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Document JOC_2001_240_E_0124_01
Proposal for a Council Decision extending the effects of the Decision establishing a training, exchange and assistance programme for the protection of the euro against counterfeiting ("Pericles" programme) to the Member States which have not adopted the euro as the single currency (COM(2001) 248 final — 2001/0106(CNS))
Proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica [COM(2001) 248 def. — 2001/0106(CNS)]
Proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica [COM(2001) 248 def. — 2001/0106(CNS)]
GU C 240E del 28.8.2001, p. 124–124
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di Decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica /* COM/2001/0248 def. - CNS 2001/0106 */
Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0124 - 0124
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (presentate dalla Commissione) INTRODUZIONE 1. OSSERVAZIONI GENERALI 1.1. Necessità dell'azione L'introduzione dell'euro e l'Unione economica e monetaria (UEM) rappresentano una sfida specifica senza precedenti per quanto riguarda la cooperazione in materia di protezione della moneta; tale specificità deve riflettersi a livello di cooperazione fra le autorità nazionali e comunitarie anche in materia di formazione. L'articolo 123, paragrafo 4, terza frase del trattato permette al Consiglio, su proposta della Commissione, sentito il parere della BCE, di adottare le misure necessarie per una rapida introduzione dell'euro come moneta unica degli Stati membri, senza derogare alla necessità di adottare anche misure in materia di formazione, scambi di informazioni e assistenza ai fini della tutela dell'euro contro la contraffazione. Inoltre, l'articolo 308 del trattato CE permette di estendere le misure adottate sulla base dell'articolo 123 agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica. 1.2. La responsabilità fondamentale degli Stati membri L'obiettivo consiste nell'integrare il plusvalore rappresentato dalla dimensione europea in un livello di formazione equivalente a livello europeo e nella compatibilità delle strategie nazionali. 1.2.1. Le iniziative di formazione a livello nazionale resteranno di fondamentale importanza. Conformemente agli orientamenti del trattato CE, l'impostazione comunitaria è diretta, nel pieno rispetto della responsabilità fondamentale degli Stati membri (per quanto riguarda la formazione specifica, in particolare in funzione delle rispettive culture organizzative), a fornire il valore aggiunto costituito dalla dimensione comunitaria dell'UEM. Per questo motivo spetta anzitutto ad ogni Stato membro valutare quali attività di formazione possano essere organizzate in comune con altri Stati membri nel quadro del contributo fornito dal livello comunitario o dall'Unione. 1.2.2. Gli Stati membri hanno posto in primo piano, di comune accordo, la dimensione europea della lotta contro la contraffazione dell'euro e riconosciuto l'importanza di un'impostazione pluridisciplinare e transnazionale coordinata a livello comunitario e conforme al principio di sussidiarietà. Si è potuto accertare che talune differenze nell'impostazione adottata dagli Stati membri nelle rispettive politiche di formazione contro la contraffazione della moneta non rendono per questo incompatibili le misure prese. Questo vale soprattutto per le differenze esistenti sul piano organizzativo. Quando invece sussistono differenze notevoli nella portata delle misure nazionali e in assenza di misure che permettano una certa comparabilità del livello di sensibilizzazione alla tutela contro la contraffazione della moneta, il raggiungimento di questo obiettivo di equivalenza presuppone un altro tipo di impostazione basata sul partenariato. 1.3. Cooperazione a livello europeo È necessario promuovere costantemente la cooperazione fra le autorità nazionali e in particolare fra i servizi di prevenzione e individuazione degli Stati membri, la Banca centrale europea (BCE), Europol e Interpol, con il sostegno della Commissione, in particolare per quanto riguarda le iniziative di formazione, gli scambi e le misure di assistenza necessarie per la tutela contro la contraffazione della moneta. Interpol organizza congressi e conferenze su questo fenomeno. Europol ha organizzato un gruppo di lavoro che sviluppa un programma di formazione destinato ai funzionari specializzati. La BCE è particolarmente attiva nel quadro della sua campagna di informazione Euro 2002. Questi diversi organi hanno inoltre riconosciuto