obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture di un’impresa.

(3)

I nuovi obblighi sono intesi a fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni che consentano loro di valutare l’impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un’impresa, di comprenderne l’effetto sull’esposizione di quest’ultima al rischio di liquidità e di capire il modo in cui l’impresa stessa possa risentire dell’eventuale indisponibilità di detti accordi.

(4)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 il Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario e l’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2024 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10.

(2)   GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj.


ALLEGATO

Accordi di finanziamento per le forniture

Modifiche allo IAS 7 e all'IFRS 7

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario

Si aggiungono i paragrafi 44F-44H e il relativo titolo e i paragrafi 62-63. Per comodità di lettura, tali paragrafi e i rispettivi titoli non sono stati sottolineati. Si modifica il titolo prima del paragrafo 53.

ACCORDI DI FINANZIAMENTO PER LE FORNITURE

44F

L'entità deve presentare informazioni sui suoi accordi di finanziamento per le forniture (come descritto al paragrafo 44G) che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti di tali accordi sulle passività e sui flussi finanziari dell'entità nonché sull'esposizione di quest'ultima al rischio di liquidità.

44G

Gli accordi di finanziamento per le forniture si caratterizzano per il fatto che uno o più finanziatori offrono di pagare gli importi dovuti da un'entità ai suoi fornitori e che l'entità concorda di pagare secondo i termini e le condizioni degli accordi alla stessa data in cui si pagano i fornitori o in una data successiva. Tali accordi garantiscono all'entità la proroga dei termini di pagamento o ai suoi fornitori l'anticipo dei termini di pagamento rispetto alla data di scadenza del pagamento della fattura. Gli accordi di finanziamento per le forniture sono spesso denominati accordi di finanziamento per la catena di fornitura, finanziamento dei debiti verso fornitori o factoring indiretto. Gli accordi che sono esclusivamente strumenti di supporto del credito per l'entità (ad esempio garanzie finanziarie, comprese le lettere di credito utilizzate come garanzie) o strumenti utilizzati dall'entità per regolare direttamente con un fornitore gli importi dovuti (ad esempio carte di credito) non sono accordi di finanziamento per le forniture.

44H

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 44F, l'entità deve indicare in forma aggregata per i suoi accordi di finanziamento per le forniture:

a)

i termini e le condizioni degli accordi (ad esempio la proroga dei termini di pagamento e i titoli o le garanzie forniti). Tuttavia, in caso di accordi con termini e condizioni diversi, l'entità dovrà indicare questi ultimi separatamente;

b)

alla data di inizio e a quella di chiusura dell'esercizio:

i)

i valori contabili delle passività finanziarie che fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture e le voci associate a tali valori contabili presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità;

ii)

i valori contabili delle passività finanziarie indicate al punto i) per le quali i fornitori hanno già ricevuto pagamenti dai finanziatori e le voci associate a tali valori contabili;

iii)

l'intervallo delle date di scadenza dei pagamenti (ad esempio 30-40 giorni dopo la data della fattura) sia per le passività finanziarie indicate al punto i) sia per i debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture. Debiti commerciali comparabili sono, ad esempio, debiti commerciali dell'entità contratti all'interno dello stesso ramo di attività o nel medesimo ordinamento giuridico delle passività finanziarie indicate al punto i). Se gli intervalli delle date di scadenza dei pagamenti sono ampi, l'entità deve fornire informazioni esplicative su tali intervalli o indicare ulteriori intervalli (ad esempio intervalli stratificati);

c)

il tipo e l'effetto delle variazioni non in disponibilità liquide dei valori contabili delle passività finanziarie indicate alla lettera b), punto i). Esempi di variazioni non in disponibilità liquide comprendono l'effetto di aggregazioni aziendali, differenze di cambio o altre operazioni che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (cfr. paragrafo 43).

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

62

Accordi di finanziamento per le forniture, pubblicato nel maggio 2023, ha aggiunto i paragrafi 44F-44H. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

63

Nell'applicare Accordi di finanziamento per le forniture, l'entità non è tenuta a fornire:

a)

informazioni comparative per ogni esercizio presentato prima dell'inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica tali modifiche per la prima volta;

b)

le informazioni altrimenti richieste dal paragrafo 44H, lettera b), punti da ii) a iii), all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica tali modifiche per la prima volta;

c)

le informazioni altrimenti richieste dai paragrafi 44F–44H per ogni periodo intermedio presentato durante l'esercizio in cui l'entità applica tali modifiche per la prima volta.

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

È aggiunto il paragrafo 44JJ. Nell'appendice B è modificato il paragrafo B11F.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

44JJ

Accordi di finanziamento per le forniture, pubblicato nel maggio 2023, che ha modificato anche lo IAS 7, ha modificato il paragrafo B11F. L'entità deve applicare tale modifica quando applica le modifiche allo IAS 7.

...


Appendice B

Guida operativa

...

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42)

...

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità [paragrafi 34(a) e 39(a) e (b)]

...

B11F

Altri fattori che l'entità potrebbe considerare al fine di fornire l'informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l'altro, il fatto che l'entità:

a)

abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;

b)

detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;

c)

abbia fonti di finanziamento molto differenziate;

d)

abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;

e)

abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;

f)

abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio dell'entità);

g)

abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);

h)

abbia strumenti che consentono all'entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni;

i)

abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione o

j)

abbia avuto o abbia accesso ad accordi di finanziamento per le forniture (come descritti al paragrafo 44G dello IAS 7) che garantiscono all'entità la proroga dei termini di pagamento o ai suoi fornitori l'anticipo dei termini di pagamento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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