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Document L:2010:110:FULL
Official Journal of the European Union, L 110, 01 May 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 110, 01 maggio 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 110, 01 maggio 2010
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.110.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2010/246/UE |
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2010/247/UE |
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2010/248/UE |
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2010/249/UE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2010/250/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 371/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2010
recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 6, l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE definisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche. Essa descrive, in particolare, le procedure da seguire per l’omologazione, tra cui le misure di ordine pratico da prendere affinché i veicoli siano fabbricati conformemente ai relativi documenti di omologazione, nonché disposizioni riguardo alle modalità di esecuzione delle prove per ottenere l’omologazione. |
(2) |
Nell’esaminare i principali ambiti di azione che interessano la competitività dell’industria automobilistica europea, il gruppo ad alto livello CARS 21, istituito dalla Commissione nel 2005 al fine di elaborare un piano di sviluppo sostenibile per un’industria automobilistica europea competitiva, ha deciso una serie di raccomandazioni finalizzate a migliorare la competitività e l’occupazione in generale del settore e, allo stesso tempo, a favorire il progresso a livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. In materia di semplificazione, il gruppo ha raccomandato di introdurre la possibilità per il costruttore di eseguire esso stesso le prove necessarie per l’omologazione («prove autodiagnostiche»), il che implica la sua designazione come servizio tecnico. Ha proposto, inoltre, che fosse possibile sostituire le prove fisiche con simulazioni su computer («prove virtuali»). |
(3) |
Una delle principali caratteristiche del sistema di omologazione consiste nel grado elevato di fiducia che deve instaurarsi tra l’autorità di omologazione e i servizi tecnici da essa designati. È dunque importante che la documentazione scambiata tra i servizi tecnici e l’autorità di omologazione garantisca la trasparenza e la chiarezza. Per questo motivo, il formato dei verbali di prova e le informazioni da includere in tale documentazione devono essere illustrati in dettaglio nell’allegato V della direttiva 2007/46/CE relativo alle procedure da seguire per l’omologazione. |
(4) |
La verifica della conformità dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche durante l’intero processo di produzione rappresenta un meccanismo essenziale del sistema di omologazione. Una delle possibilità per verificare la conformità della produzione consiste nell’effettuare prove fisiche su veicoli, componenti o entità tecniche prelevati dalla catena di produzione per garantire che continuino a soddisfare i requisiti tecnici. Anche in caso di applicazione, ai fini dell’omologazione, di metodi di prova virtuali, occorre precisare che, se l’autorità preleva campioni casuali, possono essere eseguite solo prove fisiche. |
(5) |
Le prove necessarie per il rilascio dell’omologazione sono eseguite da servizi tecnici debitamente notificati dalle autorità di omologazione degli Stati membri previa valutazione delle loro capacità e competenze conformemente alle norme internazionali pertinenti. Tali norme prevedono disposizioni in virtù delle quali un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto possono essere designati come servizio tecnico dall’autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Tuttavia, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, è importante specificare le responsabilità del costruttore, in particolare quando l’esecuzione delle prove è affidata ad un subcontraente. |
(6) |
Nell’allegato XV della direttiva 2007/46/CE figura un elenco degli atti normativi in virtù dei quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello CARS 21 è necessario modificare tale elenco. |
(7) |
Le tecniche informatizzate, in particolare la progettazione assistita da calcolatore (CAD), sono largamente utilizzate in tutto il processo tecnologico, dalla progettazione di massima e configurazione dei componenti e delle attrezzature, fino alla definizione dei metodi di fabbricazione, attraverso il calcolo della resistenza e le prove dinamiche su assemblaggi. I software disponibili consentono l’applicazione di metodi di prova virtuali basati su tali tecniche. Secondo il gruppo ad alto livello CARS 21 tali programmi contribuiscono a ridurre i costi per i costruttori che non sono più obbligati a realizzare prototipi per ottenere l’omologazione. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo, è necessario definire l’elenco degli atti normativi che autorizzano l’esecuzione di prove virtuali. |
(8) |
I risultati di un metodo di prova virtuale devono essere affidabili tanto quanto lo sono quelli di una prova fisica. Pertanto, è opportuno stabilire condizioni appropriate perché si possa procedere ad una corretta convalida dei modelli matematici. |
(9) |
Per garantire il buon funzionamento del sistema comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. Dal momento che le disposizioni contenute in tali allegati sono sufficientemente dettagliate e non necessitano dell’adozione da parte degli Stati membri di ulteriori provvedimenti di recepimento, è pertanto opportuno sostituirle tramite regolamento, conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE. |
(10) |
Gli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:
1. |