la necessità di un coordinamento delle iniziative in materia. Il gruppo di indirizzo (steering group) interistituzionale, istituito nel novembre 2000, composto da rappresentanti della Commissione, della BCE e di Europol, ha fatto della presentazione di una proposta di decisione del Consiglio, una delle priorità del suo piano di azione relativo alla protezione dell'euro. 2. RISPOSTA A LIVELLO COMUNITARIO 2.1. Gli obiettivi di un programma comunitario Il programma d'azione comunitario per la protezione dell'euro contro la contraffazione della moneta si rende necessario, in particolare tenendo conto della mobilità e dell'ingegnosità dei falsari, nonché del carattere comune della nuova moneta (che avrà una diffusione transnazionale anche oltre gli Stati membri della zona euro). Esso si basa sui lavori preparatori avviati fin dal 1997 nel quadro della consultazione degli esperti anticontraffazione organizzata dalla Commissione. Il contributo comunitario deve prendere in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso deve anzitutto assicurare la convergenza del contenuto delle varie iniziative, allo scopo, partendo da una riflessione sulle migliori pratiche, di garantire un grado di protezione equivalente nel rispetto delle particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro, il che comprende: - un ruolo di divulgazione, diretto a completare l'impostazione globale e pluridisciplinare della protezione dell'euro contro la contraffazione della moneta, in particolare delle norme e degli strumenti comunitari (proposta di regolamento), dell'Unione europea e internazionali (in particolare la convenzione di Ginevra del 1929 [1]); [1] Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario; Società delle Nazioni, Raccolta dei trattati n. 2623 (1931). - un ruolo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato, in particolare dei servizi di individuazione, delle banche e degli enti creditizi, alla dimensione comunitaria della nuova divisa (sia in quanto moneta di riserva che utilizzata per le transazioni internazionali); - un ruolo di catalizzatore allo scopo di facilitare, con tutti i tipi di iniziative appropriate come tirocini o seminari specializzati e la partecipazione di relatori esterni nelle formazioni nazionali, il ravvicinamento degli agenti interessati, lo sviluppo di un clima di fiducia, nonché di una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i metodi di azione e le difficoltà incontrate; - un ruolo complementare nella convergenza dell'azione di formazione dei formatori, o nel loro inquadramento, senza che ciò comporti una certificazione europea. 2.2. Il contenuto di un programma comunitario Il programma, costruito attorno a questa impostazione pluridisciplinare e transnazionale, dovrebbe tener conto: - della sicurezza sotto l'aspetto tecnico (vale a dire un concetto più ampio di sicurezza comprendente, ad esempio, la sicurezza dei trasporti); - della realizzazione di strumenti per lo scambio di informazioni operative e strategiche; - del funzionamento delle banche dati; - dell'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso applicazioni informatiche [2]; [2] A questo titolo merita di essere menzionata l'iniziativa francese RAPACE (Répertoire automatisé pour l'Analyse des contrefaçons de l'Euro). - del funzionamento dei sistemi di allarme rapido; - dei problemi connessi come la portata dell'obbligo di comunicazione, la protezione dei dati personali....; - dei vari aspetti della cooperazione; - della protezione dell'euro al di fuori dei confini dell'Unione; - delle attività di ricerca e di messa a disposizione di know-how specifici; - dell'analisi delle legislazioni, comprese quelle penali. 2.3. La metodologia proposta 2.3.1. È importante partire da una definizione del pubblico direttamente interessato, avendo come priorità il personale in grado di formare, a propria volta, un maggior numero di persone sulla base della formazione ricevuta. Il pubblico destinatario, in questo senso, comprende: - il personale dei servizi competenti (polizia, dogane, amministrazione delle finanze e del Tesoro...) nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione; - il personale dei servizi di informazione; - i rappresentanti delle Banche centrali nazionali, delle Zecche o delle banche commerciali (in particolare alla luce degli scambi di vedute fra gli esperti sugli obblighi degli istituti finanziari); - qualsiasi altro gruppo professionale competente o interessato (magistrati e giuristi, portavalori, camere di commercio e d'industria o strutture analoghe in quanto antenne per raggiungere artigiani, commercianti, ecc. ...). 