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Document JOL_2011_254_R_0001_01

Decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

GU L 254 del 30.9.2011, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/1


DECISIONE 2011/640/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell’individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo delle coste somale. Tali disposizioni sono state ribadite nelle risoluzioni successive dell’UNSC.

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).

(3)

L’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone sospettate di avere l’intenzione di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possano essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire, in particolare, che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

(4)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 22 marzo 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato, a norma dell’articolo 37 TUE, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo»).

(5)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  La data dell’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

in appresso «Mauritius»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR),

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare gli articoli da 100 a 107 e l’articolo 110,

dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’UE, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione EUNAVFOR Atalanta), modificata dalla decisione 2009/907/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2009 (2),

del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e da altri strumenti internazionali che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità

a)

del trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR che sono sospettate di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria nel teatro di operazione dall’EUNAVFOR, in alto mare al largo delle acque territoriali di Mauritius, del Madagascar, delle Isole Comore, delle Seychelles e dell’Isola della Riunione;

b)

del trasferimento dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR, da quest’ultima a Mauritius, e

c)

del trattamento delle persone trasferite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR)», i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione dell’UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

b)

«operazione», la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’UE e/o successive;

c)

«contingenti nazionali», le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e, come indicato dall’UE, agli altri Stati che partecipano all’operazione;

d)

«Stato d’origine», lo Stato che mette a disposizione dell’EUNAVFOR un contingente nazionale;

e)

«pirateria», la pirateria quale definita all’articolo 101 dell’UNCLOS;

f)

«persona trasferita», qualsiasi persona sospettata di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall’EUNAVFOR a Mauritius in virtù del presente accordo.

Articolo 3

Principi generali

1.   Mauritius può accettare, su richiesta dell’EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR in connessione con atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da quest’ultima e sottoporre tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria. Il consenso sull’accettazione di una consegna proposta sarà deciso caso per caso da Mauritius, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso il luogo dell’incidente.

2.   L’EUNAVFOR trasferisce le persone unicamente alle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge.

3.   Il trasferimento viene effettuato solo previa decisione delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge adottata, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle prove trasmesse dall’EUNAVFOR, la quale mostri che vi sono prospettive ragionevoli di ottenere la condanna delle persone fermate dall’EUNAVFOR.

4.   La decisione sulle prospettive ragionevoli di ottenere una condanna viene adottata dalle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge in base alle prove trasmesse dall’EUNAVFOR attraverso i pertinenti canali di comunicazione.

5.   La persona trasferita è trattata in modo umano e nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani che figurano nella costituzione di Mauritius, incluso il divieto della tortura e di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria, ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

Articolo 4

Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

1.   In conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani che figurano nella costituzione di Mauritius, la persona trasferita è trattata in modo umano e non è oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, è detenuta in locali adeguati, riceve un vitto sufficiente, ha accesso alle cure mediche e può praticare la propria religione.

2.   La persona trasferita è prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità del fermo ed ordina il rilascio se il fermo non è giustificato.

3.   La persona trasferita ha diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.

4.   Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto ad un’udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge.

5.   La persona trasferita accusata di un reato penale è presunta innocente fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza.

6.   Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

a)

essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

c)

essere giudicata senza indebito ritardo;

d)

essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad essere assistita da un legale e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

g)

non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza.

7.   La persona trasferita condannata per un reato ha il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione di Mauritius.

8.   Dopo essersi consultata con l’UE, Mauritius può trasferire tali persone, che sono state condannate e scontano la pena a Mauritius, ad un altro Stato che garantisca il rispetto delle norme in materia di diritti umani summenzionate, affinché scontino il resto della pena in tale altro Stato. Nel caso in cui vi siano serie preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani in tale altro Stato, il trasferimento non avrà luogo fino a che nell’ambito di consultazioni tra le parti non sia sta trovata una soluzione soddisfacente per risolvere i problemi sollevati.

Articolo 5

Pena di morte

Nessuna persona trasferita, conformemente alla legge di Mauritius sull’abolizione della pena di morte, è accusata di un reato che comporta la pena di morte, è condannata a morte o è sottoposta all’applicazione di tale pena.

Articolo 6

Documentazione e notifiche

1.   Il trasferimento è oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell’EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge.

2.   L’EUNAVFOR fornisce a Mauritius la documentazione sul fermo delle persone trasferite. Detta documentazione include, per quanto possibile, indicazioni concernenti lo stato di salute della persona trasferita durante il fermo, il momento del trasferimento alle autorità di Mauritius, la ragione del fermo, l’ora ed il luogo in cui è cominciato e tutte le decisioni prese riguardo al fermo.

3.   Mauritius è responsabile di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, dello stato di salute delle persone, dei luoghi del fermo, delle accuse a loro carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell’azione giudiziaria avviata nei loro confronti e del processo.

4.   Questa documentazione è a disposizione dei rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR su richiesta scritta al ministero degli Affari esteri di Mauritius.

