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Document JOL_2009_037_R_0008_01
2009/104/EC: Commission Decision of 21 November 2008 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Chile concerning amendments to Appendix V of the Agreement on Trade in Wines annexed to the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part#Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Chile concerning amendment of Appendix V to the Agreement on Trade in Wines of the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part
2009/104/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
2009/104/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
GU L 37 del 6.2.2009, p. 8–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2008
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
(2009/104/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità sono state notificate l’11 ottobre 2006 alla Repubblica del Cile a norma dell’articolo 18 dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (di seguito: «l’accordo sul commercio dei vini»). |
(2) |
Tenendo conto delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini UE-Cile, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini al fine di aggiungervi le nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità. |
(3) |
La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice V. |
(4) |
Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La commissaria per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è autorizzata a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Bruxelles, 4 gennaio 2009
Signore,
Mi pregio riferirmi all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo.
In seguito all’aggiunta di pratiche enologiche autorizzate nella Comunità, nuove o modificate, notificate alle Sue autorità in data 11 ottobre 2006 e alla luce delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare il paragrafo 2 dell’appendice V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) dell’accordo sul commercio dei vini.
Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della Sua risposta contenente la conferma dell’accordo sul contenuto della presente lettera, l’appendice V, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dal testo accluso alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.
Voglia accettare, Signore, l’espressione della mia profonda stima.
A nome della Comunità europea
Mariann FISCHER BOEL
Bruxelles, 8 gennaio 2009
Gentile Signora,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera il 4 gennaio scorso, così redatta:
«Mi pregio riferirmi all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo.
In seguito all’aggiunta di pratiche enologiche autorizzate nella Comunità, nuove o modificate, notificate alle Sue autorità in data 11 ottobre 2006 e alla luce delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare il paragrafo 2 dell’appendice V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) dell’accordo sul commercio dei vini.
Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della Sua risposta contenente la conferma dell’accordo sul contenuto della presente lettera, l’appendice V, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dal testo accluso alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»
Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.
Voglia accettare, Signora, l’espressione della mia profonda stima.
A nome della Repubblica del Cile
Juan SALAZAR SPARKS
ALLEGATO
Il paragrafo 2 dell’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini è sostituito dal seguente:
«2. |
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità con le seguenti restrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria:
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