2.3.2. L'applicazione del programma dovrà basarsi sulla partecipazione attiva di tutti gli attori istituzionali competenti a livello europeo e nazionale e in particolare la BCE e Europol. I relatori esterni da associare comprendono: - rappresentanti del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica; - rappresentanti del Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e delle Zecche nazionali; - rappresentanti dei centri di analisi nazionali; - rappresentanti della Commissione, di Europol, di Interpol; - formatori degli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione della moneta (falso nummario) di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra; - agenti di strutture specializzate, ad esempio in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, stampatori e incisori; - agenti degli enti creditizi; - membri di qualsiasi altro organismo che disponga di conoscenze tecniche particolari. 2.3.3. Le misure utili che possono ottenere un contributo da parte del programma comprendono: - azioni tipo come seminari, incontri o workshops incentrati in particolare sullo scambio di esperienze, anche di natura operativa, nonché di strumenti, ad esempio in materia di interpretazione; - una politica di scambi di personale all'interno dei servizi degli Stati membri, o degli organismi internazionali, che specifici gli obblighi della struttura di accoglienza e i beneficiari; - l'assistenza tecnica, scientifica e strategica alle autorità preposte all'attività di individuazione. 2.3.4. I supporti da concepire a livello comunitario, includono tutta una serie di misure di sostegno operativo, come la concezione e costituzione, ad esempio: - di una raccolta della legislazione, di un bollettino periodico di informazione (con ad esempio, l'elenco aggiornato dei punti di contatto); - di manuali pratici; - di una biblioteca destinata a costituire una base per ricerche e analisi scientifiche nei casi particolari in cui i metodi tradizionali di indagine non darebbero risultati e per le attività di sorveglianza tecnologica; - di lessici terminologici; - di applicazioni di supporto informatico; - di studi, in particolare di diritto comparato; - di altri strumenti tecnici di individuazione da utilizzare a livello europeo. 3. CONTESTO GIURIDICO E POLITICO Sono state adottate varie iniziative allo scopo di prevenire e poter lottare efficacemente contro la contraffazione dell'euro, sia a livello nazionale che dell'Unione europea. 3.1. Commissione Nella comunicazione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro e la lotta alla contraffazione [3], la Commissione preconizzava delle azioni prioritarie in quattro direzioni, vale a dire, la formazione, il sistema d'informazioni, la cooperazione e la protezione penale. [3] COM (1998) 474 def. 3.2. Consiglio e Parlamento europeo Le priorità individuate nella comunicazione della Commissione corrispondono agli orientamenti del Consiglio ECOFIN [4]. Il Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 ha sottolineato che "nel 2001 dovrà essere adottato al più presto possibile un dispositivo efficace contro la contraffazione dell'euro". [4] Conclusioni del 19 maggio 1998 che sottolineano l'importanza di assicurare l'effettiva attuazione di un sistema di protezione efficace in tutta l'Unione monetaria e del 23 novembre 1998 nelle quali si chiede che vengano adottate in tempo utile tutte le misure necessarie affinché tutto sia pronto per il 1° gennaio 2002. Da parte sua, il Parlamento europeo, in una risoluzione del 17 novembre 1998 e in occasione di una audizione pubblica nel gennaio 1999, ha sottolineato l'urgenza di continuare in questa direzione. 3.3. Banca centrale europea Anche lo scambio di lettere fra i Presidenti della BCE e della Commissione si inserisce in questa prospettiva [5] come pure la raccomandazione della BCE del 7 luglio 1998 [6]. [5] Lettera del sig. Duisenberg del 21 aprile 1999 e lettera del sig. Santer del 2 luglio 1999 dopo una prima risposta del 4 maggio 1999. [6] GU C 11 dell'15.1.1999. 3.4. Protezione penale A livello dell'Unione europea, il mandato di Europol è stato esteso alla contraffazione monetaria (falso nummario) il 29 aprile 1999 [7] e Europol ha istituito un gruppo di lavoro con gli esperti degli Stati membri. [7] GU C 149 del 28.5.1999. Il 29 maggio 2000, è stata adottata una decisione quadro diretta a rafforzare con sanzioni penali e altre, la protezione contro la contraffazione della moneta in vista della messa in circolazione dell'euro [8]. Il 22 dicembre 2000 la Francia ha adottato una iniziativa, basata sul terzo pilastro, diretta a completare questo dispositivo. [8] GU L 140 del 14.6.2000. 