l’allegato V è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento; |
2. |
l’allegato X è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento; |
3. |
l’allegato XV è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III del presente regolamento; |
4. |
l’allegato XVI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO V
PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’OMOLOGAZIONE CE
0. Oggetto
0.1. |
Il presente allegato stabilisce le procedure per l’omologazione dei veicoli conformemente al disposto dell’articolo 9. |
0.2. |
Esso include:
|
1. Processo di omologazione
Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l’autorità di omologazione:
a) |
verifica che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all’omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite; |
b) |
accerta, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili; |
c) |
se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa; |
d) |
su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE; |
e) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche; |
f) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV; |
g) |
esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV. |
2. Combinazione delle specifiche tecniche
Il numero di veicoli presentati è sufficiente per consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:
Specifiche tecniche |
Categoria del veicolo |
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M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
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Motore |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Cambio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Numero di assi |
— |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Assi motore (numero, posizione, interconnessione) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Assi sterzanti (numero e posizione) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo di carrozzeria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Numero di porte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lato di guida |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Numero di sedili |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Equipaggiamento |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
3. Disposizioni specifiche
Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l’autorità di omologazione:
a) |
dispone l’esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti; |
b) |
accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti; |
c) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche; |
d) |
esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV. |
e) |
esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV. |
Appendice 1
Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41
1. Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV:
1.1. |
Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):
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1.2. |
Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):
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2. Attività relative alla conformità della produzione
2.1. |
Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore): EN ISO/IEC 17021:2006 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione. |
2.2. |
Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione): EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione. |
Appendice 2
Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici
1. Obiettivo della presente appendice
1.1. |
La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui all’articolo 42 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici. |
1.2. |
Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico). |
2. Principi di valutazione
La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:
— |
l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni, |
— |
un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni. |
I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.
Essi riferiscono con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.
3. Competenze richieste ai controllori
3.1. |
Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine. |
3.2. |
I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività. |
3.3. |
Fatte salve le disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all’articolo 42 è svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione. |
4. Domanda di designazione
4.1. |
Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all’autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:
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4.2. |
L’autorità competente verifica l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico. |
5. Esame delle risorse
L’autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.
6. Subappalto della valutazione
6.1. |
L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente. |
6.2. |
L’autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico. |
7. Preparazione della valutazione
7.1. |
L’autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico sono adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:
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7.2. |
L’autorità competente definisce chiaramente l’incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell’esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell’effettuare la valutazione in loco. |
7.3. |
L’autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all’autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione. |
7.4. |
L’autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico. |
8. Valutazione in loco
La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.
9. Analisi dei risultati e relazione di valutazione
9.1. |
La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione. |
9.2. |
In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell’autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.
