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Document JOL_2004_354_R_0077_01
Council Decision 2004/809/CFSP of 5 July 2004 concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union Police Mission (EUPOL ‘Proxima’) in the former Yugoslav Republic of Macedonia#Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union police mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL ‘Proxima’)
Decisione 2004/809/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
Decisione 2004/809/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
GU L 354 del 30.11.2004, p. 77–80
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/77 |
DECISIONE 2004/809/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2004
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1). |
(2) |
L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
In seguito alla decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»). |
(4) |
L'accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altra,
in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,
TENUTO CONTO:
— |
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima», |
— |
dell'invito alla Confederazione svizzera a partecipare all'EUPOL «Proxima», |
— |
del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima», |
— |
della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima», |
— |
dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima», |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Contesto
1. La Confederazione svizzera aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima».
2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
Articolo 2
Status del personale
1. Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».
3. La Confederazione svizzera è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima», proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. La Confederazione svizzera è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.
4. La Confederazione svizzera rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale della Confederazione svizzera o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi. |
5. Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima».
Articolo 3
Informazioni classificate
1. La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima».
2. Qualora l'Unione europea e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».
Articolo 4
Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»
1. La Confederazione svizzera garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente:
— |
alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo, |
— |
al piano operativo, |
— |
alle misure di attuazione. |
2. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima».
3. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
4. Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».
Articolo 5
Catena di comando
1. Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL «Proxima».
2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima», il quale esercita il comando e il controllo attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
4. Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/681/PESC.
6. Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL «Proxima» alla data di conclusione dell'operazione.
Articolo 6
Aspetti finanziari
1. La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'UE in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. La Confederazione svizzera valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria.
3. Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi:
a) |
l'importo in questione; |
b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; |
c) |
la procedura di audit. |
4. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 8
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica.
Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2004, in lingua inglese in quattro copie.
Per l'Unione europea
Per la Confederazione svizzera
(1) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.