3.5. Quadro giuridico per la cooperazione I negoziati in corso al Consiglio sulla proposta di regolamento relativo alla protezione del l'euro contro la contraffazione, presentata dalla Commissione il 26 luglio 2000 [9], dovrebbero concludersi con l'adozione di tale testo sotto la Presidenza svedese. Questo importante strumento riguarda la raccolta di dati tecnici e statistici e l'accesso a tali dati, l'obbligo di trasmettere banconote e monete contraffatte per facilitarne l'individuazione, gli obblighi degli enti creditizi, la centralizzazione delle informazioni relative a casi di contraffazione della moneta, nonché la cooperazione e l'assistenza reciproca (Stati membri, Commissione e BCE fra loro e con Europol; cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali). [9] GU C 337 E del 28.11.2000. 3.6. Protezione delle monete metalliche Il regolamento precitato tiene conto del regime tecnico approvato dal Consiglio ECOFIN il 28 febbraio 2000 per il trattamento delle monete in euro, con, in particolare, la creazione di un Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE), nonché delle iniziative prese dalla BCE a livello della protezione tecnica delle banconote. 4. AZIONE DA SVILUPPARE Tuttavia, queste iniziative attendono di essere completate dal punto di vista della formazione. Tale necessità è stata recentemente ricordata in occasione dei lavori dello "steering group" interistituzionale costituito dalla Commissione, la BCE e Europol. Per questo motivo la Commissione presenta un progetto di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro (programma "PERICLES" [10]). [10] Uomo di Stato della democrazia ateniese; il suo nome è associato al «secolo d'oro». Durante questo periodo, la moneta metallica emessa conteneva alcuni accorgimenti per migliorarne la sicurezza. Gli ambienti professionali interessati e l'autorità di bilancio, a meno di un anno dall'introduzione effettiva delle banconote e delle monete in euro, saranno indubbiamente sensibili a tale iniziativa. I negoziati dovrebbero esserne facilitati. 5. PROPOSTE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO: GLI ARTICOLI Articolo 1 L'articolo 1 istituisce il programma PERICLES per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2002, vale a dire dalla data di introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Articolo 2 L'articolo 2 fissa gli obiettivi generali del programma. Quest'ultimo si inserisce nel quadro del trattato CE (l'UEM rientra infatti nel primo pilastro). L'azione della Comunità in materia di formazione appoggerà e completerà le iniziative degli Stati membri. Articolo 3 L'articolo 3 definisce in modo non tassativo le misure concrete che possono rientrare nel programma. Articolo 4 L'articolo 4 descrive le persone e gli organismi che possono accedere al programma e al finanziamento comunitario. Esso prevede inoltre gli organismi che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi del programma con la Commissione, in particolare la BCE, Europol e Interpol, i centri nazionali di analisi (CAN e CNAP) e il centro tecnico e scientifico europeo (CTSE), gli uffici centrali nazionali istituiti sulla base della convenzione di Ginevra. Articolo 5 L'articolo 5 fa riferimento ai partenariati istituzionali necessari per l'attuazione del programma. Articolo 6 L'articolo 6 riguarda la cooperazione internazionale riservando una attenzione particolare all'apertura ai paesi candidati. Articolo 7 L'articolo 7 riguarda il finanziamento dei seminari che possono essere organizzati assieme ad altri organismi (in particolare Europol, Interpol, BCE), gli scambi di personale, l'assistenza operativa, nonché talune azioni di protezione esterna. Articolo 8 L'articolo 8 riguarda l'esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del programma. Il primo paragrafo dispone che l'esecuzione del programma avvenga nel quadro di una cooperazione, principalmente fra la Commissione e gli Stati membri. Vengono indicati i criteri generali per la valutazione dei progetti. Il secondo paragrafo prevede l'obbligo a carico dei beneficiari dei progetti selezionati di trasmettere alla Commissione una relazione annuale. I paragrafi seguenti indicano le modalità per la valutazione dell'applicazione del programma a cui procede la Commissione. Articolo 9 L'articolo 9 precisa che la decisione di istituire il programma entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. 