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Document JOL_2000_028_R_0040_01

2000/92/CE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 - Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002

GU L 28 del 3.2.2000, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0092

2000/92/CE: Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 03/02/2000 pag. 0040 - 0040


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002

(2000/92/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe(1), in seguito denominato "accordo",

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità e São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato e attualmente in vigore;

(2) in seguito a questi negoziati, il 31 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo;

(3) in virtù di detto protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002;

(4) per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere, il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato;

(5) occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionali nell'ambito dell'accordo di pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18;

- tonniere con lenza a canna: Francia 7;

- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5.

Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

(1) GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

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