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9.3. |
L’autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per ovviare alle non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive. |
9.4. |
La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
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10. Concessione/conferma di una designazione
10.1. |
L’autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente. |
10.2. |
L’autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:
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11. Rivalutazione e controllo
11.1. |
La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell’esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni. |
11.2. |
L’autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare. Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto. |
11.3. |
Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente stabilisce termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive. |
11.4. |
Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l’effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato. |
11.5. |
L’autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest’ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l’autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico. |
12. Documentazione relativa ai servizi tecnici designati
12.1. |
L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate. |
12.2. |
L’autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza. |
12.3. |
La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene almeno i seguenti elementi:
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Appendice 3
Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova
1. |
Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato IV, il verbale di prova è conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso contiene in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1. |
2. |
Il modello del verbale di prova è stabilito dall’autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica. |
3. |
Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale della Comunità stabilita dall’autorità di omologazione. |
4. |
In esso deve figurare inoltre almeno quanto segue:
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5. |
Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un’entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (ipotesi peggiore), il verbale di prova include una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l’autorità di omologazione. |
ALLEGATO II
«ALLEGATO X
PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
0. Obiettivi
0.1. |
Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato. |
0.2. |
Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata “valutazione iniziale”, e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata “disposizioni relative alla conformità dei prodotti”. |
1. Valutazione iniziale
1.1. |
L’autorità di omologazione di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione. |
1.2. |
Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale. |
1.3. |
L’autorità che rilascia l’omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa vi provvede mediante la valutazione iniziale e l’approvazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2 in appresso, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.3.1-1.3.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.
|
1.4. |
Ai fini dell’omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell’omologazione di sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo; esse sono tuttavia integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l’assemblaggio dell’intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti. |
2. Disposizioni relative alla conformità della produzione
2.1. |
Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento sono fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva o degli atti normativi applicabili di cui all’allegato IV. |
2.2. |
L’autorità di omologazione di uno Stato membro si assicura che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove fisiche specificate negli atti normativi. |
2.3. |
In particolare, il detentore dell’omologazione:
|
3. Disposizioni relative alla verifica continua
3.1. |
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.
|
3.2. |
In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione sono messi a disposizione dell’ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2. |
3.3. |
L’ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso è effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso. |
3.4. |
Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l’ispettore preleva campioni da inviare ad un servizio tecnico che effettua le prove fisiche. |
3.5. |
Se, nel corso di un’ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l’autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.» |
ALLEGATO III
ALLEGATO XV
ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO
0. Oggetto
0.1. |
Il presente allegato contiene l’elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all’articolo 41, paragrafo 6. |
0.2. |
Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all’allegato IV, parte I. |
0.3. |
Esso non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda di omologazione per veicoli prodotti in piccole serie conformemente all’articolo 22. |
1. Designazione di un costruttore come servizio tecnico
1.1. |
Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall’autorità di omologazione come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove di omologazione per conto di tale autorità ai sensi dell’articolo 3, punto 31. Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, un costruttore può essere designato come servizio tecnico soltanto per le attività della categoria A. |
1.2. |
L’espressione “l’esecuzione di prove” non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all’autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le relative conclusioni. Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del progetto rispetto alle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente. L’espressione “esecuzione di prove” si riferisce, ad esempio, alla “verifica della conformità della posizione del serbatoio del carburante in un veicolo alle disposizioni di cui al punto 5.10 dell’allegato I della direttiva 70/221/CEE”. |
2. Elenco degli atti normativi e delle restrizioni
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Riferimento dell’atto normativo |
Oggetto |
4. |
Direttiva 70/222/CEE |
Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore |
7. |
Direttiva 70/388/CEE |
Segnalatore acustico |
18. |
Direttiva 76/114/CEE |
Targhette regolamentari |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Dispositivi di rimorchio |
33. |
Direttiva 78/316/CEE |
Identificazione di comandi, spie e indicatori |
34. |
Direttiva 78/317/CEE |
Sbrinamento/disappannamento |
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Lavacristalli/tergicristalli |
36. |
Direttiva 2001/56/CE |
Sistemi di riscaldamento Eccettuate le disposizioni dell’allegato VIII concernente i requisiti di installazione dei sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Parafanghi delle ruote |
44. |
Direttiva 92/21/CEE |
Masse e dimensioni (autovetture) |
45. |
Direttiva 92/22/CEE |
Vetratura di sicurezza Unicamente le disposizioni di cui all’allegato 21 del regolamento UNECE n. 43 |
46. |
Direttiva 92/23/CEE |
Pneumatici |
48. |
Direttiva 97/27/CE |
Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44) |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Sporgenze esterne delle cabine |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Dispositivi di attacco Unicamente le disposizioni di cui all’allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all’allegato VII |
61. |
Direttiva 2006/40/CE |
Impianti di condizionamento dell’aria |
Appendice
Designazione di un costruttore come servizio tecnico
1. Dati generali
1.1. |
La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 e alle misure di ordine pratico indicate nella presente appendice. |
1.2. |
Il costruttore è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. |
2. Subappalto
2.1. |
In conformità al disposto dell’articolo 41, paragrafo 6, primo comma, un costruttore può designare un subappaltatore per l’esecuzione di prove per suo conto. Per “subappaltatore” si intende:
|
2.2. |
Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il costruttore dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 41, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici, e alle prescrizioni della norma EN ISO/CEI 17025:2005. |
2.3. |
La sezione 1 dell’allegato XV si applica al subappaltatore. |
3. Verbale di prova
I verbali di prova sono redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato V, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE.