5.   Inoltre, Mauritius notifica all’UE e all’EUNAVFOR il luogo del fermo delle persone trasferite in virtù del presente accordo, l’eventuale deterioramento del loro stato di salute e le indicazioni di presunto trattamento inadeguato. I rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR hanno accesso alle persone trasferite in virtù del presente accordo finché tali persone sono sottoposte a detenzione e possono interrogarle.

6.   Le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali possono, a loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente accordo.

7.   Allo scopo di assicurare che l’EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva a Mauritius con la convocazione dei testimoni dell’EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, Mauritius notifica all’EUNAVFOR l’intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l’audizione dei testimoni.

Articolo 7

Assistenza dell’UE e dell’EUNAVFOR

1.   L’EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornisce tutta l’assistenza a Mauritius in vista delle indagini e dell’azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite.

2.   In particolare l’EUNAVFOR:

a)

consegna la documentazione sul fermo redatta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo;

b)

tratta tutte le prove secondo le esigenze delle autorità competenti di Mauritius, come convenuto nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 10;

c)

produce le deposizioni o le dichiarazioni sotto giuramento dei testimoni appartenenti al personale dell’EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente accordo;

d)

si sforza di produrre le deposizioni di testimoni o le dichiarazioni sotto giuramento di altri testimoni che non si trovano a Mauritius;

e)

conserva o consegna tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso, i reperti, le fotografie e qualsiasi altro articolo avente valore probatorio in possesso dell’EUNAVFOR;

f)

assicura la convocazione dei testimoni appartenenti al personale dell’EUNAVFOR, ove necessario, allo scopo di deporre in udienza (o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo tecnologico approvato) durante il processo;

g)

agevolare la convocazione di altri testimoni, ove necessario, allo scopo di deporre in udienza (o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo tecnologico approvato) durante il processo;

h)

agevolare la convocazione degli interpreti che si rendano necessari alle competenti autorità di Mauritius allo scopo di assisterle nelle indagini e nei processi che riguardano le persone trasferite.

3.   Nella misura in cui tali risorse non siano fornite attraverso altri donatori finanziari, le parti elaborano, fatte salve le procedure applicabili, disposizioni di attuazione sull’assistenza finanziaria, tecnica e di altro genere per consentire il trasferimento, il fermo, le indagini, l’azione giudiziaria e la celebrazione del processo delle persone trasferite. Tali disposizioni di attuazione mirano inoltre a prevedere l’assistenza tecnica e logistica a Mauritius nei settori della revisione della legislazione, della formazione degli inquirenti e dei pubblici ministeri, delle procedure investigative e giudiziarie e, in particolare, le disposizioni per la conservazione e la consegna delle prove e la procedura d’appello. Tali disposizioni di attuazione mirano inoltre a prevedere il rimpatrio delle persone trasferite in caso di assoluzione o di mancato esercizio dell’azione penale, il loro trasferimento per finire di scontare la pena in un altro Stato o il loro rimpatrio dopo aver scontato la pena a Mauritius.

Articolo 8

Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

Articolo 9

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle competenti autorità di Mauritius e dell’UE.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tra i rappresentanti di Mauritius e i rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere concluse tra le competenti autorità di Mauritius, da una parte, e le competenti autorità dell’UE e degli Stati d’origine, dall’altra.

2.   Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l’altro:

a)

l’individuazione delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge a cui l’EUNAVFOR può trasferire le persone;

b)

i luoghi di fermo in cui le persone trasferite saranno trattenute;

c)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

d)

i punti di contatto per le notifiche;

e)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

f)

la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere di cui all’articolo 7 su richiesta di Mauritius ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 11

Entrata in vigore e estinzione

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entra in vigore quando entrambe le parti si sono notificate la conclusione delle proprie procedure interne di ratifica dell’accordo.

2.   Il presente accordo resta in vigore fino al termine dell’operazione notificato dall’EUNAVFOR. Tuttavia, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo previa notifica scritta. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data alla quale ne è stata ricevuta notifica. Nel caso in cui l’UE ritenga che la denuncia immediata del presente accordo sia giustificata a causa della modifica della legislazione penale di Mauritius quale menzionata nel presente accordo, l’UE può denunciare l’accordo con effetto dalla data di trasmissione della notifica. Qualsiasi modifica della legislazione di Mauritius non pregiudica negativamente le persone già trasferite in virtù del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione, inclusi i diritti per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad un’azione giudiziaria da parte di Mauritius.

5.   Dopo la fine dell’operazione, tutti i diritti dell’EUNAVFOR in virtù del presente accordo possono essere esercitati dalla persona o entità designata dall’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La persona o entità designata può essere, tra l’altro, il capo o un membro della delegazione dell’UE a Mauritius o un agente diplomatico o un funzionario consolare di uno Stato membro dell’UE accreditato a Mauritius. Dopo la fine dell’operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all’EUNAVFOR in virtù del presente accordo sono fatte all’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Port Louis, addì quattordici luglio 2011 in due originali, ciascuno in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per Mauritius


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33. Rettifica nella GU L 253 del 25.9.2009, pag. 18 (che non riguarda l’edizione italiana).

(2)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.


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