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Document JOL_2006_048_R_0022_01

2006/113/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2001 al 31 luglio 2006
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2001 al 31 luglio 2006

GU L 48 del 18.2.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 220–223 (MT)

18.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006

(2006/113/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania è applicabile dal 1o agosto 2001 fino al 31 luglio 2006 (1).

(2)

Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana, segnatamente dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell’Istituto mauritano per la ricerca oceanografia e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches, IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.

(3)

Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l’istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l’aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

(4)

Affinché le suddette modifiche delle possibilità di pesca siano applicate quanto prima possibile, occorre firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

(5)

Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006 è approvata in nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 4

A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca

Stato membro

Stazza/Numero di navi utilizzabili

Tonniere con lenze a canna

Pescherecci con palangari derivanti (unità)

Spagna

20 + 3 = 23

Portogallo

3 + 0 = 3

Francia

8 + 1 = 9

Pelagici (unità)

 

15 + 10 = 25

La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.

Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 128.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti», portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica», portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare i sensi della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi pregio confermarLe l’accordo della Commissione europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare i sensi della mia profonda stima.

Per la Comunità europea


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