ALLEGATO IV
ALLEGATO XVI
CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI E ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE TALI METODI
0. Oggetto
Il presente allegato stabilisce le disposizioni appropriate relative alle prove virtuali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.
Esso non si applica all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.
1. Elenco degli atti normativi
N. |
Riferimento dell’atto normativo |
Oggetto |
3. |
Direttiva 70/221/CEE |
Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore |
6. |
Direttiva 70/387/CEE |
Serrature e cerniere delle porte |
8. |
Direttiva 2003/97/CE |
Dispositivi per la visione indiretta |
12. |
Direttiva 74/60/CEE |
Finiture interne |
16. |
Direttiva 74/483/CEE |
Sporgenze esterne |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Dispositivi di rimorchio |
32. |
Direttiva 77/649/CEE |
Campo di visibilità anteriore |
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Lavacristalli/tergicristalli |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Parafanghi delle ruote |
42. |
Direttiva 89/297/CEE |
Protezione laterale |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Sporgenze esterne delle cabine |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Dispositivi di attacco |
52. |
Direttiva 2001/85/CE |
Autobus |
57. |
Direttiva 2000/40/CE |
Protezione antincastro anteriore |
Appendice 1
Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali
1. Impostazione delle prove virtuali
Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:
a) |
scopo; |
b) |
modello di struttura; |
c) |
condizioni limite; |
d) |
ipotesi di carico; |
e) |
calcolo; |
f) |
valutazione; |
g) |
documentazione. |
2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore
2.1. Modello matematico
Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura del veicolo, del sistema e dei componenti da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall’atto normativo e alle sue condizioni limite.
Le stesse disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.
2.2. Processo di convalida del modello matematico
Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.
A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all’autorità di omologazione.
Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all’autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.
Nell’appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.
2.3. Documentazione
Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati.
3. Strumenti e assistenza
Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.
Fornisce inoltre un’assistenza appropriata al servizio tecnico.
L’accesso e l’assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest’ultimo dall’ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.