2001/0106 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità, in particolare l'articolo 308, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento europeo, Considerando quanto segue: (1) gli articoli da 1 a 8 della decisione n..... produrranno i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica; (2) è necessario che le misure di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro siano omogenee in tutta la Comunità e che vengano adottate le misure necessarie per assicurare lo stesso livello di protezione dell'euro anche in quegli Stati membri che non l'hanno adottato. DECIDE: Articolo 1 L'applicazione degli articoli da 1 a 8 della decisione n..... è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio, il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Istituzione di un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza ai fini della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES). 2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE Voce B5-910 (azioni generali di lotta contro la frode). 3. BASE GIURIDICA Articolo 123, paragrafo 4. Articolo 308. 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione Protezione dell'euro (moneta unica europea) contro la contraffazione monetaria attraverso azioni di formazione, di scambi di personale e di assistenza operativa, in particolare in materia di assistenza scientifica. 4.2 Periodo interessato dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo A decorrere dall'entrata in vigore della decisione (1° gennaio 2002) fino al 31 dicembre 2005. Modalità per il rinnovo previste dalla decisione (articolo 8 in particolare). 5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA 5.1. SNO 5.2. SD 5.3. SPESA: 4 MILIONI 6. TIPO DI SPESA/ENTRATA 6.1. Tipo di spesa Spese comprendenti in particolare l'organizzazione di workshops, incontri e seminari, le spese connesse a tirocini e scambi di personale, le misure di assistenza, in particolare la realizzazione di strumenti pedagogici e di applicazioni informatiche, la preparazione di studi di interesse comunitario, in particolare di diritto comparato, nonché delle azioni esterne specifiche di protezione dell'euro. 6.2. Tipo di entrata Finanziamento comunitario attraverso il bilancio generale delle Comunità europee. Cofinanziamento nazionale. Partecipazione di altri organismi (Europol, Interpol, BCE). 7. INCIDENZA FINANZIARIA Le cifre indicate derivano dall'esperienza acquisita dalle azioni di formazione già organizzate (ad esempio, finanziamento di 33 000 euro in occasione del seminario organizzato a Parigi nel dicembre 1999, finanziamento di 93 000 euro per il seminario di Roma dell'ottobre 2000), da altri cofinanziamenti assicurati dal bilancio comunitario (ad esempio, finanziamenti a favore dell'iniziativa RAPACE -Repertorio automatizzato- per un importo di 38 000 euro per la fase 1 e 12 000 euro per la fase 2), nonché di diverse valutazioni esterne, condotte in particolare da Europol. Inoltre, una valutazione delle 14 azioni di formazione antifrode che hanno ottenuto un finanziamento dell'OLAF nel 2000, produce una media di circa 67 000 euro per seminario. 7.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (connessione fra i costi individuali e il costo totale) L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il periodo 2002-2005 è di 4 milioni di euro. Tale importo corrisponde ad una media di 1 milione di euro all'anno. Tuttavia, nel 2002, l'introduzione effettiva delle banconote e delle monete metalliche dovrebbe tradursi in una dotazione di bilancio un po' più importante (1,2 milioni di euro). Inoltre, l'ultimo anno del programma vedrà le misure a favore dei paesi candidati assumere una maggiore ampiezza. 7.2. Ripartizione per elementi dell'azione La ripartizione per elementi dell'azione dipenderà essenzialmente dai progetti che saranno presentati dagli Stati membri (un solo progetto all'anno e per Stato membro in materia di formazione a titolo di workshops, incontri e seminari previsti all'articolo 3, paragrafo 2 b): il che non significa che ogni anno saranno presentati e/o accettati 15 progetti). Tuttavia, la Commissione può anche prendere l'iniziativa di un progetto e talune azioni comporteranno la partecipazione di autorità di paesi terzi. SI in milioni di EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.3. Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del Bilancio Senza oggetto. 