Appendice 2
Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali
1. |
Elenco degli atti normativi |
|
Riferimento dell’atto normativo |
Allegato e punto |
Condizioni specifiche |
3. |
Direttiva 70/221/CEE |
Allegato II (protezione antincastro posteriore) Punto 5.4.5 |
|
6. |
Direttiva 70/387/CEE |
Allegato II Punto 4.3 |
|
8. |
Direttiva 2003/97/CE |
Allegato III Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5 |
Campi di visibilità prescritti dei retrovisori |
12. |
Direttiva 74/60/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Specifiche”) |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
Allegato II |
Determinazione della zona d’urto della testa. |
||
16. |
Direttiva 74/483/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Prescrizioni generali”) e alla sezione 6 (“Prescrizioni particolari”) |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
20. |
Direttiva 76/756/CEE |
Sezione 6 (“Specificazioni particolari”) del regolamento UNECE n. 48 |
La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2 è realizzata su un veicolo reale |
Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48 |
|
||
27. |
Direttiva 77/389/CEE |
Allegato II, sezione 2 |
|
32. |
Direttiva 77/649/CEE |
Allegato I, sezione 5 (“Caratteristiche richieste”) |
|
35. |
Direttiva 78/318/CEE |
Allegato I |
Punto 5.1.2 misurazione unicamente del raggio d’azione del tergicristallo |
37. |
Direttiva 78/549/CEE |
Allegato I, sezione 2 (“Prescrizioni particolari”) |
|
42. |
Direttiva 89/297/CEE |
Allegato I, punto 2.8 |
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione |
49. |
Direttiva 92/114/CEE |
Allegato I Tutte le disposizioni di cui alla sezione 4 (“Prescrizioni specifiche”) Per quanto riguarda i veicoli della categoria N1, si applicano le disposizioni di cui al punto 16 della presente appendice |
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni |
50. |
Direttiva 94/20/CE |
Allegato V “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico” |
Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8 |
Allegato VI, punto 1.1 |
Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali |
||
Allegato VI “Prova dei dispositivi di attacco meccanico”, sezione 4 |
Unicamente i punti 4.5.1 (prova di resistenza), 4.5.2 (resistenza alla compressione) e 4.5.3 (resistenza al momento flettente) |
||
52. |
Direttiva 2001/85/CE |
Allegato I |
Punto 7.4.5: prova di stabilità nelle condizioni indicate nell’appendice dell’allegato I |
Allegato IV “Resistenza della sovrastruttura” |
Appendice 4 “Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo” |
||
57. |
Direttiva 2000/40/CE |
Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93 |
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione |
Appendice 3
Processo di convalida
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 372/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
recante la centoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 22 aprile 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, e di depennare una persona fisica dall'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.
Per la Commissione,
a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
Le voci seguenti vengono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:
|
2) |
La voce seguente viene depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: Il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'ottobre 2003.» |
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 373/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
82,9 |
MA |
90,4 |
|
TN |
107,3 |
|
TR |
91,6 |
|
ZZ |
93,1 |
|
0707 00 05 |
MA |
64,9 |
TR |
120,2 |
|
ZZ |
92,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
91,1 |
ZZ |
91,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,5 |
IL |
61,6 |
|
MA |
54,7 |
|
TN |
47,1 |
|
TR |
60,5 |
|
ZZ |
53,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
70,0 |
ZA |
67,9 |
|
ZZ |
69,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,7 |
BR |
79,3 |
|
CA |
80,5 |
|
CL |
81,4 |
|
CN |
76,5 |
|
MK |
22,1 |
|
NZ |
117,0 |
|
US |
126,4 |
|
UY |
93,0 |
|
ZA |
89,8 |
|
ZZ |
85,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 374/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o maggio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2010
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
31,76 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
16,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
16,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
31,76 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
16.4.2010-29.4.2010
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
DECISIONI
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
relativa alla nomina di nove membri della Corte dei conti
(2010/246/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 2,
visti i pareri del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati del sig. Jan KINŠT, della sig.ra Kersti KALJULAID, del sig. Igors LUDBORŽS, della sig.ra Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, del sig. Gejza HALÁSZ, del sig. Josef BONNICI, del sig. Jacek UCZKIEWICZ, del sig. Vojko Anton ANTONČIČ e del sig. Július MOLNÁR scadono il 6 maggio 2010. |
(2) |
È pertanto opportuno procedere a nuove nomine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 7 maggio 2010 e il 6 maggio 2016:
— |
il sig. Jan KINŠT, |
— |
la sig.ra Kersti KALJULAID, |
— |
il sig. Igors LUDBORŽS, |
— |
la sig.ra Rasa BUDBERGYTĖ, |
— |
il sig. Szabolcs FAZAKAS, |
— |
il sig. Louis GALEA, |
— |
il sig. Augustyn KUBIK, |
— |
il sig. Milan Martin CVIKL, |
— |
il sig. Ladislav BALKO. |
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) Pareri espressi il 25 marzo 2010 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
recante nomina di un membro polacco e di un supplente polacco del Comitato delle regioni
(2010/247/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo polacco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Tadeusz WRONA, membro del Comitato delle regioni. Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Jan BRONŚ a membro del Comitato delle regioni, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
quale membro:
e |
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio
(2010/248/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio (1) e l’articolo 15, paragrafo 6, della decisione 2007/829/CE del Consiglio (2) dispongono che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari dell’Unione europea in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo. |
(2) |
Il 23 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (3), ed applica un adeguamento dell’1,85 %, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2007/829/CE, gli importi pari a 30,75 EUR e a 122,97 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi pari a 31,32 EUR e a 125,25 EUR.
2. Nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2007/829/CE la tabella è sostituita dalla seguente:
«Distanza tra il luogo di origine e la sede di distacco (km) |
Importo in EUR |
0-150 |
0,00 |
> 150 |
80,50 |
> 300 |
143,12 |
> 500 |
232,59 |
> 800 |
375,71 |
> 1 300 |
590,40 |
> 2 000 |
706,72» |
3. Nell’articolo 15, paragrafo 4, della decisione 2003/479/CE l’importo pari a 30,75 EUR è sostituito dall’importo pari a 31,32 EUR.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS
(1) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.
(2) GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.
(3) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
concernente l’adozione di una decisione di finanziamento di un’azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2010
(2010/249/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare la frase introduttiva, l’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 75, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito: «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (3) individua tra le proprie aree d’azione l’aggiornamento degli attuali standard minimi per la protezione ed il benessere degli animali, tenendo presenti le nuove prove scientifiche e le ultime valutazioni socioeconomiche, oltre che la necessità di garantire un’applicazione efficiente. |
(2) |
Al fine di migliorare il benessere di determinate categorie di animali trasportati, la legislazione dell’Unione stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati nonché fatti riposare. Tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono presso i posti di controllo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo (4). |
(3) |
L’aumento del numero di animali trasportati su strada per lunghi tragitti rende necessario un miglioramento dei posti di controllo. Tramite la consultazione delle parti interessate e il ricorso alla loro competenza tecnica occorre determinare i criteri di qualità per i posti di controllo e le strategie da elaborare in seno all’Unione. |
(4) |
In determinate località i posti di controllo sono inoltre del tutto assenti, mentre alcuni dei posti di controllo esistenti sono di mediocre livello qualitativo. È quindi opportuno realizzare un’azione preparatoria che preveda, tra le altre cose, la costruzione o la ristrutturazione di determinati posti di controllo. |
(5) |
Nel 2008 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per un’azione preparatoria di tipo simile, ma nessuna delle proposte pervenute è risultata conforme ai criteri minimi richiesti, a causa della mancanza di informazioni sufficienti sulla fattibilità economica dei progetti e sulle fonti di cofinanziamento. |
(6) |
La decisione 2009/755/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, concernente l’adozione di una decisione di finanziamento di un’azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2009 (5) ha fissato due fasi per l’azione preparatoria del 2009: anzitutto uno studio preliminare tramite una procedura d’appalto e uno tramite sovvenzioni. |
(7) |
Nel 2009, lo studio preliminare previsto dalla decisione 2009/755/CE è stato avviato al fine di raccogliere informazioni sulla situazione attuale dei posti di controllo e di definire i criteri di qualità per i posti di controllo di elevata qualità. Lo studio mira anche a fissare i criteri economici per la concessione di contributi destinati all’adeguata ristrutturazione o alla costruzione di posti di controllo di elevata qualità. I risultati dello studio sono previsti entro il maggio 2010 e la procedura per la concessione di sovvenzioni di cui alla decisione 2009/755/CE sarà avviata in base ai criteri fissati nello studio. |
(8) |
È opportuno continuare il finanziamento dell’UE per detta azione preparatoria. Nel bilancio generale 2010 dell’Unione europea l’autorità di bilancio ha stanziato 2 000 000 EUR per un’azione preparatoria relativa ai posti di controllo. |
(9) |
La presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. |
(10) |
In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione. |
(11) |
Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Viene adottata l’azione preparatoria di cui all’allegato (di seguito: «azione preparatoria»).
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «posto di controllo» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97.
Articolo 3
L’attuazione dell’azione preparatoria è finanziata dalla linea 17 04 03 03 del bilancio generale 2010 dell’Unione europea per un importo massimo di 2 000 000 EUR.
Articolo 4
1. L’ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica alla presente decisione che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dall’azione preparatoria non superiori al 10 % del contributo massimo di cui all’articolo 3 della presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dell’azione preparatoria.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(3) COM(2006) 13 definitivo.
(4) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.
(5) GU L 269 del 14.10.2009, pag. 26.
ALLEGATO
AZIONE PREPARATORIA RELATIVA AI POSTI DI CONTROLLO PER IL 2010
1.1. Introduzione
Questa azione preparatoria prevede due misure di applicazione per il 2010.
In base agli obiettivi fissati nell’azione preparatoria, gli stanziamenti di bilancio sono destinati a sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di posti di controllo (da effettuare a livello di gestione centralizzata diretta) e ammontano a: 2 000 000 EUR.
1.2. Sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di posti di controllo
Le sovvenzioni verranno concesse tramite un accordo scritto («accordo di sovvenzione»).
BASE GIURIDICA
Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
LINEA DI BILANCIO
17 04 03 03
PRIORITÀ ANNUALI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E RISULTATI PREVISTI
La crescita del numero di animali trasportati su strada per lunghi tragitti ha creato la necessità di migliorare i posti di controllo, presso i quali gli animali possono riposare. Nell’interesse della salute e del benessere degli animali è stato necessario varare misure specifiche volte a preservare gli animali dallo stress e ad evitare la propagazione di malattie contagiose. L’obiettivo dell’azione è rafforzare l’uso dei posti di controllo e promuovere posti di controllo di qualità elevata. Questa azione preparatoria rappresenta il seguito di un’azione preparatoria precedente conformemente alla decisione 2009/755/CE.
DESCRIZIONE E OBIETTIVO DELLA MISURA DI ATTUAZIONE
L’azione preparatoria consisterà nella costruzione o nella ristrutturazione di posti di controllo di elevata qualità per convalidare un sistema sperimentale di certificazione basato sui risultati dello studio di fattibilità avviato nel 2009 a titolo della decisione 2009/755/CE. Si prevede che tale azione preparatoria promuova l’attuazione di un sistema di certificazione economicamente praticabile per posti di controllo di elevata qualità al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto per lunghi tragitti.
ATTUAZIONE
La direzione generale Salute e consumatori curerà direttamente l’attuazione.
CALENDARIO E IMPORTO INDICATIVO DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE/AGGIUDICAZIONE DIRETTA
Verrà pubblicato un unico invito a presentare proposte per un importo di 2 000 000 EUR.
L’azione preparatoria verrà realizzata entro 24 mesi dalla firma dell’accordo di sovvenzione.
L’invito a presentare proposte sarà pubblicato a seguito dell’ultimazione dello studio sulla valutazione della fattibilità di cui alla sezione 1.2 della decisione 2009/755/CE prevista entro la fine del maggio 2010.
MASSIMALE POSSIBILE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO
70 %
CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Criteri di selezione
— |
Capacità finanziaria del richiedente:
|
— |
Capacità tecnica e professionale del richiedente:
|
Criteri di aggiudicazione
I criteri in base ai quali è decisa l’aggiudicazione sono i seguenti:
— |
solidità dell’impostazione (20 %), |
— |
organizzazione del lavoro e grado di partecipazione delle autorità competenti/delle organizzazioni degli Stati membri interessati dall’azione (30 %), |
— |
pertinenza del progetto a livello dell’Unione ed effetto moltiplicatore (30 %), |
— |
rapporto costo/efficacia del progetto (20 %). |
MODALITÀ DI CONCESSIONE
Accordo scritto.