7.4. Scadenzario stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento SI in milioni di EUR >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTI-FRODE PREVISTE Controlli in loco. Rinvio al regolamento finanziario. 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA 9.1. Obiettivi specifici quantificabili, pubblico destinatario - Obiettivi specifici: collegamenti con l'obiettivo generale Obiettivo specifico: formazione degli operatori incaricati della prevenzione e della lotta contro la contraffazione dell'euro, inclusa una politica di tirocini e scambi, a integrazione dei piani di formazione nazionali. Assistenza a questo tipo di operatori. Obiettivo generale: protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. - Pubblico destinatario: distinguere eventualmente per obiettivo, precisare i beneficiari finali dell'intervento di bilancio della Comunità e gli intermediari utilizzati. Il pubblico indicato all'articolo 4 che partecipa ai seminari e agli scambi e beneficia delle misure di assistenza. Le autorità competenti degli Stati membri, in particolare gli Uffici centrali per la repressione della contraffazione monetaria sulla base della convenzione di Ginevra del 1929, le Zecche nazionali e le banche centrali nazionali, potranno essere i beneficiari dell'intervento comunitario. BCE, Europol. 9.2. Giustificazione dell'azione - Necessità dell'intervento di bilancio comunitario, alla luce in particolare del principio di sussidiarietà. Difesa di un patrimonio comunitario. Le azioni non sono destinate a sostituirsi ai piani nazionali di formazione, in particolare nel settore della formazione tecnica. - Scelta delle modalità dell'intervento - Vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi) Economie di scala. Risposta, a livello europeo, alle attese dei vari attori impegnati nella prevenzione e la lotta contro la contraffazione dell'euro, le cui necessità sono state definite in occasione delle riunioni del Comitato consultivo di coordinamento per la lotta contro la frode della Commissione, o dei lavori intrapresi da Europol. - Analisi di azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale Europol ha creato delle strutture ben funzionanti e prevede delle azioni di formazione dirette alle forze di polizia. La BCE è incaricata di una campagna di informazione («Euro 2002 Information Campaign»). Gli Stati membri mantengono la piena responsabilità a titolo dei piani nazionali di formazione. - Effetti derivati e moltiplicatori attesi Permettere la piena efficienza del sistema globale di protezione dell'euro contro la contraffazione, basato su diversi strumenti del primo o del terzo pilastro (decisione-quadro del 29 maggio 2000, regolamento n. .../2001, iniziativa francese del 22 dicembre 2000 in vista dell'adozione di una decisione che completi la decisione-quadro...). - Principali fattori di incertezza che possono incidere sui risultati specifici dell'azione. Nulla. Crescente domanda non solo da parte delle autorità nazionali competenti, ma anche del settore privato e di attori istituzionali come Interpol, Europol o la BCE. 9.3. Monitoraggio e valutazione dell'azione - Indicatori di risultato Percentuali di rapida individuazione di euro falsi - Indicatori d'output (misura delle attività impiegate) Qualità degli scambi di informazioni e della cooperazione fra le autorità nazionali competenti, azioni giudiziarie effettive. - Indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti Effetto dissuasivo contro la criminalità operante nel settore della contraffazione - Modalità e periodicità della valutazione prevista Cfr. articolo 8 della decisione: valutazione interna da parte della Commissione permanente al termine della realizzazione dei progetti; relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma presentata dalla Commissione non oltre il 31.12.2004 e relazione dettagliata finale della Commissione non oltre il 30.6.2006. - Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di una azione esistente) Nuovo programma. Comunicazione prevista all'articolo 8. 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Questa parte deve essere inviata simultaneamente alla DG BUDG e alla DG ADMIN; quest'ultima la trasmetterà successivamente alla DG BUDG accompagnata dal suo parere. L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa alla allocazione delle risorse, tenuto conto in particolare dell'organico e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall'autorità di bilancio. 10.1. Incidenza sul numero di posti >SPAZIO PER TABELLA> Per le risorse supplementari, indicare in base a quale ritmo sarebbe necessaria la loro messa a disposizione.