RACCOMANDAZIONI
1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/36 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2010
relativa all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Un'alimentazione sana per una vita sana»
(2010/250/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 181, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La salute dei cittadini è essenziale per la crescita e la prosperità dell'Unione. |
(2) |
Nell'ultimo trentennio il sovrappeso e l'obesità hanno registrato una crescita spettacolare nella popolazione dell'Unione, in particolare tra i bambini. |
(3) |
Si riscontra una tendenza sempre più diffusa, nella popolazione dell'Unione, ad alimentarsi in modo scorretto e a fare poco esercizio fisico. |
(4) |
È in aumento l'incidenza di alcune patologie croniche, quali malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2, ictus, determinati tipi di cancro, disturbi muscolo-scheletrici e addirittura una serie di disturbi mentali. |
(5) |
L'eliminazione dei fattori di rischio comuni connessi allo stile di vita, e in particolare all'alimentazione, consentirebbe di evitare l'80 % delle cardiopatie, degli ictus e dei casi di diabete di tipo 2, nonché il 40 % dei tumori. |
(6) |
Nella riunione del 3 dicembre 2009 il Consiglio Competitività ha identificato nella «Salute, dieta e prevenzione delle malattie legate all'alimentazione» (il titolo è stato successivamente modificato in «Un'alimentazione sana per una vita sana») un ambito in cui la programmazione congiunta offrirebbe un valore aggiunto significativo rispetto all’attuale frammentazione della ricerca negli Stati membri. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha pertanto riconosciuto la necessità di avviare un’iniziativa di programmazione congiunta in questo settore e ha invitato la Commissione a contribuire alla sua preparazione. Il Consiglio ha altresì ribadito che la programmazione congiunta è un processo condotto dagli Stati membri, affiancati dalla Commissione in veste di facilitatore. |
(7) |
La programmazione congiunta della ricerca nel settore dell'alimentazione e della salute consentirebbe di coordinare gli studi sull'impatto dello stile di vita e dell'alimentazione sulla salute, contribuendo in misura significativa alla costruzione di uno Spazio europeo della ricerca pienamente operativo per la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione e rafforzando il primato e la competitività delle attività di ricerca svolte in questo campo. |
(8) |
Per garantire l’efficacia dei loro sforzi congiunti nel settore dell'alimentazione e della salute, gli Stati membri dovrebbero definire e attuare un'agenda strategica di ricerca basata su un approccio comune in materia di prevenzione delle malattie legate all'alimentazione. |
(9) |
Ai fini di una gestione efficace degli interventi congiunti da attuare, è opportuno che gli Stati membri istituiscano una struttura di gestione comune incaricata di stabilire condizioni, regole e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca. |
(10) |
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente raccomandazione, è opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca. |
(11) |
Per consentire alla Commissione di riferire in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio, è opportuno che gli Stati membri trasmettano relazioni periodiche alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella programmazione congiunta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare una visione comune su come la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello dell'Unione possono migliorare la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione. |
2) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a definire un’agenda strategica di ricerca che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di prevenzione delle malattie legate all'alimentazione. L'agenda strategica di ricerca dovrebbe includere un piano di attuazione che definisca le priorità e la tempistica e specifichi le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per la sua attuazione. |
3) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a includere nell'agenda strategica di ricerca e nel piano di attuazione le azioni seguenti:
|
4) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire una struttura di gestione comune nel settore della prevenzione delle malattie legate all'alimentazione, incaricata di stabilire condizioni, regole e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca. |
5) |
Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare congiuntamente l'agenda strategica di ricerca, in particolare attraverso i rispettivi programmi di ricerca nazionali o altre attività di ricerca a livello nazionale. |
6) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per individuare le iniziative che essa potrebbe attuare per assisterli nella definizione e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e per coordinare i programmi congiunti con altre iniziative dell'Unione in questo settore. |
7) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire regolarmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella presente iniziativa di programmazione congiunta. |
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.
Per la Commissione
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membro della Commissione